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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

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(1)

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con Delibera C.C. N.

40 del 28.11.13

(2)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI ……… pag. 1

Art. 1 - Riferimenti normativi Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Oggetto del regolamento .……….. pag. 2 Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Criteri generali ... pag. 3 Art. 6 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento ………. pag. 4

TITOLO II

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

COMPETENZE INERENTI AL LORO SMALTIMENTO ……… pag. 5

Art. 7 - Classificazione dei rifiuti Art. 8 - Rifiuti urbani

Art. 9 - Rifiuti speciali ……… pag. 6 Art. 10 - Rifiuti pericolosi

Art. 11 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

Art. 12 - Attività di competenza del comune ……….. pag. 7 Art. 13 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

Art. 14 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTION E DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Art. 15 - Disposizioni generali

Art. 16 - Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ………. pag. 8 Art. 17 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

Art. 18 - Trasporto dei rifiuti

Art. 19 - Smaltimento e Recupero dei rifiuti

Art. 20 - Organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento ……….. pag. 9 A) RACCOLTA MONODEDICATA STRADALE

Art. 21 - Tipologia dei rifiuti

Art. 22 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori

B) RACCOLTA PORTA A PORTA ………. pag. 10

Art. 23 - Tipologia dei rifiuti

Art. 24 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

Art. 25 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta ………... pag. 11 Art. 26 - Conferimento e raccolta porta a porta della frazione umida ………. pag. 12 Art. 27 - Conferimento e raccolta porta a porta della frazione secca

(3)

Art. 28 - Conferimento e raccolta porta a porta della plastica ……….. pag. 13 Art. 29 - Conferimento e raccolta porta a porta di carta e cartone

C) ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA Art. 30- Servizi di raccolta domiciliare

Art. 31 - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata ……….. pag. 14 Art. 32 - Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti

Art. 33 - Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini

Art. 34 – Raccolta domiciliare degli ingombranti ……… pag. 15 Art. 35 - Trasporto

Art. 36 - Attività vietate

Art. 37- Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti ………. pag. 16 Art. 38 - Smaltimento finale

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 39 - Disposizioni e riferimenti Art. 40 – Raccolta e spazzamento

Art. 41 – Modalità di espletamento del servizio di spazzamento

Art. 42 – Cestini stradali ……….. pag. 17 Art. 43 – Pulizia delle caditoie stradali

Art. 44 – Carico e scarico di merci e materiali

Art. 45 – Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

Art. 46 – Manifestazioni pubbliche ………... pag. 18 Art. 47 – Obbligo di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Art. 48 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

Art. 49 – Pulizia di aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti Art. 50 – Pulizia dei mercati

Art. 51 – Cave e cantieri

Art. 52 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati …….. pag. 19 Art. 53 – Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 54 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali urbani

Art. 55 – Elenco dei rifiuti assimilati agli urbani ……….. pag. 20 Art. 56 – Obbligo dei produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani ………... pag. 21 Art. 57 – Esclusione dall’assimilazione

Art. 58 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati

(4)

Art. 59 – Criteri qualitativi per l’assimilazione ………. pag. 22 Art. 60 – Criteri quantitativi per l’assimilazione

CAPO IV

RIFIUTI SANITARI, RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRA ATTIVITA’ CIMITERIALI

Art. 61 – Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani Art. 62 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

CAPO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONEDI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI ……… pag. 23

Art. 63 – Veicoli a motore, rimorchi e simili Art. 64 – Rifiuti speciali

Art. 65 – Rifiuti da attività di demolizione e costruzione ……... pag. 24

CAPO VI

GESTIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Art. 66 – Obiettivi della raccolta differenziata

Art. 67 – Modalità e frequenza dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata

Art. 68 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde …………... pag. 25 Art. 69– Servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

TITOLO IV - ALTRI INTERVENTI IN TEMA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

Art. 70 - Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

Art. 71 - Uso di materiale in carta riciclata ……… pag. 26 TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72 - Divieti

Art. 73 - Tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ……….. pag. 27 Art. 74 – Criteri per le agevolazioni e la riduzione della tassa

Art. 75 - Ordinanze con tingibili e urgenti Art. 76– Divieto di abbandono

Art. 77 – Bonifiche ………..………. pag. 28 Art. 78 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 79 - Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili Art. 80 – Controlli

Art. 81 - Accertamenti

Art. 82 – Sanzioni ……….. ………... pag. 29 Art. 83 – Validità del regolamento ……….….. pag. 31

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico- sanitario, è emanato in attuazione dell’art. 198 co. 2 del D.Lgs 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”) successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Principi generali

1. L’intero ciclo della gestione dei rifiuti, è sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell’ambiente e del paesaggio e dei siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

f) devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.

