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Indennità di disoccupazione

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4 Novembre 2013 L’ASPI

Lavoratori benefi ciari

I requisiti

Requisito dello stato di disoccupa- o

zione

Requisito della «involontarietà» dello o

stato di disoccupazione

Requisito di due anni di anzianità di o

iscrizione previdenziale

Requisito di un anno di contribuzione o

previdenziale Quanto vale l’Aspi

La durata dell’Aspi

Termine perentorio per la domanda

La decorrenza dell’Aspi

Aspi e nuova attività lavorativa

Nuovo contratto di lavoro subordinato o

Lavoro autonomo e parasubordinato o

Decadenza dall’Aspi

LA MINI-ASPI

Lavoratori benefi ciari

Requisiti

Requisito dello stato di disoccupa- o

zione

Requisito 13 settimane contribuzione o

previdenziale Quanto vale la mini-Aspi

La durata della mini-Aspi

Termine perentorio per la domanda

La decorrenza della mini-Aspi

Mini-Aspi e nuova attività lavorativa

Nuovo contratto di lavoro subordinato o

Lavoro autonomo e parasubordinato o

Decadenza dall’Aspi

DISPOSIZIONI COMUNI (AD ASPI E MINI-ASPI)

Revoca (giudiziale) delle prestazioni

I contributi sono fi gurativi

Confermato l’assegno al nucleo familiare

Regime fi scale

La riscossione delle prestazioni

In caso di occupazione estero

ASPI RIDOTTA COOPERATIVE E SPETTACOLO

Nuovi tutelati

Prestazioni ridotte

Le misure ridotte, settore per settore

Indennità

di disoccupazione

Le novità dopo la riforma Fornero

di D

ANIELE

C

IRIOLI

INDICE

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L’ASPI

L’Aspi è la nuova prestazione a sostegno del reddito a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro. Ha sostituito la precedente disciplina della «indennità di disoccupazione ordinaria», in relazione ai periodi di disoccupazione intercorrenti dal 1° gennaio 2013.

Fonte normativa è la legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del lavoro, meglio nota come ri- forma Fornero, che tra le altre novità, ha operato la ridistribuzione delle tutele all’impiego e la revisione degli strumenti di tutela del reddito. Con specifi co riferimento a quest’ultimo aspetto, la legge Fornero reca all’art. 2 disposizioni in materia di ammortizza- tori sociali, al fi ne di renderne il complessivo assetto più effi ciente, equo e coerente, e in questo contesto ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, presso la «gestione prestazioni temporanee ai lavoratori di- pendenti» dell’Inps (art. 24 della legge n. 88/1989), la predetta Aspi con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria oc- cupazione un’indennità mensile di disoccupazione.

La nuova assicurazione – che sostituisce la preesi- stente assicurazione contro la disoccupazione invo- lontaria – si caratterizza, dal punto di vista dei be- nefi ciari (lavoratori), per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati e per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto; mentre dal punto di vista dei «fi nanziatori»

della tutela (datori di lavoro) per avere un sistema di fi nanziamento alimentato da un contributo ordi- nario e da maggiorazioni contributive.

Come accennato, l’Aspi è il trattamento a sostegno al reddito per i lavoratori in relazione agli eventi di disoccupazione verifi catisi a decorrere dal 1° genna- io 2013 e ha sostituito le preesistenti:

indennità di disoccupazione non agricola ordi-

• naria con requisiti normali;

l’indennità di disoccupazione speciale edile;

• dal 1° gennaio 2017 l’indennità di mobilità (art.

7 della legge n. 223/1991).

Lavoratori benefi ciari.

Sono destinatari dell’Aspi:

tutti i lavoratori dipendenti (titolari di rapporto

• di lavoro subordinato);

gli apprendisti;

• i soci lavoratori di cooperativa che abbiano con

• la cooperativa, oltre quello associativo, anche un rapporto di lavoro in forma subordinata;

il personale artistico (ex Enpals confl uito all’In-

ps) avente rapporto di lavoro subordinato.

Sono invece esclusi dalla tutela Aspi:

i dipendenti pubblici a tempo indeterminato;

gli operai agricoli a tempo determinato e inde-

• terminato (i cosiddetti «Otd» e «Oti») per i qua- li continua a trovare applicazione la vecchia e specifi ca normativa, sebbene con le modifi che dalla legge di riforma n. 92/2012;

i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con

• permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifi ca normativa.

I requisiti.

L’indennità Aspi è riconosciuta in presenza dei se- guenti requisiti:

stato di disoccupazione;

1. involontarietà dello stato di disoccupazione;

2. due anni di anzianità di iscrizione previdenzia- 3.

le;un anno di contribuzione previdenziale.

4.

Requisito dello stato di disoccupazione.

Ai sensi del dlgs n. 181/2000 lo stato di disoccupa-1) zione dev’essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, al quale l’interessato dovrà rendere una dichiarazione atte- stante l’eventuale attività di lavoro svolta in prece- denza, nonché l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa. Al fi ne di semplifi care l’eroga- zione della indennità di disoccupazione Aspi e mini- Dal 1° gennaio 2013, a seguito della legge n. 92/2012 (cosiddetta riforma Fornero del mercato del lavoro) sono operative due nuove indennità a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti (e solo dei lavoratori

«dipendenti», quelli cioè titolari di un contratto di lavoro di tipo «subordinato»). Si tratta in particolare:

dell’Aspi (acronimo di «Assicurazione sociale per l’impiego»);

e della mini-Aspi.

Le due prestazioni hanno sostituito a tutti gli effetti le precedenti prestazioni di:

disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;

disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;

disoccupazione speciale edile;

mobilità.

Entrambe le prestazioni sono divenute operative dal 1° gennaio ma con due particolarità. La prima riguarda l’Aspi: la nuova prestazione si applica a tutti gli eventi di disoccupazione avvenuti a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2013 in avanti. Invece alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute fi no al 31 di- cembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione (cioè anche se presentata dopo, cioè dal 1° gennaio 2013 sotto la vigenza della nuova Aspi), continua ad applicarsi la vecchia indennità di disoccupazione ordinaria fi no a naturale scadenza o a decadenza dalla prestazione. In altre parole, il lavoratore che sia stato licenziato entro il 31 dicembre 2012 ha (o ha avuto) comunque diritto alla vecchia indennità di disoccupazione; il lavoratore invece che venga licenziato dal 1°

gennaio in avanti ha (o ha avuto) diritto alla nuova Aspi. La seconda particolarità riguarda la mini-Aspi: a differenza dell’Aspi, è una prestazione che si applica anche agli eventi di disoccupazione che siano avvenuti fi no al 31 dicembre 2012

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Aspi, la riforma Fornero ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’Inps la predetta dichiarazione al momento della pre- sentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’Aspi (art. 4, comma 38, della legge n. 92/2012). È stato quindi dato all’istituto previdenziale il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizio- ne dei Centri per l’impiego territorialmente compe- tenti in base al domicilio dei benefi ciari, le dichiara- zioni dei richiedenti l’Aspi o mini-Aspi (documenti indispensabili ai fi ni delle verifi che sullo stato di di- soccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive) attraverso il Sistema informativo della ban- ca dati percettori (di cui al comma 35, del predetto art. 4 della legge n. 92/2012). Al fi ne di dare concreta attuazione a tale dettato normativo l’Inps ha prov- veduto ad aggiornare la modulistica per la richiesta delle prestazioni Aspi (SR134) e mini-Aspi (SR133) pubblicata nell’apposita sezione del sito (www.inps.

it), implementando conseguentemente la procedura di presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, Patronati e contact center integrato.

