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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n del

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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1419 del 18-9-2019

O G G E T T O

Ordinanza del Tribunale di Vicenza, a definizione del procedimento R.G. N. 3085/2018 radicato dalla sig.ra B.S..

Presa d'atto ed adempimenti conseguenti.

Proponente: UOC Affari Generali Anno Proposta: 2019

Numero Proposta: 1528

(2)

Il Direttore dell’U.O.C. Affari Legali e Generali riferisce:

Premesso che:

Con nota ricevuta in data 20.04.2016 al prot. n. 14490 la sig.ra B.S. formulava richiesta risarcitoria per asserita responsabilità della disciolta Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino in relazione a postumi di infezione in seguito ad intervento chirurgico avvenuto il 01.08.2014 c/o l’UOC di Ortopedia dell’ospedale di Montecchio Maggiore;

Con nota prot. n. 17660 dell’11.5.2016 la suddetta domanda risarcitoria veniva denunciata alla preposta Compagnia assicuratrice, LIG Insurance S.A., per l’assunzione della gestione del sinistro, come da polizza n. INC2000010020, agli atti;

Ritenuto opportuno premettere che, a decorrere dall’11.8.2014 e fino al 30.4.2016, la disciolta Azienda sanitaria ULSS n. 5 Ovest Vicentino, confluita nell’Azienda ULSS n. 8 Berica a far data dall’1.1.2017, era titolare di un contratto assicurativo biennale per la “RCT” (citata polizza n. INC2000010020) che prevede una franchigia aggregata di € 1.000.000,00=, in ragione della quale era ed è a carico dell’Azienda ULSS medesima assumere l’onere finanziario di tutti i sinistri denunciati nel corso del periodo assicurativo fino alla concorrenza massima di € 1ML di danni liquidati;

Precisato che, a termini della polizza di RCT predetta:

Ogni richiesta di risarcimento viene gestita dall’Assicuratore LIG tramite i propri Uffici, nel caso di specie la Società Contec Srl di Genova, ed i risarcimenti fino all’importo di € 1.000.000,00 su base annuale saranno liquidati dalla Compagnia utilizzando la somma versata dalla Contraente ULSS, attraverso il lossadjuster/liquidatore sinistri;

Contec Srl procede all’istruzione e alla trattazione delle pratiche, tenendo costantemente informata l’Azienda ULSS, che ha trenta giorni di tempo per esprimere l’autorizzazione in ordine alla proposta di liquidazione del danno, termine che decorre dalla formale comunicazione con la quale il Liquidatore sinistri/Loss adjuster (Contec Srl) informa l’Azienda sanitaria della conclusa istruttoria;

contestualmente a tale comunicazione, il loss adjuster/liquidatore sinistri mette a disposizione l’intera documentazione della pratica e l’analitico report finale del sinistro;

l’Azienda è tenuta a versare a Contec Srl la somma di € 50.000,00 a titolo di acconto, a dedurre dall’importo complessivo della franchigia aggregata;

Dato atto che con deliberazione n. 597 del 06.10.2016:

- la disciolta Azienda sanitaria ULSS n. 5 Ovest Vicentino aderiva al procedimento di mediazione avviato dalla sig.ra B.S. avanti all’Organismo di mediazione Forense presso il Tribunale di Vicenza, notificato in data 14.09.2016 al prot. n. 32819;

- si conferiva, come da indicazione della Compagnia LIG Insurance S.A., il mandato alle liti all’Avv.

Pierluigi Vinci del Foro di Vicenza, con oneri a carico della Compagnia assicuratrice;

Osservato che:

- in data 09.06.2017 il Liquidatore incaricato dall’assicuratore, Contec Srl, formulava all’Azienda una proposta di liquidazione massima di euro 46.000,00, per le motivazioni in essa espresse e per la soluzione stragiudiziale e transattiva del sinistro in oggetto;

(3)

- con deliberazione n. 872 in data 12.7.2017 l’Azienda prendeva atto della proposta di definizione del danno formulata da Contec e validata dal Comitato valutazione sinistri (verbale in data 19.6.2017, agli atti del procedimento), concretantesi nell’offerta alla Controparte di € 46.000,00, a titolo di integrale risarcimento del danno;

- la Controparte rigettava la proposta suddetta a definizione del danno, come da comunicazione del Liquidatore Contec (email in data 31.7.2017), agli atti del procedimento;

Atteso quindi che:

