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REGOLAMENTO INTERVENTI EDILIZI MINORI (PERTINENZE), MEZZI PUBBLICITARI, RECINZIONI, SCAVI E RIPRISTINI

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COMUNE DI MONTE ROBERTO Provincia di Ancona

REGOLAMENTO INTERVENTI EDILIZI MINORI (PERTINENZE), MEZZI PUBBLICITARI, RECINZIONI,

SCAVI E RIPRISTINI

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PREMESSA

Il presente provvedimento disciplina una serie di interventi edilizi cosiddetti minori, riconducibili al concetto di “pertinenza”.

Tali interventi, per la loro modesta dimensione, sono esclusi dal concetto di “nuova

costruzione” di cui all’art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/01 (Testo unico dell’edilizia) e pertanto possono essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all’art. 22 del sopra citato D.P.R. 380/2001 al fine di fornire all'utenza uno strumento

normativo e andare incontro alle esigenze ripetutamente manifestate dalla popolazione residente, di disporre di piccole strutture attrezzate per la cura dei giardini e degli orti, per la custodia dei cani, per la fruizione degli spazi aperti dell’abitazione e dei fondi agricoli.

Tali manufatti sono esclusi dal concetto di “nuova costruzione”, di cui all’art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), quando rispettano le limitazioni e prescrizioni di seguito specificate per ogni singola tipologia e quando, nel caso di manufatti pertinenziali di edifici esistenti, il relativo volume è comunque uguale o inferiore al 20% del volume del fabbricato principale o del volume della porzione di fabbricato

di cui il manufatto va a costituire pertinenza (senza considerare ai fini del calcolo del 20% il volume dei piani interrati e seminterrati aventi destinazione non abitativa).

Non essendo considerati “costruzione”, possono pertanto essere realizzati, in tutte le zone di PRG, previa presentazione al Comune di “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)”, così come regolamentata dell’ art. 22 del citato DPR 380/2001, salvo che nel centro storico (zona omogenea “A”) dove il titolo abilitativo è costituito dal Permesso di Costruire, da sottoporsi al parere della Commissione Edilizia Comunale.

Nella zona agricola i manufatti stessi possono essere realizzati o come pertinenza di abitazioni o come pertinenza di piccoli appezzamenti di terreno coltivati ad orto, e non devono essere finalizzati allo svolgimento di attività produttiva agricola, regolamentata da apposita normativa.

Con i presupposti di cui sopra, con le limitazioni e prescrizioni di seguito precisate ed a condizione che comunque non vi sia trasformazione in via permanente del suolo inedificato, gli interventi pertinenziali non sono assoggettati al rispetto dei parametri imposti per le costruzioni dai Piani Regolatori Generali Comunali e dai Regolamenti Edilizi.

Restano ovviamente ferme le disposizioni di legge, ivi comprese quelle del Codice Civile in relazione ai rapporti privatistici, e salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

Art. 1 – Caratteristiche di tipo generale delle pertinenze

Le pertinenze di cui al presente Regolamento, oltre alle specifiche caratteristiche di cui ai successivi articoli, dovranno avere le seguenti caratteristiche di tipo generale:

- non dovranno avere un proprio ed autonomo accesso dalla via pubblica ad esclusione delle pertinenze per ricovero autovetture e camper;

- non dovranno avere autonomo valore di mercato e non dovranno produrre un proprio reddito;

- non dovranno avere autonomo utilizzo senza subire modificazioni fisiche;

- dovranno essere caratterizzate da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa principale e poste al servizio esclusivo di questa;

- non potranno essere cedute separatamente dalla cosa principale, a cui sono connesse da vincolo di pertinenzialità;

- nel caso di pertinenze di edifici principali, dovranno avere propria individualità fisica e propria conformazione strutturale. Non dovranno pertanto essere parte integrante o costitutiva del fabbricato principale o di altro fabbricato;

- ferme restando le caratteristiche di seguito specificate per ogni singola tipologia, le