Ciò è avvenuto, in particolare, con la circolare n. 154 del 28 ottobre 2013. In fase di prima applicazione delle nuove funzionalità e al fi ne di garantire il pieno utilizzo della procedura aggiornata l’Inps ha sospeso la decorrenza del termine di presentazione delle domande di Aspi e mini-Aspi nel periodo tra la data di pubblicazione della predetta circolare (28 ottobre 2013) ed il 30 novembre 2013.

Requisito della «involontarietà» dello stato 2)

di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione non basta da solo, perché deve essere anche «involontario»; pertanto non han- no diritto all’Aspi quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni volontarie oppure di risoluzione consensuale (insomma serve il licenziamento). Ma valgono alcune eccezioni. Pri- ma di tutto ha diritto all’Aspi il lavoratore che abbia rassegnato le proprie dimissioni:

durante il periodo tutelato di maternità (da 300

• giorni prima della data presunta del parto e fi no al compimento del primo anno di vita del fi glio);

per giusta causa, ipotesi che, sulla base delle

precedenti indicazioni dell’Inps che restano valide (circolare n. 163/2003), ricorre per esem- pio quando le dimissioni siano state motivate dal mancato pagamento della retribuzione; o dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; o dalle modifi cazioni peggiorative del- le mansioni lavorative; o da mobbing; o dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fi siche o giuridiche) dell’azienda; o dallo spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano le «comprovate ragioni tecniche, or- ganizzative e produttive» (art. 2103 del codice civile); o dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

In secondo luogo si continua ad avere diritto all’Aspi nel caso in cui la risoluzione consensuale del rappor-

to di lavoro sia intervenuta:

per trasferimento del dipendente ad altra sede

• della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente rag- giungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubbli- ci (circolare 108/2006 dell’Inps);

nell’ambito della procedura di conciliazione

• presso la direzione territoriale del lavoro, se- condo le modalità previste dal cosiddetto nuo- vo rito Fornero per i licenziamenti per motivi economici (art. 7 della legge n. 604/1966). In tal caso, infatti, la procedura conciliativa è previ- sta come passaggio obbligato e, nei casi cui la conciliazione abbia esito positivo e preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta la possibilità per il lavoratore di ottenere la liquidazione dell’Aspi.

Requisito di due anni di anzianità di iscri- 3)

zione previdenziale.

Per il diritto all’Aspi occorrono, ancora, almeno due anni di assicurazione. Ciò si verifi ca quando siano trascorsi almeno due anni dal versamento del pri- mo contributo contro la disoccupazione. Il biennio va determinato a partire dal primo giorno in cui il lavo- ratore risulta disoccupato. Esempio: lavoro cessato il 13 gennaio 2012; il primo giorno da disoccupato è il 14 gennaio 2012; il biennio è calcolato a ritroso dal 14 gennaio 2012 fi no, quindi, al 14 gennaio 2010; e a tale data (14 gennaio 2010), oppure evidentemen- te anche prima, deve risultare presente almeno un contributo all’Inps per la disoccupazione involonta- ria (vecchio contributo («DS» e/o nuovo contributo Aspi in vigore dal 1° gennaio 2013) per soddisfare il requisito di anzianità biennale (attenzione; basta anche un solo giorno).

Requisito di 1 anno di contribuzione pre- 4)

videnziale.

Così come per il precedente requisito di iscrizione previdenziale anche il requisito di contribuzione, di almeno 1 anno, deve riguarda la contribuzione contro la disoccupazione (vecchio contributo «DS»

e/o nuovo contributo «Aspi» in vigore dal 1° gennaio 2013) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata dal datore di lavoro; ciò per effetto del principio della cosiddetta automaticità delle prestazioni (ex art. 2116 del co- dice civile). Nello specifi co è utile la seguente con- tribuzione:

i contributi previdenziali comprensivi di quota

• «DS» e/o «Aspi» versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

i contributi previdenziali, comprensivi di quota

• «DS» e/o «Aspi» versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

i contributi fi gurativi accreditati per maternità

obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari

o convenzionati ove sia prevista la possibilità di

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totalizzazione;

l’astensione dal lavoro per periodi di malattia

• dei fi gli fi no agli 8 anni di età nel limite di cin- que giorni lavorativi nell’anno solare.

Non sono utili, anche se coperti da contribuzione fi - gurativa, i seguenti periodi:

di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia

• non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;

malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso

• non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel ri- spetto del minimale retributivo;

cassa integrazione straordinaria e ordinaria

• con sospensione dell’attività a zero ore;

assenze per permessi e congedi fruiti dal coniu-

ge convivente, dal genitore, dal fi glio conviven- te, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

I requisiti contributivo e di anzianità d’iscrizione previdenziale possono ritorcersi contro le nuove ca- tegorie di lavoratori ammessi alla tutela Aspi (ad esempio, i soci di cooperative). Loro, infatti, in via teorica, potranno fruire l’Aspi soltanto fra due anni, quando sarà trascorso il periodo minimo di iscri- zione previdenziale, a meno che non hanno avuto precedenti rapporti di lavoro diversi. Infatti, queste categorie di lavoratori, poiché prima erano esclusi dal diritto all’indennità di disoccupazione, non ver- savano neppure la relativa contribuzione; pertanto è solamente con l’Aspi, a partire cioè dal 1° gennaio 2013, che iniziano a maturare l’anzianità assicura- tiva e il requisito contributivo. Tuttavia l’eventuale esistenza di precedente contribuzione contro la di- soccupazione, versata in relazione ad altri rapporti di lavoro coperti ai fi ni della tutela della disoccupa- zione, produce i suoi effetti ai fi ni dell’accertamento del diritto all’Aspi. In altre parole un socio lavora- tore dipendente dal 1° gennaio 2013 presso una co- operativa, per il quale risulta versato il contributo

«DS» per precedenti rapporti di lavoro, potrà far valere questo contributo per la verifi ca dei requisiti per ottenere l’Aspi.

