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INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L ANNO 2016

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INFORMATIVA N. 013 – 13 GENNAIO 2016

Previdenziale

INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2016

Nel presente Aggiornamento AP si forniscono le tabelle delle nuove aliquote contributive INPS, valevoli per l’anno 2016, elaborate redazionalmente.

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Di seguito si riportano le nuove aliquote contributive INPS in vigore dal 1°

gennaio 2016, elaborate redazionalmente.

In merito, preme segnalare i seguenti punti:

 I totali sono calcolati al netto della riduzione contributiva Cuaf ex art. 120 della Legge 23.12.2000, n. 388 e della riduzione del costo del lavoro fino all’1% ex art. 1 commi 361 e 362, Legge 23.12.2005, n. 266.

 Il valore "-" ha il significato di qualifica non soggetta al versamento del contributo.

 Il valore "0,00" ha il significato di aliquota azzerata per applicazione delle riduzioni contributive.

 A decorrere dal periodo di paga "Settembre 2015", per le aziende rientranti nel campo di intervento della CIG ordinaria il contributo è ridotto nelle seguenti misure: 1,70% per le imprese industriali fino a 50 dipendente, 2,00% per quelle con più di 50 dipendenti; 4,70%

per gli Operai del settore edile; 3,30% per gli Operai del settore lapideo; 1,70% per gli impiegati dei settori edile e lapideo fino a 50 dipendenti, 2,00% per quelle con più di 50 dipendenti. D. Lgs. 14.9.2015, n. 148, art. 13.

 Aumento annuale dello 0,26% del contributo ASpI (aliquota complessiva 1,04%) e dello 0,06% del contributo ex art. 25 Legge n. 845/78 (aliquota complessiva 0,24%) per i soci lavoratori delle cooperative DPR n. 602/1970 e per i dipendenti delle aziende dello spettacolo dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica ai quali è stata estesa la contribuzione ASpI dal 1.1.2013, per i quali le riduzioni contributive art. 120 Legge n.

388/2000 e Legge n. 266/2005 sono già esaurite (art. 2 comma 27 Legge n. 92/2012.

Circolare n. 140 del 14.12.2012).

 Aumento annuale del contributo IVS di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9 Legge n. 413/1984. Art. 3 comma 1, D.Lgs n. 149/1997).

 I datori di lavoro con più di 5 dipendenti nel semestre precedente, operanti in settori di attività non coperti dalla normativa in materia di CIG o CIGS, ovvero per i quali non siano stati istituiti Fondi di solidarietà bilaterali, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di integrazione salariale, istituito presso l'INPS, pari allo 0,45% di cui 0,15% a carico del lavoratore, per le aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti, ovvero pari allo 0,65%, di cui lo 0,217 a carico del lavoratore, per le aziende con più di 15 dipendenti. Il contributo è dovuto per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato, esclusi i dirigenti. Il contributo non è soggetto a sgravi e riduzioni ed è da includere nell'aliquota complessivamente dovuta. (D.Lgs 14.9.2015, n. 148, art. 29 comma 8).

 Per il Settore del Credito ordinario (codice di autorizzazione 3D), senza limiti di dipendenti, è dovuto un contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà di settore pari allo 0,20%, di cui 0,067 a carico dipendente. Il contributo è dovuto per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti. Il contributo non è soggetto a sgravi e riduzioni ed è da includere nell'aliquota complessivamente dovuta. (DM n. 83486 del 28.7.2014. Circolare n. 90 del 6.5.2015).

 Per il Settore del Credito cooperativo (codice di autorizzazione 3F), senza limiti di dipendenti, è dovuto un contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà di settore pari allo 0,36%, di cui 0,12 a carico dipendente. Il contributo è dovuto per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti. Il contributo non è soggetto a sgravi e riduzioni ed è da includere nell'aliquota complessivamente dovuta. (DM n. 82731 del 20.6.2014. Circolare n. 104 del 21.5.2015).