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pertinenze dovranno comunque avere struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;

- non dovranno in alcun modo comportare trasformazione in via permanente del suolo inedificato;

- non è ammessa alcun tipo di pertinenza a distanza inferiore a 5,00 ml. da finestre di altra proprietà poste di fronte al manufatto e 3,00 ml. da finestre poste al di sopra del manufatto, se il proprietario dell'unità immobiliare ove è situata la finestra stessa non ne autorizza, per iscritto, la realizzazione;

- non è ammessa alcun tipo di pertinenza nel raggio di 1,50 ml. dai confini con altra proprietà privata se il confinante non ne autorizza, per iscritto, la realizzazione;

- ad esclusione delle tettoie per ricovero autovetture e camper, per le quali è consentito un autonomo accesso dalla via pubblica, non è ammessa alcun tipo di pertinenza nel raggio di 2,50 ml. (la metà della distanza minima) dai confini con altra proprietà pubblica o avente destinazione pubblica. Al fine di garantire una adeguata visibilità, in corrispondenza delle intersezioni stradali, le tettoie per ricovero autovetture e camper dovranno comunque osservare la distanza di almeno 12 metri prevista dal Codice della Strada per la realizzazione dei passi carrabili.

In prossimità di strade di altri enti per l’installazione della pertinenza, entro la fascia di rispetto stradale, dovrà acquisirsi la necessaria autorizzazione dell’ente competente, rispettando la prescrizione della distanza stabilita.

- per tutte le pertinenze l’aggetto massimo consentito della copertura rispetto ai montanti o al perimetro è di cm. 30 su tutti i lati.

Art. 2 – Atti autorizzativi e normative di riferimento

La realizzazione di opere pertinenziali, in quanto non classificabili come “interventi di nuova costruzione”, non è soggetta al rilascio di Permesso di Costruire, ma a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), come precisato nel presente Regolamento.

La documentazione da allegare alla S.C.I.A. sarà quella stabilita dalla normativa vigente alla data di presentazione della stessa.

I soggetti abilitati a presentare la pratica edilizia sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di legge, fra cui il Regolamento Edilizio ed il D.P.R. n. 380/2001.

I manufatti di cui al presente Regolamento, ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, sono assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali vigenti.

Sono inoltre assoggettati ad altre eventuali normative in relazione allo specifico tipo di intervento nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,

igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Per gli interventi ricadenti in aree PAI (Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico) dovranno essere rispettate le Norme di Attuazione – Elaborato “d” ed in particolare gli stessi sono subordinati alla verifica tecnica prevista dagli artt. 9 (Aree inondabili) e 12 (Aree di versante in dissesto).

Art. 3- Inserimento delle pertinenze nel contesto

Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del bene principale, di cui vanno a costituire pertinenza, e dovranno essere coerenti con le sue caratteristiche estetiche e tipologiche.

Le opere pertinenziali ad uso condominiale ricadenti nelle parti comuni di lotti

condominiali dovranno essere uniformi per tipologia e caratteristiche costruttive, pertanto la S.C.I.A. dovrà essere prodotta dall’amministratore del condominio, o, in assenza, da un

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condomino appositamente delegato dagli altri e dovra’ essere corredata di autorizzazione dei condomini ai sensi delle norme del codice civile in materia di condominio.

Le opere pertinenziali ricadenti su aree esclusive facenti parte di fabbricati condominiali vengono richieste dall’avente titolo e possono essere edificate con il limite del 20% del volume della porzione di fabbricato di cui il manufatto va a costituire pertinenza (senza considerare ai fini del calcolo del 20% il volume dei piani interrati e seminterrati aventi destinazione non abitativa).

Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 4 – Manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, a servizio di edifici esistenti anche in zona agricola.