- con ricorso per accertamento ex art. 8 L. 24/2017 ed art. 696 bis c.p.c., notificato il 14.7.2017, l’Assistita ha convenuto in giudizio l’Azienda ULSS per l’accertamento della responsabilità in ordine al lamentato danno e la Compagnia assicuratrice, debitamente notiziata dai preposti uffici aziendali, ha incaricato della difesa l’avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza, cui pertanto è stato conferito il relativo incarico con deliberazione n. 1042 in data 28.3.2017;

- con successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 22.5.2018, l’Assistita ha convenuto in giudizio l’Azienda per la condanna al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, riconducibili all’infezione nosocomiale contratta a seguito dell’intervento chirurgico subito c/o l’Ospedale di Montecchio Maggiore, come accertato dalla CTU medico legale espletata in corso di accertamento tecnico preventivo;

- l’Azienda ULSS, con deliberazione n. 1103 in data 8.8.2018, ha disposto di costituirsi nel relativo procedimento (RG n. 3085/2018), reiterando l’incarico all’avv. Vinci, già debitamente istruito della vertenza;

- peraltro, nel frattempo LIG Insurance comunicava di non poter procedere oltre nella gestione della lite, essendo intervenuto in data 27.12.2016 un provvedimento dell’Autorità di Vigilanza rumena che disponeva la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa (provvedimento impugnato dalla Compagnia e tutt’ora sub judice, pendendo ricorso avanti alla Corte di Cassazione rumena, prossima udienza 30.10.2019); al tempo stesso, il Liquidatore designato da LIG, Contec Srl, comunicava all’Azienda (prot. n. 113765 del 13.11.2018) l’intervenuta risoluzione del contratto con LIG, di affidamento incarico per la gestione dei sinistri, declinando conseguentemente ogni attività a favore dell’ULSS, ivi compresa la gestione della franchigia aggregata di cui alla polizza ridetta n.

INC2000010020;

Preso atto che con Ordinanza in data 10.7.2019, trasmessa dall’avv. Vinci in data 26.7.2019 (prot. n.

76345), agli atti del procedimento, il Tribunale di Vicenza ha accolto integralmente la domanda della Ricorrente, condannando l’Azienda sanitaria al risarcimento dei danni tutti, così liquidati:

- € 60.951,20, danni patrimoniali e non, oltre ad interessi legali fino al soddisfo;

- € 9.876,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA;

Vista la relazione dell’avv. Vinci, pervenuta al prot. n. 90210 del 10/9/2019, con la quale il legale così si esprime: “…..Nel merito della controversia, come già spiegato nella pregressa missiva, la posizione dell’Azienda e dei sanitari era compromessa e non difendibile così come precisatoci dal nostro CTP che ha partecipato alle operazioni peritali: per tali ragioni non ritengo assolutamente coltivabile l'appello, alla luce delle risultanze istruttorie (Ctu medico-legale) che hanno riscontrato la sussistenza di responsabilità da malpractice. Perseguire l'impugnazione comporterebbe solo un ulteriore aggravio di costi a carico della Struttura Sanitaria. Peraltro, rebus sic stantibus, non vi sarebbero neppure gli estremi per poter sostenere la sospensione delle esecutorietà del provvedimento giudiziario. E', pertanto, opportuno passare ad adempiere i pagamenti già richiesti e quantificati dalla controparte onde scongiurare denegate azioni esecutive.”;

(4)

Ritenuto, alla luce di quanto premesso, di prendere atto del provvedimento a definizione del giudizio, dandovi adesione ed esecuzione, per contenere gli oneri a carico dell’Azienda, attingendo al riguardo alla franchigia aggregata di cui alla polizza assicurativa in precedenza citata, a disposizione dell’Azienda e che presenta disponibilità;

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, integralmente richiamato, di prendere atto dell’Ordinanza del Tribunale di Vicenza, depositata il 10.7.2019, qui pervenuta al prot. n. 76345 del 26.7.2019, dandovi esecuzione nei termini disposti dal Giudice, senza dar corso ad ulteriori gradi di giudizio.

2. Di liquidare all’Assistita individuata nelle premesse l’importo di € 60.951,20, per danni patrimoniali e non, oltre ad interessi legali fino al soddisfo e di € 9.876,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA, attingendo al riguardo alla franchigia aggregata di cui alla polizza assicurativa LIG n. INC2000010020 accantonata al “Fondo rischi autoassicurazione”, conto 12 02 000025 anno 2019;

3. Di incaricare l’Ufficio legale, sede di Arzignano, degli adempimenti conseguenti;

4. Di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****

(5)

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere) Il Direttore Sanitario

(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 19-9-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 19-9-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI

Documento Firmato digitalmente da PAVESI Giovanni in data 18/09/2019 alle ore 16:01

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