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La rilevazione contabile dell avviamento negativo nella cessione di azienda

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CONTABILITÀ E BILANCIO

La rilevazione contabile dell’avviamento negativo nella cessione di azienda

di Fabio Landuzzi - dottore commercialista e revisore legale

Nell’ambito della cessione di un’azienda (o di un ramo di azienda), ricorre quasi sempre l’emersione di un valore a titolo di Avviamento, ossia di una grandezza che contabilmente rappresenta l’eccedenza del prezzo convenuto fra le parti rispetto al valore corrente del patrimonio netto del compendio aziendale trasferito. In condizioni particolari, nulla esclude che l’Avviamento possa assumere anche un valore negativo esprimendo il c.d. “badwill”; è questa la situazione che si presenta, ad esempio, quando al complesso aziendale viene associata una prevista redditività futura inferiore a quella ritenuta normale, o addirittura si ha una previsione a medio termine di risultati negativi prima di arrivare al risanamento dell’impresa. Non si può escludere, però, che questa eccedenza negativa del prezzo pagato rispetto al

“fair value” del patrimonio netto aziendale trasferito sia attribuibile in concreto non al cattivo stato di salute dell’azienda, bensì alla capacità dell’acquirente di avere realizzato un “buon affare”, in quanto il prezzo definito per l’acquisto dell’azienda ha riflesso il suo potere negoziale tanto da divenire inferiore al valore corrente attribuibile alle attività nette che compongono il compendio aziendale.

In mancanza di una esplicita posizione indicata dal Legislatore riguardo al trattamento del “badwill”, è utile trarre spunto dalle tecniche di rilevazione offerte dalla prassi professionale e dai principi contabili, nazionali ed internazionali, per costruire in quadro indicativo della rappresentazione contabile di questa fattispecie.

L’origine negoziale e contabile dell’Avvia- mento negativo

L’avviamento negativo (comunemente indicato nella prassi professionale anche con il termine “badwill”) si genera ogni qualvolta, in occasione di un trasfe- rimento di azienda, o di un ramo di azienda, come pure di una qualsiasi altra operazione di aggregazio- ne di aziende, si rileva l’esistenza di un valore cor- rente (“fair value” nell’accezione propria del Principi contabili internazionali) delle attività e delle passivi- tà che compongono il compendio aziendale trasfe- rito (ossia, il patrimonio netto riferito al compendio aziendale) superiore al prezzo pattuito fra le parti.

Dal punto di vista meramente ragionieristico, l’Avvia- mento negativo non rappresenta altro che un valore differenziale.

Dal punto di vista economico aziendale, invece, esso ha delle specifiche ragioni d’essere, che sono esattamente speculari a quelle che si riscontrano assai più diffusa- mente nella pratica e che portano alla emersione del ti- pico avviamento positivo. Ovvero, i motivi aziendalistici che possono essere individuati nella pratica professio- nale come fattispecie che determinano l’emersione di un badwill in un trasferimento di azienda possono essere alternativamente individuati come segue:

1. la prima ipotesi si ha quando all’azienda tra- sferita viene associata una capacità reddituale

prospettica negativa, e quindi una capacità di ritorno alla profittabilità che è ragionevolmente posticipata nel tempo; in altri termini, in questa circostanza il minor prezzo pagato per l’acquisto dell’azienda, rispetto al valore teorico del suo pa- trimonio netto, è attribuito a fattori che sono sta- ti individuati dall’acquirente come possibili cau- se di future passività che si traducono in termini quantitativi in previsioni di perdite d’esercizio.

Si tratta, quindi, di situazioni in cui sono in previ- sione interventi di riorganizzazione o di ristruttu- razione dell’azienda, i quali comporteranno per l’acquirente il sostenimento di oneri straordinari, nonché la necessità di immettere risorse finan- ziarie nell’azienda per sostenere il going concern e consentire un riequilibrio finanziario della stes- sa. Sono fattispecie in cui si intravvedono perdite d’esercizio per l’azienda, ed il suo risanamento può essere proiettato solamente in una prospet- tiva di medio termine;

2. la seconda ipotesi è in pratica una declinazione meno negativa della prima; ovvero, si configura nelle circostanze in cui all’azienda trasferita vie- ne associata una capacità prospettica di produr- re sì profitti, ma comunque in una misura non sufficientemente congrua rispetto al capitale in- vestito nell’azienda stessa. In sostanza, l’azienda