2. A tal scopo il Comune Provvede a:

a. regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani assimilati;

b. promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti a favorire il loro riutilizzo;

c. organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di riutilizzo o di smaltimento;

d. incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale;

e. adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di altri soggetti pubblici e privati qualificati;

f. dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi quali-quantitativi, utili all’ottimale gestione dei rifiuti prodotti.

3. Al fine di dare seguito agli impegni programmatici generali, il Comune si attiva per favorire:

g. la diffusione della cultura della raccolta differenziata come azione di tutela ambientale;

(6)

h. la comunicazione sul sito istituzionale dei dati che riguardano i costi del servizio di raccolta rifiuti e quello e degli impianti di smaltimento;

i. la formazione di reti di associazioni o di cittadinanza civica con le quali incontrarsi per iniziative ecologiche;

j. la formazione della figura della “guardia civica ecologica”;

k. la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino – utente;

l. l’incentivazione e l’agevolazione degli interventi atti a limitare la formazione dei rifiuti. In particolare il regolamento per l’applicazione della tassa potrà prevedere speciali agevolazioni o incentivi per attività o azioni che adottino misure idonee a ridurre la formazione dei rifiuti secondo quanto specificato nel regolamento stesso;

m. attività sistematiche di educazione e formazione della popolazione e delle utenze non domestiche per incentivare la sensibilizzazione ambientale attraverso convegni, campagne sistematiche di comunicazione, corsi e concorsi;

n. attivazione di una eco card per la gestione delle premialità e per il pagamento dei servizi aggiuntivi da svolgere in convenzione.

Art. 3 - Oggetto del regolamento

1. La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento, di smaltimento, di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente regolamento.

2. In particolare vengono stabilite:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziate e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione de rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all. articolo 184, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesate dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'articolo 183 del decreto legislativo 3

(7)

aprile 2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:

a) conferimento: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore o al trasportatore debitamente autorizzato;

c) frazione umida: rifiuto organico biodegradabile, anche ad elevata umidità, proveniente da mense e cucine destinato alla raccolta differenziata;

d) frazione secca (indifferenziato): rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata rifiuto indifferenziato;

e) scarti vegetali: rifiuto organico biodegradabile proveniente dalla lavorazione dei giardini;

f) beni durevoli: i rifiuti costituiti da beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che sono soggetti alla particolare disciplina prevista dal d. lgs. 152/06

g) rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

h) servizio di raccolta: la raccolta effettuata dal Gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, a domicilio dell’utente, in modo ripetitivo, su chiamata o di tipo personalizzato, tramite contenitori o sacchi a perdere posti su suolo pubblico o, a seguito di apposita convenzione con il Gestore, all’interno di luoghi privati;

i) servizio integrativo: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio e/o lo smaltimento/recupero dei rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l’utente;

l) raccolta a domicilio o porta a porta: operazione di prelievo dei rifiuti all’esterno dei luoghi di produzione;

m) raccolta differenziata: il raggruppamento dei rifiuti, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia, sia al momento della raccolta sia anche al momento del trattamento;

n) Contratto di Servizio: l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidante e il soggetto gestore;

i) Gestore: il soggetto che, in base alle forme di cui al d.l. 267/2000 al d. lgs. 152/2006, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani nonché il soggetto che, su incarico del Comune, effettua una o più operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali;

o) Confine stradale: Il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

p) Area pubblica e di uso pubblico: Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico; Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l’accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d’uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Non sono, altresì, considerate aree pubbliche, ai fini del presente regolamento, quelle aree di proprietà del demanio che garantiscono la protezione degli argini di fiumi o quelle dedicate a un utilizzo delle risorse naturali come l’uso civico di boschi e pascoli. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempi le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici.

q) Area privata di uso pubblico: È assimilata all'area pubblica l'area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario, o, ancora, quelle aree ancora private a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività.

r) grande utenza: Utenza con superficie di grandi dimensioni presso cui viene attivata la raccolta domiciliare dei rifiuti differenziati.