CONTRIBUTI E DIRITTO ALL’ASPI

Ai fi ni del diritto all’Aspi sono utili:

i contributi previdenziali, comprensivi di

quota DS e Aspi versati durante il rappor- to di lavoro subordinato

i contributi previdenziali, comprensivi di

quota DS e Aspi versati durante il rappor- to di lavoro subordinato

i contributi i gurativi accreditati per mater-

nità obbligatoria se all’inizio dell’asten- sione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro

i periodi di lavoro all’estero in paesi co-

munitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione

l’astensione dal lavoro per periodi di ma-

lattia dei i gli i no agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare

Ai fi ni del diritto all’Aspi non sono utili, anche se coperti da contributi fi gurativi, i periodi:

di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Ita-

lia non abbia stipulato convenzioni bilate- rali in materia di sicurezza sociale

di malattia e infortunio sul lavoro solo

nel caso non vi sia integrazione della re- tribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale re- tributivo

di cassa integrazione straordinaria e ordi-

naria con sospensione dell’attività a zero ore

di assenze per permessi e/o per congedi

fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal i glio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in si- tuazione di gravità

Quanto vale l’Aspi.

L’indennità mensile Aspi spettante ad un lavorato- re viene determinata nel seguente modo. Prima di tutto viene calcolata la «retribuzione media mensi- le» del lavoratore interessata, quale risultato della seguente operazione: retribuzione imponibile ai fi ni previdenziali degli ultimi due anni (retribuzione im- ponibile esposta in UniEmens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coeffi ciente 4,33. A questo punto l’indennità Aspi mensile sarà pari:

al 75% della «retribuzione media mensile» nei

casi in cui questa risulti pari o inferiore a 1.180 euro (dato valido per il 2013 prefi ssato per leg- ge, soggetto annualmente a rivalutazione in base all’indice Istat);

al 75% della «retribuzione media mensile»,

maggiorata di quota pari al 25% della diffe- renza tra la «retribuzione media mensile» e il predetto limite (1.180 euro) nei casi in cui la

«retribuzione media mensile» risulti di importo superiore a 1.180 euro.

In ogni caso l’importo della prestazione non può superare un limite massimo stabilito annualmen- te per legge (all’articolo unico, secondo comma, lett. b, legge n. 427/1980), e che l’Inps (circolare n.

14/2013) ha precisato essere per l’anno 2013 pari a euro 1.152,90. Come visto il calcolo della indennità è disciplinato dalla legge su base mensile; l’Inps ha aggiunto che, nei casi in cui l’indennità da erogare al lavoratore riguardi un periodo di tempo inferiore, l’indennità va divisa per 30 al fi ne di determinare il valore giornaliero.

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L’indennità Aspi così determinata viene erogata:

in misura piena (al 100%) per i primi sei mesi

• di fruizione;

in misura dell’85% (cioè con una riduzione del

• 15%) dopo i primi sei mesi e per altri sei mesi (fi no a 12 mesi complessivi di fruizione dell’in- dennità);

in misura del 70% (cioè con una riduzione

del 30%) dopo il dodicesimo mese di fruizio- ne e fi no allo scadere del diritto all’inden- nità.

La durata dell’Aspi.

La durata dell’Aspi è collegata all’età anagrafi ca del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La legge di riforma, in alcuni casi, ha pre- visto un graduale aumento distribuito nell’arco dei prossimi tre anni. Vediamo.

Nel periodo transitorio, cioè in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verifi catisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fi no al 31 dicembre 2015, la dura- ta massima sarà:

per le prestazioni relative alle cessazio- a)

ne dei rapporti di lavoro avvenuti nel 2013:

8 mesi per i soggetti con età anagrafi ca inferio-

re a 50 anni;

12 mesi per i soggetti con età anagrafi ca pari o

superiore a 50 anni;

per le prestazioni relative alle cessazione b) dei rapporti di lavoro avvenuti nel 2014:

8 mesi per i soggetti con età anagrafi ca inferio-

• re a 50 anni;

12 mesi per i soggetti con età anagrafi ca pari o

• superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;

14 mesi per i soggetti con età anagrafi ca pari o

superiore a 55 anni.

per le prestazioni relative alle cessazione c)

dei rapporti di lavoro avvenuti nel 2015:

10 mesi per i soggetti con età anagrafi ca infe-

• riore a cinquanta anni;

12 mesi per i soggetti con età anagrafi ca pari o

• superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 16 mesi per i soggetti con età anagrafi ca pari o

• superiore a 55 anni.

A regime, cioè in relazione agli eventi di disoccupa- zione verifi catisi a decorrere dal 1° gennaio 2016, la durata massima sarà:

per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni, l’in-

• dennità viene corrisposta per un periodo massi- mo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;

per i lavoratori di età pari o superiore ai 55

anni, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detrat- ti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupa- zione Aspi che mini-Aspi, negli ultimi 18 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

LA DURATA DELL’ASPI NEL TEMPO

Anno di

cessa- zione rapporto di lavoro

Età anagrai ca/Durata dell’Aspi Infe-

riore a 50 anni

Pari o superiore a 50 e inferiore

a 55 anni

Pari o su- periore a

55 anni

2013 8 mesi 12 mesi 12 mesi

2014 8 mesi 12 mesi 14 mesi

2015 10

mesi 12 mesi 16 mesi

2016 e succes-

sivi

12 mesi 18 mesi

Termine perentorio per la domanda.

Per fruire dell’Aspi i lavoratori devono, a pena di decadenza, presentare un’apposita domanda, esclu- sivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. Per in- dividuare il termine di presentazione della doman- da, va fatto riferimento allo stesso giorno del secon- do mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nei mesi del periodo. Ad esempio se la data di spettanza dell’Aspi è 15 gennaio, il te- mine di presentazione della domanda sarà 15 mar- zo; se è 2 luglio, il termine sarà 2 settembre.

La decorrenza dell’Aspi.

Il termine di due mesi per la presentazione della do- manda, come detto, decorre dalla data d’inizio del periodo indennizzabile che è così individuato:

ottavo giorno successivo alla data di cessazione

• dell’ultimo rapporto di lavoro;

data di defi nizione della vertenza sindacale o

data di notifi ca della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla infl uendo al nostro fi ne eventuali ordi- nanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);

data di riacquisto della capacità lavorativa nel

caso di un evento patologico (per esempio: ma- lattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ottavo giorno dalla data di fi ne del periodo di

• maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

ottavo giorno dalla data di fi ne del periodo cor-

• rispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

trentottesimo giorno successivo alla data di ces-

sazione per licenziamento per giusta causa.

Aspi e nuova attività lavorativa.

La fruizione dell’Aspi è subordinata al permanere dello stato di disoccupazione. Ecco cosa succede in caso di nuova attività di lavoro.

