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Contratto collettivo decentrato integrativo Parte normativa - ai sensi degli artt del CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018, Relazione illustrativa

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CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO COMUNE DI CORCIANO- PARTE NORMATIVA (Provincia di Perugia)

Contratto collettivo decentrato integrativo – Parte normativa - ai sensi degli artt. 7-10 del CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018, Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione Preintesa 04/11/2019

Contratto definitivo 25/11/2019 Periodo temporale di vigenza 2019-2021

Composizione

della delegazione trattante

Parte Pubblica:

Presidente – Dott.ssa Emanuela De Vincenzi – Segretario Comunale Componenti - Dott.ssa Vincenzini Daniela – Responsabile dell’Area Amministrativa;

- Baldoni Stefano- Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria e Tributi.

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):

FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA, Coordinamento Sindacale Autonomo

RSU

Firmatarie della preintesa:

OO.SS C.G.I.L. – F.P.

UIL – FP CISL - FP

RSU:

Conti Moreno Bozza Marco Romano Angela Tosti Diego

Firmatarie del contratto:

OO.SS : C.G.I.L. – F.P.

UIL – FP CISL - FP

RSU:

Conti Moreno Bozza Marco Romano Angela

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Sagrada Alessandra

Soggetti destinatari Personale non dirigente- personale appartenente alle categorie A,B,C e D

Materie trattate dal contratto integrativo normativo

1. Campo di applicazione, vigenza e ambiti del contratto, di cui alle lettere a-z dell’art. 7 punto 4) del CCNL 2016/2018 Funzioni Locali ed in particolare i seguenti punti;

2. Criteri Generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale (art.7 del CCNL 2016/2018 Funzioni Locali) e di attribuzione;

3. Criteri generali per l’incentivazione della performance organizzativa ed individuale;

4. Compensi per trattamenti economici accessori e nuove indennità;

5. Le progressioni orizzontali;

6. La gestione del rapporto di lavoro;

7. La costituzione del fondo;

8. Clausole di verifica e norme finali.

Inoltre il contratto si compone di nr. 3 allegati.

L’allegato nr. 1 contiene la disciplina afferente al composizione e la destinazione del fondo per le risorse decentrate anno 2019, alla luce di quanto pattuito nel contratto ;

L’allegato n. 2 è costituito dalla scheda di valutazione da utilizzare per le progressioni economiche di tutto il personale;

L’allegato 3, infine è costituito dalla scheda di valutazione relativa all’erogazione dei premi connessi ai risparmi conseguiti mediante i piani di razionalizzazione della spesa.

Rispetto dell’iter adempimenti procedurale edegliatti propedeutici e successivi alla contrattazione

Intervento dell’Organo di controllo

interno.

Allegazione della

Certificazione dell’Organo di controllo

interno alla Relazione

illustrativa.

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?

Sì in data 21/11/2019 prot. n. 39522

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?

Nessun rilievo

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009?

Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs.

150/2009, sono contenuti nella D.G.C. n. 57 del 01/04/2019 e succ.

modifiche nella D.G.C. n. 88 del 22/05/2019

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divieto di erogazione della retribuzione accessoria

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dal d.lgs n.33/2013?

Il programma è contenuto nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato in data 31 gennaio 2019 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 È stato assolto, quanto di competenza, l’obbligo di pubblicazione di cui al d.lgs n.33/2013

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

L’OIV ha validato la relazione sulla performance - Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/05/2019

Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato contratto decentrato (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Il contratto decentrato, firmata la pre-intesa in data 04/11/2019 disciplina tutti gli istituiti rimessi dal contratto collettivo nazionale a tale livello di contrattazione.

Il contratto si compone di nr. 7 capi e 36 articoli oltre che di nr. 3 allegati.