Art. 5 - Criteri generali

1. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l’attivazione di un sistema integrato di smaltimento e di recupero, articolato su base territoriale.

(8)

2. Essa è finalizzata a:

a. limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti “usa e getta”;

b. diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;

c. separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l’impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;

d. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;

f. realizzare idonei strumenti che ottimizzino la raccolta e la gestione dei rifiuti.

3. L’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:

a) delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;

b) delle variazione delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;

c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

d) dei sistemi di recupero;

e) dei sistemi di smaltimento finale;

f) della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessata;

g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;

h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell’evolversi dei consumi;

i) dell’individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;

j) della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;

k) delle interazioni col sistema integrato di gestione dei rifiuti imballaggio gestito dal CONAI;

l) delle strutture di riciclo e di sensibilizzazione ambientale.

Art. 6 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti, le sostanze ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

□ agli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;

□ ai rifiuti radioattivi;

(9)

□ ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

□ alle carogne, ossia ai corpi di animali morti in decomposizione, ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazioni provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

□ alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

□ ai minerali esplosivi in disuso;

□ alle terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e medicinali, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

TITOLO II

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI COMPETENZE INERENTI AL LORO SMALTIMENTO

Art. 7 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Art. 8 - Rifiuti urbani 1. Sono rifiuti urbani interni:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come meglio descritti ed identificati al successivo articolo 11;

2. Sono rifiuti urbani esterni:

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggetta ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché agli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

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Art. 9 - Rifiuti speciali

1. Per rifiuti speciali si intendono:

a) i rifiuti da attività agro-industriali ed agricole non esclusi dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera C del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 10 - Rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D parte IV del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 152.

2. I produttori de rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi hanno l’obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

3. I costi dell’attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

4. In caso di istituzione, da parte del Comune, del servizio di smaltimento de rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni, di cui all’art. 188, 2°

comma del decreto Legislativo 152/2006 - approvate dall’Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

1. In attesa dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 265, comma 1, del medesimo decreto, i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono disciplinati dal presente regolamento.

2. Ai fini della raccolta, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi conferiti in modo differenziato al normale servizio pubblico.

3. Per i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione si rimanda ai successivi articoli 59 e 60.

(11)

Art. 12 - Attività di competenza del comune

1. Compete obbligatoriamente al Comune, che l’esercita in regime di privativa, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:

 tutti i rifiuti urbani disciplinati dall’art. 8 del presente Regolamento;

 i rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all’art. 11 del presente regolamento;

2. Il Comune attraverso la stipula del Contratto di Servizio con il Gestore definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 13 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 14 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico, a seguito di apposita convenzione.

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTION E DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Art. 15 - Disposizioni generali

1. I rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta nei modi e nei tempi previsti per ciascuna zona, con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto, utilizzando per i rifiuti indifferenziati e per i residui alimentari sacchi adeguati di provata resistenza ed accuratamente chiusi.

2. È fatto obbligo conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nella Convenzione con il Gestore del servizio e osservando le seguenti ulteriori disposizioni:

 Le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nei giorni ed orari e con modalità prescritti di norma con apposito calendario;

 I rifiuti debbono essere esposti su area pubblica nei pressi dell'abitazione o del luogo di produzione collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto;

 Gli imballaggi devono essere ridotti di volume.

3. Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il Gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti. In ordine a particolari esigenze, si potranno comunque disporre, con motivato provvedimento, specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.

(12)

4. Al fine di salvaguardare l’igiene pubblica ed il decoro urbano, il conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, ha l’obbligo di mantenere tale aree in perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti.

5. I titolari di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico hanno l’obbligo di conferire i rifiuti al normale servizio di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per l’area concessa, nonché mantenere in perfette condizioni di decoro e pulizia le medesime aree indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell’apposito servizio.

Art. 16 - Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e raccolta degli stessi fino all’accumulo in apposito mezzo.

2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi secondo la frazione di rifiuto e dell’utenza interessata.