I manufatti di seguito specificati sono considerati ai sensi e per gli effetti dell’art.817 del codice civile “pertinenza” quando rispettano le seguenti prescrizioni e dettagliatamente specificate per ogni singola tipologia:

- ai sensi dell’art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/2001, il volume complessivo dei manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, di cui al presente articolo, deve essere uguale o inferiore al 20% del volume del fabbricato principale di cui vanno a costituire pertinenza (senza considerare ai fini del calcolo del 20% il volume dei piani interrati e seminterrati aventi destinazione non abitativa) ed essere comunque inferiori alle dimensioni massime di superficie coperta consentite e riportate nel presente Regolamento, a seconda della

tipologia richiesta;

- quando le pertinenze sono previste su corti comuni condominiali, la percentuale del 20%

va riferita all’intero edificio ed ogni intervento deve avere l’ autorizzazione dei condomini ai sensi delle norme del codice civile in materia di condominio;

- possono essere installati più manufatti pertinenziali per ogni unità abitativa, a condizione che si realizzi non più di un manufatto per ogni tipologia prevista dal presente regolamento, purché il volume complessivo dei manufatti rientri nel 20% del volume come sopra

specificato e con le limitazioni riportate nelle specifiche tipologie.

- possono essere installati manufatti pertinenziali sia sulle corti private che su quelle condominiali purché il volume complessivo dei manufatti pertinenziali sommato sia comunque uguale o inferiore al 20% del volume del fabbricato principale di cui vanno a costituire pertinenza;

I manufatti con caratteristiche e consistenza non conformi a quelle descritte nel presente Regolamento, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di “pertinenza”, sono considerati

“interventi di nuova costruzione”, soggetti al rispetto della relativa normativa ed al regime del Permesso di Costruire.

Non sono assoggettati ad alcun atto autorizzativo in materia edilizia, i manufatti tipo piccoli forni domestici in muratura, locali contatori e simili, destinati ad usi specifici e non

suscettibili di altri utilizzi rispetto a quelli per cui sono stati realizzati, nei quali non sia possibile accedere e quindi senza alcun tipo di permanenza di persone e cose. Questi manufatti devono comunque rispettare eventuali altre normative in relazione al caso

specifico e non devono arrecare inconvenienti di alcun tipo ai proprietari confinanti. In ogni caso non devono avere superficie coperta superiore a 4,00 mq.

4.a - Serre da giardino

Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, sono da considerarsi pertinenze, soggette al regime della S.C.I.A., al servizio di fabbricati, di aree verdi, cortilive e/o orti, piccole serre di ferro e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili, con le seguenti limitazioni:

superficie coperta massima mq 12,00 altezza massima esterna ml 2,40

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L’installazione di tali manufatti e’ consentita con il limite di una serra per ogni unità immobiliare abitativa.

Le strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture.

4.b – Gazebo a servizio della residenza

Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, sono da considerarsi pertinenze, soggette al regime della S.C.I.A., i manufatti posti in maniera isolata nella corte delle abitazioni, denominati “gazebo” quando sono a servizio della residenza.

Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile leggera, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- superficie coperta massima mq 20,00 oltre ad una maggiorazione del 25% per coperture con pannelli solari e/o fotovoltaici, purché aventi una superficie di pannelli non inferiore al 50% dell’intera copertura;

- altezza massima del fronte ml 2,40;

- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da

elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione.

- La struttura non può essere tamponata in alcun modo. Sono consentiti soltanto grigliati in legno o materiali similari a sostegno di piante rampicanti.

- La struttura può essere invece coperta sia con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali, ad esempio, teli in p.v.c. permeabili o impermeabili, cannucciaia, piante rampicanti, sia utilizzando materiali quali compensati, legno, tegola canadese, la cui copertura, pertanto, possa essere rimossa per smontaggio e non per demolizione.

Resta espressamente sempre esclusa la possibilità di copertura con materiali pesanti quali cemento e laterizio e, in generale, tutti quelli non assemblabili, anche qualora tali materiali costituiscano solo una parte della copertura e/o siano in qualsiasi maniera semplicemente annessi, ivi compreso l’appoggio, ad una copertura utilizzabile ai sensi del presente

regolamento.

