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Il ricorso è fondato, essendosi verificata la violazione del giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale

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Il ricorso è fondato, essendosi verificata la violazione del giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 4981 del 17 settembre 2009, recante la condanna del Comune di Benevento al pagamento di € 256.341,50 a titolo di ri

Autore: Lazzini Sonia

In: Diritto civile e commerciale

Il ricorso è fondato, essendosi verificata la violazione del giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 4981 del 17 settembre 2009, recante la condanna del Comune di Benevento al pagamento di € 256.341,50 a titolo di risarcimento del danno in favore della Ricorrente Costruzioni, oltre agli interessi legali maturati dalla data di deposito della pronuncia.

In particolare, l’amministrazione intimata è rimasta inadempiente rispetto all’obbligazione pecuniaria incorporata nel titolo costituito dalla citata sentenza n. 4981 del 17 settembre 2009, nonostante l’inutile decorso del termine di 30 giorni dalla diffida del 7 dicembre 2009 ed i successivi solleciti rivoltile dalla Ricorrente Costruzioni, e senza che sussistesse alcuna ragione per sottrarsi legittimamente al dovere di eseguire il dictum giurisdizionale.

Ed invero, l'amministrazione è, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può venir meno a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per ciò che concerne l'an e il quando, ma avendo, al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo.

Onde sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento dell’obbligazione pecuniaria nascente a suo carico

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difficoltà finanziarie (Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439; TAR Calabria, Catanzaro, 23 giugno 2009, n. 664), le quali non costituiscono, di per sé, legittima causa di impedimento all’ottemperanza, ma è tenuta, viceversa, ad assumere tutte le iniziative dirette ad effettuare il pagamento dovuto (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 6 novembre 2007, n. 10950), anche procedendo al contenimento delle spese obbligatorie (Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2009, n. 103; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 26 gennaio 2009, n.

103; TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 novembre 2009, n. 10759; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 9 febbraio 2010, n. 100 e n. 101), pena, altrimenti, la sostanziale vanificazione della tutela giurisdizionale apprestata in via risarcitoria.

Ed è appena il caso di soggiungere che, nel giudizio di esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, l’adito giudice dell’ottemperanza, una volta accertato l’oggettivo inadempimento, è investito solo della funzione di garantire l'espletamento degli adempimenti materiali per soddisfare tale precetto, senza alcun onere di doversi dar carico delle ragioni della situazione debitoria e dell'imputabilità dell'inerzia riscontrata (Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 480; TAR Calabria, Catanzaro, 23 giugno 2009, n. 664).

8. Il ricorso in epigrafe deve essere, dunque, accolto, stante la ravvisata fondatezza delle doglianze proposte dalla Ricorrente Costruzioni.

Conseguentemente va ordinato al Comune di Benevento di dare esecuzione alla sentenza n. 4981 del 17 settembre 2009, e cioè di porre in essere le attività dirette al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 256.341,50, oltre agli interessi legali decorrenti dalla sua data di deposito.

L’amministrazione intimata dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione.

9. In caso di perdurante inottemperanza dopo lo spirare del termine dianzi fissato, il Collegio nomina fin

(3)

da ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Benevento o un funzionario da lui delegato all’incombente e munito di specifiche competenze per il relativo espletamento.

Il commissario ad acta dovrà provvedere, entro i 45 giorni successivi alla presentazione di apposita istanza di parte, al pagamento degli importi dovuti alla Ricorrente Costruzioni, determinandone il complessivo ammontare (siccome riveniente dal capitale di € 256.341,50 sommato agli interessi legali decorrenti dal 17 settembre 2009), adottando gli atti (ad es., variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti) volti a reperire i fondi all’uopo necessari ed emettendo il corrispondente titolo di spesa, ferme restando le ipotesi di impignorabilità previste dal comma 2 (nella versione rivisitata da Corte cost., 18 giugno 2003, n. 211), nonché l’onere di attestazione di copertura finanziaria di cui al successivo comma 5 dell’art. 159 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le spettanze dovute al commissario ad acta verranno liquidate con separato decreto.

10. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico dell’amministrazione intimata nella misura di complessivi € 1.500,00, che si liquidano in favore della ricorrente.