3. Il calendario della raccolta viene annualmente definito dal Gestore sulla base dei criteri stabiliti in Convenzione previa idonea comunicazione a tutte le utenze.

Art. 17 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta è articolato in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:

a. servizi di raccolta PORTA A PORTA

b. servizi di raccolta tramite CONTENITORI MONODEDICATI c. servizi di raccolta presso le GRANDI UTENZE

d. servizi di raccolta DOMICILIARE SU CHIAMATA e. altri servizi specifici

2. Le norme per l’attuazione e l’uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli III e IV.

Art. 18 - Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione o stoccaggio al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all’art. 2 del presente regolamento.

3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 19 - Smaltimento e Recupero dei rifiuti

1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, cosi come definiti all’articolo 8) devono essere effettuati secondo i dettami del D.Lgs. 152/2006 conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 181 e 182 del D.Lgs.

stesso.

(13)

2. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono esser il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero

Art. 20 - Organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e assimilati interni viene svolto nell’ambito del territorio comunale come previsto nella convenzione con il gestore nella quale viene stabilita la frequenza e la modalità della raccolta per le diverse zone del territorio comunale , che saranno adeguatamente comunicate all’utenza.

Sono previsti differenti modelli di raccolta:

A) raccolta monodedicata stradale, B) raccolta porta a porta,

C) altri servizi di raccolta

A) RACCOLTA MONODEDICATA STRADALE Art. 21 - Tipologia dei rifiuti

1. Il servizio tramite raccoglitori stradali monodedicati è attivo per i seguenti rifiuti: pile, farmaci, oli vegetali, indumenti usati.

2. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l’alloggiamento cassonetti e dei contenitori monodedicati destinati alla raccolta di pile, oli vegetali ed abiti usati sono disposti dall’ufficio tecnico competente, sentito il parere del Comandante dei VV.UU.

3.La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze d’arredo urbano e d’impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, predisponendo un facile accesso sia da parte dell’utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

4. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie e devono essere realizzati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da contenere eventuali colaticci e liquidi che possono fuoriuscire. In particolare, ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore, fornito dal Gestore del Servizio e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

Art. 22 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori

1. I contenitori hanno forma e colore diversi o per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta e sono contraddistinti dalla scritta che indichi la frazione da conferire.

2. I contenitori stradali devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:

a) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;

b) essere facilmente accessibile ed utilizzabili da tutti gli utenti;

(14)

c) avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un’efficace difesa contro muffe e insetti ed un agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni;

d) ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante.

3. Il soggetto gestore in convenzione per il servizio di raccolta di uno o più rifiuti deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori stradali attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, con una frequenza stabilita da apposito capitolato d’appalto e comunque ogni volta che il Comune ne faccia richiesta per motivi di salute pubblica e ambientale.

B) RACCOLTA PORTA A PORTA Art. 23 - Tipologia dei rifiuti

Con Delibera di giunta Comunale n. 127 del 15/05/2012 è stata approvata la differenziazione della raccolta dei rifiuti, con il sistema del porta a porta su tutto il territorio comunale, attraverso la separazione del vetro e dell’alluminio.

Pertanto, il servizio di raccolta porta a porta è attivo per i seguenti rifiuti: frazione umida e scarti vegetali, frazione secca non riciclabile, plastica, lattine e vetro.

Art. 24 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1. Per il servizio di raccolta porta a porta il colore dei contenitori da usare dovrà essere:

 frazione umida - colore marrone;

 frazione secca non riciclabile - colore viola;

 plastica - colore giallo;

 carta - colore bianco;

 vetro – colore azzurro;

 lattine – colore grigio;

 scarti vegetali del giardino – sacco di iuta/compostiera.

2. Alle utenze sono assegnati contenitori da 10lt e da 25lt per ogni nucleo familiare e da 240lt per le attività (la capacità e il numero dei contenitori sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell’aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare);

3. I contenitori sono esposti, a cura dell’utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta,.

I contenitori devono essere custoditi all’interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

(15)

4. I contenitori delle grandi utenze da lt. 240 fino a lt. 1000 devono essere custoditi in area privata e trasportati nell’area di raccolta la sera prima. La pulizia dei contenitori è a carico delle utenze che ne rispondono per il corretto utilizzo evitando l’accessibilità degli stessi ad utenze esterne.

5. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, secondo le caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:

a) imballate in sacchi a perdere;

b) prive di imballo;

c) in particolari contenitori dedicati mono o pluriutenza presi in carico dagli utenti;

6. Per ciò che concerne i sacchi a perdere o i contenitori di cui alla lettera c) del precedente comma, vengono fissate le disposizioni di seguito riportate:

 devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per i relativi contenitori ad eccezione della frazione secca che può essere di qualsiasi colore;

 devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.

 I sacchi per la frazione umida non sono assoggettati ad alcuna caratteristica cromatica ma, oltre a quelle di resistenza e semitrasparenza richieste per tutte le frazioni di rifiuto, esclusivamente a quella di biodegradabilità anche per i contenitori da 240 lt. (Potranno essere effettuate su disposizioni del Comune prove sperimentali per sacchetti di altro materiale).

7. Il servizio di distribuzione delle buste in convenzione con il Gestore può essere effettuato anche attraverso pagamento (bollettino o eco card) per quantità superiori a quelle distribuite gratuitamente dal Gestore.

Art. 25 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è, in particolare, regolato dalle seguenti norme.

2. I sacchi ed i contenitori devono essere esposti in orario compreso tra le ore 19 e le ore 24 di ogni giorno (dal 1° giugno al 31 settembre l’orario di deposito è dalle ore 21 alle ore 24 del giorno successivo); il deposito è vietato nei giorni prefestivi ed il sabato in genere;

a) E’ fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta;

b) I contenitori devono essere ritirati a cura dell’utenza a svuotamento avvenuto, entro la giornata; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell’esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell’utente;

c) Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale nonché ogni disturbo alla popolazione;

d) è fatto divieto di:

(16)

 introdurre nel secco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;

 introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiutati liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;

 lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;

 riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;

 conferire sacchi aperti o chiusi male;

 esporre oggetti vari all’esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.

3. In caso di frazioni che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema porta a porta senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere devono essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che arrechino danni agli addetti alla raccolta, e in genere alla popolazione ed all’ambiente.

4. Il Comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione programmati con regolarità, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

Art. 26 - Conferimento e raccolta porta a porta della frazione umida

1. Nella frazione umida biodegradabile devono essere raccolti, a titolo esemplificativo:

· scarti e avanzi di cibo sia cotti che crudi;

· modeste quantità di foglie, fiori o erba;

· fondi di thè, caffè, tisane e infusi

· carta assorbente da cucina e tovaglioli e fazzoletti di carta.

È vietato mettere nella frazione umida:

· cibi caldi e liquidi;

· gusci di cozze e vongole;

· farmaci;

· lettiere per animali;

· pannolini e assorbenti;

2. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.

3. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite l’uso congiunto di sacchi a perdere e contenitori dedicati mono o pluriutenza secondo le modalità di seguito esposte (sia per utenze domestiche che per utenze produttive):

Art. 27 - Conferimento e raccolta porta a porta della frazione secca

1. La frazione secca è da intendersi come residuale della raccolta differenziata; non devono essere raccolti rifiuti oggetto di altre raccolte specifiche, in particolare gli scarti di cibo o i rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere collocati in sacchi di polietilene opportunamente chiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione di materiale ed inseriti all’interno del contenitore viola.

(17)

Nella frazione secca devono essere raccolti, a titolo esemplificativo:

· lettiere per animali;

· piatti, bicchieri e posate in plastica se sporchi e/o privi del simbolo di riciclo;

· carta sporca;

· pannolini e assorbenti;

· cd, dvd e audiocassette e loro custodie:

Art. 28 - Conferimento e raccolta porta a porta della plastica

Nella frazione “plastica” devono essere raccolti, a titolo esemplificativo:

· bottiglie, contenitori e flaconi in plastica vuoti;

· vasetti e vaschette in plastica e in polistirolo per alimenti puliti;

· cellophane;

- piatti, bicchieri e posate in plastica se puliti e provvisti di simbolo di riciclo;

Tali materiali devono essere schiacciati per essere ridotti di volume e non devono contenere residui di cibi o bevande.

