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Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 835 final/2.

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13909/1/20 REV 1 lk

UKTF

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Consiglio

dell'Unione europea

Bruxelles, 28 gennaio 2021 (OR. en)

13909/1/20 REV 1

UK 109

PROPOSTA

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2020) 835 final/2

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE relativa alla posizione da assumere a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 164

dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia

atomica per quanto riguarda le sovvenzioni agricole Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 835 final/2.

All.: COM(2020) 835 final/2

(2)

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.1.2021 COM(2020) 835 final/2

COM(2020) 835 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE relativa alla posizione da assumere a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo sul recesso

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda le sovvenzioni agricole

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RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio approvi la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'"accordo di recesso") in merito a una decisione del comitato misto riguardante l'esenzione delle sovvenzioni agricole, comprese le misure di sostegno per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato rese applicabili al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso (il "protocollo"), prevista all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato 6 del protocollo, la presente decisione dovrebbe determinare almeno i) il livello massimo annuo complessivo del sostegno e ii) la percentuale minima di compatibilità con le disposizioni dell'OMC (scatola verde) prevista all'articolo 10 del protocollo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'articolo 10 del protocollo assoggetta le misure del Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell'Irlanda del Nord all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato elencate nell'allegato 5 del protocollo se le misure incidono su tali scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione. Allo stesso tempo prevede un'esenzione dall'applicazione del diritto dell'Unione fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno, purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

Il comitato misto determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima, tenendo conto delle informazioni più recenti disponibili, conformemente all'allegato 6 del protocollo.

Nel determinare il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato per il settore agricolo, il protocollo prevede che si tenga conto, tra l'altro, dell'impostazione del futuro regime di sostegno all'agricoltura del Regno Unito e della media annua del totale delle spese sostenute nell'Irlanda del Nord in virtù della politica agricola comune nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020.

Nel determinare la percentuale iniziale minima applicabile al livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato al settore agricolo, il protocollo prevede che si tenga conto, tra l'altro, dell'impostazione del regime di sostegno all'agricoltura del Regno Unito e della percentuale alla quale la spesa complessiva sostenuta dall'Unione in virtù della politica agricola comune soddisfa le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, in base a quanto notificato per il periodo in questione.

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3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Determinazione del livello massimo annuo complessivo del sostegno e della percentuale minima che soddisfa le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

Il livello massimo annuo complessivo del sostegno è determinato sulla base delle dotazioni di spesa relative al primo e al secondo pilastro della politica agricola comune (PAC).

Per il primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA), il livello pertinente di spesa è stato calcolato sulla base di due elementi principali: le dotazioni di spesa del Regno Unito per i pagamenti diretti e le spese relative alle misure di sostegno del mercato, sulla base delle dichiarazioni annuali di liquidazione dei conti per gli esercizi finanziari 2014-19. Queste ultime comprendono le spese sostenute nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) dall'organismo pagatore del Regno Unito per l'Irlanda del Nord. In assenza di dati contabili già liquidati per l'esercizio finanziario 2020, l'importo medio annuo è stato calcolato prendendo in considerazione il periodo 2014-2019, quindi dividendo l'importo totale complessivo per sei (6 anni).

Per il secondo pilastro (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR), l'importo considerato si basa sulla dotazione media su 7 anni del programma di sviluppo rurale approvato (compresi i finanziamenti nazionali integrativi e i finanziamenti supplementari che esulano dal campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

In un anno caratterizzato da una crisi grave e imprevista, il livello massimo annuo complessivo del sostegno dovrebbe aumentare.

Il livello massimo del sostegno esentato per la pesca discende anche dalla spesa media nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (2014 – 2020) ed è fissato come livello massimo di sostegno per un periodo quinquennale, con un limite annuale.

Al fine di garantire che l'esenzione quantitativa di un determinato livello di sostegno dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non pregiudichi qualitativamente i requisiti sostanziali per il sostegno al settore della pesca stabiliti nel diritto dell'Unione, la decisione congiunta rispecchia i criteri di ammissibilità per quanto riguarda il tipo di operazioni sostenute come previsto nel diritto dell'Unione escludendo talune operazioni dal finanziamento a valere sull'importo esentato.

La percentuale minima del sostegno esentato che deve soddisfare le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC si basa sul tasso medio del sostegno conforme dell'UE. Il tasso è stato calcolato sulla base delle notifiche di sostegno interno dell'UE all'OMC per gli esercizi finanziari dell'UE dal 2014 al 2018, gli ultimi anni dell'attuale quadro finanziario pluriennale per i quali sono disponibili notifiche (media quinquennale).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

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atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

La decisione che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti a norma dell'articolo 166 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

La decisione sulle "sovvenzioni agricole" stabilisce le condizioni per l'attuazione dell'accordo di recesso, che è stato concluso sulla base dell'articolo 50. Poiché il protocollo sull'Irlanda del Nord è un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, la base giuridica è anche l'articolo 207 TFUE.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50 TFUE e l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50 e dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché la decisione del comitato misto attua determinate disposizioni dell'accordo di recesso, è opportuno pubblicarla nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

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Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE relativa alla posizione da assumere a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo sul recesso

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda le sovvenzioni agricole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

(1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio1 del 30 gennaio 2020 l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

(2) L'articolo 166 dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall'accordo. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso (il "protocollo") costituisce parte integrante di tale accordo.

(3) L'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord assoggetta le misure adottate dal Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli, compreso il sostegno per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nell'Irlanda del Nord all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato elencate nell'allegato 5 del protocollo, se le misure incidono su tali scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione. Allo stesso tempo l'articolo 10, paragrafo 2, prevede l'esenzione dall'applicazione del diritto dell'Unione fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno, purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

(4) Il livello massimo annuo complessivo del sostegno e la percentuale minima dovrebbero essere determinati tenendo conto delle considerazioni di cui all'allegato 6 del protocollo.

(5) Ai fini del calcolo del livello massimo annuo complessivo del sostegno per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura è stato tenuto conto delle spese medie sostenute e previste in Irlanda del Nord per la politica agricola comune (PAC) nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

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all'OMC degli ultimi cinque anni, periodo per il quale sono state effettuate notifiche all'OMC nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

(7) Il livello massimo annuo complessivo del sostegno dovrebbe pertanto essere fissato a 429 milioni di EUR per le sovvenzioni nel settore agricolo.

(8) Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il livello massimo del sostegno, che discende dalla spesa media nell'ambito del quadro finanziario pluriennale europeo (2014-2020), dovrebbe essere fissato a 19,5 milioni di EUR su un periodo quinquennale, con un limite di 4,5 milioni di EUR in ogni dato anno.

(9) Al fine di evitare che il sostegno esentato sia utilizzato per finanziare operazioni altrimenti non ammissibili al sostegno nel settore della pesca, la decisione del comitato misto dovrebbe rispecchiare l'inammissibilità di determinate operazioni come previsto dal diritto dell'Unione.

(10) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo di recesso in merito a una decisione da adottare a norma dell'articolo 10 del protocollo è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2 La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

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