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COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

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Academic year: 2022

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COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Numero 2702 del repertorio dei contratti

CONVENZIONE TRA LA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO E IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO PER L’USO DELL’AREA A PARCHEGGIO SITA IN

PIAZZA SS. PIETRO E PAOLO

L’anno duemiladiciannove, il mese di ottobre, il giorno trenta, in Comune di Ponte San Pietro(Bg) presso la casa comunale sita in Piazza Libertà n. 1, tra i signori

a)- dott. Zappa Paolo, nato a Bergamo il 20.09.1967, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ponte San Pietro con sede in Piazza Libertà n. 1 C.F. e P.IVA 00250450160, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 “Direzione servizi di gestione e controllo del territorio”, nominato con decreto sindacale n. 10 del 25.10.2019, d’ora in poi indicato come

“Comune”;

b)- don Maurizio Grazioli, nato a Seriate (Bg) il 09.06.1962, Prevosto della Parrocchia San Pietro Apostolo, in qualità di legale rappresentante della medesima, con sede in Ponte San Pietro (Bg) Piazza SS. Pietro e Paolo n. 11, C.F. 82002850160, a ciò autorizzato con Decreto dell’Ordinario di Bergamo p.g. n.

2003 in data 26.03.2019, d’ora in poi indicata come “Parrocchia”;

Premesso che

1) la Parrocchia è proprietaria dei terreni siti in Ponte San Piero, delimitati in colore rosso nell’estratto catastale della

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planimetria allegata la quale controfirmata da parti costituisce parte integrante della presente Convenzione, distinti catastalmente dai Mappali G; 2077 (ex 566 b); 1475, 564, 563, 2089 (ex 645 a), 2090 (ex 645 b), 2091 (ex 645 ½);

2) il predetto terreno è diretta pertinenza della chiesa di “S.

Pietro” sia sotto l’aspetto architettonico, sia per quanto concerne l’esercizio pubblico del culto, costituendo l’area in parola “sagrato” della stessa chiesa parrocchiale;

3) la destinazione urbanistica del predetto terreno è definita:

“attrezzatura d’interesse comune per servizi religiosi” così come previsto dalla legge regionale n. 20/1992;

4) la suddetta area, mai recintata, è divenuta col passare del tempo uno spazio usato dal pubblico, per la viabilità e per la sosta, non solo di coloro che si recavano in chiesa o nell’attiguo “Centro Femminile”;

5) l’Amministrazione comunale, con decisione autonoma istituiva un “parcheggio pubblico a pagamento”, dandone semplice comunicazione al Parroco pro-tempore con nota n. 8054 del 07 maggio 1998;

6) le parti in data 11.10.2002 hanno sottoscritto una convenzione per la regolamentazione sia l’uso dell’area sopradescritta, sia i reciproci rapporti;

7) tale convenzione aveva durata di 10 anni, rinnovabile per altri 5 anni, a partire dalla data della sua firma ed è pertanto scaduta in data 11.10.2012;

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8) la parrocchia ha notificato il 15.06.2012 al Comune la scadenza della convenzione e la volontà di rientrare in possesso dell’area salvo la possibilità di addivenire ad un accordo con il Comune previa sottoscrizione di nuova convenzione;

9) tale convenzione è stata rinnovata sino al 31.08.2018;

10) la Parrocchia ha notificato la scadenza dell’ultima convenzione in data 15.05.2018;

11) il Comune ha manifestato la volontà di sottoscrivere una nuova convenzione per l’utilizzo dell’area, approvando lo schema di convenzione con deliberazione G.C. n. 161 del 01.10.2019;

CIO’ PREMESSO, CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2 - Considerate le urgenti esigenze di spazio la Parrocchia, fatte salve le caratteristiche proprie del “sagrato”, concede al Comune l’uso di parte dell’area descritta in premessa per la zona compresa tra la via di scorrimento antistante la facciata della chiesa parrocchiale sino all’altezza del campanile. Sul terreno tale zona è delimitata a ovest da un cordolo di porfido, è pavimentata ad asfalto e delimitata ad est, all’altezza del campanile, da un cordolo di porfido e dalla pavimentazione fatta con cubetti dello stesso materiale; sulla mappa allegata l’area è segnata con il colore blu.

3 – L’area di cui al punto 2) viene concessa in uso al Comune il

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quale potrà organizzarla a parcheggio, anche a pagamento. Non sarà consentito il parcheggio di autocarri e autobus.

4 – L’organizzazione dell’area e la relativa segnaletica dovrà consentire il libero accesso, anche dei mezzi di soccorso e antincendio, sia alla Casa Parrocchiale che al “Centro Femminile”.