E' vietato mettere nella plastica:

· i materiali sopra elencati qualora siano sporchi di cibo (in tal caso sciacquare brevemente);

· giocattoli in plastica;

· vasi e sottovasi per piante;

· ciotole, scolapasta e oggetti per la casa in genere;

· grandi imballaggi in polistirolo;

· custodie per cd, dvd e audiocassette;

Art. 29 - Conferimento e raccolta porta a porta di carta e cartone

1. Nella frazione “carta e cartone” devono essere raccolti, a titolo esemplificativo:

· libri, giornali e riviste;

· quaderni e fogli di carta e cartoncino;

· scatole e imballi di carta e cartone;

· buste e biglietti;

· sacchetti di carta;

2. E’ vietato mettere nella frazione “carta e cartone”:

· carta plastificata o accoppiata con altri materiali;

· carta oleata;

· carta e cartone eccessivamente sporchi;

3. I materiali (soprattutto gli imballi di carta e cartone) devono essere schiacciati per essere ridotti di volume e collocati:

· nell'apposito contenitore bianco;

· in sacchi di carta;

· in scatole di cartone (di ridotte dimensioni);

· legati in pacchi.

C) ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA Art. 30- Servizi di raccolta domiciliare

1. I servizi di raccolta domiciliare su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità; a titolo esemplificativo, tra i rifiuti per i quali viene attivato il suddetto servizio, sono compresi: materassi, divano, mobili, elettrodomestici, ecc..

(18)

2. Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata, previa prenotazione e secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio. In ogni caso, i rifiuti dovranno essere ordinatamente accumulati a bordo strada davanti al proprio numero civico nel giorno e nell’orario indicato dal Gestore.

Art. 31 - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

I detentori, a far tempo dall’emanazione di apposite ordinanze del Sindaco con la specifica delle relative modalità di conferimento, hanno l’obbligo di conferire separatamente i seguenti materiali distinti per tipi:

□ frazione umida e secca dei rifiuti solidi urbani,

□ carta e cartone,

□ vetro e lattine,

□ contenitori in plastica,

□ materiale in plastica da imballo,

□ rottami metallici,

□ beni durevoli, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers, lavatrici, condizionatori d’aria e simili,

□ legnami e manufatti in legno,

□ potature.

Art. 32 - Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti

1. E’ permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

2. La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata mediante appositi contenitori.

Art. 33 - Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini

1. Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione è incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali attraverso l'uso delle compostiere. I relativi contenitori devono essere richiesti agli uffici del gestore del servizio che provvederà in relazione alla capacità di produrre il rifiuto organico. L’utilizzo dei compositori, ai fini della applicazione della tariffa, è equiparato alla raccolta differenziata della frazione umida.

2. Oltre all’utilizzo delle compostiere, i residui di potatura e gli sfalci di giardini, di orti e aree piantumate costituenti pertinenze di edifici privati, che presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere conferiti con le seguenti modalità:

a) Per quantitativi modesti il servizio di raccolta viene effettuato a titolo gratuito, previo appuntamento da concordare via telefonica con il gestore, direttamente all’indirizzo del produttore.

b) Per grandi quantitativi, l’utente dovrà provvedere alla raccolta, trasporto e smaltimento a proprio carico avvalendosi di imprese abilitate o, sempre a proprio carico, avvalendosi del Gestore attraverso apposita convenzione.

3. I quantitativi modesti dei rifiuti organici derivanti da giardini dovranno essere conferiti all’interno di sacchi di iuta.

4. Le potature dovranno essere conferite raccolte in un numero massimo di 10 fascine da kg 8, ben legate e posizionate in modo da non ostacolare le operazioni di raccolta.

(19)

Art. 34 – Raccolta domiciliare degli ingombranti

1. I rifiuti urbani ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale. Il conferimento e l’asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

a) I rifiuti ingombranti vanno conferiti all’apposito servizio di ritiro su chiamata;

b) Il Gestore, informato dall’utente del tipo di rifiuto e del quantitativo da ritirare, deve concordare con l’utente il ritiro;

c) I materiali ingombranti dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell’ingresso, nel giorno e orario programmato con il Gestore, che provvederà a ritirarli gratuitamente;

d) L’utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in modo da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli;

e) E’ vietato l’abbandono di rifiuti ingombranti su suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

Art. 35 - Trasporto

1.Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell’art. 2 del presente regolamento.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 36 - Attività vietate

1. E’ vietato l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

2. E’ vietato depositare al suolo o all’interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiari.

3. E’ vietato immettere nei contenitori per i rifiuti urbani rifiuti diversi da quelli per i quali siano eventualmente destinati, rifiuti speciali non assimilati, quelli pericolosi e quelli per i quali il Servizio abbia attivato apposita raccolta differenziata.