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 Per le imprese di assicurazione (codice di autorizzazione 2V), senza limiti di dipendenti, è dovuto un contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà di settore pari allo 0,30%, di cui 0,10 a carico dipendente. Il contributo è dovuto per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti. Il contributo non è soggetto a sgravi e riduzioni ed è da includere nell'aliquota complessivamente dovuta. (DM n. 78459 del 17.1.2014.

Circolare n. 56 del 10.3.2015).

 Per le imprese armatoriali, con più di 5 dipendenti, è dovuto un contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà di settore pari allo 0,30%, di cui 0,10 a carico dipendente. Il contributo è dovuto per tutti i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera Italiana, nonché per il restante personale delle Imprese armatoriali per il quale si versano i contributi all'INPS. Il contributo non è soggetto a sgravi e riduzioni ed è da includere nell'aliquota complessivamente dovuta. (DM n. 90401 del 8.6.2015. Accordo del 30.11.2015).

 Per le aziende di trasporto pubblico, con più di 5 dipendenti, è dovuto un contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà di settore pari allo 0,50%, di cui 0,167 a carico dipendente. Il contributo è dovuto per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato, esclusi i dirigenti. Il contributo non è soggetto a sgravi e riduzioni ed è da includere nell'aliquota complessivamente dovuta. (DM n. 86985 del 9.1.2015. Accordo del 15.12.2015).

 Per il Settore Artigianato, senza limiti di dipendenti, è dovuto un contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà di settore (FSBA) pari allo 0,45%, interamente a carico del datore di lavoro. Dal 1.7.2016 il contributo è aumentato allo 0,60%, di cui 0,15 a carico dipendente. Il contributo non è soggetto a sgravi e riduzioni ed è da versare separatamente con F24 utilizzando il codice EBNA. (DM 86986 del 9.1.2015. Accordo Interconfederale del 10.12.2015).

 Per le Agenzie di somministrazione, senza limiti di dipendenti, è dovuto un contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà di settore pari allo 0,30%, interamente a carico del datore di lavoro. Il contributo è dovuto per tutti i lavoratori somministrati a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti. Il contributo non è soggetto a sgravi e riduzioni ed è da versare separatamente con le modalità stabilite dal Fondo. (DM 89581 del 17.4.2015. Accordo del 25.11.2015).

 Per i lavoratori non a tempo indeterminato è dovuto un contributo addizionale ASpI pari al 1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori, sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale. Sono esclusi dal contributo anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs n. 165/2001 (art. 2 comma 29 Legge n. 92/2012. Circolare n. 140 del 14.12.2012). Al 31.12.2015 è scaduto il triennio di esonero dal versamento per lo svolgimento di attività a termine definite dai contratti e accordi collettivi e dagli avvisi comuni stipulati entro il 31.12.2011, pertanto dal 1.1.2016 sono tenuti al versamento del contributo.

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con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, l'eccedenza può essere recuperata dagli altri contributi dovuti all’INPS con esclusione dei contributi TFR (per il quale spetta già una autonoma riduzione a seguito del conferimento del TFR ai fondi complementari) e addizionale DS (0,30%) ex articolo 25, comma 4, Legge n. 845/1978. Lo sgravio spettante deve essere esposto separatamente nel flusso Uniemens compilando due elementi <MisCompACredito>. In uno nell'elemento

<CausaleMCACred> va indicato il valore “TF13” mentre nell’elemento <ImportoMCACred>

va indicata la quota di esonero spettante per l’accantonamento del TFR a previdenza complementare, nell’altro nell'elemento <CausaleMCACred> va indicato il valore “TF14”

mentre nell’elemento <ImportoMCACred> va indicata la quota di esonero spettante per il versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare (D.L. 30.9.2005, n. 203, conv. con modif. in Legge 2.12.2005, n. 248.

Circolare n. 4 del 14.1.2008).

