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inistero della Salute

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Academic year: 2022

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M inistero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio 8

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Ufficio 2

Registro – Classif: UVAC-PCF

Loro sedi

E, p.c.

Ufficio 4, 8 DGISAN

Assessorati alla Sanità

Servizi Veterinari delle Regioni e delle Province Autonome

Ministero della transizione ecologica Direzione Generale per il patrimonio naturalistico Autorità di gestione CITES PNA-CITES@mite.gov.it

Oggetto: scambi intra-UE e importazioni di carni di rettili di allevamento.

Si fa riferimento alla legislazione dell’UE che ha stabilito con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, l’elenco dei paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di carni di rettili (come definite all’articolo 2, punto 16) del regolamento delegato (UE) 2019/625), e con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, il modello di certificato sanitario che deve scortare le partite che entrano nell’UE.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha anche, individuato i possibili pericoli derivanti dal consumo della carne di rettili. Di conseguenza la Commissione europea ha incluso la carne di rettili nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, per la ricerca della Trichinella e nel regolamento (CE) n. 2073/2005 per la ricerca della Salmonella come criterio di sicurezza alimentare.

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza delle carni di rettili, ed in aggiunta alle vigenti norme generali in materia di igiene di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, la Commissione ha ritenuto opportuno introdurre, in fase di macellazione, anche controlli ufficiali specifici quali quelli previsti dall’articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 (ispezioni ante mortem e post mortem).

Non sono state invece, al momento, fissate disposizioni specifiche per le carni di rettili nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2004/853 e quindi, non essendo applicabili le prescrizioni dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/625, le carni di rettili non devono

Trasmissione elettronica N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 510676 data 08/11/2021, pagina 1 di 2

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provenire da stabilimenti che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) 2017/625.

Infine, il regolamento di esecuzione 2019/625 definisce «rettili»: “animali appartenenti alle specie Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon Lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus o Pelodiscus sinensis; e «carni di rettili»: “parti commestibili, trasformate o non trasformate, ottenute da rettili d'allevamento che, se del caso, sono autorizzate conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione”

Pertanto, secondo la normativa dell’UE le carni di rettili di allevamento possono essere importate e commercializzate sul territorio dell’UE e perciò, anche in Italia, se soddisfano le seguenti condizioni:

✓ provengono da Paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405;

✓ sono scortate all’atto dell’introduzione nell’UE dal certificato sanitario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235;

✓ non sono nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 o sono autorizzate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione.

Per quanto riguarda l’ultima condizione, al momento le uniche carni di rettili d’allevamento per le quali vi sono informazioni certe di un consumo significativo prima del 1997 sono quelle appartenenti alla specie “Crocodylus nilotikus”. Tali carni non sono, infatti, nuovi alimenti ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) 2015/2283 dunque, per essere immesse nel mercato dell’Unione non necessitano di essere autorizzate ai sensi dell’articolo 6 dello stesso regolamento.

Ne consegue che al momento, sulla base delle informazioni disponibili, per quanto di competenza dello scrivente Ministero, solo la carne di coccodrillo allevato della specie

“Crocodylus nilotikus”, alle condizioni sopra elencate, può essere oggetto sia d’importazione da Paesi terzi, che di scambi intra-UE da altri Paesi della UE, ai fini della sua commercializzazione sul territorio nazionale.

La presente nota si trasmette anche al Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale per il patrimonio naturalistico - Autorità di gestione CITES, per opportuna informazione, tenuto conto di taluni aspetti riguardanti la materia trattata.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE DGSAF IL DIRETTORE GENERALE DGISAN Dr. Pierdavide Lecchini Dr. Massimo Casciello

Dr. Angelo Donato – Direttore Ufficio 8 DGSAF Dr. Pietro Noè- Direttore Ufficio 2 DGISAN

Referente del procedimento:

Dott.ssa Cecilia Farina– 0659946239 Dr Giuseppe Attanzio - 0659946131

PEC: dgsa@postacert.sanita.it PEC: dgsan@postacert.sanita.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 510676 data 08/11/2021, pagina 2 di 2

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA LUISA AMORENA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

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