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Nuovo contratto di lavoro subordinato

In caso di nuova occupazione con contratto di lavo- ro subordinato, l’indennità è sospesa d’uffi cio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie (le «Co» che chi assume, cioè il datore di lavoro, è tenuto a fare in via telematica), fi no a un massimo di sei mesi.

Al termine della sospensione (che sia di durata in- feriore o pari a sei mesi) l’indennità riprende ad es- sere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

Attenzione; sia la sospensione che la ripresa della prestazione avvengono d’uffi cio. Pertanto non è più obbligatorio comunicare la nuova occupazione (mo- dello DS56). La sospensione dell’Aspi e la sua ripre- sa avvengono anche nel caso di un lavoro a termine della durata massima di sei mesi intrapreso in uno Stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’Ue sia si tratti di Stati extracomunitari.

Lavoro autonomo e parasubordinato In caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla qua- le derivi un reddito inferiore al limite utile ai fi ni della conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore benefi ciario di Aspi deve informare l’Inps entro 1 mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivi- tà. Qualora il reddito sia inferiore al limite utile ai fi ni della conservazione dello stato di disoccupazio- ne, l’Aspi è ridotta di un importo pari all’80% del- lo stesso reddito preventivato, rapportato al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fi ne dell’indennità o, se antecedente, la fi ne dell’anno.

Decadenza dall’Aspi.

Si decade dal diritto all’indennità Aspi con effetto dal verifi carsi di uno dei seguenti eventi:

perdita dello stato di disoccupazione;

• nuova occupazione con contratto di lavoro su-

• bordinato di durata superiore a sei mesi;

inizio di un’attività in forma autonoma senza

• che il lavoratore effettui la comunicazione;

raggiungimento dei requisiti per il pensiona-

• mento di vecchiaia o anticipato;

acquisizione del diritto all’assegno ordinario di

invalidità (il lavoratore ha però diritto di opta- re l’indennità di disoccupazione Aspi o mini- Aspi);

rifi uto di partecipare, senza giustifi cato motivo,

• a una iniziativa di politica attiva o di attivazio- ne proposta dai servizi competenti, ovvero non la regolare partecipazione; (1)

non accettazione di una offerta di un lavoro in-

• quadrato in un livello retributivo superiore al- meno del 20% rispetto all’importo lordo dell’in- dennità cui si ha diritto (1)

Le ultime due ipotesi si applicano se le attività la- vorative o di formazione ovvero di riqualifi cazione si svolgono in un luogo non distante più di 50 chi- lometri dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

L’interruzione (la decadenza) dell’Aspi si realizza

dalla data in cui si verifi ca l’evento; pertanto è obbli- gatorio restituire l’indennità eventualmente perce- pita oltre la predetta data.

LA MINI-ASPI

La mini-Aspi è la prestazione che ha sostituito l’in- dennità di disoccupazione con i requisiti ridotti.

Lavoratori benefi ciari.

Sono destinatari della mini-Aspi gli stessi soggetti destinatari dell’Aspi, vale a dire:

tutti i lavoratori dipendenti (titolari di rapporto

• di lavoro subordinato);

gli apprendisti;

i soci lavoratori di cooperativa che abbiano con

• la cooperativa, oltre quello associativo, anche un rapporto di lavoro in forma subordinata;

il personale artistico (ex Enpals confl uito all’In-

• ps) avente rapporto di lavoro subordinato.

Sono invece esclusi:

i dipendenti pubblici a tempo indeterminato;

gli operai agricoli a tempo determinato e inde-

• terminato (i cosiddetti «Otd» e «Oti») per i qua- li continua a trovare applicazione la vecchia e specifi ca normativa, sebbene con le modifi che dalla legge di riforma n. 92/2012;

i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con

• permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifi ca normativa.

Requisiti

La mini-Aspi viene riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto invo- lontariamente la propria occupazione e che presen- tino i seguenti requisiti:

possano far valere lo status di disoccupato;

possano far valere almeno 13 settimane di con-

• tribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccu- pazione.

Vale la pena evidenziare che non è invece richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa.

Requisito dello stato di disoccupazio- 1)

Ai sensi del dlgs n. 181/2000 lo stato di disoccupa-ne.

zione dev’essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, al quale l’interessato dovrà rendere una dichiarazione atte- stante l’eventuale attività di lavoro svolta in prece- denza, nonché l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa. Vale in merito quanto già detto a proposito dell’Aspi, ossia che al fi ne di semplifi care l’erogazione delle indennità la riforma Fornero ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupa- to, di rilasciare all’Inps la predetta dichiarazione al momento della presentazione della domanda di in- dennità nell’ambito dell’Aspi. A tal fi ne l’Inps ha ag- giornato la modulistica per richiedere le prestazioni Aspi (SR134) e mini-Aspi (SR133), implementando conseguentemente la procedura di presentazione

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della domanda telematica da parte dei cittadini, patronati e contact center integrato (circolare n.

154/2013). In fase di prima applicazione delle nuove funzionalità e al fi ne di garantire il pieno utilizzo della procedura aggiornata l’Inps ha sospeso la de- correnza del termine di presentazione delle doman- de di Aspi e mini-Aspi nel periodo tra il 28 ottobre 2013 e il 30 novembre 2013.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario;

pertanto non hanno diritto alla mini-Aspi quei lavo- ratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimis- sioni volontarie o risoluzione consensuale: in altre parole serve il licenziamento. Valgono le seguenti eccezioni:

ha diritto alla mini-Aspi il lavoratore che ab-

• bia rassegnato le proprie dimissioni: durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fi no al compimento del primo anno di vita del fi glio);

per giusta causa, ipotesi che, sulla base delle precedenti indicazioni dell’Inps che restano valide (circolare n. 163/2003), ricorre per esem- pio quando le dimissioni siano state motivate dal mancato pagamento della retribuzione; o dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; o dalle modifi cazioni peggiorative del- le mansioni lavorative; o da mobbing; o dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fi siche o giuridiche) dell’azienda; o dallo spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano le «comprovate ragioni tecniche, or- ganizzative e produttive» (art. 2103 del codice civile); o dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente;

si ha diritto alla mini-Aspi qualora la risolu-

• zione consensuale del rapporto di lavoro sia intervenuta: per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o me- diamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (circolare 108/2006 dell’Inps);

nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro, se- condo le modalità previste dal cosiddetto nuovo rito Fornero per i licenziamenti per motivi eco- nomici (art. 7 della legge n. 604/1966).

Requisito di 13 settimane di contribu- 2)

zione previdenziale.

