• Non ci sono risultati.

Superamento del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare in caso di svolgimento di funzioni promiscue.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Superamento del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare in caso di svolgimento di funzioni promiscue."

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Superamento del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare in caso di svolgimento di funzioni promiscue.

(Risposta a quesito del 15 maggio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 maggio 2008, ha adottato la seguente delibera:

“sul quesito proposto in data 8 aprile 2008 dal Presidente del Tribunale di …, con cui chiede se debba considerarsi identica la posizione tabellare anche limitatamente al settore mantenuto, allorché si passi da una attività promiscua a una materia esclusiva.

OSSERVA

Con la formulazione del quesito di cui in epigrafe il Presidente del Tribunale ha illustrato il caso del dott. … che dal 18 ottobre 1993 al 12 maggio 2005 ha svolto funzioni promiscue alla Sezione distaccata di Milazzo, e da tale ultima data è coassegnato alla Sezione penale e alla Sezione distaccata in parola dove tuttora svolge funzioni penali, nonché funzioni civili in materia di emissione di decreti ingiuntivi, giudice tutelare e volontaria giurisdizione.

La precisazione è senz'altro opportuna, poiché in tema di valutazione delle posizioni di superamento del termine massimo di permanenza previsto dal Regolamento consiliare deliberato il 13 marzo 2008 occorre sempre valutare quali sono le funzioni in concreto svolte dal singolo magistrato, specie in caso di svolgimento di funzioni promiscue.

Posto che la posizione tabellare consiste nel numero delle funzioni svolte dal singolo giudice nel periodo di riferimento, e che tale posizione non necessariamente coincide con l'assegnazione ad una Sezione (si pensi ai Tribunale monosezionali in cui vi sono soltanto singole posizioni tabellari) si rileva che il dott. … svolge in Sezione distaccata funzioni penali e le suddette funzioni civili da oltre dieci anni e che tale situazione assume rilievo ai fini del superamento del termine massimo di permanenza, essendo irrilevanti quali siano le altre materie trattate nel medesimo arco temporale.

Del resto la relazione illustrativa del suddetto Regolamento precisa chiaramente che nell'ambito di una Sezione distaccata vi possono essere distinte posizioni tabellari e che è possibile transitare da una all'altra al fine di rimuovere una situazione di superamento del termine massimo nella singola posizione tabellare.

Ne discende che il dott. … si trova in situazione di superamento del termine massimo in relazione alla posizione tabellare di giudice penale della Sezione distaccata di Milazzo, nonché di giudice addetto alle funzioni civili sopra elencate.

Pertanto

delibera

di rispondere al quesito come segue: in caso di svolgimento di funzioni promiscue il superamento del termine di permanenza massima deve essere valutato con riferimento alle singole funzioni svolte e nel caso del dott. … il termine decennale deve ritenersi superato in relazione alle funzioni di giudice penale, di giudice tutelare, di giudice addetto alla emissione di decreti ingiuntivi e alla volontaria giurisdizione svolte nella Sezione distaccata di … del Tribunale di ….”

Riferimenti

Documenti correlati

“- visto il quesito proposto in data 6 maggio 2009 dal Presidente del Tribunale di …, concernente il termine di decorrenza del periodo massimo di permanenza di dieci anni nella

tuttavia, “la prassi consiliare formatasi nel corso degli anni sia nel senso di prevedere che autonomi referenti informatici distrettuali vengano nominati anche

In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui al par.49, è possibile la permanenza all'interno della stessa sezione

- considerato inoltre che la dott.sa … tratta la materia civile dal 28 maggio 1995 e che a nulla rilevano ulteriori funzioni svolte in qualità di supplente G.I.P./G.U.P.,

Tale norma al secondo comma recita testualmente “il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno delle assunzioni delle funzioni, anche se

una volta che il legislatore ha disciplinato l'intera materia dei termini massimi con riferimento a ogni singola posizione tabellare, così obliterando la normativa meno recente

Con nota in data 15 luglio 2003 il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata chiedeva a questo Consiglio di conoscere “se il limite decennale di permanenza nella stessa

69) SALVATO Luigi — libero presente / assente.. Difeso di fiducia Avv. BOMBARDIERE Mario del foro di Crotone e Avv. VERRI Francesco del foro di Crotone. 70) SCARRIGLIA Massimo —