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Avviso di giacenza e compiuta giacenza della posta

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Avviso di giacenza e compiuta giacenza della posta

written by Redazione | 04/11/2015

Notifiche per assenza o rifiuto del destinatario: la procedura per raccomandate e atti giudiziari notificati dal postino o dall’ufficiale giudiziario.

L’avviso di giacenza è l’attestazione del tentativo di consegna di una raccomandata o di un atto giudiziario nel momento in cui il destinatario rifiuti di riceverlo o sia momentaneamente assente. La compiuta giacenza è, invece, l’attestazione che il plico non è stato ritirato nel termine di 30 giorni presso l’ufficio postale (ove è stato depositato dopo il tentativo di consegna); dopo tale momento, la comunicazione si considera ugualmente conosciuta dal destinatario (si tratta di una finzione giuridica predisposta per evitare che chiunque, rifiutando le comunicazioni a questi indirizzate, eviti che nei suoi confronti si producano determinati effetti come, per es., il recesso da un contratto).

Il procedimento di notifica, in caso di assenza temporanea o rifiuto del destinatario, è differente a seconda che si parli di raccomandata a.r. “privata”

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o di atti giudiziari. Nel caso poi di atti giudiziari la disciplina è differente a seconda che a notificare il plico sia l’ufficiale giudiziale o il postino. Vediamo tutte le procedure.

1 | RACCOMANDATE A.R.

La compiuta giacenza dopo 30 giorni

Tutte le volte in cui non è possibile eseguire la consegna di una raccomandata per irreperibilità o per incapacità o rifiuto del destinatario, del familiare convivente o del portiere dello stabile, il postino ne dà comunicazione al destinatario inviandogli una seconda raccomandata a.r. e avvisandolo che la lettera sarà disponibile presso l’ufficio postale e lì rimarrà in giacenza per 30 giorni. Al termine di tale periodo senza che nessuno abbia ritirato la raccomandata, l’originale della stessa verrà restituito al mittente con l’indicazione “compiuta giacenza”. Con la compiuta giacenza, la comunicazione si intende comunque ricevuta e conosciuta dal destinatario, benché questi non ne abbia curato il ritiro:

con tutti gli effetti legali che ciò comporta. Per esempio, nel caso di mancato ritiro del verbale di assemblea, decorrono ugualmente i 30 giorni per impugnare la delibera; allo stesso modo, in caso di mancato ricevimento di una cartella esattoriale di Equitalia, il termine per contestarla non si sospende.

Al destinatario, che anche abbia in un primo momento rifiutato di ritirare la raccomandata dalle mani del postino, è sempre consentito, anche dopo, di ritirare il plico finché questo è in giacenza presso l’ufficio postale (e cioè per 30 giorni).

È infatti un diritto di ciascun cittadino tanto rifiutare di ricevere la posta e di non firmare il registro delle raccomandate, tanto di ripensarci successivamente.

Le raccomandate, inviate presso la residenza anagrafica del destinatario, non ritirate per compiuta giacenza, sono quindi valide, ossia si presumono ugualmente conosciute dal destinatario. Deve risultare che (come è ovvio) il

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postino abbia osservato tutte le procedure per la compiuta giacenza.

Il destinatario che, trovando la comunicazione di giacenza nella propria cassetta di posta, decida di recarsi all’ufficio postale per ritirare il plico non è richiesto di esibire l’avviso di giacenza. Quest’ultimo, infatti, è definito come l’avviso con il quale il destinatario è informato che una raccomandata può essere ritirata nei successivi 30 giorni presso gli uffici postali più vicini al domicilio del destinatario.

Appare evidente, quindi, come l’esibizione di tale cartolina non sia condizione necessaria per il ritiro della raccomandata, avendo tale avviso una sola funzione informativa. Si potrà intimare all’ufficio postale di consegnare la missiva trattenuta, allegando una autocertificazione che dichiari la propria identità e di aver ricevuto l’avviso in questione.

La prova del ricevimento per il mittente

L’onere di provare l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario è a carico del mittente. L’avviso di ricevimento costituisce la prova documentale della ricezione da parte del destinatario di una determinata comunicazione. Se la posta non viene ritirata, la prova potrà essere offerta con l’originale restituito dall’ufficio postale al mittente, contenente la dicitura “compiuta giacenza”. Infatti, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per l’assenza o rifiuto del destinatario, la data di ricezione della comunicazione coincide con il relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale.

La giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che la prova che un atto sia pervenuto all’indirizzo del destinatario, nell’ipotesi in cui un atto sia stato inviato

“mediante lettera raccomandata” non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale [1]. Con la produzione dell’avviso di giacenza, il mittente può dimostrare di avere fatto tutto il possibile per inviare la comunicazione al destinatario.

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Per quanto riguarda l’idoneità a dimostrare la consegna della raccomandata delle notizie ricavabili dal sito Internet delle Poste italiane, non si rinvengono precedenti giurisprudenziali. È un sistema informativo particolarmente “nuovo” – non solo sotto il profilo cronologico – e dovrà essere elaborato dalla giurisprudenza.

Allo stato attuale, la stampa della pagina con i dati di consegna potrebbe comunque avallare la prova fornita con la ricevuta di spedizione.

Dovrebbe essere tuttavia possibile chiedere all’amministrazione postale un duplicato della cartolina di ricevimento (o attestato equivalente) non ritornata al mittente.

2 | ATTI GIUDIZIARI

Atti giudiziari notificati a mano con l’ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario deve ricercare il destinatario della notifica in mani proprie secondo una precisa successione. La notifica infatti deve essere eseguita al destinatario:

nell’abitazione e nel Comune dove ha l’abitazione oppure in quello di residenza

o, se ignoto, nel Comune di dimora

oppure, se è ignoto anche questo, in quello di domicilio.

Tale ordine (in successione: Comune di residenza, di dimora e di domicilio) è tassativo, pertanto se non è rispettato, la notificazione è nulla [2].

Se ciò non è possibile, la notifica può essere effettuata ovunque si trovi il destinatario (ad esempio, a casa di amici) purché nell’ambito della circoscrizione di competenza dell’ufficiale giudiziario.

L’orario per effettuare le notificazioni a mani è compreso tra le ore 7 e le ore 21.

Se il destinatario accetta comunque di ricevere l’atto in orario diverso la notifica è valida; diversamente, se rifiuta, l’ufficiale giudiziario deve tentare nuovamente la

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notifica negli orari consentiti.

Se il destinatario viene trovato e riceve l’atto, la notifica si considera eseguita.

Se il destinatario viene trovato e rifiuta la consegna dell’atto, la notifica si considera ugualmente eseguita. Pertanto l’ufficiale giudiziario non sarà tenuto ad ulteriori formalità o avvisi.

Se il destinatario non viene trovato, l’ufficiale consegna l’atto a

a) “persona di famiglia”: si considerano tali i parenti, gli affini e i soggetti conviventi con il destinatario purché maggiori di 14 anni

b) a un addetto alla casa;

c) a un addetto all’ufficio, come ad esempio il collega di lavoro o di studio del destinatario oppure a un addetto all’azienda.

In mancanza di una delle suddette persone la consegna può avvenire al portiere dello stabile in cui si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o, in mancanza di portiere, a un vicino di casa che accetti di ricevere l’atto. In tale caso il portiere o il vicino sottoscrive una ricevuta e l’ufficiale giudiziario avvisa il destinatario a mezzo raccomandata dell’avvenuta notificazione.

Se neanche tali soggetti sono presenti o se rifiutano di ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario deposita l’atto presso il Comune, affigge alla porta o alla cassetta un avviso di deposito e spedisce una successiva raccomandata in cui comunica al destinatario il tentativo (fallito) di notifica. In particolare la legge impone i seguenti adempimenti:

a) deposito dell’atto presso la sede del Comune nel quale deve avvenire la notificazione;

b) affissione di un avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve indicare:

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– generalità del soggetto che ha chiesto la notificazione e del destinatario;

– indicazione della natura dell’atto notificato;

– indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire, con la data o il termine di comparizione;

– data e sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario;

c) invio al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento nella quale comunica l’avvenuta esecuzione delle suddette formalità. Se devono essere notificati più atti a un unico destinatario, l’ufficiale giudiziario invia, a pena di nullità, tante raccomandate quanti sono gli atti da notificare o, in alternativa, specifica in un unico avviso tutti gli atti cui esso si riferisce. L’avviso di ricevimento della raccomandata è indispensabile per provare l’avvenuta notifica.

Efficacia in caso di mancata notifica

La notifica eseguita secondo la procedura appena indicata per gli irreperibili è perfezionata:

a) per il richiedente, con effetti che retroagiscono al momento della richiesta, dal momento in cui l’ufficiale giudiziario ha inviato la raccomandata con la quale informa il destinatario di aver depositato l’atto nella casa comunale e di aver affisso alla porta il relativo avviso [3]. A tal fine rileva la semplice spedizione della raccomandata, senza che sia necessario fornire la prova della ricezione da parte del destinatario allegando il relativo avviso di ricevimento (Cass. 20 febbraio 2004 n. 3389).

b) per il destinatario gli effetti della notifica si producono decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione della raccomandata informativa.