Con il primo CAPO, rubricato “INTRODUZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E VIGENZA”, si stabilisce che esso si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente dell’ente, a prescindere dalla sua natura (tempo indeterminato, tempo determinato pari o superiore a sei mesi, contratto di somministrazione, contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno o parziale). Per il personale a tempo determinato di cui sopra e per il personale con contratto di somministrazione e/o con contratto di formazione e lavoro si applicano gli istituti connessi alla performance organizzativa ed individuale solo qualora la durata del contratto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Per il personale assunto con contratto di somministrazione e/o con contratto di formazione e lavoro gli oneri per il trattamento economico accessorio sono a carico dell’ente e non del fondo per le risorse decentrate. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è stato stipulato sulla base delle previsioni dettate dagli artt. 7 e 8 del CCNL del personale delle funzioni locali del 21.5.2018 e le sue disposizioni, salvo diversa espressa previsione, si applicano a decorrere dal 01 gennaio 2019 per il triennio 2019/2021.

Il Capo II del contratto, rubricato “CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE (CD Produttività)” è costituito dagli articoli che vanno dal 3 al 5.

Il complesso di disposizioni ivi riportate contiene i criteri per l’erogazione dei premi correlati alla performance così come previsto dall’art. 7 co. 2 lett.b) e 68 comma 2 lettere a) e b) del CCNL 21/05/2018.

L’erogazione di tali premi avviene subordinata alla preventiva assegnazione degli obiettivi formulati in modo tale da soddisfare i requisiti di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i, alla verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti effettuata da parte dall’OIV. Partecipano a tale incentivazione tutti i dipendenti anche quelli parzialmente utilizzati da altri enti in base ad accordi e/o

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convenzioni. Non partecipano, al contrario, i dipendenti che sono risultati assenti nell’anno per un periodo complessivo superiore a 100 giorni, fatte salve le ferie e la maternità. Sono altresì esclusi i dipendenti neo- assunti che non abbiano superato il periodo di prova.

Come stabilito dall’art. 68 comma 3 del CCNL 2018 la contrattazione integrativa decentrata deve destinare ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c) , f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

In ottemperanza a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale, con l’art. 3 del cid si individua da un lato la quota prevalente delle risorse da destinare ai predetti istituti, intesa come maggioritaria e quindi di almeno il 60%, delle risorse di parte variabile, senza considerare quelle previste da specifiche disposizioni di legge, quelle provenienti dalla amministrazione finanziaria per le notifiche effettuate dal comune per suo conto; dall’altra si stabilisce che tali risorse sono destinate alla incentivazione della performance organizzativa e di quelle individuale, nonché alla erogazione delle indennità per condizioni di lavoro, turno, reperibilità, per le attività aggiuntive svolte in giornate festive, specifiche responsabilità, di funzione dei vigili e per il servizio esterno degli stessi.

Con il successivo comma 3, inoltre si attua quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 68 del CCNL, mediante la previsione di destinare un valore consistente della parte variabile del fondo alla incentivazione della performance individuale, nella misura almeno il 30%, senza considerare in tale ambito le risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quelle provenienti dalla amministrazione finanziaria per le notifiche effettuate dal comune per suo conto.

Segue poi la disciplina contenente i criteri e le modalità di erogazione della performance organizzativa ed individuale , attraverso l’enunciazione di criteri basati dal un lato sulla percentuali di raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati all’area di appartenenza del dipendente, articolate per fasce di differenziazione, e dall’altro modulando il compenso effettivamente da erogare al dipendente sulla base della valutazione ricevuta e del peso ponderato della categoria di appartenenza.

Nel successivo art. 4 viene disciplinato l’istituto introdotto dal CCNL 21/05/2019 con l’art. 69, vale a dire la differenziazione del previo individuale. La disposizione del contratto nazionale, pur rimettendo alla contrattazione decentrata il compito definire l’ammontare di tale maggiorazione, stabilisce che esso non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

Pertanto, in linea con quanto stabilito dal CCNL, con articolo 4 del cid si stabilisce che tale differenziazione viene garantita mediante l’incremento del 30% del valore medio procapite dei premi attribuiti al personale comunale in favore dei dipendenti che avranno ottenuto il punteggio più elevato, secondo la scheda di valutazione individuale approvata nel Regolamento della Performance vigente presso l’Ente. La maggiorazione de qua viene poi riconosciuto ad una quota di personale pari al 10% del personale assegnato ad ogni area.

I capo II si chiude con l’art. 5 che recepisce quanto previsto dall’art.67 co. 5 lett. b del CCNL 2018.