- La struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale); eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici.

- Sono consentiti canali di gronda e discendenti solo per la regimazione delle acque meteoriche.

L’installazione di tali manufatti e’ consentita con il limite di un gazebo per ogni unità immobiliare abitativa.

Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, nel caso in cui il gazebo sia realizzato in corti condominiali, è consentito incrementare la superficie massima coperta consentita pari a mq 18,00 di ulteriori 2,5 mq per ciascuna unità abitativa.

4.c – Pergolato (su terrazzi, balconi, corti e giardini esclusivi o condominiali), Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, sono da considerarsi pertinenze, soggetti al regime della S.C.I.A., i manufatti denominati “pergolati” posti in aderenza esclusivamente a pareti dell’edificio principale (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali) ed a servizio della residenza, con funzione di abbellimento e/o

ombreggiamento degli edifici principali.

Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile leggera, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- superficie coperta massima mq 30,00 oltre ad una maggiorazione del 25% per coperture

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con pannelli solari e/o fotovoltaici, purché aventi una superficie di pannelli non inferiore al 50% dell’intera copertura.

- altezza massima del fronte ml 2,40

- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da

elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione.

- La struttura non può essere tamponata in alcun modo, salvo che per le murature esterne dell’edificio principale. Sono consentiti soltanto grigliati in legno o materiali similari a sostegno di piante rampicanti.

- La struttura può essere invece coperta sia con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali, ad esempio, teli in pvc permeabili o impermeabili, cannucciaia, piante rampicanti, sia utilizzando materiali quali compensati, legno, tegola canadese, la cui copertura, pertanto, possa essere rimossa per smontaggio e non per demolizione.

Resta espressamente sempre esclusa la possibilità di copertura con materiali pesanti quali cemento e laterizio e, in generale, tutti quelli non assemblabili, anche qualora tali materiali costituiscano solo una parte della copertura e/o siano in qualsiasi maniera semplicemente annessi, ivi compreso l’appoggio, ad una copertura utilizzabile ai sensi del presente

regolamento.

- La struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale); eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici.

- Sono consentiti canali di gronda e discendenti solo per la regimazione delle acque meteoriche.

L’installazione di tali manufatti e’ consentita con il limite di un pergolato per ogni unità immobiliare abitativa.

Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, nel caso in cui il pergolato sia realizzato in corti condominiali, è consentito incrementare la superficie massima coperta consentita pari a mq 18,00 di ulteriori 2,5 mq per ciascuna unità abitativa.

4.d - Box in legno per ricovero attrezzi da giardino, legnaia, ricovero animali da cortile

Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, sono da considerarsi pertinenze, soggetti al regime della S.C.I.A., i manufatti posti nel giardino delle abitazioni o corti di fabbricati denominati “box in legno per ricovero attrezzi da giardino, legnaia, ricovero animali da cortile”.

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- struttura in legno nella Zona Agricola, nelle altre Zone sono consentiti anche altri materiali consoni al decoro urbano, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;

- superficie coperta massima mq. 12,00;

- altezza massima del fronte ml 2,40.

L’installazione di tali manufatti, e’ consentita con il limite di un manufatto per ogni unità immobiliare (escluse le autorimesse), l’intervento non è cumulabile con quelli previsti al successivo art. 7 e dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile.

Le strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture.

4.e - Tettoia per ricovero autovetture

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Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, sono da considerarsi pertinenze, soggetti al regime della S.C.I.A., i manufatti posti nel giardino delle abitazioni, denominati

“tettoia per ricovero autovetture”.

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- altezza massima del fronte ml 2,40

- superficie coperta massima mq. 30,00 oltre ad una maggiorazione del 25% per coperture con pannelli solari e/o fotovoltaici, purché aventi una superficie di pannelli non inferiore al 50% dell’intera copertura.

- La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da

elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione.