4. E’ tassativamente vietato l’abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

5. E’ vietata la cernita dei rifiuti nei cassonetti e negli altri contenitori di rifiuti posti in opera dal Servizio.

6. E’ vietato l’incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

7. E’ vietata l’introduzione di rifiuti nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

8. E’ vietato danneggiare, eseguire scritte o affiggere manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal servizio per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini gettacarte, contenitori per la raccolta differenziata).

(20)

Art. 37- Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti

1. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

2. I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del Servizio.

Art. 38 - Smaltimento finale

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferito all’ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene presso gli impianti smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 39 - Disposizioni e riferimenti

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza gia centi sulle strade od aree pubbliche o aree a strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili;

2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spezzamento delle strade.

Art. 40 – Raccolta e spazzamento

1. Le aree interessate ai servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni sono:

a) strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi;

b) altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta;

c) aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all’uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.

2. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spezzamento le aree in concessione o in uso temporaneo, tali servizi saranno a carico dei concessionari.

3. Non sono interessate ai servizi di raccolta, spezzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell’alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d’acqua, effettuate entro il territorio comunale, tali servizi sono a carico degli enti competenti.

Art. 41 – Modalità di espletamento del servizio di spazzamento

1. All’interno delle zone indicate nell’articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da rifiuti, fogliame, polvere e simili, garantendo il decoro delle stesse.

(21)

2. La pulizia viene effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati secondo le frequenze stabilite nella convenzione con il Gestore. Al fine di agevolare la pulizia delle strade, il gestore potrà predisporre un calendario e chiedere l’interdizione temporanea al traffico nei giorni prestabiliti.

3. Nell’effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono:

- usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali;

- provvedere alla pulizia delle griglie, delle caditoie e dei pozzetti stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Art. 42 – Cestini stradali

1. Nelle piazze e nelle principali aree pubbliche sono collocati i cestini stradali per la raccolta dei piccoli rifiuti (carte e prodotti similari).

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale in concomitanza con le operazioni di spazzamento stradale o quando ritenuto necessario.

3. E’ vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti domestici ed assimilati e quelli ingombranti.

Art. 43 – Pulizia delle caditoie stradali

1. Il Servizio assicura la pulizia dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma annuale, salva l’esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

Art. 44 – Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico e scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull’area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell’area medesima.

2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

Art. 45 – Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

2.Lo spezzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione o polveri effettuando all’occorrenza l’innaffiamento dell’area interessata.

3. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stardali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

(22)

Art. 46 – Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc.

su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Servizio il programma delle iniziative, indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l’uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 47 – Obbligo di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

2. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all’eliminazione ed all’asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l’animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall’Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.

Art. 48 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell’area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.

2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le sesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 49 – Pulizia di aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree in oggetto devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti.

2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 50 – Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l’area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo sia provenienti dalla propria attività sia conseguenti all’attività stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio.

2. Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito apposito servizio di raccolta differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione umida dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio.

Art. 51 – Cave e cantieri

1. I proprietari o gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spezzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradalie delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione ( cingoli, ecc.).

(23)

Art. 52 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. Le aree e locali d’uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintati non devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e in ogni caso condotti nel rispetto delle norme del presente regolamento.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l’autorità comunale alla tutela dell’ambiente evitando il degrado e l’inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l’ecologia ambientale.

3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l’uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura.