 Esonero dal versamento del contributo per il Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo tesoreria (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, istituito presso l'INPS). Lo sgravio spettante deve essere esposto separatamente nel flusso Uniemens compilando due elementi <MisCompACredito>. In uno nell'elemento <CausaleMCACred> va indicato il valore “TF01” mentre nell’elemento

<ImportoMCACred> va indicata la quota di esonero spettante per l’accantonamento del TFR a previdenza complementare, nell’altro nell'elemento <CausaleMCACred> va indicato il valore “TF02” mentre nell’elemento <ImportoMCACred> va indicata la quota di esonero spettante per il versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare (Legge 27.12.2006, n. 296, comma 764, Circolare n. 70 del 3.4.2007).

 Per i dipendenti con aliquota IVS a proprio carico inferiore al 10% è dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile annua un contributo aggiuntivo pari al 1% a carico del lavoratore. Per i lavoratori non aventi anzianità contributiva al 1.1.1996 il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale annuo.

 Per i dipendenti non aventi anzianità contributiva al 1.1.1996 e per quelli optanti per il sistema contributivo, il contributo IVS è dovuto fino al massimale annuo. Per i lavoratori dello spettacolo, sulla quota di retribuzione eccedente il massimale annuo, è dovuto un contributo di solidarietà, nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del lavoratore (art. 1, commi 8 e 14, D.Lgs n. 182/1997).

 Per gli iscritti ai Fondi speciali al 31.12.1995 con almeno 5 anni di contribuzione nel Fondo a tale data, è dovuto fino al 31.12.2017 un contributo di solidarietà, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile. Il contributo è interamente a carico dei lavoratori (art. 24, comma 21, Legge 22.12.2011, n. 214. Circolare n. 99 del 18.7.2012). Il contributo va esposto separatamente nel flusso Uniemens con il codice “M240” nell’elemento <CausaleADebito>

di <AltreADebito>.

 Per i soci delle cooperative della piccola pesca, i contributi sono dovuti su retribuzione convenzionale mensile.

 Per le cooperative e loro consorzi iscritti nell'albo informatico delle società cooperative, l’aliquota Cuaf è ridotta di 2,20 punti percentuali (codice di autorizzazione 3A).

 Per le Imprese Commerciali, se il titolare o la maggioranza dei soci in caso di società di persone, è/sono iscritto/i negli elenchi IVS il contributo CUAF è ridotto di 2,05 punti percentuali (codice di autorizzazione 3V).

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 Per le aziende agricole costituite in forma cooperativa, la CUAF è dovuta nella misura dello 0,28%. Se le stesse sono iscritte anche nella sezione Agricoltura, l’aliquota Cuaf da versare è pari al 0,01% (codice di autorizzazione 3Z). Il beneficio della riduzione allo 0,01% spetta anche alle aziende agricole il cui titolare risulti iscritto negli elenchi nominativi per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni.

 Per i lavoratori dello spettacolo con anzianità contributiva ante 1.1.1996, il contributo aggiuntivo del 1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 147,98 e fino al massimale in relazione alle fasce di retribuzione giornaliere.

 Per i lavoratori dello spettacolo con anzianità contributiva ante 1.1.1996, il contributo aggiuntivo del 1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 147,98 e fino al massimale in relazione alle fasce di retribuzione giornaliere.

Da euro A euro

731,01 1.463,00 1.463,01 3.657,00 3.657,01 5.851,00 5.851,01 8.045,00 8.045,01 10.239,00 10.239,01 13.164,00 13.164,01 16.090,00

16.090,01 In poi

 Le imprese che svolgono attività di navigazione aerea, con personale iscritto al fondo volo e con personale impiegato nella gestione delle attività di terra, e le imprese di gestione delle attività aeroportuali relative alla movimentazione di passeggeri, bagagli e merci (codice di autorizzazione 4P) sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo per il finanziamento del Fondo di sostegno al reddito e all’occupazione. Il contributo è pari allo 0,50% (0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore). Il contributo non è soggetto a sgravi e riduzioni ed è da esporre separatamente nel flusso Uniemens con il codice M112 nell'elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi>. (Circolare n. 113 del 10.10.2005 e n. 102 del 9.7.2007).

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