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A.C. 55 ed abb. Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. (Testo unificato)

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A.C. 55 ed abb.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

(Testo unificato)

N. 41 – 24 settembre 2014

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Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 55 ed abb.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

(Testo unificato)

N. 41 – 24 settembre 2014

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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile Tel. 2174 – 9455

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione Tel 3545 – 3685

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Estremi del provvedimento

A.C. 55 e abb.

Titolo breve: Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Iniziativa: parlamentare

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: XIII Commissione Relatore per la

Commissione di merito: Paolo Russo

Gruppo: PdL

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: XII Commissione in sede referente

Oggetto: testo unificato

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INDICE

ARTICOLI 1-9 ... - 1 - SOSTEGNO AGLI AGRUMETI CARATTERISTICI...-1-

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PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico.

È oggetto della presente Scheda il testo unificato adottato dalla Commissione di merito (Agricoltura), come risultante dalle modifiche approvate dalla medesima Commissione.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si ricorda che nel corso della XV e della XVI legislatura la Commissione bilancio aveva iniziato l’esame di testi di contenuto analogo1, il cui iter in sede consultiva non è stato completato. Nel corso della XVI legislatura, in occasione della seduta dedicata al provvedimento2, il rappresentante del Governo ha depositato una documentazione tecnica contenente elementi dei quali, ove interessino il testo in esame, si dà conto nella presente Scheda.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-9

Sostegno agli agrumeti caratteristici

Le norme, al fine di promuovere interventi di ripristino, recupero e manutenzione degli agrumeti caratteristici nei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, dispongono quanto segue:

 ai proprietari o ai conduttori di agrumeti facenti parte di specifiche aree individuate con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole3 è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo a parziale copertura delle spese da sostenere per il recupero e la manutenzione e salvaguardia degli agrumeti (articoli 2 e 3);

 ai proprietari o ai conduttori di agrumeti rientranti nelle aree individuate con il predetto decreto ministeriale è concesso, per il triennio 2010-2012, un contributo unico a parziale copertura delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati (articoli 2 e 4).

1 C. 1069 e abb. (XV legislatura) e C. 209 e abb. (XVI legislatura).

2 Cfr. XVI legislatura - C. 209 e abb.: Scheda di analisi del Servizio Bilancio n. 145 del 1° dicembre 2010 e documentazione MEF-RGS del 20 dicembre 2010, di cui il rappresentante del Ministero dell’economia ha dato puntualmente conto nella seduta dell’11 gennaio 2011 (v. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari – Commissione Bilancio, tesoro e programmazione - 11 gennaio 2011).

3 Da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

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Ai sensi del successivo articolo 5, i predetti interventi devono essere eseguiti in conformità alla legislazione vigente, con particolare riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio4;

 per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito5 un apposito Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2014 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nell’apposita tabella della legge di stabilità annuale6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole si provvede7 alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici storici. La copertura finanziaria del relativo onere viene effettuata con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l’anno 2014, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (articolo 6);

 i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono apposito progetto diretto, tra l’altro, ad individuare la tipologia di interventi necessari (articolo 7);

 le regioni, in attuazione del decreto ministeriale di individuazione delle aree di cui al precedente articolo 2, stabiliscono tempi e modalità per la presentazione delle domande e per l’assegnazione dei contributi, provvedono alla selezione dei beneficiari e procedono all’erogazione dei contributi sulla base delle istruttorie svolte dai comuni competenti per territorio. I contributi sono erogati nel limite delle risorse finanziarie assegnate (articolo 8).

I contributi vengono ripartiti dalle regioni, distintamente, fra gli interventi di cui all’articolo 3 (recupero e manutenzione) e quelli di cui all’articolo 4 (ripristino);

 sono previsti controlli, da parte delle regioni, sugli interventi indicati nelle domande di contributo, con la possibilità di sanzioni pecuniarie crescenti nel caso di realizzazione solo parziale o di mancata realizzazione degli interventi indicati nella domanda8. Le regioni provvedono ad applicare le predette sanzioni. Le

4 Decreto legislativo 42/2004.

5 Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole.

6 In proposito il testo richiama espressamente l’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 196/2009, riguardante gli importi – in apposita tabella – relativi alle spese a carattere pluriennale in conto capitale (tabella E: ex tabelle D, E e F della legge finanziaria).

7 Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di individuazione delle aree, di cui al precedente articolo 2.

8 Nel caso in cui l’intervento sia stato realizzato in modo parziale o carente, la sanzione è pari ad una somma da un terzo all’intero contributo erogato. Nel caso di mancata realizzazione dell’intervento, la sanzione è pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo.