Il requisito della contribuzione, di 13 settimane da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, riguarda (come per l’Aspi) i contributi per la disoccupazione (vecchio contributo «DS» e/o nuovo contributo «Aspi» in vigo- re dal 1° gennaio 2013) nel biennio precedente l’ini- zio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata dal datore di lavoro (art. 2116 del codice civile). Nel- lo specifi co è utile la seguente contribuzione:

i contributi previdenziali comprensivi di quota

• «DS» e/o «Aspi» versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

i contributi previdenziali, comprensivi di quota

«DS» e/o «Aspi» versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

i contributi fi gurativi accreditati per maternità

• obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di conge- do parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari

• o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;

l’astensione dal lavoro per periodi di malattia

• dei fi gli fi no agli 8 anni di età nel limite di cin- que giorni lavorativi nell’anno solare.

Non sono utili, anche se coperti da contribuzione fi - gurativa, i seguenti periodi:

di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia

• non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;

malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso

• non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel ri- spetto del minimale retributivo;

cassa integrazione straordinaria e ordinaria

• con sospensione dell’attività a zero ore;

assenze per permessi e congedi fruiti dal coniu-

ge convivente, dal genitore, dal fi glio conviven- te, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Quanto vale la mini-Aspi.

L’importo della mini-Aspi è identico a quello dell’Aspi, ossia è pari:

al 75% della «retribuzione media mensile»

• (calcolata con il particolare criterio indicato a proposito dell’Aspi) nei casi in cui questa ri- sulti pari o inferiore a 1.180 euro (dato valido per il 2013 e prefi ssato per legge, soggetto an- nualmente a rivalutazione in base all’indice Istat);

al 75% della «retribuzione media mensile»,

maggiorata di quota pari al 25% della diffe- renza tra la «retribuzione media mensile» e il predetto limite (1.180 euro) nei casi in cui la

«retribuzione media mensile» risulti di importo superiore a 1.180 euro.

L’importo della prestazione non può comunque su- perare un limite massimo stabilito annualmente per legge e per l’anno 2013 è pari a euro 1.152,90. Nei casi in cui l’indennità da erogare riguardi un perio- do di tempo inferiore al mese, l’indennità va divisa per 30 al fi ne di determinare il valore giornaliero.

La durata della mini-Aspi.

La mini-Aspi è corrisposta, mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, senza contare i pe- riodi contributivi che hanno già dato luogo a eroga- zione dell’indennità. Qualora invece la corresponsio- ne di una precedente indennità mini-Aspi sia stata fruita parzialmente, poiché interrotta per rioccupa- zione del benefi ciario prima della fi ne del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fi ni

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di una eventuale nuova indennità mini-Aspi, anche i periodi di contribuzione residui presi in conside- razione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei 12 mesi precedenti la data di cessazione dell’ulti- mo rapporto di lavoro.

Termine perentorio per la domanda.

Al pari dell’Aspi, anche per fruire della mini-Aspi i lavoratori devono, a pena di decadenza, presentare un’apposita domanda, esclusivamente in via telema- tica, entro il termine di due mesi dalla data di spet- tanza del trattamento. Per individuare il termine di presentazione della domanda, va fatto riferimento allo stesso giorno del secondo mese successivo, indi- pendentemente dal numero dei giorni presenti nei mesi del periodo. Ad esempio, se la data di spettanza della mini-Aspi è 15 gennaio, il temine di presenta- zione della domanda sarà 15 marzo; se è 2 luglio, il termine sarà 2 settembre.

La decorrenza della mini-Aspi.

La data d’inizio del periodo indennizzabile è così in- dividuato:

ottavo giorno successivo alla data di cessazione

• dell’ultimo rapporto di lavoro;

data di defi nizione della vertenza sindacale o

data di notifi ca della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla infl uendo al nostro fi ne eventuali ordi- nanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);

data di riacquisto della capacità lavorativa nel

caso di un evento patologico (per esempio: ma- lattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ottavo giorno dalla data di fi ne del periodo di

• maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

ottavo giorno dalla data di fi ne del periodo cor-

• rispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

trentottesimo giorno successivo alla data di ces-

sazione per licenziamento per giusta causa.

Mini-Aspi e nuova attività lavorativa.

La fruizione dell’Aspi è subordinata al permanere dello stato di disoccupazione. Ecco cosa succede in caso di nuova attività di lavoro.

Nuovo contratto di lavoro subordinato In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l’indennità mini-Aspi è sospesa d’uffi - cio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie (le

«Co» che chi assume, cioè il datore di lavoro, è tenu- to a fare in via telematica) fi no a un massimo di 5 giorni (oltre, scatta la decadenza). Al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere corrispo- sta per il periodo residuo spettante al momento in

cui l’indennità stessa era stata sospesa. Attenzione;

sia la sospensione che la ripresa della prestazione avvengono d’uffi cio. Pertanto non è più obbligatorio comunicare la nuova occupazione (modello DS56).

Lavoro autonomo e parasubordinato In caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla qua- le derivi un reddito inferiore al limite utile ai fi ni della conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore benefi ciario di mini-Aspi è tenuto a in- formare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Qualora il reddito sia inferiore al limite utile ai fi ni della conservazione dello stato di disoccupazione, la mini-Aspi viene ridotta di un im- porto pari all’80% dello stesso reddito preventivato, rapportato al tempo intercorrente tra la data di ini- zio dell’attività e la data di fi ne dell’indennità o, se antecedente, la fi ne dell’anno.

Decadenza dall’Aspi.

Si decade dal diritto all’indennità Aspi con effetto dal verifi carsi di uno dei seguenti eventi:

perdita dello stato di disoccupazione;

• nuova occupazione con contratto di lavoro su-

bordinato di durata superiore a 5 giorni;

inizio di un’attività in forma autonoma senza

che il lavoratore effettui la comunicazione;

raggiungimento dei requisiti per il pensiona-

• mento di vecchiaia o anticipato;

acquisizione del diritto all’assegno ordinario di

• invalidità (il lavoratore ha però diritto di opta- re l’indennità di disoccupazione Aspi o mini- Aspi);

rifi uto di partecipare, senza giustifi cato motivo,

a una iniziativa di politica attiva o di attivazio- ne proposta dai servizi competenti, ovvero non la regolare partecipazione; (1)

non accettazione di una offerta di un lavoro in-

• quadrato in un livello retributivo superiore al- meno del 20% rispetto all’importo lordo dell’in- dennità cui si ha diritto (1)

Le ultime due ipotesi si applicano se le attività la- vorative o di formazione ovvero di riqualifi cazione si svolgono in un luogo non distante più di 50 chi- lometri dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

L’interruzione (la decadenza) dell’Aspi si realizza dalla data in cui si verifi ca l’evento; pertanto è obbli- gatorio restituire l’indennità eventualmente perce- pita oltre la predetta data.

