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NUOVO PIANO D AZIONE NITRATI

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Academic year: 2022

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NUOVO PIANO D’AZIONE

NITRATI 2020 - 2023

(2)

I TEMPI

D.g.r. 2 marzo 2020 - n. XI/2893

Approvazione del Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE 2020-2021;

D.g.r. 30 marzo 2020 - n. XI/3001

Approvazione del Programma d’azioneregionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone NON vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE 2020-2021

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MISURE ATTIVE DAL 1 GENNAIO 2021

A partire dal 1° gennaio 2021, come previsto dalla d.g.r. 2535/2019 “Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 152/2006”, entrerà in vigore l’obbligo di applicare, da parte delle imprese ubicate nelle nuove zone vulnerabili da nitrati designate, le disposizioni del Programma d’azione per le zone vulnerabili 2020-2023;

ARTOGNE BERZO DEMO

BRAONE BRENO

CAPO DI PONTE CEDEGOLO CERVENO CETO

CIVIDATE CAMUNO DARFO BOARIO TERME ESINE

GIANICO LOSINE

MALEGNO MALONNO NIARDO

ONO SAN PIETRO PIAN CAMUNO PIANCOGNO PISOGNE SELLERO SONICO

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Misure attive dal 1 ° gennaio 2021

1.giustificare anche con registrazione mediante sistemi di posizionamento geografico (GPS) i trasporti di effluenti di allevamento oltre i 40 km;

2.utilizzare la sezione Repository del Fascicolo Aziendale per depositare i contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento e le relazioni tecniche;

3.interramento degli effluenti di allevamento entro le 12 ore;

4.No Fertirrigazione con tecniche per scorrimento ( in vigore da marzo 2020)

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MISURE ATTIVE DAL 1 GENNAIO 2021

Contratti di valorizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

•entro 30 gg dalla presentazione della Comunicazione nitrati annuale;

•in caso di variazioni durante l’anno, entro 60 gg dalla variazione e comunque

non oltre il 1 °novembre, contestualmente

alla presentazione della variante della Comunicazione nitrati.

Repository documentale – contratti di valorizzazioni effluenti-relazioni tecniche Contratti di valorizzazione pregressi in corso di validità nel 2021:

-Vanno caricati in Repository entro il 31/12/2021

Contratti di valorizzazione pregressi che hanno subito variazioni dopo il 30/06/2021:

-Vanno caricati in Repository entro 60 gg dalla loro stipula (e comunque entro il 1°novembre), contestualmente alla presentazione di una variante della Comunicazione nitrati.

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Le movimentazioni dei materiali devono essere registrate nella Procedura nitrati;

Le movimentazioni di effluente di allevamento e/o digestato possono essere fatte tra due o più soggetti che costituiscono una filiera di fatto che consente di garantire l’utilizzo agronomico finale quell’effluente ceduto inizialmente.

- impresa che produce effluenti;

- impresa che organizza l’offerta e la domanda di effluenti (Intermediario);

- impresa che trasporta effluenti;

- impresa che tratta gli effluenti;

- impresa che utilizza agronomicamente gli effluenti.

Tipologia cessioni

a) Cessione/acquisizione in continuo, in stoccaggio e distribuzione;

b) Cessione/acquisizione periodica in stoccaggio e distribuzione;

c) Cessione/acquisizione in sola distribuzione.

MISURE ATTIVA DAL 1 GENNAIO 2021

Repository documentale – contratti di valorizzazioni effluenti-relazioni tecniche Contratti di valorizzazione pregressi in corso di validità nel 2021:

-Vanno caricati in Repository entro il 31/12/2021

Contratti di valorizzazione pregressi che hanno subito variazioni dopo il 30/06/2021:

-Vanno caricati in Repository entro 60 gg dalla loro stipula (e comunque entro il 1°novembre), contestualmente alla presentazione di una variante della Comunicazione nitrati.

