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COMUNE DI DEIVA MARINA PROVINCIA DELLA SPEZIA ooooooooooooo

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 30-09-2017 - pag. 1 - COMUNE DI DEIVA MARINA

COMUNE DI DEIVA MARINA

PROVINCIA DELLA SPEZIA ---ooooooOoooooo---

COPIA

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 DEL 30-09-17

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di settembre alle ore 09:00 e seguenti presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TROIANO GIANLUIGI P VALENTE SIMONA P

RUVO ALBERTO P ZANGRANDI MAURIZIO P

BARBIERI LUCA P CARDONE VINCENZO A

SCOGNAMIGLIO ELDA P MARCHI ALESSANDRO P

BERTAMINO GIOVANNA P MENTA CESARE P

BARBIERI VALENTINA P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor TROIANO GIANLUIGI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor AMOROSO DARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N

Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO A VALERE DAL 1/01/2018 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. N. 23/2011 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato F.to MOGGIA MARINO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari F.to MOGGIA MARINO

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 30-09-2017 - pag. 2 - COMUNE DI DEIVA MARINA

E’ stata ripresa la Delibera approvata da Framura 3 anni fa, per uniformare l’applicazione dell’Imposta sul territorio con l’aggiunta dell’Adesione al Patto per il Turismo della Regione Liguria.

Il Sindaco da lettura della Delibera e del relativo regolamento.

Cons A Marchi chiede come è stata effettuata la ripartizione della tariffa tra alberghi e campeggi.

Cons C. Menta chiede come verranno utilizzati gli introiti.

Viene risposto dal Sindaco che probabilmente la tariffa rispecchia il diverso importo pagato dal turista all’esercente l’attività e che il 65% degli introiti, come stabilito dal Patto per il Turismo sarà reinvestito nell’accoglienza turistica.

Il Vice Sindaco rileva come si sia addivenuti alla destinazione degli introiti a finalità turistiche dopo molteplici incontri in Regione e che con questo atto ci si impegna anche nella lotta all’abusivismo, Chi esercita una attività legalmente dovrà essere più tutelato.

Interviene Cons. M. Zangrandi che rileva in questo caso una buona motivazione pur essendo contrario in generale a nuove imposte. Rileva come altri comuni abbiano previsto una sanzione e chiede come mai non siano state inserite. Il Sindaco è d’accordo nell’inserimento delle sanzioni e legge gli art. 6-7-8 della Delibera di Framura del 5 luglio 2012 proponendo di aggiungerli al Regolamento di Deiva in approvazione.

Ass. Ruvo, anticipando un “intervento costruttivo” chiede se la V. Barbieri non dovrebbe astenersi dalla votazione perché proprietaria di un Campeggio. Il Segretario risponde che la Delibera riguarda una generalità di destinatari, non solo l’attività della V. Barbieri e riguarda un istituto di carattere generale quale l’imposta di soggiorno.

Cons. L. Barbieri auspica che il gettito sia utilizzato per spingere attività turistiche meno performanti; chiede al Segretario se la Delibera sarà poi legittima se il Bilancio dovesse essere approvato prima. Il Segretario spiega che la possibilità di introdurre l’imposta di soggiorno viene introdotta per legge in deroga alla norma che non permette di variare o deliberare nuove aliquote dopo l’approvazione del Bilancio.

Il Sindaco sottolinea ancora l’esiguità dell’imposta e le finalità di sviluppo delle attività turistiche che essa ha. Verranno fatti incontri per valutare al meglio l’utilizzo del gettito.

Cons. A. Marchi propone di allargare a più operatori possibile il tavolo degli incontri, chiede dell’Area Camping vicino all’autostrada. Viene risposto che trattasi di un’area parcheggio.

Cons. V. Barbieri protesta sull’atteggiamento del Governo che costringe i Comuni a reperire i fondi anche con un imposta di scopo come questa. Auspica un utilizzo dei fondi in modo congruo a favore degli operatori, visto che avranno più adempimenti dovuti all’applicazione di questa imposta. Si potrebbe insistere su progetti, brand, piste ciclabili, si asterrà comunque dalla votazione perché si trova in seria difficoltà.

Il Sindaco pone in votazione la proposta con le modifiche relative all’aggiunta nel Regolamento degli art. 6-7-8 della Delibera di Consiglio del Comune di Framura del 5/7/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, il quale ha previsto che:

1) I Comuni a vocazione turistica possono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 30-09-2017 - pag. 3 - COMUNE DI DEIVA MARINA

destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

2) Con Regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto Regolamento, i Comuni, con proprio Regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei Titolari delle Strutture Ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del Tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del Regolamento nel termine di sessanta giorni, i Comuni possono comunque adottare gli atti normativi di loro competenza;

VISTA la nota prot. 251630 della Regione Liguria del 21/07/2017 ad oggetto “Adesione formale al Patto per lo Sviluppo del Turismo in Liguria ex art. 2 comma 82 L.R. 33/2017, con la quale la stessa comunica che con DGR n. 568 del 14/07/2017 ha approvato in modo definitivo il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria;

VISTO il “Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria” allegato alla DGR n.

568 del 14/07/2017;

CONSIDERATO che il Comune di Deriva Martina, che già aveva effettuato una preadesione di massima al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, con delibera di G.C. n. 35 del 26/08/2017 ha aderito formalmente a tale Patto;

CONSIDERATO che in virtù di tale adesione il Comune di Deiva Marina è inserito negli elenchi regionali delle località turistiche dei Comuni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n.