DISPOSIZIONI COMUNI (AD ASPI E MINI-ASPI)

Le seguenti disposizioni si applicano indistintamen- te sia all’Aspi che alla mini-Aspi.

Revoca (giudiziale) delle prestazioni.

La legge di riforma del mercato del lavoro (la citata legge n. 92/2012) tra le altre novità ha stabilito pure

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che, con la sentenza di condanna per i reati di as- sociazione terroristica, attentato per fi nalità terro- ristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafi oso, scambio elettorale, strage e delitti commes- si per agevolare le associazione di stampo mafi oso, il giudice deve disporre la sanzione accessoria della revoca di alcune prestazioni tra cui l’indennità di di- soccupazione. A tale sanzione soggiacciono anche le prestazioni Aspi e mini-Aspi.

I contributi sono fi gurativi.

Per tutti i periodi di fruizione delle nuove indennità di disoccupazione, Aspi e mini-Aspi, vengono ricono- sciuti d’uffi cio dall’Inps i contributi fi gurativi utili ai fi ni sia del diritto che della misura della pensione ad eccezione dei casi in cui sia previsto il vincolo della sola contribuzione effettivamente versata (ad esem- pio, questi periodi di disoccupazione non saranno validi per conseguire la pensione di vecchiaia all’età di 70 anni e 3 mesi con soli 5 anni di contributi in quanto, appunto, deve trattarsi di contribuzione «ef- fettiva»).

Confermato l’assegno al nucleo familiare.

Per i periodi di fruizione delle indennità di Aspi e mini-Aspi è confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare, in presenza delle altre condizioni.

Regime fi scale.

Aspi e mini-Aspi, essendo indennità sostitutive della retribuzione, sono assoggettate a imposizione fi scale (Irpef) come redditi di lavoro dipendente. Pertanto l’Inps, all’atto della loro erogazione, opera le ritenute fi scali rilasciando la relativa documentazione fi scale (il Cud). Ovviamente, qualora spettanti e comuni- cate dall’interessato, l’Inps riconoscerà le eventuali detrazioni fi scali.

La riscossione delle prestazioni.

Le indennità Aspi e/o mini-Aspi possono essere ri- scosse:

mediante accredito su conto corrente bancario o

postale o su libretto postale;

mediante bonifi co domiciliato presso Poste

• Italiane allo sportello di un uffi cio postale ri- entrante nel Cap di residenza o domicilio del richiedente. Si ricorda che, a norma di legge, le pubbliche amministrazioni (nel caso specifi - co l’Inps) non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto su- peri i 1.000 euro.

In caso di occupazione estero

Recarsi all’estero fa perdere il diritto alle Aspi e mini-Aspi (al pari dell’indennità di mobilità), salvo che il viaggio non sia per brevi periodi (vacanze, per esempio) o per la ricerca di un’occupazione (in tal caso il diritto si conserva per tre mesi) o per il mantenimento di licenze e abilitazioni di volo (per il personale pilota). Infatti, il lavoratore in mobili- tà (ha spiegato l’Inps nel messaggio n. 656/2013 in base a chiarimenti forniti dal ministero del lavo- ro), ai sensi della legge n. 223/1991 «... ha facoltà

di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato mantenen- do l’iscrizione nella lista…» con sospensione della relativa prestazione per «... le giornate di lavoro svolte...». Nel caso in cui si rioccupi deve darne co- municazione alla competente sede dell’Inps entro cinque giorni dall’assunzione; in mancanza, il lavo- ratore è cancellato dalla liste di mobilità e decade dal diritto all’indennità. La rioccupazione all’estero di lavoratori percettori di indennità di mobilità non è stata disciplinata espressamente dalla legge n.

223/1991 che, tuttavia, rinvia, relativamente all’in- dennità di mobilità, alla disciplina prevista per la disoccupazione involontaria. Pertanto, l’Inps ha da sempre sostenuto che anche i percettori d’indenni- tà di mobilità decadono dalla prestazione nel caso in cui si rechino all’estero, fatta eccezione per talu- ne ipotesi (si veda tabella).

L’Inps, considerato il rinnovato contesto interna- zionale improntato a un’accresciuta globalizzazio- ne economica con effetti rilevanti sulla mobilità dei lavoratori garantita da specifi che normative anche internazionali, ha prospettato al ministero del lavoro la possibilità di rendere applicabili le predette disposizioni (commi 6 e 7 dell’art. 8 della legge n. 223/1991) anche alle ipotesi di rioccupa- zione all’estero dei lavoratori percettori di inden- nità di mobilità, con contratto a termine oppure a tempo parziale, tenuto conto anche del fatto che, al riguardo in materia, non ci sono specifi che preclu- sioni normative. Il ministero, nel condividere con nota protocollo n. 31/0004859/2012 il criterio pro- posto dall’Inps, ha precisato che le norme dell’art.

8, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991 «dovreb- bero trovare applicazione, oltre che alle ipotesi di rioccupazione in ambito nazionale, anche a quel- le di rioccupazione negli Stati appartenenti alla Unione europea e nei Paesi convenzionati, nonché per le rioccupazioni in Paesi extracomunitari, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale». Tutto ciò ha precisato il ministero del lavoro «alla luce dei principi comu- nitari di non discriminazione e parità di tratta- mento – che specifi cano il principio di uguaglian- za e che orientano anche l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e di prestazione dei servizi – nonché in considerazione dell’assen- za, nel comma 6, dell’art. 8 sopra citato, di alcun riferimento alla specifi cazione del luogo di svolgi- mento dell’attività lavorativa».

Questo nuovo criterio rappresentato dal ministero del lavoro per l’Inps trova applicazione, oltre che per l’indennità di mobilità, anche per le indennità di di- soccupazione Aspi e mini-Aspi introdotte dalla legge n. 92/2012 di riforma del lavoro (citato messaggio n. 656/2013). Pertanto, il lavoratore in mobilità o in Aspi o in mini-Aspi, il quale si rioccupi all’estero a tempo determinato, oltre ad attenersi alle disposi- zioni di legge vigenti dovrà in particolare:

comunicare obbligatoriamente la rioccupazione -

entro cinque giorni alla sede Inps competente;

rispettare il divieto di trasferimento defi nitivo -

all’estero.