- La struttura può essere invece coperta sia con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali, ad esempio, teli in pvc permeabili o impermeabili, cannucciaia, piante rampicanti, sia utilizzando materiali quali compensati, legno, tegola canadese, la cui copertura, pertanto, possa essere rimossa per smontaggio e non per demolizione.

Resta espressamente sempre esclusa la possibilità di copertura con materiali pesanti quali cemento e laterizio e, in generale, tutti quelli non assemblabili, anche qualora tali materiali costituiscano solo una parte della copertura e/o siano in qualsiasi maniera semplicemente annessi, ivi compreso l’appoggio, ad una copertura utilizzabile ai sensi del presente

regolamento.

- La struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale); eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici.

- Sono consentiti canali di gronda e discendenti solo per la regimazione delle acque meteoriche.

L’installazione di tali manufatti e’ consentita con il limite di una tettoia per ogni unità immobiliare abitativa.

Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, nel caso in cui la tettoia sia realizzata in corti condominiali, è consentito incrementare la superficie massima coperta consentita pari a mq 18,00 di ulteriori 2,5 mq per ciascuna unità abitativa.

E’ consentita, nei limiti dimensionali di cui sopra, la realizzazione dei seguenti manufatti:

- manufatti tipo “pensilina” o “carport” degli spazi di sosta per autovetture sulla corte degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale.

In particolare questi manufatti dovranno essere costituiti da strutture leggere in legno o metallo, con sostegni verticali posti solo centralmente o su un solo lato, senza alcun tamponamento laterale e manto di copertura con materiali leggeri deformabili di facile smontaggio; la copertura può inoltre essere realizzata (con esclusione della zona A1) con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale).

4.e/bis – Tettoia per ricovero camper

Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, sono da considerarsi pertinenze, soggetti al regime della S.C.I.A., i manufatti posti nelle corti delle abitazioni, denominati

“tettoia per ricovero camper”.

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- altezza massima del fronte ml 3,50 - superficie coperta massima mq. 30,00

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- La struttura, in legno o metallo, deve essere caratterizzata da elementi molto leggeri atti esclusivamente a creare ornamento, riparo ed ombra.

- La struttura può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali, ad esempio, teli in pvc permeabili o impermeabili, materiali trasparenti tipo policarbonato, cannucciaia, piante rampicanti, la cui copertura, pertanto, possa essere rimossa per smontaggio e non per demolizione.

- Sono consentiti canali di gronda e discendenti solo per la regimazione delle acque meteoriche.

L’installazione di tali manufatti e’ consentita con il limite di una tettoia per ogni unità immobiliare abitativa.

4.f- Manufatti per la detenzione dei cani

E’ considerato pertinenza il manufatto, posto esclusivamente su giardini privati, da utilizzare esclusivamente per il riparo del cane dal sole e dalle intemperie.

Tale manufatto, che dovrà essere realizzato nel rispetto dell’art. 1 del Regolamento Regionale 13/11/2001 n. 2, dovrà inoltre rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- superficie massima di 8,00 mq, compresa la cuccia;

- altezza massima del fronte m 2,20.

La struttura potrà essere recintata lateralmente. La stessa potrà essere tamponata lateralmente fino ad un massimo di ml 1,50 da terra con materiali di facile smontaggio compatibili con il contesto e la copertura dovrà essere in materiale idoneo, anch’esso di facile smontaggio, trattato in maniera da ridurre l’impatto ambientale.

Art. 5 – Infissi per la protezione degli ingressi e delle logge

La protezione delle logge (così come definite dal nuovo R.E.T. L.R. 8/2018) può essere realizzata esclusivamente con infissi scorrevoli, completamente apribili a pacchetto (tipo Sun-room e simili) e per superficie, in pianta, massima di mq. 10,00: per superficie massima si intende quella risultante ad avvenuta chiusura degli infissi.

Qualora installati a protezione degli ingressi gli infissi possono essere posti a chiusura di rientranze (chiuse su due o tre lati, oltre al solaio di copertura) già esistenti, ma mai aggettare oltre il filo esterno del fabbricato.