Quest’ultimo infatti prevede che gli enti possono destinare alla componente variabile del fondo per le risorse decentrate apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c). I predetti premi vengono erogati, a norma del primo comma dell’art. 5 del decentrato in esame a seguito dell’accertamento da parte dell’OIV del grado di raggiungimento delle finalità previste sulla base della rendicontazione e valutazione effettuata da parte dei singoli responsabili, tenuto conto della posizione giuridica ricoperta dal dipendente. Si rileva, tuttavia, che nel fondo per le risorse decentrate del corrente esercizio non sono tate stanziate risorse per tali finalità.

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Il capo III del contratto decentrato, costituito da 18 articoli (dall’art. 6 all’art. 22) contiene invece la disciplina delle altre indennità previste dal CCNL da erogarsi in favore del personale comunale.

Il capo in esame si apre con la disciplina relativa all’indennità per le condizioni di lavoro, che recepisce la norma contenuta nell’art. 70 bis del ccnl 2018.

In particolare:

a) Viene definito l’importo giornaliero spettante al dipendente che maneggia valori, differenziato per fasce di valori maneggiati;

b) Viene, altresì definito l’importo giornaliero da corrispondere al dipendente effettivo svolgimento delle attività disagiate o rischiose. Per quart’ultima fattispecie viene, altresì, individuato il personale che, in ragione del servizio di assegnazione, percepirà il relativo compenso.

Il pagamento dell’indennità avverrà annualmente su dichiarazione annuale resa dai Responsabili dei Settori interessati che comunicheranno all’area Segreteria le effettive presenze in servizio.

Gli artt. 7, 8 e 9 disciplinano i compensi da erogarsi al personale per l’esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità, compreso il personale della Polizia locale (art. 8); Le predette norme recepiscono quanto stabilito dal CCNL rispettivamente nell’ art.70 –quinquies, commi 1 e 2 e art.

56 sexies.

Il riconoscimento del compenso avviene per effetto di un atto formale da emanarsi entro trenta giorni dalla firma del presente contratto decentrato, e comunque all’inizio di ogni anno, da parte del Responsabile d’area che individua i dipendenti assegnatari dei compiti di particolare responsabilità.

Negli articoli in esame, infatti sono individuate le attività che danno diritto al pagamento di tali compensi e l’importo corrispondente da attribuire in relazione alla complessità e al grado di responsabilità.

Per quanto concerne le risorse da destinare alla corresponsione di compensi di cui agli artt.7 e 9, esse vengono definite dalla Giunta con proprio atto di indirizzo. Pertanto qualora le risorse non siano sufficienti per la corresponsione per intero delle indennità sopra individuate, le stesse verranno corrisposte, proporzionalmente alle risorse disponibili.

L’art. 10 recepisce la disciplina contenuta nell’art. l’art. 56 quinquies del CCNL 2018 che ha introdotto il nuovo istituto, di carattere economico, dei compensi per il servizio esterno e/o aggiuntivo svolto dalla Polizia locale. In esso si individua la percentuale minima di attività svolta all’esterno ai fini dell’erogazione del compenso (60% del suo impegno orario) e la misura di quest’ultimo da corrispondere mensilmente al personale interessato ( € 1,00 al giorno).

Per le prestazioni aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro e relative alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione necessarie per lo svolgimento di servizi cd in conto terzi ed i cui oneri non sono sostenuti dall’ente, è dovuto al personale della stessa impegnato, ivi compresi i titolari di posizione organizzativa, un compenso ai sensi delle previsioni contenute nell’articolo 56 ter del CCNL 21.5.2018 e calcolato nella stessa misura dei compensi spettanti per il lavoro straordinario, senza entrare nei tetti di risorse e di impegno massimo individuale previsto per lo stesso. Il finanziamento derivante dai privati deve coprire interamente i costi derivanti dalla applicazione di questa disposizione, ivi compresi gli oneri riflessi e l’Irap.

Si ricorda che l’art. 56 quinques espressamente prevede che tale indennità:

- è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno;

- è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;

- è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

- è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;

- non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis (indennità condizioni lavoro).