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sconta anche in questo caso una inefficienza, meno grave di quella di cui al punto 1), ma che tuttavia imporrà all’acquirente di immettere ri- sorse, porre in atto interventi di ristrutturazione del modello di business, delle risorse impiegate, ecc. ossia tutte operazioni che sottintendono passività potenziali e quindi oneri futuri;

3. la terza fattispecie è, invece, rinvenibile quando il minor prezzo corrisposto per l’acquisto dell’a- zienda rispetto al valore del suo patrimonio net- to contabile è dovuto a fattori extraziendali che hanno determinato per il compratore la conclu- sione di un c.d. “buon affare”. Questa situazione può verificarsi nella pratica, a titolo esemplifica- tivo, quando l’acquirente esercita un potere con- trattuale in fase di negoziazione dell’operazione con il venditore, oppure quando le difficoltà fi- nanziarie del venditore gli impongono una ven- dita rapida ad un prezzo ribassato, o quando an- che a fronte di una situazione comunque critica dell’azienda ceduta, l’acquirente potrà fruire di economie di scala, di sinergie o di competenze che gli consentiranno di rimuovere le inefficien- ze al momento presenti nell’azienda acquisita. In queste situazioni, l’eccedenza negativa del prez- zo sostenuto per l’acquisto dell’azienda rispetto al valore del suo patrimonio netto costituisce a tutti gli effetti l’espressione quantitativa del

“buon affare”, tanto che sarebbe improprio par- lare in tale fattispecie di un Avviamento negativo in senso stretto.

L’accollo di passività non è sempre Avvia- mento

Abbiamo detto della genesi ragionieristica nonché economico aziendale dell’avviamento negativo;

prima di affrontare il tema relativo al trattamento contabile di questa posta è opportuno sgombrare il campo da un aspetto sul quale, talvolta, nella pratica professionale viene fatta confusione.

Lo spunto ci viene da un caso che ha generato un con- tenzioso tributario fra l’Agenzia delle Entrate ed una società e che è giunto sino al giudizio della Cassazio- ne1. Per la verità, il caso in sé ed anche la parte motiva di questa citata sentenza lasciano abbastanza perples- si, anche se la dottrina che l’ha commentata2 ne ha tratto comunque alcune interessanti considerazioni.

1 Cassazione, sentenza n. 8134/11.

2 G.P. Camisasca, “Possono i debiti verso dipendenti integrare l’avvia- mento?”, in Bilancio e Reddito d’impresa n.10/11; M.A. Procopio, “Dif- ferenti regole di iscrizione per avviamento e TFR in caso di cessione di azienda”, in Corriere Tributario n.29/11.

Nel caso di specie, era stato acquistato un ramo di azienda composto da attività nette che, a titolo esemplificativo, indichiamo in misura pari a euro 1.000 e da un avviamento di euro 200. L’acquirente si era poi contrattualmente impegnato all’accollo del debito per TFR e per indennità di risoluzione del rap- porto di agenzia per euro 150.

In conclusione, il costo effettivamente sostenuto dal- la società per acquisire l’azienda era stato di 1.350 euro – seppure formulato nelle strane modalità so- pra esposte – così che contabilmente egli aveva rite- nuto fosse legittimo allocare a titolo di avviamento, oltre ai 200 euro stabiliti nel contratto, anche i 150 euro riferiti alle passività accollate ed aveva quindi posto in ammortamento, civilistico e fiscale, a tito- lo di avviamento, l’ammontare complessivo di euro 350.

L’Amministrazione finanziaria ha contestato la le- gittimità di questa indiretta rivalutazione dell’av- viamento contrattualmente convenuto e la sen- tenza della Corte di Cassazione ha avallato la posizione dell’Amministrazione.

Ciò secondo un articolato ragionamento alla base del quale si poneva, fra l’altro, la considerazione che la passività in questione è ontologicamente diversa dalla nozione di avviamento; quest’ultimo, secondo questa argomentazione, era stato contrattualmen- te definito in una misura fissa (200) e quindi non avrebbe potuto essere unilateralmente modificato dal compratore (per i 150 di passività accollate). Af- finché ciò fosse stato possibile, l’atto di trasferimen- to dell’azienda avrebbe dovuto prevedere un prez- zo complessivo di 1.200 euro, una passività inclusa nell’azienda acquisita di 150 euro, un patrimonio netto di cessione quindi pari a 850 euro (ossia, 1.000 di attività meno 150 di passività), ed infine un avvia- mento differenziale pari a 350 euro (dato dalla dif- ferenza fra il prezzo pagato di 1.200 e il patrimonio netto dell’azienda acquisita di 850).