A cura di *************

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 18934 del 12 ottobre 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

(4)

N. 18934/2010 REG.SEN.

N. 02228/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2228 del 2010, proposto da:

Ricorrente Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall'avv. ****************, con domicilio eletto presso

**************** in Napoli, via Melisurgo,4;

(5)

contro

Comune di Benevento;

per l’ottemperanza

ALLA SENTENZA N. 4981/2009 DEL TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. VIII.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

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FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 4981 del 17 settembre 2009, passata in giudicato, questo Tribunale amministrativo regionale aveva accolto il ricorso iscritto a r.g. n. 1859/2009, proposto dalla Ricorrente Costruzioni s.r.l., e, per l’effetto, aveva annullato gli atti con esso impugnati, inerenti alla gara, indetta dal Comune di Benevento con determinazione dirigenziale del Settore Lavori pubblici n. 720 dell’8 ottobre 2008, per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori relativi alla realizzazione della strada Fondovalle Vitulanese; e cioè, segnatamente: a) determinazione dirigenziale del Settore Opere pubbliche del Comune di Benevento n. 107 del 9 marzo 2009, recante l’approvazione dei risultati di gara e l’aggiudicazione in favore della Ing. ***************** s.r.l.; b) tutti i verbali di gara (dal n. 1 al n. 10); c) ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi gli eventuali atti susseguenti di aggiudicazione definitiva e contratto di appalto.

Aveva, altresì, condannato il Comune di Benevento al risarcimento per equivalente monetario del danno cagionato dal suo illegittimo operato alla Ricorrente Costruzioni.

Più in dettaglio, non essendosi potuto ricollegare alla decisione emessa alcun effetto conformativo nel senso dell’invocata reintegrazione in forma specifica, aveva accolto la domanda di risarcimento per equivalente monetario avanzata dalla Ricorrente Costruzioni nella misura del complessivo importo di € 256.341,50, pari a (1,5% + 5%) x 3.943.715,47 (prezzo offerto in gara dalla medesima ricorrente principale).

Non aveva, peraltro ravvisato le condizioni per maggiorare l’importo dianzi indicato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali decorrenti dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, essendosi disposta la liquidazione equitativa, idonea a ristorare integralmente il danno subito dalla ricorrente; ed aveva, quindi, statuito che gli interessi legali avrebbero dovuto decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza.

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2. In data 7 dicembre 2009, la ricorrente aveva notificato all’amministrazione soccombente atto di diffida ad eseguire entro i successivi 30 giorni l’emesso dictum giurisdizionale, richiedendo il pagamento dell’importo di € 256.341,50, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali maturati dalla data di deposito della sentenza.

3. In riscontro a tale diffida ed al successivo sollecito del 26 febbraio 2010, l’intimata amministrazione comunale aveva trasmesso alla Ricorrente Costruzioni la nota del 2 marzo 2010, prot. n. 408, in cui esprimeva il proponimento di “definire con urgenza l’intervenuta questione con la Ricorrente Costruzioni s.r.l. anche mediante una transazione che contemperi l’interesse dell’ente con del creditore procedente” e precisava che “la spesa relativa all’eventuale definizione bonaria potrà essere finanziata utilizzando le somme indicate nel quadro economico del progetto come ‘somme a disposizione della stazione appaltante’”.

Nonostante l’apertura ad un componimento della vertenza, manifestata il 10 marzo 2010 dalla ricorrente (che preavvisava, comunque, l’esercizio dell’azione esecutiva, una volta trascorsi senza esito ulteriori 30 giorni) e ribadita con nota del 12 marzo 2010, prot. n. 545, dal Comune di Benevento, quest’ultimo, con successiva nota del 15 aprile 2010, aveva declinato la prospettata soluzione transattiva, rappresentando

“che allo stato non vi è alcuna disponibilità tra le somme a disposizione dei lavori e che nel disciplinare sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti è indicato che ‘è a carico dell’ente ogni e qualsiasi maggiore onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti’”.

4. A seguito di tale determinazione, la Ricorrente Costruzioni, col ricorso in epigrafe, notificato il 21 aprile 2010 e depositato il 28 aprile 2010, deduceva che l’amministrazione intimata era rimasta inadempiente, nonostante la diffida notificatale, e richiedeva, pertanto, l’esecuzione della sentenza, anche mediante nomina di un commissario ad acta, ai fini del pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 256.341,50, oltre agli interessi legali dovuti.

(8)

legge, in relazione agli artt. 21 e 37 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, 27 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 2 s. della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché di violazione dell’obbligo ex art. 2909 cod. civ. di dare esecuzione al giudicato.

5. Il Comune di Benevento non si costituiva in giudizio.

6. Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è fondato, essendosi verificata la violazione del giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 4981 del 17 settembre 2009, recante la condanna del Comune di Benevento al pagamento di € 256.341,50 a titolo di risarcimento del danno in favore della Ricorrente Costruzioni, oltre agli interessi legali maturati dalla data di deposito della pronuncia.