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LE ECCEZIONI

Casi in cui il lavoratore percettore di indennità Aspi, mini-Aspi e mobilità non decade dalla pre- stazione, anche se si reca in un Paese all’estero

Quando il lavoratore si rechi in un Paese

dell’Ue in cerca di occupazione; in tal caso l’indennità viene mantenuta per un periodo massimo di tre mesi

Quando il lavoratore si rechi in un Paese

dell’Ue o anche in un Paese Extra Ue per brevi periodi opportunamente documentati Quando il lavoratore si rechi all’estero per

il periodo relativo al mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo (limitata- mente al personale pilota)

GLI ADEMPIMENTI

Obblighi a cui è tenuto il lavoratore in mobilità che si rioccupa all’estero a tempo determinato

comunicare la rioccupazione alla sede Inps

competente entro cinque giorni

rispettare il divieto di trasferimento dei niti-

vo all’estero

ASPI RIDOTTA COOPERATIVE E SPETTACOLO

Diversamente dal passato, l’Aspi e la mini-Aspi è liquidata anche favore dei soci di cooperative e del personale artistico, ma in misura ridotta. Con cir- colare n. 144/2013 l’Inps ha dato il primo via libera all’erogazione dell’indennità a favore dei disoccupati per l’anno 2013, fi ssano la decurtazione dell’80% così come previsto dalla riforma Fornero e dal successivo decreto ministeriale 25 gennaio.

Nuovi tutelati.

La riforma Fornero (legge n. 92/2012) ha esteso la tutela della «assicurazione sociale per l’impie- go (Aspi), che ha sostituito la vecchia indennità di disoccupazione, a nuove tipologie di lavoratori e, in particolare, ad apprendisti; a soci lavoratori delle cooperative (ex dpr n. 602/1970); al personale artistico, teatrale e cinematografi co con rapporto di lavoro subordinato. Oltre alla tutela, la riforma ha esteso anche le relative contribuzioni a carico dei datori di lavoro prevedendo, tuttavia, la pos- sibilità di un allineamento graduale alla misura ordinaria (che è pari all’1,61%) negli anni dal 2013 al 2017, consentendo di mantenere in vita le ridu-

zioni previste per i contributi destinati al fi nanzia- mento dell’ex indennità di disoccupazione (1,31%

+ 0,30%), come nel caso delle cooperative, contri- buti confl uiti al fi nanziamento dell’Aspi. Infatti, ha previsto la possibilità di disporre, subordina- tamente a un decreto annuale del ministro del la- voro d’intesa con il ministro dell’economia, l’alline- amento graduale all’aliquota dell’1,31% con degli incrementi annuali dello 0,26% dal 2013 al 2016 e dello 0,27% per l’anno 2017, nonché al contributo dello 0,3% con incrementi annuali dello 0,06% dal 2013 al 2017.

Prestazioni ridotte.

Durante il periodo di riallineamento dell’aliquota contributiva, tuttavia, con decreto annuale devono essere rideterminare le prestazioni Aspi e mini-Aspi in funzione dell’effettiva contribuzione versata. Nel- la circolare n. 140/2012 l’Inps, nel disporre l’applica- zione dei contributi ridotti per l’anno 2013 (0,26% + 0,06%), aveva precisato che, se non fosse arrivato il decreto di riduzione delle prestazioni, avrebbe richie- sto il versamento della contribuzione piena (cioè la differenza). Tale recupero è stato scongiurato dalla pubblicazione sulla G.U. n. 113/2013 del decreto 25 gennaio n. 71253/2013 il quale ha stabilito una de- curtazione dell’80% all’indennità Aspi e mini-Aspi.

Considerato che per gli apprendisti l’aliquota con- tributiva è dovuta da subito in misura piena, l’In- ps ha spiegato (circolare n. 144/2013) che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto solamente i soci lavoratori di coop e il personale artistico, teatrale e cinematografi co, con rapporto di lavoro subordina- to, nelle ipotesi in cui per tali lavoratori risultino già interamente applicate le quote di riduzione contri- butiva. Infi ne nel dare il via libera alla liquidazione dell’Aspi per l’anno 2013, l’Inps ha evidenziato che, stante la necessità del requisito dell’anzianità assi- curativa di due anni per accedere all’Aspi, il caso di più frequente applicazione della riduzione riguarde- rà inizialmente la richiesta di mini-Aspi per la quale, infatti, è già possibile dal 31 marzo 2013 che taluni lavoratori, assicurati dal 1° gennaio 2013, abbiano raggiunto il requisito delle 13 settimane di contribu- zione da attività lavorativa richiesto.

Le misure ridotte, settore per settore.

Nelle tabelle che seguono sono esposte le caratteri- stiche dell’azienda (CSC: codice statistico contribu- tivo e C.A.: codice di autorizzazione), gli elementi che individuano il lavoratore in base alla qualifi ca e all’aliquota versata, nonché la misura della riduzio- ne Aspi o mini-Aspi applicabile.

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COOPERATIVE SETTORE INDUSTRIA

Qualifica Codice tipo contribuzione Prestazione Aspi

CSC = 1.XX.XX CA = 4 A

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%)

CSC = 1.XX.XX CA = 4A – 3A

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera

CSC = 1.XX.XX CA = 4B

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%)

CSC = 1.XX.XX CA = 4B – 3A

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera

CSC = 1.15.05 CA = 4A

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%)

CSC = 1.15.05 CA = 4A – 3A

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera

CSC = 1.15.05 CA = 4A – 3X

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%)

CSC = 1.15.05 CA = 4A, 3A e 3X

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera

CSC = 1.15.05

CSC = 1.15.06 CA = 4A e 2U

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%)

CSC = 1.15.05

CSC = 1.15.06 CA = 4A, 2U e 3A

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera

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12

COOPERATIVE SETTORE COMMERCIO

Qualifica Codice tipo contribuzione Prestazione Aspi

CSC = 7.0.XX CA = 4 A

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Dirigenti soci (qualifica1) = 3 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%)

CSC = 7.07.XX CA = 4A e 3A

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera

CSC = 7.07.08 CA = 4A

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%)

CSC = 7.07.08 CA = 4B e 3A

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera

CSC = 7.07.08 CA = 4A e 3Y

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%)

CSC = 7.07.08 CA = 4A e 3Y e 3A

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera

CSC = 7.07.08 CA = 4A – 5J

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%)

CSC = 7.07.08 CA = 4A, 5J e 3A

Operai soci (qualifica1) = 1 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Impiegati soci (qualifica1) = 2 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Ridotta (20%) Dirigenti soci (qualifica1) = 3, 9 00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9 Intera

SPETTACOLO SETTORE INDUSTRIA

Qualifica Codice tipo contribuzione Prestazione Aspi CSC = 1.12.10, 1.18.07 e 1.18.08 CA = 1 A

Personale artistico dipendente 10 Ridotta (20%)

CSC = 1.12.10, 1.18.07 e 1.18.08 CA = 1 A e 8G

Personale artistico dipendente 10 Ridotta (20%)

SPETTACOLO SETTORE COMMERCIO

Qualifica Codice tipo contribuzione Prestazione Aspi CSC = 7.07.09

Personale artistico dipendente 10 Ridotta (20%)

CSC = 7.07.09 CA = 3V

Personale artistico dipendente 10 Intera

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La riproduzione, anche parziale,

A GEVOLAZIONI

1.1.9

Ristrutturazione con ampliamento

A breve inizierò un intervento di ristrutturazione con un piccolo ampliamento che potrebbe rientrare in una casistica citata su un vostro fascicolo del 20 agosto 2012 ItaliaOggi Sette: Ristrutturazioni e risparmio energetico - nella pagina 3 al penultimo capoverso del capitolo che vi trascrivo testualmente: «... Possono, es- sere ammessi alla detrazione fi scale i costi degli interventi di ampliamento degli edifi ci esistenti, purché con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente». Chiedo se tale indicazione deriva da una risoluzio- ne, da una circolare dell’Agenzia della entrate o da quale altro documento mini- steriale.