Invece, così come era stato formulato l’atto (prezzo di 1.000; avviamento di 200; accollo di debiti per 200), la contropartita dell’accollo non avrebbe potuto es- sere attribuita, secondo la Cassazione, per scelta unilaterale del compratore, a titolo di maggiore av- viamento rispetto a quanto contrattualmente fissa- to. Di conseguenza, la stessa contropartita avrebbe dovuto essere imputata al Conto economico, come a rappresentare una sopravvenienza passiva dell’ope- razione: in altri termini, una sorta di badwill implicito nell’operazione.

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CONTABILITÀ E BILANCIO

Come premesso, il caso e anche buona parte delle ar- gomentazioni esposte nella sentenza destano alcune perplessità. La conclusione di carattere generale che si può trarre ai nostri fini è che, una volta definito il valore di un complesso aziendale ed indicato in atti quello attribuito all’eventuale avviamento, salvo che siano previste clausole di rettifica di tale posta, l’as- sunzione di debiti, seppure connessi all’operazione, non autorizza un'autonoma rivalutazione dell’avvia- mento bensì esprime un affare meno profittevole di quanto previsto con conseguente interessamento del Conto economico.

Il trattamento contabile dell’avviamento negativo nei Principi contabili internazionali

L’approccio alla rappresentazione contabile dell’av- viamento negativo implica necessariamente un cen- no alla disciplina contenuta nei Principi contabili in- ternazionali Ias / Ifrs.

Segnatamente, il Principio Ifrs 3 (dedicato alle Busi- ness combinations), nella versione aggiornata rispet- to a quanto in precedenza era al riguardo disposto nello Ias 223, tratta delle ipotesi che definisce come

“eccedenze negative” che si determinano fra il cor- rispettivo pagato per l’azienda ed il fair value delle attività e passività costituenti il compendio aziendale trasferito.

Il Principio contabile Ifrs 3 afferma che le even- tuali eccedenze negative di cui sopra non posso- no essere mai attribuite ad oneri futuri, in quanto essi, se esistessero, sarebbero già espressi nella valutazione del fair value delle attività e delle passività dell’azienda.

Di conseguenza, qualora al termine del processo di allocazione del prezzo al fair value delle attività e passività dell’azienda acquisita dovesse residuare ancora un’eccedenza negativa, questa non potreb- be che rappresentare l’esistenza per l’acquiren- te dell’azienda di “buon affare”: pertanto, l’unico comportamento contabile adeguato consisterebbe nella rilevazione al Conto economico del compo- nente positivo di reddito a titolo di provento dell’e- sercizio4.

In termini più specifici, il Principio contabile Ifrs 3 richiede che, quando si manifesta un’eccedenza ne- gativa, la procedura di allocazione del prezzo al fair value delle attività e passività dell’azienda acquisita

3 Lo Ias 22 preveda per l’Avviamento negativo una imputazione a ridu- zione dell’attivo.

4 Per approfondimenti: Ias / Ifrs, F. Dezzani – P.P. Biancone – D. Busso, I^

Edizione, Ipsoa 2010.

deve essere rivista allo scopo di garantire la massima attendibilità dei risultati; solo in esito di questa pon- derata rivisitazione, l’eventuale eccedenza negativa residua dovrebbe essere imputata come provento al Conto economico dell’esercizio in cui l’acquisizione è stata eseguita.

Dal punto di vista aziendalistico, pertanto, i Principi contabili internazionali ritengono che:

• in primo luogo, l’acquirente dell’azienda deve ri- vedere la valorizzazione al fair value delle attività e delle passività incluse nel compendio aziendale acquisito; e poi

• solo l’eventuale residuo di eccedenza negativa, che non sia attribuibile in modo attendibile al fair value di alcuna attività (quindi, ad una so- vrastima degli asset aziendali rispetto al loro fair value) o ad alcuna passività identificabile (quin- di, ad una sottostima delle passività identifica- bili, rispetto al loro fair value), oppure ad altre passività potenziali del compendio aziendale, si intenderà rappresentativo del “buon affare”; di conseguenza, questa situazione darà titolo all’ac- quirente dell’azienda di iscrivere il corrisponden- te provento al Conto economico dell’esercizio, dandone poi adeguata informativa nelle Note al bilancio annuale.