La realizzazione della protezione non dovrà pregiudicare le condizioni di aereazione ed illuminazione dei locali abitabili esistenti e l’altezza media non dovrà essere inferiore a ml.

2.40.

Nel caso d'interventi su parti condominiali la richiesta d'autorizzazione dovrà essere completa dell'assenso dei condomini.

Art. 6 - Strutture ombreggianti per parcheggi

Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 3 per l'esercizio delle attività produttive, commerciali turistico-ricreative, sono considerate pertinenze le strutture ombreggianti per i parcheggi, sia per i mezzi dell’azienda e dei suoi dipendenti che per quelli dei clienti.

I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, senza alcun tipo di tamponamento laterale;

E’ inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli solari o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito.

Art. 7 - Box e/o tettoie in legno per ricovero attrezzi.

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Sono considerate pertinenze, soggette al regime della S.C.I.A., i manufatti realizzati in piccoli appezzamenti di terreno non edificati e destinati al ricovero degli attrezzi, dei concimi e degli altri materiali occorrenti per la coltivazione, nelle zone extraurbane in terreni utilizzati da soggetti non rientranti nei casi previsti dalla LR 13/90.

Tali manufatti dovranno sempre rispettare le seguenti prescrizioni:

- essere al servizio di appezzamenti di terreno di superficie non inferiore a mq. 2.000;

- superficie coperta massima mq 12,00;

- altezza massima del fronte ml 2,20;

- struttura leggera in legno, ovvero rivestita esternamente in legno, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;

- pianta rettangolare o quadrata e copertura a falde inclinate;

- divieto di pavimentazione dell'area circostante;

- divieto di trasformazione in via permanente del suolo inedificato

In tali manufatti non è consentita la realizzazione di servizi igienici ed è consentita solo la realizzazione di un punto luce e un punto acqua (conformi al D.M. 37/2008)

- atto unilaterale d’obbligo, trascritto e registrato, da parte del proprietario del fondo con il quale viene sottoscritto un vincolo al mantenimento della destinazione del manufatto al servizio dell’attività agricola ed alla rimozione dell’annesso al cessare dell’attività o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo.

Art. 8 - Manufatti di pertinenza di edifici Produttivi, Commerciali, Turistico/Ricreativi:

tettoie, pergolati, gazebo.

Fermo restando che possono essere installati come accessori delle eventuali residenze presenti in questi edifici tutti i manufatti indicati negli articoli precedenti, per l'esercizio delle attività produttive, commerciali turistico-ricreative è consentita l'installazione di tettoie, pergolati, gazebo, che sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell’art. 817 del codice civile e soggette al regime della S.C.I.A.

Tali manufatti pertinenziali dovranno comunque avere le seguenti caratteristiche dimensionali:

- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA PARI A MAX 100 MQ

- VOLUME UGUALE O INFERIORE AL 20% del volume del fabbricato o parte di esso destinato ad attivita’ produttiva, commerciale, turistico/ricreativa;

- ALTEZZA MAX adeguata alle esigenze d’uso (da dimostrare in sede di progetto);

Tali manufatti potranno essere utilizzati per tutte le esigenze connesse all’attività di cui costituiscono pertinenza, nel rispetto delle specifiche normative di sicurezza,

igienico-sanitarie ecc previste per lo specifico uso e con l’obbligo di adeguamento degli atti autorizzativi indispensabili per lo svolgimento delle specifiche attività esercitate.

Tali manufatti potranno essere realizzati a protezione di terrazzi o aree scoperte.

La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da

elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione.

Sono consentiti canali di gronda e discendenti con l’obbligo di canalizzazione delle acque - La struttura può essere invece coperta con i materiali indicati negli articoli precedenti.

E’ inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli solari o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

- Sono consentiti canali di gronda e discendenti con l’obbligo di canalizzazione delle acque meteoriche.