A tale scopo, essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l’inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

4. In caso di scarico abusivo di rifiuti su detti terreni anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità degli stessi sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originali dell’area e all’asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 53 – Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

1. le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni;

2. le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l’eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d’uso pubblico, comprese le rive fluviali di corsi d’acqua e di canali, sia all’esterno che all’interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 54 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali urbani

1. Ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi (rif. All. della Parte IV del D. Lgs. 152/2006) che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali provenienti da locali e luoghi adibiti a :

◦ attività agricole e agro industriali;

◦ lavorazioni industriali;

◦ lavorazioni artigianali;

◦ attività commerciali;

◦ attività di servizio;

◦ uffici amministrativi e tecnici, pubblici e privati, magazzini, reparti di spedizione,

◦ locali accessori e mense;

◦ istituti scolastici, palestre;

◦ biblioteche, cinema , teatri, auditorium e simili.

(24)

In ogni caso, la gestione di tali rifiuti (raccolta, trattamento, smaltimento) non deve comportare pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente.

2. L’assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vi e dal presente regolamento da parte degli uffici competenti e/o dal Gestore.

3. L’Amministrazione Comunale potrà procedere all’effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti speciali. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati relativa a determinati utenti comporti criteri diversi da quelli stabiliti, queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e per i relativi utenti comporteranno tariffe proporzionali agli oneri che ne deriveranno.

Art. 55 – Elenco dei rifiuti assimilati agli urbani

1. In attesa della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione, previsti all’art.

195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 152/06, sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività come individuate al precedente art. 56 e di seguito riportate:

- imballaggi primari e secondari, come definiti dall’art. 218 del D.Lgs 152/06 (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;

- accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e sughero;

- paglia e prodotti dia paglia;

- scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segature;

- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè potabile;

- ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

- feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e semipelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d’aria e copertoni;

- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 915/62;

- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere, - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;

- manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- nastri abrasivi;

- cavi e materiale elettrico in genere;

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione alimentare, se non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);

- residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;

- accessori per informatica.

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Art. 56 – Obbligo dei produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Le utenze produttrici di rifiuti assimilati agli urbani sono obbligate a osservare le norme contenute nel presente regolamento, differenziando scrupolosamente i rifiuti in base alle disposizioni vigenti e usando a tal fine diversi contenitori in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito.

2. L’utente è tenuto a informare gli Uffici Comunali o il Gestore, di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se trattasi di contenitori non di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi. Sarà onere dell’utente provvedere al lavaggio e alle ulteriori pulizie dei contenitori per evitare il crearsi di odori sgradevoli e inconvenienti igienici.

3. Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma uguali a quelle previste per le utenze domestiche.

4. Il Gestore può disporre che il servizio di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dal servizio di raccolta effettuato per le altre utenze.

5. Il Gestore, al di fuori delle modalità di espletamento della raccolta rifiuti concordate con l’Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati potrà effettuare eventuali servizi aggiuntivi a pagamento mediante stipula di apposita convenzione.

Art. 57 – Esclusione dall’assimilazione

1. Sono esclusi dai criteri di assimilazione i rifiuti e i materiali elencati all’art. 185 del D. Lgs. 152/2006 nonché quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune quali, ad esempio, materiali:

◦ non aventi consistenza solida;

◦ che sottoposti a compattazione presentino eccessive quantità di percolati;

◦ fortemente maleodoranti;

◦ eccessivamente polverulenti;

◦ incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Possono essere esclusi dall’assimilazione i rifiuti che siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune. Inoltre sono esclusi dall’assimilazione i residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, la cui produzione giornaliera (calcolando 360 giorni per anno) sia in quantità superiore a Kg 50 o metri cubi 0,5.

Art. 58 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi hanno l’obbligo di mantenere tali materiali separati dai rifiuti urbani e assimilati.

Gli oneri relativi a raccolta, trasporto e smaltimento di tali rifiuti sono a carico dei relativi produttori, che hanno l’obbligo di incaricare imprese autorizzate affinché sia assicurata la protezione della salute e dell’ambiente.

2. Qualora i rifiuti speciali non assimilati possono essere gestiti anche dal Gestore in virtù di specifiche autorizzazioni, i produttori possono stipulare apposite convenzioni con il Gestore per usufruire di particolari servizi di raccolta,trasporto e smaltimento.

3. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo di cui all’art.183 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006 sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell’asportazione; inoltre devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell’Amministrazione Provinciale quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti. Il deposito temporaneo di tali materiali dovrà essere separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione a eventuali trattamenti o interventi preventivi. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi deve essere eseguito in appositi contenitori e attrezzature.

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