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L’art. 11 disciplina l’istituto dei compensi spettanti al personale educativo per le attività rese oltre il calendario scolastico, fissato in 42 settimane, con sospensione dei periodi di chiusura dell’asilo in occasione delle festività di Natale e Pasqua.

Il compenso è fissato in € 150 per nr. 2 settimane di prestazioni extra calendario per ogni educatrice in servizio.

Tali compensi vengono erogati sulla base delle effettive giornate di prestazione extra-calendario rese dal personale educativo.

Negi articoli 12 e 13 e 13bis si disciplinano i compensi previsti da specifiche norme di legge on rinvio espresso alla normativa di settore ( art.113 d.lgs n.50/2016, ici e IMU/TARI).

Nell’ art. 14 sono invece riportate le regole per l’incentivazione del personale utilizzato nelle gestioni associate. In particolare si prevede il riconoscimento, ai sensi degli 13 e 14 del CCNL 22.1.2004, di un incentivo di € 25,00 in favore del personale utilizzato parzialmente dal comune e da una unione. Tale compenso è corrisposto per i periodi di presenza effettiva e di svolgimento delle attività sia per il comune che per l’unione. Nel caso di personale utilizzato parzialmente per effetto di forme di gestione associata, in favore di detto personale è prevista la corresponsione di una quota della indennità legata alla performance, c.d. produttività, sulla base della assegnazione di specifici obiettivi, per come previsto dal precedente articolo 4. Si rimette alla successiva contrattazione decentrata il compito di definire tale quota sia per del comune che dell’ente capofila della convenzione.

Con l’art. 15 si displica l’incentivazione del personale in telelavoro mentre con l’art. 16 si regola l’incentivazione del personale assunto con contratti di formazione e lavoro e dei dipendenti somministrati, ai quali vanno corrisposte sia le indennità connesse alle condizioni lavoro che gli eventuali premi di performance.

L’art. 17 si occupa invece di normare le incentivazioni connesse con i piani di razionalizzazione e risparmio. In merito ai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, ai sensi dell’art. 16 comma 4 e 6 della legge n. 111/2011, entro il 31 marzo di ogni anno le Pubbliche Amministrazioni possono adottare piani triennali per:

a) la razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

b) il riordino e ristrutturazione amministrativa;

c) la semplificazione e digitalizzazione;

d) la riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.

Pertanto con cadenza annuale si provvede alla ripartizione delle risorse che possono essere destinate al fondo per la contrattazione decentrata derivanti dai risparmi conseguiti a seguito della realizzazione dei suddetti piani. La ripartizione è effettuata successivamente alla conclusione delle attività ed alla attestazione dell’effettivo raggiungimento dei risultati prefissati, secondo la scheda di cui all’allegato 3, a seguito della certificazione dei risparmi stessi.

Proseguendo l’illustrazione del contenuto del contratto decentrato, l’art. 18 contiene, attraverso un disposizione a carattere generale, le regole procedurali di ripartizione del fondo che devono essere ispirate ai principi e alle procedure stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

L’art. 19 provvede ad integrare la disciplina della reperibilità così come disciplinata dall’art. 24 del CCNL 2018. Ed infatti il comma 3 del citato articolo statuisce che In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00. Nello specifico il contratto decentrato de quo stabilisce che la misura della indennità di reperibilità che spetta per le attività svolte a questo titolo per 12 ore è fissata in 10,33 euro e che ogni dipendente può essere collocato ordinariamente in reperibilità per non più di 6 volte in un mese. Nel caso in cui l’ente lo ritenga indispensabile per potere garantire l’erogazione del servizio il numero di volte in cui i dipendenti possono essere collocati in reperibilità può essere aumentato fino a 12 volte per un numero massimo di 6 mesi, prevedendo, ove

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compatibile con le esigenze di servizio, la riduzione in misura corrispondente delle volte in cui gli stessi possono essere collocati in reperibilità nell’arco del mese.