Il trattamento contabile dell’avviamento negativo nei Principi contabili italiani

Il Codice civile contiene solo un indiretto riferimento alla nozione di badwill quando, nell’ultimo periodo dell’art.2504-bis, co.4 cod.civ., con riguardo alla fu- sione, viene affermato che in caso di emersione di un “avanzo”, e quando questo sia ascrivibile alla pre- visione di risultati economici sfavorevoli, tale posta debba essere allocata in una voce del passivo fra i fondi per rischi e oneri.

Nei Principi contabili nazionali non esiste, invece, alcun documento in cui si tratti in modo esplicito e specifico della rilevazione nel bilancio d’esercizio dell’avviamento negativo derivante da un’operazio- ne di trasferimento o di aggregazione di aziende.

L’argomento è dapprima trattato nel Documento OIC 4 in materia di fusioni e scissioni societarie; al par. 4.4.3.2, lett. a), si riprende quanto già prescrit- to dal citato art.2504-bis cod.civ., specificando ul- teriormente che quando l’avanzo di fusione da an- nullamento è ascrivibile al badwill, esso deve essere iscritto in un apposito "Fondo per rischi e oneri da fusione".

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CONTABILITÀ E BILANCIO

Il Principio contabile OIC 17 in materia di bilan- cio consolidato tratta il caso della differenza ne- gativa fra il prezzo pagato dalla consolidante per l’acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto del- la società consolidata alla data di acquisizione5. Ed è da questo Principio contabile che possono esse- re tratte delle indicazioni molto utili anche ad affron- tare il caso che ci interessa.

In particolare, per quanto riguarda la posizione del cessionario se il prezzo pagato per la partecipazione è inferiore al patrimonio netto – espresso a prezzi correnti e al netto degli effetti fiscali (il c.d. valore residuo negativo) – allora si devono ridurre propor- zionalmente i valori delle attività immobilizzate, sal- vo quelle di inequivocabile valore e di rapido realizzo (ad esempio, i titoli a breve e di rapida liquidabilità).

Se, dopo aver ridotto i valori delle attività immobiliz- zate, sussiste un’ulteriore eccedenza del patrimonio netto a valori correnti rispetto al prezzo pagato, e la società acquirente prevede che la società acquistata sosterrà perdite negli esercizi immediatamente suc- cessivi all’acquisto, ossia prima che la nuova gestione sia in grado di invertire la tendenza e conseguire uti- li, allora questa ulteriore eccedenza va imputata alla voce del passivo denominata “Fondo di consolida- mento per rischi e oneri futuri”. Si tratta di un fondo destinato ad essere utilizzato negli esercizi successivi per fronteggiare le perdite che si sosterranno; qua- lora le originarie previsioni di perdita non dovessero verificarsi, questo fondo sarà riversato al Conto eco- nomico facendo segnare una corrispondente soprav- venienza attiva.

È evidente, altresì, che l’accredito (il riversamento) di questo fondo deve avvenire in modo da realizza- re un’effettiva correlazione con le perdite previste in quanto non può essere accettata, poiché non confor- me ai principi generali di bilancio, una politica di rila- scio del fondo che sia del tutto soggettiva, in quanto sarebbe diretta a perseguire solo improprie politiche di bilancio.

Ecco allora che, traendo spunto dal citato precetto del Principio contabile OIC 17, ed anche dal dispo- sto di cui all’art.33, co. 3 D.Lgs. n.127/91, l’approccio contabile corretto presuppone che, in primo luogo, deve essere compiuta una riespressione, a valori

5 La differenza che emerge alla data di acquisizione – da intendersi, di norma, identificata nella data in cui si trasferisce il controllo della società – andrebbe tenuta poi distinta da quella che può emergere negli esercizi seguenti a seguito dei risultati economici di periodo, ed anche delle altre variazioni del patrimonio netto della società partecipata.

correnti, degli elementi patrimoniali che compongo- no il compendio aziendale. Poi, qualora dopo questa prima fase persistesse una residua differenza negati- va non ancora assorbita, l’ulteriore processo allocati- vo si dovrebbe articolare nel seguente modo:

a) in primo luogo, laddove necessario, si ridurranno proporzionalmente i valori attribuiti alle attività immobilizzate; e

b) per l’eventuale residuo importo:

i) si andrà a formare un “Fondo per rischi ed oneri” a fronte della previsione di perdite per gli esercizi seguenti; oppure, o per la ulteriore parte che residuasse

ii) si andrà ad iscrivere una “Riserva di consoli- damento”, quando l’operazione sia espressiva della conclusione di un “buon affare”.