P.O.

Risponde Stefano Baruzzi

La guida alle agevolazioni fi scali per le ristrutturazioni edilizie (edizione di ottobre 2013, disponibile sul sito «agenziaentrate.it» nella sezione accessibile dalla home page dedicata alle guide fi scali) ribadisce, conformemente alla prassi

Q UESITARIO

A cura di Gilberto Gelosa

4 Novembre 2013

43

Sommario

1

Agevolazioni

2

Agricoltura

3

Azienda e bilancio

4

Diritto di famiglia

4

Diritto e sport

5

Previdenza

6

Redditi diversi

7

Redditi dalavoro dipendente

7

Salute e sicurezza

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stenti relativi alla creazione di servizi igienici (pag. 11) oppure (pag. 26) di volumi tecnici («Demolizione e/o co- struzione di scale, vano ascensore, locale caldaia ecc. con opere interne ed esterne»). Salvo quanto precede, se la ristrutturazione avviene, senza demolire l’edifi cio, con ampliamento dello stesso, allora la Guida precisa che la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento confi gura, comun- que, una «nuova costruzione», inclusi gli ampliamenti in attuazione dei «Piani Casa», come già precisato nella ris. n. 4/E/2011 (pag. 12).

Se questo è il caso oggetto del quesito, trova riscontro negativo la possibilità di fruire della detrazione per la parte in ampliamento.

Infi ne, la ristrutturazione potrebbe avvenire mediante demolizione e «fedele» ricostruzione, il che richiede il rispetto dei requisiti precisati dall’art. 3, 1° c., lettera d), del dpr n. 380/2001 (T.u. dell’edilizia): tale defi ni- zione è stata sensibilmente modifi cata dall’art. 30 del dl «del fare» (n. 69 del 21.6.2013, convertito dalla legge 9.8.2013 n. 98), cosicché, dal 21 agosto 2013, con l’ecce- zione dei fabbricati vincolati (per i quali continua a va- lere la vecchia defi nizione), se la ricostruzione rispetta il volume precedente e non anche la sagoma (fi no alla citata modifi ca occorreva rispettare sia il volume che la sagoma preesistenti) costituisce comunque ristruttura- zione. Diversamente, si ricade nella «nuova costruzio- ne», alla quale non si può applicare la detrazione per il recupero edilizio.

Con questa ultima precisazione, frutto del recente aggiornamento normativo, deve essere intesa l’affer- mazione, contenuta a pag. 11 della Guida dell’Agenzia delle entrate, laddove si afferma che «per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo com- plesso, una «nuova costruzione».

A GRICOLTURA

20

Abbattimento di alberi

Una società srl operante nel campo dell’edilizia con codice attività 412000 e iscritta nel registro delle im- prese alla sezione ordinaria deve effettuare dei lavori di decespugliamento, realizzazione fascia parafuoco e realizzazione recinzione e abbattimento alberi super- fl ui. La mia domanda è: la società può realizzare questi tipi di lavori (trattandosi di lavori prettamente agrico- li) oppure deve iscriversi alla camera di commercio alla sezione agricoltura e ampliare la partita Iva con l’inte- grazione dell’agricoltura?

E.R.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

L’attività indicata dal lettore non è attività specifi ca nemmeno dell’agricoltore che la può svolgere soltanto in combinazione con le attività agricole principale (col- tivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di ani- mali) quale «attività connessa», di cui al terzo comma, dell’art. 2135 c.c.-.

sabilità da parte di coloro che hanno interesse, devono esercitare tutte le attività previste dallo statuto sociale, con la conseguenza che, prima di attivare la detta attivi- tà, si deve necessariamente verifi care se quella indicata è inserita in detto statuto.

In terzo luogo, le attività indicate, come dette, non sono prerogativa delle imprese agricole, possono essere eser- citate da altri (è un’attività, di fatto, artigianale) ma il soggetto deve procedere alla comunicazione in camera di commercio di detta seconda (o ulteriore) attività e all’Agenzia delle entrate, sempre che riguardi un’attivi- tà sistematica e non occasionale.

L’inquadramento dell’attività, salvo verifi ca da parte del lettore, potrebbe rientrare in quello individuato dal codice «81.30.00» di «cura e manutenzione del paesag- gio (inclusi parchi, giardini e aiuole)».

--- 20

Società agricola

Una società di capitali operante nel settore agricolo può applicare il regime speciale dell’Iva?

V.Z.

Risponde Sergio Mogorovich

La risposta è positiva. L’art. 34 del dpr 26/10/1972, n.

633, prevede la forfetizzazione dell’Iva senza operare alcuna distinzione tra persone fi siche e società né subor- dina il benefi cio a particolari procedure.

La norma ha per destinatari i «produttori agricoli»

cioè i soggetti che esercitano le attività indicate nell’art.

2135 del codice civile i soggetti assimilati indicati al secondo comma (cooperative, attività di pesca in acque dolci ecc).

--- 20

Imprenditore agricolo esonerato

Nell’anno 2012 ho realizzato un volume d’affari di 5.000 euro avendo ridotto notevolmente l’attività.

Attualmente sto valutando la proposta di vendere una piccola porzione del terreno di proprietà che è quali- fi cato come edifi cabile per l’importo di 30.000 euro.

Dovrò emettere la fattura o è suffi ciente che l’impresa di costruzioni emetta l’autofattura?

Per l’anno 2013 sono esonerato dagli obblighi Iva?

Devo pagare l’Irpef?

L.B.

Risponde Sergio Mogorovich

La cessione di un terreno edifi cabile utilizzato nell’am- bito dell’attività agricola è soggetto all’Iva.

L’esonero dagli obblighi Iva è subordinato al fatto che nell’anno solare precedente il volume d’affari non sia stato superiore a € 7.000, purché costituito per almeno 2/3 da cessioni di beni indicati nella prima parte della Tabella A allegata al dpr n. 633. In tale ipotesi, vanno conservate le fatture e le bollette doganali di acquisto nonché delle autofatture emesse dai cessionari per le vendite di prodotti (applicando le aliquote di compensa- zione forfettaria e non le aliquote Iva) e dai committenti

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