5 – Nei giorni di festa, a partire dalle ore 18.00 della vigilia, il parcheggio delle automobili non potrà essere a pagamento, ma potrà essere regolato in altro modo.

6 – In tutta l’area del sagrato non sono consentiti:

- la costruzione di manufatti, anche provvisori;

- lo svolgimento di manifestazioni a carattere partitico, politico e sindacale;

- attività commerciali e/o pubblicitarie, salvo deroghe eccezionali da concordare, per iscritto, con la parrocchia.

7 – Compatibilmente con le caratteristiche religiose del luogo, previo parere favorevole del Parroco, potranno essere autorizzate manifestazioni di beneficenza (raccolte di denaro, sottoscrizioni, vendita di oggetti ecc.).

8 – Le manifestazioni da tenersi nell’area in parola organizzate dalla Parrocchia, con le dovute autorizzazioni, avranno la precedenza su altre manifestazioni.

9 – La parte dell’area a nord ed est del campanile, sul terreno pavimentato con cubetti di porfido, e sul disegno allegato tratteggiata in verde, verrà destinata esclusivamente alle

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esigenze della Parrocchia.

10 – L’area di cui al punto 9) è delimitata, sulla linea del campanile, da quattro paracarri e da una catena.

11 – L’area di cui al mappale 563, che interessa l’abside e gli accessi delle sacrestie (antistante il “Cinema San Pietro”) è concessa al Comune alle stesse condizioni che verranno descritte per la superficie di cui al punto 2). L’eventuale parcheggio dovrà consentire l’accesso al passo carrale (n. civico 8/A), alle sacrestie e alle uscite di sicurezza del cinema.

12 – La presente convenzione avrà durata di sei anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non sarà rinnovata tacitamente salvo accordo scritto delle parti. La Parrocchia si riserva il diritto di recedere anticipatamente dalla presente convenzione decorso un anno di validità della presente mediante invio di disdetta scritta inviata al Comune con un preavviso di almeno sei mesi.

13 – La cessione d’uso dell’area di cui ai punti 2) e 11) è a titolo oneroso. Il corrispettivo annuo viene pattuito in Euro 13.000,00 (tredicimila/00) che il Comune si impegna a versare in quote semestrali anticipate a partire dal 2019.

La prima rata viene versata entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione e le altre rate entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno.

14 – Di comune accordo, per sopravvenute esigenze, le parti potranno modificare le condizioni del presente atto anche prima

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della sua naturale scadenza.

15 – il Comune si assume l’onere della manutenzione della pavimentazione di tutta l’area di cui al punto 1 della premessa, la sua pulizia, la pubblica illuminazione, la necessaria segnaletica orizzontale e verticale.

16 – Su tutta l’area il Comune esercita il potere di Polizia Urbana, gestisce il parcheggio a pagamento, e incassa eventuali multe comminate per infrazioni secondo le disposizioni di legge.

17 – Qualora la Parrocchia, per esigenze di manutenzione ordinaria o straordinaria della chiesa parrocchiale, nel rispetto della vigente normativa edilizia e di sicurezza, dovesse aprire cantieri di lavoro nelle aree trattate nella presente convenzione, non dovrà corrispondere al Comune alcun onere per l’occupazione del suolo. Ciò vale anche per tutta la fascia posta a nord della chiesa parrocchiale, di proprietà del Comune, per essa il Sindaco si impegna a sottoporre al Consiglio Comunale una proposta di modifica del Regolamento Edilizio affinché la Parrocchia possa essere esonerata dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per l’area sopra menzionata.

18 – L’organizzazione funzionale, attuale e futura, dell’area oggetto di convenzionamento dovrà ottenere l’assenso scritto della Parrocchia sentito l’Ordinario Diocesano.

19 – La mancata osservanza da parte del Comune anche di uno solo degli impegni assunti con questa Convenzione produrrà l’immediata risoluzione della Convenzione stessa.

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20 – Qualunque controversia dovesse sorgere tra Parrocchia e Comune in merito all’interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre persone di cui due nominati dalle rispettive parti e il terzo nominato di comune accordo dai due arbitri. Qualora costoro non si giungesse ad un accordo spetterà al Presidente del Tribunale di Bergamo nominare il terzo arbitro. Gli arbitri giudicheranno in via irrituale, in qualità di amichevoli compositori.

21 – La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso.

Le spese di bollo sono a carico del Comune, mentre le spese dell’eventuale registrazione saranno a carico del Comune e della Parrocchia in parti uguali.

La presente convenzione, formata per la stipula in modalità elettronica, è stata redatta mediante strumenti informatici su sette pagine a video e un allegato, e viene sottoscritta dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 DOTT. PAOLO ZAPPA

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DON MAURIZIO GRAZIOLI

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