L’art. 20 interviene sulla disciplina del turno, limitatamente per ciò che attiene all’individuazione dell’arco temporale per l’avvicendamento equilibrato degli agenti di polizia locale ai fini della erogazione della relativa indennità, In particolare si stabilisce che affinché si realizzi un avvicendamento equilibrato dei turni, secondo anche le indicazioni fornite da ARAN, l’arco temporale di riferimento è costituito dal mese e che il numero massimi di turni notturni effettuabili da ciascun dipendente nel mese è fissato in 10 (fatte salve le ipotesi di deroga ivi previste).

Il successivo art. 21 si occupa di definire i Criteri generali per la determinazione della indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa. La disposizione del cid stabilisce che l’importo complessivo destinato alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative viene stabilito annualmente dalla Giunta comunale, mediante stanziamento delle relative risorse nel bilancio di previsione.

Si ricorda che l’art. 15 del CCNL 2018, in riforma del precedente sistema di calcolo della retribuzione di risultato, determinata in una misura percentuale fissa calcolata sulla base della retribuzione di posizione in godimento al dipendente titolare di P.O., stabilisce ora che gli enti definiscono i criteri per l’erogazione del predetto trattamento accessorio destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

Tra le materie rimesse alla contrattazione decentrata dell’art. 7 comma 2 è ricompresa la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa (art. 7 co. 2 lett.j) ). Pertanto l’art. 22 del cid si occupa di disciplinare tale correlazione prevedendo un abbattimento dell’indennità di risultato qualora il dipendente titolare di p.o. percepisca altri incentivi previsti da disposizioni di legge. I risparmi derivanti da tale meccanismo vanno utilizzati per aumentare le somme destinate alla retribuzione di risultato degli altri titolari di posizione organizzativa.

Il Capo IV del contratto, rubricato “LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI” è costituito dall’art. 23 che prevede (ex art. 16 CCNL 2016-2018) che le progressioni orizzontali o economiche sono finanziate permanentemente dalla parte stabile del fondo ed attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, e sono secondo i principi dettata dalla normativa e dal CCNL Comparto Funzioni Locali 2016- 2018.

In particolare con la disposizione in esame si individuano i tre criteri sulla base dei quali che vernano attribuite le delle progressioni economiche e più precisamente:

a) valutazione del personale del triennio precedente ; b) esperienza maturata

c) competenze acquisite

A ciascuno dei tre criteri è attribuito un punteggio massimo rispettivamente di 60, 30 e 10 punti. Il punteggio effettivo attribuito a ciascun dipendente avverrà sulla base della parametrazione dei suddetti criteri riportata nella scheda di cui all’allegato 2. Il comma 10 contiene inoltre i criteri suppletivi che verranno utilizzati in caso di parità tra i candidati che partecipano alla procedura.

Quest’ultima, inoltre, ai sensi dei commi 11 e 12 è attivata mediante un apposito avviso pubblicato per 20 giorni. I dipendenti interessati presentano apposita istanza entro il termine fissato nel bando.

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L’istruttoria della selezione viene effettuata dall’Area Segreteria e la graduatoria finale viene approvata dal Segretario Generale.

Il Capo V del contratto, rubricato “LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO” è costituito dagli art 24-32.

In esso è contenuto la disciplina dei seguenti istituti:

- i criteri generali sulla flessibilità dell’orario di lavoro,

- L’Arco temporale per la verifica del rispetto del tetto massimo di 48 ore settimanali ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. r) del CCNL 21/05/018;

- Individuazione delle gravi condizioni familiari che consentono l’elevazione del contingente massimo di rapporti di lavoro a tempo parziale (25%) di un ulteriore 10% , ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. n) del CCNL 21/05/018;

- Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi

- Integrazione dei criteri per la individuazione del personale esentato dai turni notturni

- Elevazione del limite massimo individuale delle prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. s) del CCNL 21/05/018;

- i nuovi istituti come l’orario multiperiodale e il welfare integrativo.