23/2011 e conseguentemente può istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

RITENUTO che per garantire l’equilibrio del bilancio di previsione, nel quale una notevole parte della spesa corrente e di investimento è destinata a servizi di carattere turistico, sia opportuno introdurre l’imposta di soggiorno a carico di coloro cher alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale;

DATO ATTO che il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 è stato pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23/03/2011, ed è entrato in vigore l’8/04/2011, e che nei sessanta giorni successivi, scadenti il 7/06/2011, il Governo non ha adottato il Regolamento recante la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno;

VISTO il Regolamento di applicazione dell’imposta di soggiorno, composto da n. 8 articoli, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007) il quale stabilisce che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione ;

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 30-09-2017 - pag. 4 - COMUNE DI DEIVA MARINA

DATO ATTO che l’applicazione dell’imposta di soggiorno decorrerà dal 1/01/2018;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (V. Barbieri), astenuti nessuno;

DELIBERA

1) DI ISTITUIRE, a decorrere dal 1/01/2018, l’Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Deiva Marina;

2) DI DETERMINARE l’Imposta , nel rispetto del criterio di gradualità, secondo gli importi di seguito specificati:

 Alberghi, Agriturismi, Bed & Breakfast, Ostelli, Case e Appartamenti per Vacanze, Affittacamere: euro 1 a notte per persona;

 Camping (clienti itineranti): euro 0,65 a notte per persona;

 Camping (clienti stanziali): euro 65,00 annui a piazzola.

L’Imposta viene applicata sino a 7 pernottamenti consecutivi nei Campeggi (esclusi i clienti stanziali) e sino a 10 pernottamenti consecutivi nelle altre strutture ricettive.

3) DI APPROVARE il regolamento di applicazione dell’Imposta di Soggiorno, composto da n. 8 articoli, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

4) DI DARE ATTO che il predetto regolamento entrerà in vigore a fare data dal 1/01/2018.

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 30-09-2017 - pag. 5 - COMUNE DI DEIVA MARINA

COMUNE DI DEIVA MARINA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno di cui all’art. 4, comma 1, e 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale.

ART:. 2 Soggetti passivi e presupposto d’imposta

Sono tenuti al pagamento dell’Imposta di Soggiorno tutti i soggetti, non residenti, che pernottano nelle strutture turistiche ubicate nel territorio del Comune di Deiva Marina:

Alberghi, Campeggi, Agriturismi, Bed & Breakfast, Ostelli, Case e Appartamenti per Vacanze, Affittacamere. L’Imposta non si applica nel periodo invernale (novembre – febbraio).

ART. 3 Esenzioni

Non sono tenuti al pagamento dell’Imposta i seguenti soggetti:

1) Minori fino a 10 anni,

2) Autisti ed Accompagnatori di gruppi Turistici.

ART. 4

Importo dell’Imposta

L’importo dell’Imposta è diversificato in base alla tipologia della struttura ricettiva, ed è applicato per un massimo di notti consecutive, secondo quanto di seguito specificato:

 Alberghi, Agriturismi, Bed & Breakfast, Ostelli, Case e Appartamenti per Vacanze, Affittacamere: euro 1 a notte per persona;

 Camping (clienti itineranti): euro 0,65 a notte per persona;

 Camping (clienti stanziali): euro 65,00 annui a piazzola.

L’Imposta viene applicata sino a 7 pernottamenti consecutivi nei Campeggi (esclusi i clienti stanziali) e sino a 10 pernottamenti consecutivi nelle altre strutture ricettive.

ART. 5 Adempimenti

Il Gestore della struttura deve comunicare al Comune ogni tre mesi, entro il 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre, il numero ed il periodo dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva.

Il Gestore rilascia al Turista quietanza del pagamento dell’Imposta di Soggiorno, e ne versa l’importo al Comune, entro il medesimo termine stabilito per l’obbligo di comunicazione.

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 30-09-2017 - pag. 6 - COMUNE DI DEIVA MARINA

ART. 6

Disposizioni in materia di accertamento

1) Ai fini dell’attività di accertamento sull’Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27/12/2006, n. 296 e le altre disposizioni in materia di accertamento sui Tributi Comunali.

2) Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo il Comune può:

 Invitare i soggetti passivi e i gestori delle Strutture Ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti relativi alla permanenza nella struttura;

 Inviare ai gestori delle Strutture Ricettive questionari relativi ai dati e a notizie specifiche, con invito a restituirli compilati e firmati.

3) Il gestore della Struttura Ricettiva è altresì tenuto a segnalare al Comune, nelle dichiarazioni di cui all’art. 5, comma 1, le generalità dei contribuenti evasori.

L’adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell’interessato, come prescritto dall’art. 24, comma1, lettera a, del D.Lgs. 193/2003.

4) L’importo minimo accertabile è quello individuato dal vigente regolamento generale delle entrate.

ART. 7 Sanzioni

Per l’omessa, incompleta, infedele tardiva comunicazione prevista nel presente regolamento, commessa da parte del soggetto gestore della Struttura Ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Per l’omesso, parziale, tardivo versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato, ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs.18/12/1997, n. 471.

ART. 8 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari o di legge vigenti.

Il presente regolamento ha effetto dal 01/01/2018 ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/10/2000, n. 388.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente

F.to DOTT. DARIO AMOROSO F.to TROIANO GIANLUIGI

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 30-09-2017 - pag. 7 - COMUNE DI DEIVA MARINA CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune con decorrenza dal giorno 30-10-2017 .

Deiva Marina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. DARIO AMOROSO ____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 30-10-2017 al giorno 14-11-2017 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Deiva Marina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. DARIO AMOROSO ____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. nr. 267/2000.

Deiva Marina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. DARIO AMOROSO

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