Come si è visto trattando dell’approccio indica- to dai Principi contabili internazionali, si può da subito osservare che anche i Principi contabili nazionali tendono chiaramente a preferire una allocazione diretta dell’eccedenza negativa a ri- duzione del valore riconosciuto alle attività (o ad incremento del valore delle passività) del com- pendio aziendale acquisito, lasciando che solo l’eventuale importo che dovesse residuare - in quanto non altrimenti allocabile fra le voci patri- moniali dell’azienda – venga destinato a iscrizioni di bilancio specifiche (fondo del passivo o riserva del patrimonio netto).

Tuttavia, a differenza di quanto prescritto dallo Ifrs 3, si nota che nel Principio contabile OIC 17 non è men- zionata l’ipotesi della iscrizione diretta ed immediata della residua differenza negativa al Conto economico a titolo di provento dell’esercizio, quand’anche essa sia ascrivibile alla conclusione di un buon affare6. In questa situazione, infatti, (vedi ipotesi b.ii) si pre- ferisce allocare detta eccedenza negativa in una ri- serva del patrimonio netto attribuendole così una natura di pseudo mero pareggio contabile, quasi ad ammettere l’estrema difficoltà concreta di individua- re quanto di tale importo può essere effettivamente riferito alla conclusione di un buon affare, e quanto invece sarebbe nei fatti rappresentativo di un vero e proprio avviamento negativo.

6 Nel Documento Aristeria n.64/06 si osserva come questa posizione, statuita dall’art. 33 del D.Lgs. n.127/91, non risulti pienamente conforme alla VII Direttiva UE la quale infatti prevederebbe l’imputazione della dif- ferenza negativa residuale al Conto economico dell’esercizio o gradual- mente, secondo la previsione delle perdite attese, oppure in un’unica soluzione, ma escludendo l’ipotesi della sua allocazione in una riserva del patrimonio netto.

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CONTABILITÀ E BILANCIO

Quando si verifica l’ipotesi menzionata al precedente punto b.i) – ovvero il caso della iscrizione del badwill in un fondo per rischi e oneri futuri – è però evidente che il transito al Conto economico di tale ammonta- re viene di fatto solamente posticipato nel tempo;

si prevede, infatti, che il fondo venga destinato ad essere utilizzato negli esercizi successivi al fine di bi- lanciare le perdite che si sosterranno e, nel caso di ritorno al profitto dell’impresa, il fondo stesso sarà rilasciato con la rilevazione di un corrispondente provento al Conto economico dell’esercizio che, in aderenza ai precetti contenuti nel Principio contabi- le n. 12, dovrebbe essere classificato nella voce A.5 (Altri ricavi) o altrimenti fra i proventi straordinari se correlato a costi di carattere straordinario.

In questo senso, si vuole introdurre nella gestione di questo fondo un criterio di competenza econo- mica, sottraendolo così da valutazioni meramente soggettive o, peggio, da politiche di bilancio.

In realtà, anche la soluzione della iscrizione dell’av-

viamento negativo in un fondo rischi e oneri ha su- scitato in dottrina alcune perplessità, se non altro per il fatto che usualmente i fondi hanno origine nel processo di formazione del bilancio d’esercizio, e si riferiscono ad eventi comunque circostanziati; nel caso di specie, invece, si tratterebbe di un fondo ori- ginato in occasione di un’operazione di acquisizione o aggregazione di azienda, e peraltro a fronte sola- mente di un rischio generale dell’impresa rappresen- tato dalla sua prevista incapacità (o minore capacità prospettica) di realizzare profitti. Si tratta senza dub- bio di un fenomeno anomalo nel generale processo di formazione del bilancio d’esercizio ed anche non previsto nell’ambito dei principi che ne governano la redazione.

Esempio

La società Sport S.r.l. è cessionaria di un ramo di azienda (denominato Bike) il quale è composto dai seguenti elementi patrimoniali che alla data di ac- quisizione sono quantificati come segue:

Situazione patrimoniale del ramo di azienda Bike

Attività Passività e Netto

Impianti 250.000 Debiti v/fornitori 400.000

Magazzino 400.000 Debiti v/dipendenti 50.000

Crediti v/Clienti 650.000 TFR 150.000

Totale 600.000

Netto 700.000

Totale Attività 1.300.000 Totale Passività e Netto 1.300.000

Il prezzo che Sport S.r.l. corrisponde al cedente del ramo di azienda Bike è pari ad euro 400.000; di con- seguenza, si determina un’eccedenza negativa del prezzo (pari a 400.000) rispetto al patrimonio net- to contabile del ramo di azienda acquisito (pari a 700.000) di complessivi euro 300.000.