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CESSIONI E ACQUISIZIONI

•Ogni “Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento”, di cui al punto 3, descritto nella Comunicazione nitrati, deve essere caricato nella sezione “Repository”

del Sis.Co. entro 30 giorni dalla presentazione della Comunicazione stessa.

•Ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata

in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione

nitrati, entro 60 giorni;

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Divieti nella stagione autunno-invernale

90 giorni tra il 1° novembre e fine febbraio per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su: • prato stabile o prato permanente

•erbaio autunno vernino

•cereale autunno vernino

•cover crop (a sovescio primaverile)

•colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno- invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo

•colture arboree con inerbimento permanente

•terreni con residui colturali

•terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Dei 90 giorni di divieto di cui alla lettera a) di questo comma, 32 giorni devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio e i restanti 58 giorni, sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell’andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell’aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale.

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NOVITA’ DAL 2022

1. Dovranno essere rifatti tutti i piani, la valenza pluriennale decadrà al 31/12/2021. Per il momento la data ultima di comunicazione del PGN è fissata al 30 giugno 2022.

2. Le tabelle in applicazione rimarranno quelle attualmente in vigore, non verranno applicate la 1 e la 2 della DGR 2893/2020. Saranno aggiornate solo per i Brolier.

3. Verrà applicata la tabella 3 della Dgr 2893/205; «Trattamenti»;

4. Nell'applicativo per la parte nitrati occorrerà:

a) Data vasche dal 2007 - si dovrà fleggare "antecedente a 2007", per le date successive si dovrà introdurre l’anno di costruzione

b) Introdotta nuova sezione a in cui specificare le macchine utilizzate per la distribuzione, superficie e quantità.

5. Sono stati rivisti il format ed i contenuti del bollettino nitrati: Viene mantenuta

l'immediatezza della possibilità di visualizzare la possibilità di valorizzare l'effluente o meno in ragione della zona della regione.

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Sono adottate le seguenti «misure rafforzate» dal 1°gennaio 2022:2

CATEGORIA ANIMALE = BROILERS, TIPOLOGIA STABULAZIONE = a terra con uso di lettiera:

250Kg/t p.v./anno* anziché 190 Kg/t p.v./anno vigenti fino al 31/12/2021

+32% circa

Vanno aggiornate tutte le associazioni strutture allevamento-stabulazione per CATEGORIA ANIMALE = BROILERS, TIPOLOGIA STABULAZIONE = a terra con uso di lettiera

ALLINEAMENTO PESO VIVO

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TEMPI E ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PER L'ANNO 2022, DELLA COMUNICAZIONE

dal 11 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per le imprese:

•Aziende nuove;

•Aziende non conformi;

•Aziende che abbiano introdotto una o più modifiche sostanziali;

•Aziende in AIA.

dal 11 gennaio al 31 dicembre 2022 per le imprese:

•la cui ultima Comunicazione valida presentata risulti classificata “conforme” dalla Procedura nitrati.

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Modifiche sostanziali

1.Per modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, si intendono:

• aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;

• introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;

• modifica dell’ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;

• raggiungimento delle condizioni per l’assoggettamento all’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

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Modifiche sostanziali II

•introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o verifica di VIA);

•aumento o diminuzione maggiore di 3.000 Kg del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;

•introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento che comporti un adeguamento strutturale dell’azienda (es. stoccaggi) o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;

•riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;

•modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 3.000 kg di azoto al campo;

•stipula di un nuovo Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento ovvero modifica di un contratto vigente, qualora con tale contratto (o modifica) la comunicazione corregga una non conformità.

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DIVIETI SPAZIALI RELATIVI AI LETAMI E AI FERTILIZZANTI

È vietato entro:

a)5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

b)10 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d’acqua stessi;

c)25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

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DIVIETI SPAZIALI RELATIVI AI LIQUAMI E AI FERTILIZZANTI

È vietato entro:

a)10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

b)30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.;

c) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

d)su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

e)in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente.

f)nelle fasce fluviali classificate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)”

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UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

•L’utilizzazione degli effluenti di allevamento deve rispettare i fabbisogni quantitativi e temporali di nutrienti delle colture – MAS;

•La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o

allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.

