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INPS: COMUNICATI I MINIMALI PER L ANNO 2016

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INFORMATIVA N. 050 – 28 GENNAIO 2016

Previdenziale

INPS: COMUNICATI I MINIMALI PER L’ANNO 2016

• INPS, Circolare n. 11 del 27 gennaio 2016

Con la Circolare n. 11 del 27 gennaio 2016, l’INPS comunica il limite di retribuzione giornaliera per l’anno 2016 aggiornando inoltre gli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

In particolare, il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all’anno 2016 risulta essere pari a 47,68 euro; conseguentemente il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 7,15 euro.

L’Istituto previdenziale, inoltre, rende noti i valori relativi a:

• retribuzioni convenzionali in genere;

• quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%;

• massimale annuo della base contributiva e pensionabile;

• importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria;

• aliquote contributive e minimali/massimali applicabili ai lavoratori dello spettacolo ed agli sportivi professionisti iscritti all’INPS – gestione ex ENPALS.

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MINIMALE RETRIBUTIVO PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI

È stato accertato dall'ISTAT che, nell'anno 2015, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è pari allo 0,20%, ossia la medesima prevista per il 2015 in quanto quella reale sarebbe pari a - 0,1%.

La logica usata per la definizione dell’incremento del minimo di retribuzione è legata alle disposizioni dettate dalle Leggi n. 537/1981 e n. 638/1983, che prevedono:

• un incremento dei limiti minimi giornalieri di imponibile previdenziale in misura percentuale pari alle variazioni delle pensioni;

• la definizione del “minimo dei minimi”, calcolato applicando un valore espresso in percentuale sull'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.

Utilizzando l’indice dello 0,20%, il minimale retributivo per la generalità dei lavoratori viene così quantificato:

euro 501,89 (trattamento minimo di pensione per l’anno 2015) x 9,50% = euro 47,68

Minimale per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo)

La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo volo non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera valido per la generalità dei lavoratori.

Per l’anno 2016 tale retribuzione è pari a euro 47,68.

MINIMALE ORARIO PER DIPENDENTI PART-TIME

In linea generale, nell’ipotesi di un orario di lavoro normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

(euro 47,68 x 6) : 40 ore (o il diverso orario settimanale) = euro 7,15

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE

Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali, l’Istituto ricorda come il riferimento di legge sia l’articolo 1 del DL n. 402/1981, convertito nella Legge n. 537/1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, una retribuzione minima di euro 5,16.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2016, a euro 26,49.

Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (Legge n. 413/1984) Per quanto attiene le retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla Legge n. 413/1984, l’INPS rinvia alle istruzioni già fornite con le Circolari n. 66/2007 e n. 179/2013.

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Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (Legge n. 250/1958)

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla Legge n. 250/1958, la retribuzione convenzionale per l'anno 2016 è fissata in euro 662,00 mensili (26,49 x 25 gg.).

LAVORATORI DI SOCIETÀ ED ORGANISMI COOPERATIVI DI CUI AL DPR N. 602/1970

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori soci di cooperative di cui al DPR n. 602/1970, deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori.

Per l’anno 2016, quindi, il limite di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale (IVS) e assistenziale (assicurazioni minori) è pari a:

euro 501,89 (trattamento minimo di pensione per l’anno 2016) x 9,50% = euro 47,68

Anche per la determinazione del minimale orario, da utilizzare per il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori a tempo parziale, la normativa applicabile è quella prevista per la generalità dei lavoratori (euro 7,15).

COOPERATIVE SOCIALI

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 787 della Legge Finanziaria 2007 (vedi Aggiornamento AP n. 88/2007), si è concluso il 31 dicembre 2009 il sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali finalizzato all’equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei predetti lavoratori a quella dei dipendenti da impresa (periodo 2007-2009).

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2010 anche per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di quelle per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ex art. 35 del DPR n. 797/1955 (TUAF) trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori.

Retribuzione giornaliera imponibile

Da ciò ne consegue che, per l’anno 2016, il minimale di retribuzione giornaliera è pari a 47,68 euro.

Abolizione dei periodi di occupazione media mensile

A seguito della completa equiparazione delle modalità di determinazione dell’imponibile contributivo dei predetti lavoratori, dal 1° gennaio 2010 cessa di operare il criterio convenzionale di determinazione del periodo di occupazione.

Quindi, anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame, la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.

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LAVORATORI A DOMICILIO

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio, per il 2016, è pari a euro 26,49. Detto limite deve essere comunque ragguagliato a euro 47,68.

MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA

La seguente tabella riporta i minimali di retribuzione giornaliera in vigore dal 1°

gennaio 2016.

Tabella A)

SETTORE QUALIFICHE

Dirigente Impiegato Operaio

Industria 131,89 47,68 (*) 47,68 (*)

Amministrazioni dello Stato e altre Pubbliche

Amministrazioni 100,88 47,74 47,68 (*)

Artigianato - 47,68 (*) 47,68 (*)

Agricoltura 105,53 55,65 42,41 (**)

Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati 131,89 47,68 (*) 47,68 (*)

Commercio 131,89 47,68 (*) 47,68 (*)

(*) Importo adeguato a euro 47,68 ai sensi dell’art. 7 della Legge 11/11/1983, n. 638 e della Legge 7/12/1989, n. 389.