Il Capo VI del contratto, rubricato “LA COSTITUZIONE DEL FONDO” è costituito dall’ art. 34 e prevede: Art. 34 - Integrazione della parte variabile del fondo

La costituzione del fondo per le risorse decentrate, sulla base delle regole dettate dai CCNL, è disposta dall’ente. Della sua avvenuta costituzione è data informazione ai soggetti sindacali in modo tempestivo e comunque precedentemente all’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

La integrazione della parte variabile con le risorse di cui all’articolo 67, comma 3, lettera h), e del comma 4, del CCNL 21.5.2018 è decisa, una volta che queste risorse siano state stanziate nel bilancio preventivo, anche triennale, dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa che si esprime con la formulazione di una specifica intesa che può intervenire anche solamente per questo aspetto.

Il Capo VII - CLAUSOLE DI VERIFICA E NORME FINALI, chiude il contratto decentrato-parte normativa.

Il capo in esame si compone degli articoli 35 e 36 che stabiliscono che con cadenza annuale, di norma nel mese di giugno e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti, le parti possono verificare l’applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto collettivo decentrato integrativo. Tale verifica viene condotta in una o più riunioni tra la delegazione trattante di parte pubblica ed i soggetti sindacali e si conclude con la redazione di uno specifico verbale di cui le parti sono impegnate a tenere conto in sede di contrattazione decentrata, che viene trasmesso alla giunta e viene pubblicato sul sito internet dell’ente.

Infine si prevede che per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. Le

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disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.

Sono confermate le disposizioni in essere sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero.

Eventuali norme di maggior favore rispetto a quelle definite dal presente contratto, inserite da code contrattuali o da rinnovi o da leggi, trovano attuazione mediante disapplicazione delle corrispondenti clausole.

Il presente testo contrattuale sarà trasmesso, a cura dell’Amministrazione, all’A.R.A.N. ed al C.N.E.L., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, nonché con le relazioni illustrative ed economico finanziaria e sarà pubblicato sul sito internet dell’ente.

Il contratto decentrato si completa, con l’allegato 1, della parte relativa alla destinazione delle risorse del fondo per la contrattazione decentrate –anno 2019, rispetto a quanto statuito e disciplinato nella sovrastante parte normativa.

In particolare il fondo del corrente esercizio finanziario, così come certificato dal collegio dei revisori dei conti con verbale n.72 del 29/10/2019, risulta cosi costituito :

COMUNE DI CORCIANO

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019

DESCRIZIONE VALORE

RISORSE STABILI

Importo unico consolidato anno 2017 € 201.902,49

Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 € 8.736,00

Differenziali PEO € 2.180,00

Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam 2018 € 55,77

Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001 € - Incremento/decremento per processi associativi e delega di

funzioni con trasferimento di personale € - Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario € - Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis

D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 -€ 21.996,66

RECUPERO 0,20% ANNO 2018 -€ 459,23

TOTALE RISORSE STABILI € 190.418,37

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DESCRIZIONE VALORE

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. -

(ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018) € -

Piani di razionalizzazione € 4.638,00

Incentivi funzioni tecniche successive Dal 1/1/2018 (Art. 113

D.Lgs 50/2016) € 16.406,53

Risparmi da utilizzo straordinari

Compensi Istat € 3.689,60

Residui anni precedenti di risorse stabili € 5.296,55

Incentivi recupero evasione IMU TARI (art.1 co.1091

L.145/30.12.2018) € -

TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE

AL LIMITE € 30.030,68

DESCRIZIONE VALORE

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente € - Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria € -

Incremento max 1,2% monte salari 1997 € 20.512,22

Incremento per obiettivi del Piano performance € - compensi dalla applicazione dell’art. 3, comma 57 della legge n.

662 del 1996 e dall’art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del

1996, convertito nella legge n. 556 del 1996. € - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art.

62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega

di funzioni. € -

Incentivi funzioni tecniche successive al 1/1/2018 (Art. 113 D.Lgs

50/2016) € 9.713,10

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL

LIMITE € 30.225,32

(11)

TOTALE FONDO 2019 € 250.674,37

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Come riportato nell’allegato 1) del cid il fondo delle risorse per la contrattazione decentrata viene così destinato:

DESTINAZIONE

VOCE IMPORTO

INDENNITA' DI COMPARTO (Q.F) € 51.473,47

PEO STORICHE € 55.878,81

INDENNITà EDUCATRCI € 9.434,88

INDNENITà CONDIZIONI LAVORO - MANEGGIO VALORI € 3.432,00

INDNENITà CONDIZIONI LAVORO - RISCHIO € 2.808,00

INDENNITA' DI TURNO € 31.617,00

MAGGIORAZIONE PER LAVORO PRESTATO NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE € 5.300,00 PARTICOLARI RESPONSABILITA (70 QUINQUIES CO. 2 ) PER UFFICIALE ANAGRAFE, STATO

CIVILE ETC. € 2.450,00

PARTICOLARI RESPONSABILITA (70 QUINQUIES CO.1 ) € 1.800,00

INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DELLA P.M. € 2.808,00

ATTIVITA' EXTRA CALENDARIO DELLE EDUCATRICI € 1.200,00

INDENNITà DI REPERIBILITà € 2.617,94

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA € 3.456,61

PERFORMANCE INDIVIDUALE € 29.518,97

DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE € 1.695,46

NUOVE PEO € 10.736,00

INCENITVI TECNICI € 26.119,63

INCENTIVI IMU /TARI 0

PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 4.638,00

compensi istat 3.689,60

TOTALE € 250.674,37

C) effetti abrogativi impliciti

Il presente contratto sostituisce tutti quelli precedentemente stipulati presso l’ente e le sue disposizioni si applicano fino alla stipula di nuovo contratto decentrato integrativo (Art. 2 CID firmato).

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

Le previsioni contenute nel contratto decentrato sono allineate con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto esse risultano coerenti e coordinate con il sistema di valutazione permanete in vigore presso questo Ente. In riferimento all’incentivazione del personale le disposizioni del presente accordo sono coerenti con quanto disciplinato nel regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dalla Giunta Comunale, prevedendo le quote sia afferenti la performance organizzativa che individuale e la differenziazione del premio individuale ex art. 69 CCNL 2016/2018.

(12)

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

L’accordo in esame, come già illustrato nella sez. SUB A) del presente modulo prevede che le nuove progressioni economiche. Detta disposizione si pone in linea con quanto affermato dal Ministero dell’Economia e Finanza- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che nel documento allegato alla circolare 5 del 16 maggio 2019 afferma che, con riguardo alle progressioni economiche orizzontali, dal CCNL “è confermata l’indicazione che “riferito ad un numero limitato di dipendenti” è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura, così come si conferma la richiesta di conoscere se sia stato rispettato nel 2018 il principio di non retrodatazione della decorrenza economica e giuridica oltre il 1°

gennaio della conclusione del procedimento; l’art.16, comma 7, del CCNL delle Funzioni locali prevede:

“L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”

Ed infatti l’art. 23 del contratto decentrato fissa al 35% la quota massima di personale di ruolo che potrà beneficiare della progressione economica orizzontale;

In secondo luogo viene rispettato il carattere selettivo della selezione incentrata su criteri di performance.

A riprova di ciò si richiamano il commi 8 che preclude la possibilità di essere ammessi alla selezione ai dipendenti che nell’ultimo biennio non hanno ottenuto il punteggio medio di 80/100 nella valutazione ed il comma 9 che su 100 punti (come punteggio massimo attribuibile) assegna 60 ( e quindi il 60% del valore totale del punteggio) alla media delle valutazioni ottenuta nell’ultimo triennio dal dipendente.

Inoltre l’art. 23 del cid risulta in linea con la posizione della RGS rispetto alla previsione che le peo non possano avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno in cui le relative procedure sono concluse, con l’approvazione degli elenchi.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Nel presente accordo è previsto lo stanziamento di somme a titolo di premialità collettiva, da erogare previa valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi di miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione dal conseguimento degli obiettivi di cui al piano del performance ed al PEG del corrente anno. E’ prevista, inoltre,la definizione dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali e l’attivazione di un nuovo percorso selettivo per l’attribuzione di nuove PEO dopo molti anni di blocco dell’istituto; in tal senso ci si attende dall'applicazione dell’istituto delle PEO una maggiore valorizzazione di parte del personale più meritevole.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

==========

Corciano, 26/11/2019

Il Responsabile dell’Area Segreteria Dott.ssa Emanuela De Vincenzi F.to digitalmente ai sensi di legge

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