STOCCAGGIO LETAME

•Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, munita di idoneo cordolo su tre lati e deve essere dotata di appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo;

•capacità di stoccaggio 90 giorni

•Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo;

• ammesso per i letami e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli per max 90 gg;

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UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

•Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo;

• ammesso per i letami;

• lettiere degli allevamenti avicunicoli;

• ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.

• deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento;

• La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell’appezzamento utilizzato per l’accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi;

• L’accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell’ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.

• cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull’appezzamento oggetto di spandimento) che deve essere effettuato e completato con l’interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

• L'accumulo è vietato nei seguenti casi:

a) a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;

b) a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

c) a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati;

d) a 50 metri dalle case sparse.

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UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO STOCCAGGIO

LIQUAME

•Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche;

•Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni;

•Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atte ad allontanare l’acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un “franco minimo di sicurezza” di 30 centimetri ;

•Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all’esterno, realizzati in cemento armato;

•capacità di stoccaggio 120 giorni vacche da latte;

•capacità di stoccaggio 180 giorni suini;

•Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

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TECNICHE DI DISTRIBUZIONE SPECIFICHE PER GLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

•Lo spandimento con modalità tali da consentire l’iniezione o l’interramento dell’effluente contestualmente alla distribuzione ovvero la sua deposizione direttamente a terra, quali spandimento a raso, in bande, localizzata mediante barre con calate e per fertirrigazione con manichette superficiali;

•lo spandimento superficiale è consentito solo se eseguito a bassa pressione (max. 2 ATM) con limitata o nulla polverizzazione del liquame;

•l’interramento immediato per quanto possibile e comunque non oltre le 12 ore dopo aver iniziato le operazioni di distribuzione sull’appezzamento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura;

•Sono fatti salvi i limiti inferiori alle 12 ore prescritti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera;

•Su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;

•Fatto salve le misure per il miglioramento della qualità dell’aria.

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DOCUMENTI PER LE AZIENDE

DDT

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DOCUMENTI PER LE AZIENDE

CONVENZIONE

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DOCUMENTI PER LE AZIENDE

REGISTRO DELLE DISTRIBUZIONI

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GESSI E FANGHI DI DEFECAZIONE

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LE EMISSIONI IN ATMOSFERA NEL COMPARTO AGRICOLO

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(30)

LE EMISSIONI DI AMMONIACA NEL BACINO PADANO

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Le misure temporanee antismog possono essere attivate tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno

Le misure si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite

giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento (per almeno 4 giorni scatta il 1° livello, per almeno 10 giorni scatta il 2° livello).

La verifica per stabilire l’attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e

giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì)

Misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria

Aggiornamento delle misure temporanee da attivare in caso di perdurante accumulo degli inquinanti: sull'utilizzo delle biomasse legnose, sugli spandimenti agricoli (estensione a tutto il territorio provinciale) e sulla

mobilità (soggetti a limitazione anche gli Euro 4 diesel dotati di FAP, indipendentemente dal valore di emissione).

Con delibera n. 3606 del 28 settembre 2020 la Giunta regionale ha approvato le nuove

disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti e altre

disposizioni

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Direttiva 2010/75/UE (IED)

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Dalla data di pubblicazione delle BAT IRPP, le

installazioni hanno avuto 4 anni di tempo per

uniformarsi (scaduti a febbraio 2021).

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BANDI E MISURE PER FINANZIARE GLI INTERVENTI

• BANDO ARIA (concluso e in attesa di riapertura)

• MISURA 4.1 (aperta fino al 31/03/2022 copertura vasche nuove e sistemi di interramento per

aziende conformi)

• MISURA 4.403 (in attesa di apertura, per la copertura di vasche esistenti, fino a 80%!!!)

• MISURA 10.1.10 (aprirà nel 2022 con pagamento

a ettaro per iniezione diretta e impianti fissi di

fertirrigazione

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