I manufatti non possono essere tamponati in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne dell'edificio già presenti. Possono essere protetti lateralmente con tende

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avvolgibili.

Art. 9 - Manufatti di pertinenza per attività sportive e dilettantistiche di proprietà pubblica.

I manufatti pertinenziali di cui al presente articolo dovranno comunque avere SUPERFICIE COPERTA MASSIMA uguale o inferiore al 20% dell’area delimitata e dedicata all’ attività sportiva, salvo coperture a carattere stagionale.

Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile leggera, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

superficie coperta massima mq 200,00;

altezza massima esterna ml 4,50 come da regolamento edilizio comunale e, nel caso di falda, pendenza massima non superiore al 35%.

Sono ammessi elementi prefabbricati, moduli e tensostrutture rivestiti con materiale della colorazione tenue adeguate per le zone agricole.

Art. 10 – Mezzi pubblicitari

L’installazione dei mezzi pubblicitari, come definiti nell’art. 47 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), qualora di superficie uguale o superiore a mq. 5,00, è soggetta al regime edilizio della normativa vigente. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992, nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e della normativa in materia sismica.

Per tutti i mezzi pubblicitari installati e autorizzati solo ai sensi del Codice della Strada prima del vigente regolamento, in caso di richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, gli stessi non sono assoggettati nè a S.C.I.A. e né ad autorizzazione paesaggistica. Quest’ultimi qualora risultino avere una superficie inferiore a mq. 5,00 all’istanza di rinnovo dovrà essere solamente prodotta una dichiarazione di idoneità statica a firma del proprietario

dell’insegna, mentre per superfici uguale o superiore a mq.5,00 per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica la dichiarazione di idoneità statica dovrà essere a firma di un tecnico abilitato.

Art. 11 - Recinzioni all’interno dei centri abitati e degli ambiti insediativi del P.R.G.

Il presente articolo disciplina gli interventi edilizi per la realizzazione di recinzioni all’interno dei centri abitati, in prossimità di vie pubbliche o di pubblico interesse, così come definite e classificate ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del Codice della Strada di cui al D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, così come modificato dal D. Lgs. n. 360 del 10/09/1993.

Il presente articolo si applica esclusivamente all’interno dei centri abitati, così come individuati dal Codice della Strada (art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 così come modificato dal D. Lgs. n. 360 del 10/09/1993), e all’interno degli ambiti insediativi individuati dal P.R.G..

All’esterno dei centri abitati valgono le norme del Codice della Strada e quanto disposto dagli enti proprietari delle strade.

A tal fine si applicano le seguenti disposizioni:

− A confine di strade prive di marciapiede, la recinzione degli edifici dovrà rispettare una distanza dalla cunetta e/o banchina non inferiore a ml. 1,00 e comunque dovrà trovarsi ad una distanza non inferiore a ml. 1,50 dal limite della carreggiata stradale; l’altezza

massima consentita del muretto pari ad un metro. Sono fatti salvi i casi particolari di allineamenti, del tratto interessato dall’intervento, con recinzioni adiacenti esistenti e fili di fabbricati e di marciapiedi esistenti; comunque in presenza di accessi carrabili dovrà essere garantito il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

(11)

− In tutti i casi l’altezza della recinzione, qualsiasi sia il materiale costruttivo, non deve limitare il campo visivo in prossimità dei passi carrabili e né creare pregiudizio agli utenti della strada.

− In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, ferme restando le distanze come definite al punto sopra, in occasione della costruzione della recinzione, dovranno essere adottati criteri costruttivi e tipologie dei materiali atti a garantire la visibilità all’incrocio.

− Nel caso in cui tra il confine stradale e la recinzione siano presenti alberature, pali della pubblica illuminazione, paline della segnaletica stradale ed ogni qualsiasi elemento verticale od orizzontale che possano ridurre la luce netta di passaggio, dovrà comunque essere garantita una larghezza minima di almeno ml. 1,00 per consentire l’agevole passaggio di carrozzine o carrozzelle per disabili.