(**) Importo non soggetto all’adeguamento.

Tabella B)

SETTORE

QUALIFICHE Impiegati docenti

e non con funzioni direttive

Impiegati docenti e non

docenti Operai Istruzione prescolare svolta dalle

scuole materne autonome o da altre

istituzioni ivi comprese le IPAB 50,42 47,68 (*) 47,68 (*) Istruzione ed educazione scolare non

statale 51,70 47,68 (*) 47,68 (*)

Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali e assistenziali, comprese le

IPAB 50,42 47,68 (*) 47,68 (*)

Attività di culto, formazione religiosa

ed attività simili 50,42 47,68 (*) 47,68 (*)

Dirigente Impiegato Operaio

Spettacolo 108,22 47,68 (*) 47,68 (*)

Attività circensi e dello spettacolo

viaggiante 91,09 47,68 (*) 47,68 (*)

Agenti di assicurazione in gestione libera

Capo uff. Imp. di I

cat. Impiegati II-III cat.

47,68 (*) 47,68 (*)

Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)

Impiegati di

concetto Impiegati d’ordine

47,68 (*) 47,68 (*)

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SETTORE QUALIFICHE

Amministrazione statale Personale docente e non docente 47,68 (*)

Assicurazioni (per il solo

personale addetto

all’organizzazione produttiva e alla produzione)

Ispett. org.ne

produttiva Ispett. Cat. A Ispett. Cat. B-C

84,48 47,68 (*) 47,68 (*)

Assistenza domiciliare svolta

in forma cooperativa 47,68 (*)

Credito (per solo personale ausiliario)

Personale di fatica, custodia e pulizia 47,68 (*)

Servizio di pulizia

disinfezione e disinfestazione

Operai III livello Operai IV livello Operai V livello

47,68 (*) 47,68 (*) 47,68 (*)

Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)

Pulitori 47,68 (*) Pesca costiera e

mediterranea

Capo barca

Motorista Capo pesca Marinaio

30,26 27,92 26,49 (**)

Pesca oltre gli stretti

Comandante, Direttore macchina

1° ufficiale coperta,

macchinista 2° uff. coperta, macchinista

58,39 42,71 35,96

Nostromo, capo

mac.na, capo pes. Marinaio,

cuoco, ecc. Mozzo

31,50 26,49 (**) 26,49 (**)

Giornalisti Redattore Praticante Collab./Corrisp.

78,45 55,65 47,68 (*)

(*) Adeguato a euro 47,68 ai sensi dell’art. 7 della Legge 11/11/1983, n. 638 e della Legge 7/12/1989, n. 389

(**) Adeguato a euro 26,49 ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 160/1975.

MASSIMALE CONTRIBUTIVO PENSIONABILE

Per tutti i soggetti che si sono iscritti per la prima volta ad un Fondo pensioni obbligatorio dopo il 31 dicembre 1995 e per coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo, il massimale contributivo per il 2016 è pari a euro 100.323,52 che, arrotondato, diventa euro 100.324,00.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,

<DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>,

<ContributoEccMass>. L’imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.

(6)

PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER IL 2016

Le aliquote contributive IVS a carico dei lavoratori dipendenti subiranno un incremento dell’1% nel caso in cui la retribuzione imponibile annua ecceda il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per il 2016, è fissata in euro 46.123,00 annui ed euro 3.844,00 mensili.

La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,

<ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>,

<ContribAggCorrente>. Va precisato che l’imponibile della contribuzione aggiuntiva è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.

IMPORTO A CARICO DELLO STATO PER MATERNITÀ OBBLIGATORIA

Alla luce di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 181/2002 (vedi Aggiornamento AP n. 8/2003) l’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria per l’anno 2016 è pari a euro 2.086,24.

LIMITE PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FIGURATIVI

Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40%

del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Posto che il trattamento minimo di pensione per il 2016 è pari a euro 501,89, tale parametro risulta pari euro 200,76 settimanali.

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) 200,76 Limite annuale per l’accredito dei contributi 10.440,00

IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Nella circolare in esame l’Istituto previdenziale fornisce un elenco degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per l’anno 2016, con la precisazione che tali valori sono stati già fissati dal D.Lgs n. 314/1997.

Preme evidenziare, in merito, che non è più previsto il limite di esenzione per le erogazioni liberali di cui all’articolo 51, comma 2, lettera b) del TUIR.

ANNO 2016 ESENZIONE

Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa 5,29

Fringe benefit (tetto) 258,23

Indennità di trasferta intera Italia 46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49

Indennità di trasferta intera estero 77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83

(7)

Si ricorda che dal 1° luglio 2015 è stata aumenta la soglia di esenzione da euro 5,29 a euro 7,00 in relazione ai buoni pasto in formato elettronico. Per quelli cartacei, invece, rimane confermata la soglia di esenzione a euro 5,29.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il massimale giornaliero da prendere a base per il calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è pari, anche per il 2016, ad euro 67,14.