In particolare, l’amministrazione intimata è rimasta inadempiente rispetto all’obbligazione pecuniaria incorporata nel titolo costituito dalla citata sentenza n. 4981 del 17 settembre 2009, nonostante l’inutile decorso del termine di 30 giorni dalla diffida del 7 dicembre 2009 ed i successivi solleciti rivoltile dalla Ricorrente Costruzioni, e senza che sussistesse alcuna ragione per sottrarsi legittimamente al dovere di eseguire il dictum giurisdizionale.

Ed invero, l'amministrazione è, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può venir meno a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per ciò che concerne l'an e il quando, ma avendo, al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo.

Onde sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento dell’obbligazione pecuniaria nascente a suo carico dal giudicato di condanna, essa non può, pertanto, invocare asserite carenze di fondi di bilancio o

(9)

difficoltà finanziarie (Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439; TAR Calabria, Catanzaro, 23 giugno 2009, n. 664), le quali non costituiscono, di per sé, legittima causa di impedimento all’ottemperanza, ma è tenuta, viceversa, ad assumere tutte le iniziative dirette ad effettuare il pagamento dovuto (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 6 novembre 2007, n. 10950), anche procedendo al contenimento delle spese obbligatorie (Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2009, n. 103; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 26 gennaio 2009, n.

103; TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 novembre 2009, n. 10759; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 9 febbraio 2010, n. 100 e n. 101), pena, altrimenti, la sostanziale vanificazione della tutela giurisdizionale apprestata in via risarcitoria.

Ed è appena il caso di soggiungere che, nel giudizio di esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, l’adito giudice dell’ottemperanza, una volta accertato l’oggettivo inadempimento, è investito solo della funzione di garantire l'espletamento degli adempimenti materiali per soddisfare tale precetto, senza alcun onere di doversi dar carico delle ragioni della situazione debitoria e dell'imputabilità dell'inerzia riscontrata (Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 480; TAR Calabria, Catanzaro, 23 giugno 2009, n. 664).

8. Il ricorso in epigrafe deve essere, dunque, accolto, stante la ravvisata fondatezza delle doglianze proposte dalla Ricorrente Costruzioni.

Conseguentemente va ordinato al Comune di Benevento di dare esecuzione alla sentenza n. 4981 del 17 settembre 2009, e cioè di porre in essere le attività dirette al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 256.341,50, oltre agli interessi legali decorrenti dalla sua data di deposito.

L’amministrazione intimata dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione.

9. In caso di perdurante inottemperanza dopo lo spirare del termine dianzi fissato, il Collegio nomina fin

(10)

da ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Benevento o un funzionario da lui delegato all’incombente e munito di specifiche competenze per il relativo espletamento.

Il commissario ad acta dovrà provvedere, entro i 45 giorni successivi alla presentazione di apposita istanza di parte, al pagamento degli importi dovuti alla Ricorrente Costruzioni, determinandone il complessivo ammontare (siccome riveniente dal capitale di € 256.341,50 sommato agli interessi legali decorrenti dal 17 settembre 2009), adottando gli atti (ad es., variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti) volti a reperire i fondi all’uopo necessari ed emettendo il corrispondente titolo di spesa, ferme restando le ipotesi di impignorabilità previste dal comma 2 (nella versione rivisitata da Corte cost., 18 giugno 2003, n. 211), nonché l’onere di attestazione di copertura finanziaria di cui al successivo comma 5 dell’art. 159 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le spettanze dovute al commissario ad acta verranno liquidate con separato decreto.

10. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico dell’amministrazione intimata nella misura di complessivi € 1.500,00, che si liquidano in favore della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione Ottava, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:

a) ordina al Comune di Benevento di eseguire, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione, la sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 4981 del 17 settembre 2009, mediante pagamento della somma di € 256.341,50, oltre agli interessi legali decorrenti dal 17 settembre 2009;

(11)

b) nomina commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Benevento o un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di perdurante inerzia del Comune di Benevento, provveda a quanto previsto sub a, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;

c) condanna il Comune di Benevento al pagamento, in favore della Ricorrente Costruzioni s.r.l., delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:

*****************, Presidente FF

****************, Referendario

Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(12)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

https://www.diritto.it/il-ricorso-e-fondato-essendosi-verificata-la-violazione-del-giudicato-di-cui-alla-sentenz a-di-questo-tribunale-amministrativo-regionale-n-4981-del-17-settembre-2009-recante-la-condanna-del- comune-d/

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