− Le recinzioni a siepe viva di piante verdi devono assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali e dovranno essere periodicamente spiombate al fine di non intralciare il traffico di automezzi e di persone.

Art. 12 - Scavi e ripristini

La realizzazione di scavi su strade ed aree pubbliche, per la realizzazione e la manutenzione delle reti tecnologiche, è ammessa alle seguenti condizioni:

- l'inizio dei lavori deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico;

- durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita la circolazione dei mezzi, anche pesanti;

- eventuali danni arrecati ad opere pubbliche esistenti o eventuali imprevisti, siano tempestivamente comunicati all'Ufficio Tecnico e riparati e/o eliminati dietro direttive, insindacabili, dello stesso;

- gli scavi dovranno essere ripristinati a regola d'arte e con materiali inerti calcarei, e, per uno spessore di cm 20, mescolati con cemento a kg 70/mc;

- i lavori di ripristino delle sedi stradali asfaltate dovranno essere effettuati, oltre al ricarico dello scavo con 10 cm di Bynder fino alla quota di campagna, nel modo seguente:

a) quando lo scavo interessa fino a metà della corsia, cunetta compresa, l'asfaltatura, con tappetino dello spessore di cm 3,00, dovrà avvenire per tutta la larghezza della corsia stessa;

b) quando lo scavo interessa entrambe le corsie l'asfaltatura, con tappetino dello spessore di cm 3,00, dovrà essere effettuata per tutta la larghezza della sede stradale stessa;

- prima del saldo finale da pagare, da parte dell’ente gestore o da chi richiede

l’autorizzazione, alla ditta esecutrice materiale dei lavori, deve essere richiesto, all'Ufficio Tecnico Comunale, il nulla osta per il ripristino di eventuali danni causati.

In caso di inadempienza verranno addebitate tutte le eventuali responsabilità civili e penali, nonché le spese per il ripristino dei danni;

Saranno eseguite e cura e spese del richiedente eventuali rimozioni e/o spostamento delle linee esistenti.

Tali interventi sono soggetti a semplice autorizzazione da parte dell’Ufficio tecnico. Le tariffe ed eventuali cauzioni saranno stabilite di anno in anno dall’Amministrazione comunale.

Qualora l’esecuzione di scavi per la realizzazione e la manutenzione delle reti tecnologiche, comportino la realizzazione di manufatti fuori terra, notevoli opere murarie ed ingenti scavi e reinterri, in riferimento a quanto previsto dall’art. 5 del vigente Regolamento Edilizio

Comunale, dovrà essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, tale valutazione sarà effettuata dall’Ufficio Tecnico comunale. In tutti gli altri casi sarà sufficiente il rilascio della sopra citata autorizzazione.

Art. 13 – Norme generali

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Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenimento delle condizioni di decoro prescritte dal Regolamento Edilizio e di Polizia Urbana Comunale vigente.

Inoltre dovranno avere sempre la caratteristica della amovibilità, di facile smontaggio senza alcuna opere di demolizione.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti esistenti dovrà avvenire esclusivamente nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.

I manufatti con caratteristiche e consistenza non conformi a quelle descritte nel presente Regolamento, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di “pertinenza”, sono considerati

“interventi di nuova costruzione”, soggetti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia urbanistica/edilizia ed al regime del Permesso di Costruire.

Restano salve le istanze conformi alle disposizioni vigenti al momento della presentazione.

La regolarizzazione delle pertinenze potrà avvenire previo versamento di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 516,00, come stabilito dall’art. 37, commi 1 e 5, del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione alla definizione di “limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo”, fornita dal Glossario Edilizia Libera approvato con Decreto Ministeriale del 02.03.2018, si intende una superficie coperta massima di mq. 6,00 e semplicemente appoggiato al suolo, privo di fondazione, ancoraggi al suolo e/o quant’altro possa renderlo inamovibile.

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