Come la cessionaria Sport S.r.l. dovrà rilevare questa

“eccedenza negativa” del prezzo sul patrimonio net- to del ramo di azienda Bike?

Caso 1

In primo luogo, come si è detto, occorre esprimere a valori correnti (fair value) le attività e passività costi- tuenti il compendio aziendale acquisito.

Si ipotizzi che Sport S.r.l. attribuisca a questi assets i seguenti valori:

• Valore corrente del magazzino 200.000

• Valore corrente dei crediti v/clienti 550.000 In questo caso, l’intera eccedenza negativa sarebbe allora imputata a diretta riduzione del valore degli assets dell’azienda Bike acquisita e precisamente:

quanto a 200.000 euro, a rettifica del valore del ma- gazzino, e quanto a euro 100.000 a rettifica del valo- re dei crediti v/clienti.

Di conseguenza, Sport S.r.l. non sarebbe più tenuta ad alcun ulteriore processo allocativo e la scrittu- ra contabile di rilevazione dell’acquisto del ramo di azienda Bike potrà essere impostata come segue:

Diversi a Diversi

Impianti 250.000

Magazzino 200.000

Crediti v/clienti 550.000

Debiti v/fornitori 400.000 Debiti v/dipen-

denti

50.000

TFR 150.000

Debiti v/cedente Bike

400.000

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CONTABILITÀ E BILANCIO

Caso 2

Diversamente da quanto sopra ipotizzato nel Caso 1), si assuma ora invece che, mentre 200.000 euro sono allocati in modo attendibile a riduzione del va- lore del magazzino per ricondurlo al suo fair value, la residua eccedenza negativa di 100.000 euro non sia altrimenti allocabile in modo attendibile né sulle attività né sulle passività specifiche del compendio aziendale.

Se Sport S.r.l. ritiene che tale eccedenza sia ogget- tivamente attribuibile alle attese di perdite che sa- ranno prodotte dall’azienda acquisita, o comunque a costi aggiuntivi che dovranno essere sostenuti per il risanamento del ramo di azienda Bike, essa potrà provvede alla iscrizione di un apposito Fondo rischi e oneri futuri.

La scrittura di rilevazione dell’acquisto del ramo di azienda Bike potrà allora essere impostata come se- gue:

Diversi a Diversi

Impianti 250.000

Magazzino 200.000

Crediti v/

clienti

650.000

Debiti v/fornitori 400.000 Debiti v/dipendenti 50.000

TFR 150.000

Fondo rischi futuri per avviamento negativo

100.000

Debiti v/cedente Bike

400.000

Negli esercizi successivi, mano a mano che si ma- nifesteranno le perdite prodotte dal compendio aziendale Bike, o che i costi di risanamento saran- no sostenuti, il fondo iscritto al passivo dovrà essere gradualmente ridotto, sì da controbilanciare le per- dite stesse. La scrittura contabile, di anno in anno, potrà essere quindi la seguente:

Fondo rischi futuri per Avviamento negativo

a Utilizzo fondo (….)

Caso 3

Rispetto al caso 2), si assuma che – fermi restando i 200.000 euro allocati a riduzione del valore del ma- gazzino - la residua eccedenza negativa di 100.000 euro non sia altrimenti allocabile in modo attendibi-

le né sulle attività e né sulle passività specifiche del compendio aziendale, e che Sport S.r.l. ritenga che essa sia espressione di un “buon affare”; ovvero, non sono prevedibili perdite per il ramo di azienda Bike né interventi onerosi di ristrutturazione del compen- dio aziendale.

In tal caso, ferme restando le altre poste patrimonia- li, la scrittura di rilevazione dell’acquisto del ramo di azienda Bike potrà essere impostata diversamente a seconda che:

• si provveda alla iscrizione di una riserva nel patri- monio netto; oppure

• si provveda alla rilevazione di un provento stra- ordinario al Conto economico dell’esercizio.

Quindi:

Diversi a Diversi

(….) (….)

(….) (….)

Riserva da avviamento (Ipotesi i)

100.000 Provento straordinario

(Ipotesi ii)

100.000

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