MINIMALE DI RETRIBUZIONE ENPALS

Dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 2016, il limite minimo di retribuzione giornaliera è fissato in euro 47,68.

Minimale orario dipendenti part-time

Per quanto riguarda il minimale orario per i dipendenti part-time, preme evidenziare che fino all’anno 2011 le modalità di calcolo dello stesso erano differenziate tra l’INPS e l’ENPALS. Infatti, come riportato nella Circolare n. 4/2011 (si veda Aggiornamento AP n. 51/2011), l’ENPALS calcolava tale minimale moltiplicando per 5 (numero di giornate lavorative settimanali) il valore minimo di retribuzione giornaliera e poi dividendo per 40, ipotizzando queste come numero di ore settimanali di un dipendente a tempo pieno.

L’INPS, invece, ha da sempre utilizzato il coefficiente moltiplicativo pari a 6 giornate, come peraltro ribadito nella Circolare n. 11/2016 in esame.

Stante l’assenza di indicazioni specifiche per i dipendenti part-time ex ENPALS nella Circolare in esame, si ritiene che il minimale orario per i dipendenti part-time assicurati alla Gestione ex ENPALS debba essere calcolato utilizzando il coefficiente moltiplicativo pari a 6 giornate previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Pertanto, anche per i lavoratori dipendenti a tempo parziale assicurati alla gestione Ex ENPALS, si ritiene che il minimale orario, nell’ipotesi di un orario di lavoro normale di 40 ore settimanali, si pari a 7,15 euro.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 Per questi lavoratori il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a euro 100.324,00.

Il contributo di solidarietà (pari al 5%, di cui 2,50% a carico ditta e 2,50% a carico lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di euro 100.324,00.

L’aliquota aggiuntiva dell’1 per cento si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di euro 46.123,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a euro 100.324,00.

(8)

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Per questi lavoratori il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a euro 731,00.

Le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano i seguenti:

Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Euro

Giorni di contribuzione

accreditati

da euro ad euro

731,01 1.463,00 731,00 1

1.463,01 3.657,00 1.463,00 2

3.657,01 5.851,00 2.194,00 3

5.851,01 8.045,00 2.925,00 4

8.045,01 10.239,00 3.657,00 5

10.239,01 13.164,00 4.388,00 6

13.164,01 16.090,00 5.120,00 7

16.090,01 In poi 5.851,00 8

Il contributo di solidarietà (pari al 5%, di cui 2,50% a carico ditta e 2,50% a carico lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera sopra indicate.

L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di euro 148,00 sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera sopra indicate.

Come si ricorderà (cfr. Aggiornamento AP n. 416/2014) a decorrere dal 1°

gennaio 2016 è stata realizzata l’integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva ex Enpals nell’ambito della sezione del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti – sezione PosContributiva.

L’INPS, con la Circolare n. 11/2016, precisa che le informazioni relative all’eccedenza dei massimali retributivi giornalieri, ovvero annui, dovrà avvenire mediante la compilazione dell’elemento <EccMassSpet>

comprendente a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>,

<ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>.

SPORTIVI PROFESSIONISTI

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 Per gli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente alla data del 31 dicembre 1995:

• il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a euro 100.324,00;

• il contributo di solidarietà (1,2%, di cui 0,60%a carico ditta e 0,60% a carico lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di euro 100.324,00 e fino all’importo annuo di euro 731.362,00;

• l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di euro 46.123,00 (euro 3.844,00 mensili) e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di euro 100.324,00.

(9)

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 Per questi soggetti invece:

• il massimale giornaliero è pari a euro 322,00;

• il contributo di solidarietà (1,2%, di cui 0,60% a carico ditta e 0,60% a carico lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di euro 322,00 e fino all’importo giornaliero di euro 2.344,00;

• l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di euro 148,00 e sino al massimale giornaliero di retribuzione imponibile di euro 322,00.

Come già evidenziato (cfr. aggiornamento AP n. 416/2014) a decorrere dal 1°

gennaio 2016 è stata realizzata l’integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva ex Enpals nell’ambito della sezione del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti – sezione PosContributiva.

L’INPS, con la Circolare n. 11/2016, precisa che le informazioni relative all’eccedenza dei massimali retributivi giornalieri, ovvero annui, dovrà avvenire mediante la compilazione dell’elemento <EccMassSport>

comprendente a sua volta gli elementi <ImpEccMass1Sport>, e

<ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>, <ImpEccMass2Sport> e

<ContrEccMass2Sport>.

REGOLARIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016

Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2016, non avessero potuto tenere conto delle disposizioni sopra riportate, possono regolarizzare tale periodo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in oggetto (quindi, entro il 16 aprile 2016).

Regolarizzazione per minimali, retribuzioni convenzionali, lavoratori di società e organismi cooperativi DPR 602/70, cooperative sociali e lavoratori part-time

Ai fini della compilazione della denuncia mensile UNIEMENS le aziende dovranno in primo luogo calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2016 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese.

Le differenze così determinate sono portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Regolarizzazione per limite della prima fascia pensionabile

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento

<DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>,

<RecuperoAggRegolarizz>.

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