Limite di permanenza massimo nelle funzioni.
(Deliberazione dell’11 giugno 2008)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’11 giugno 2008, ha adottato la seguente delibera:
“- letta la nota del Presidente del Tribunale di … in data 23 marzo 2007 con cui chiede, tenuto anche conto delle modifiche apportate dall'art. 19 D. lgs. n. 106 del 2006, un riesame della delibera di questo Consiglio in data 8 febbraio 2007 ove si prospetta - tra l'altro - la situazione di ultradecennalità delle dott.sse … e …;
- considerato che la norma sopra citata è entrata in vigore il 31 luglio 2007 ed ha trovato compiuta attuazione con il Regolamento di questo Consiglio deliberato il 13 marzo 2008, in forza del quale il limite di permanenza massimo in ogni singola posizione tabellare è stato fissato in dieci anni, termine coincidente con quello già fissato dalla vigente circolare sulle Tabelle di organizzazione degli Uffici giudiziari;
- considerato che la dott.ssa … dal 16 aprile 1995 è stata assegnata ad una Sezione promiscua e ha trattato la materia penale e quella del lavoro in grado di appello, e che dal 1° gennaio 2000 è assegnata ad una Sezione penale istituita trasformando la predetta Sezione promiscua;
- ritenuto pertanto che la posizione tabellare della dott.ssa … consiste nella prevalente trattazione della materia penale dal 16 aprile 1995, evidenziandosi che la trattazione della materia del lavoro in grado di appello appare di assai modesta consistenza con riferimento all'intero carico di lavoro;
- considerato inoltre che la dott.sa … tratta la materia civile dal 28 maggio 1995 e che a nulla rilevano ulteriori funzioni svolte in qualità di supplente G.I.P./G.U.P., trattandosi di incarico che incide in percentuale minima sul carico di lavoro, o specializzazioni della materia civile in origine trattate in via generale giacché la stessa non incide sulla posizione tabellare, evidenziandosi che le materie civili oggi trattate con modalità specialistiche erano in precedenza trattate in via generale;
- ritenuto che eventuali ragioni di incompatibilità non consentano deroghe alla norma di legge, fermo restando che la futura destinazione della dott.ssa … dovrà tenere in considerazione anche le situazioni di potenziale incompatibilità, potendo quindi ipotizzarsi nel caso di specie un'assegnazione alle funzioni di giudice del lavoro o di giudice civile di una delle due sezioni distaccate del Tribunale, sempre che ne sussistano gli estremi;
delibera
non luogo a provvedere in merito alla richiesta di cui in premessa”.