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somme derivanti dalle ammende sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dal provvedimento in esame, secondo modalità determinate da ciascuna regione. I titolari degli agrumeti che incorrono in irregolarità sono sanzionati, oltre che con le ammende, anche con l’esclusione dall’assegnazione dei contributi (articolo 9).

Si ricorda che, in occasione dell’esame di un testo di contenuto analogo presentato nella XVI legislatura, il Governo aveva evidenziato che lo svolgimento delle attività istruttorie (da parte dei comuni) e delle attività di controllo (da parte delle regioni) era suscettibile di determinare maggiori oneri per i bilanci degli enti competenti, a fronte dei quali sarebbe stato necessario individuare i relativi mezzi di copertura.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l’onere è configurato come limite per la concessione dei contributi in esame. Tenuto conto che esso è riferito agli anni 2014, 2015 e 2016, potrebbe rendersi necessario un aggiornamento del triennio di riferimento in ragione dei tempi di entrata in vigore del provvedimento.

A tale proposito si ricorda che l’articolo 2, comma 1, e l’articolo 6, comma 4, prevedono l’emanazione di due decreti ministeriali, rispettivamente, per l’individuazione dei destinatari dei contributi e per la ripartizione del Fondo fra le regioni. In base ai termini previsti dalle disposizioni richiamate, l’emanazione dei decreti potrebbe richiedere fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

In ordine all’articolo 8 (erogazione, da parte delle regioni, delle somme provenienti dal Fondo) e all’articolo 9 (utilizzo di entrate da sanzioni, sempre da parte delle regioni), si osserva che le risorse rese disponibili ai sensi di tali norme potrebbero essere erogate dalle regioni solo compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità interno. E poiché per le regioni il patto opera sui livelli massimi di spesa (indipendentemente dalle entrate disponibili), le predette risorse potrebbero essere utilizzate solo riducendo altre voci di spesa. Sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Andrebbero inoltre valutati gli eventuali profili di carattere finanziario connessi all’affidamento di funzioni di controllo alle regioni e ai comuni.

Si tratta, nel caso delle regioni, dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi, nonché dei compiti connessi all’applicazione delle sanzioni (articolo 9). Nel caso dei comuni, si tratta delle istruttorie per la selezione dei beneficiari e per l’erogazione dei contributi (articolo 8).

Tale valutazione appare necessaria alla luce dei rilievi a suo tempo formulati dal Governo, nella XVI legislatura, su testi di contenuto analogo.

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In particolare, in occasione dell’esame - da parte della Commissione bilancio nella XVI legislatura - di progetti di legge per il sostegno degli agrumeti caratteristici (C. 209 ed abb.), il Governo aveva evidenziato che lo svolgimento delle attività di controllo da parte delle regioni è suscettibile di determinare maggiori oneri per i bilanci degli enti competenti, a fronte dei quali non era prevista copertura finanziaria. Il Governo, inoltre, aveva rilevato analoghi profili di onerosità con riferimento alle attività istruttorie affidate ai comuni per la selezione dei soggetti destinatari dei contributi.

Con riferimento – infine – all’esclusione dal contributo in caso di irregolarità (articolo 9, commi 4 e 5), andrebbe chiarito con quali modalità tale sanzione potrà essere applicata nel caso del contributo per le spese di ripristino di cui all’articolo 4, che il testo definisce come

“unico”.

Qualora con tale definizione si intendesse fare riferimento a somme erogate in un’unica soluzione, l’esclusione dal contributo prevista dall’articolo 9 potrebbe essere realizzata:

- mediante una restituzione delle medesime somme da parte dei titolari inadempienti9;

- ovvero prevedendo, a livello regionale, una procedura di finanziamento successiva al completamento delle opere da parte dei titolari degli agrumeti (con effetti – però - sui tempi di erogazione delle risorse).

In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 6, commi 2, 3 e 5 dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per il 2014 e a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016.

Il comma 3 prevede, inoltre, che il Fondo possa essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e) della legge n. 196 del 2009.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 5 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9 Ipotesi assimilabile a quanto previsto dall’articolo 8 comma 5 (sanzione pecuniaria pari all’importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo), ma non dall’articolo 8 comma 4 (sanzione pecuniaria pari a una somma fra un terzo e quattro quinti dei contributi erogati).

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Al riguardo, si fa presente che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del quale è previsto l’utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Per quanto concerne il rinvio alla tabella E allegata alla legge di stabilità previsto dal comma 3, si osserva che, sulla base della legislazione vigente, il rinvio a tale tabella – rinvio del quale non è specificato neanche l’esercizio finanziario - appare ultroneo.

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