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Atti giudiziari notificati per posta con il postino

L’ufficiale giudiziario può decidere di notificare l’atto giudiziario valendosi del servizio postale anziché recandosi personalmente presso l’indirizzo del destinatario e consegnandogli l’atto a mani. In verità la scelta è normalmente fatta dal notificante che lo chiede espressamente all’ufficiale giudiziario.

Anche in questo caso, il postino deve cercare il destinatario o i soggetti legittimati al ritiro della posta (familiari o addetti alla casa o all’azienda, portiere) secondo le regole già viste.

Se il destinatario o una delle altre persone prima indicate ritira la busta o si rifiuta di ritirare la busta, l’atto si considera notificato.

Se il destinatario ritira la busta ma rifiuta di firmare l’avviso di ricevimento, oppure rifiuta la busta o rifiuta di firmare il registro di consegna (che equivale al rifiuto della busta), il postino menziona il rifiuto nell’avviso di ricevimento, ne indica i motivi, appone data e firma e restituisce l’avviso al mittente con raccomandata. La notifica, in tal caso, si intende eseguita nella data indicata sull’avviso.

Se il destinatario non è presente e le altre persone abilitate al ritiro rifiutano di ricevere la busta, il postino:

– deposita la busta lo stesso giorno presso l’ufficio postale o presso una sua dipendenza

– avvisa il destinatario del suo tentativo di notifica e del deposito e del deposito della busta presso l’ufficio postale (o presso una sua dipendenza) con raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, è affissa alla porta d’ingresso o messo nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda (procedura richiesta a

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pena di nullità della notifica).

La notifica si considera eseguita decorsi 10 giorni dal deposito (o dal giorno del ritiro della busta, entro i 10 giorni).

Giacenza all’ufficio postale

Se nei 10 giorni in cui la busta rimane depositata presso l’ufficio postale (ossia durante il periodo di giacenza) il destinatario o un suo incaricato ritira il piego, la notifica si considera eseguita dal momento in cui il ritiro è effettuato. In tal caso l’impiegato postale dichiara l’avvenuto ritiro sull’avviso di ricevimento che viene spedito al mittente con raccomandata.

Trascorsi i 10 giorni in cui la busta è rimasta depositata nell’ufficio postale (la cosiddetta compiuta giacenza), se nessuno la ha ritirata, la notifica si intende perfezionata. In questo caso, dunque, a differenza delle normali raccomandate, il plico non rimane giacente per 30 giorni, ma solo 10.

L’agente postale restituisce l’avviso di ricevimento al mittente con raccomandata su cui annota: la data del deposito, i motivi che l’hanno determinato, la dicitura

“atto non ritirato entro il termine di 10 giorni” e la data di restituzione. Se il decimo giorno cade di sabato o di domenica, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo [4].

Destinatario irreperibile

Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario, risulta sconosciuto o non più residente in quel luogo, o per incapacità o rifiuto delle persone abilitate a ricevere l’atto, la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell’atto in busta sigillata nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario e dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R.

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L’avviso deve contenere:

– il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;

– l’indicazione della natura dell’atto notificato;

– l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;

– la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.

Il perfezionamento di tale notifica richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;

notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, in caso d’omissione di uno di essi la notificazione è nulla. Essa è inesistente, invece, quando manchi del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea.

Il ricorso a tale procedura di notifica presuppone la non conoscenza o la non conoscibilità dell’indirizzo del destinatario nonché il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività.

In caso di destinatario trasferito sono invece necessarie ulteriori ricerche solo quando il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito dal comune e/o dal luogo ove viene ricercato, perché in tal caso verrebbe meno il

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collegamento fra il luogo e il soggetto.

Se non è possibile eseguire la consegna perché il destinatario risulta trasferito oppure deceduto, o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l’atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato e che, dunque, l’effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto. In tale ipotesi la notifica deve essere considerata nulla e quindi deve essere rinnovata.

Compiti dell’ufficiale giudiziario: l’ufficiale giudiziario deve indicare specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme normali (consegna a mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta alla posta) descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, dimora o di domicilio. Ne deriva che è illegittimo il ricorso alla procedura in questione, nel caso in cui l’ufficiale notificatore non abbia usato l’ordinaria diligenza per individuare il luogo di residenza, essendosi limitato ad indicare solo il comune nel quale si è trasferito il destinatario dell’atto [5].

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