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QUADERNO 1. Guida al credito d imposta Formazione 4.0

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Guida al credito d’imposta Formazione 4.0

QUADERNO 1

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A cosa serve Quali vantaggi

La misura è volta a sti molare gli investi menti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggett o le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il credito d’imposta in percentuale delle spese relati ve al personale dipendente impegnato nelle atti vità di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In parti colare, è riconosciuto in misura del:

• 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese

• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese

• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutt e le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i desti natari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati , come defi nite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politi che sociali del 17 ott obre 2017.

Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relati ve al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle atti vità di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spett ante al dipendente.

Il credito d’imposta è uti lizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

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I BENEFICIARI

SPESE AMMISSIBILI

del Bonus Formazione 4.0 sono tutt e le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal sett ore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adott ato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fi ni fi scali. Anche gli enti non commerciali per l’atti vità commerciale eventualmente esercitata. NON possono benefi ciare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti ti tolari di reddito di lavoro autonomo).

Sono escluse dal benefi cio in commento, invece, le “imprese in diffi coltà”, così come defi nite dall’arti colo 2, punto 18), del Regolamento UE n.651/2014.

1. Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relati ve al personale dipendente impegnato come discente nelle atti vità di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito rispetti vamente alle ore ed alle giornate di formazione.

Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del tratt amento di fi ne rapporto, delle mensilità aggiunti ve, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore ed alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di atti vità formati ve svolte fuori sede.

2. Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relati ve al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle atti vità di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spett ante al dipendente. 3. Non sono ammesse altre spese diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 sopra trascritti .

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AGEVOLAZIONE SPETTANTE

Rispett o alla previgente versione, vengono rimodulati i massimali del credito d’imposta da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:

1. Nei confronti delle piccole imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

2. Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispett o ai previgenti 300.000 euro);

3. Nei confronti delle grandi imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispett o ai previgenti 200.000 euro).

Infi ne, la misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutt e le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i desti natari delle atti vità di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati , come defi nite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politi che sociali 17 ott obre 2017.

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ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le atti vità di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali:

• Big data e analisi dei dati

• Cloud e fog computi ng

• Cyber security, sistemi cyber-fi sici

• Prototi pazione rapida

• Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata

• Roboti ca avanzata e collaborati va

• Interfaccia uomo macchina

• Manifatt ura additi va

• Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati in seguito.

1. Per personale dipendente si intende il personale ti tolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale ti tolare di un contratt o di apprendistato sono ammissibili le atti vità di formazione relati ve all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate.

2. Nel caso in cui le atti vità di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le atti vità commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di atti vità di formazione fi nanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operati va, a università, pubbliche o private o a strutt ure ad esse collegate ed, infi ne, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certi fi cazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 sett ore EA 3.

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Informati ca

Le voci previste al capitolo Informati ca sono:

• Analisi di sistemi informati ci

• Elaborazione elett ronica dei dati

• Formazione degli amministratori di rete

• Linguaggi di programmazione

• Progett azione di sistemi informati ci

• Programmazione informati ca

• Sistemi operati vi

• Soft ware per lo sviluppo e la gesti one di beni strumentali oggett o dell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

• Soft ware oggett o dell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Anche qui ricordiamo però che si deve tratt are di formazione fi nalizzata ad

accrescere competenze relati ve a tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Ben inteso non signifi ca aver già eff ett uato investi menti 4.0.

AMBITI APPLICATIVI

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le atti vità di:

• Vendite e marketi ng

• Informati ca e Tecniche

• Tecnologie di produzione

Di ciascuna di queste tre categorie vengono elencate le “materie” che possono essere oggett o di atti vità formati ve

Marketi ng e vendite

Le atti vità di formazione possono essere relati ve a una delle seguenti funzioni:

• Acquisti

• Commercio al dett aglio

• Commercio all’ingrosso

• Gesti one del magazzino

• Servizi ai consumatori

• Stoccaggio

• Tecniche di dimostrazione

• Marketi ng

• Ricerca di mercato

Si tratt a di un elenco piutt osto ampio, che ricomprende anche l’area della logisti ca e dei servizi, oltre a quelle più propriamente legate a vendite e marketi ng. Ricordiamo che le atti vità di formazione dirett e a queste funzioni devono comunque avere atti nenza con una delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

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Sono ben 88 le voci che compongono l’elenco degli ambiti applicati vi relati vI alla voce Tecniche e Tecnologie di Produzione.

Sono riportati tutti i sett ori nei quali è possibile fruire di formazione relati va alle tecniche di produzione.

1. Fabbricazione di armi da fuoco 2. Fabbricazione di utensili e stampi 3. Fusione dei metalli e costruzione di

stampi 4. Idraulica

5. Ingegneria meccanica 6. Ingegneria metallurgica 7. Lavorazione della lamiera 8. Meccanica di precisione

9. Lavorazione a macchina dei metalli 10. Saldatura

11. Siderurgia 12. Climati zzazione 13. Distribuzione del gas

14. Energia nucleare, idraulica e termica 15. Ingegneria climati ca

16. Ingegneria elett rica

17. Installazione e manutenzione di linee elett riche

18. Installazioni elett riche

19. Produzione di energia elett rica 20. Riparazione di apparecchi elett rici 21. Elett ronica delle telecomunicazioni 22. Ingegneria del controllo

23. Ingegneria elett ronica

24. Installazione di apparecchiature di comunicazione

25. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione

26. Manutenzione di apparecchiature elett roniche

27. Roboti ca

28. Sistemi di comunicazione

29. Tecnologie delle telecomunicazioni

30. Tecnologie di elaborazione dati 31. Biotecnologie

32. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione

33. Ingegneria chimica

34. Ingegneria chimica dei processi

35. Processi petroliferi, gas e petrolchimici 36. Tecniche di chimica dei processi

37. Tecniche di laboratorio (chimico) 38. Tecnologie biochimiche

39. Canti eristi ca navale

40. Manutenzione e riparazione imbarcazioni

41. Ingegneria automobilisti ca 42. Ingegneria motociclisti ca

43. Manutenzione e riparazione di veicoli 44. Progett azione di aeromobili

Tecniche e tecnologie di produzione

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45. Manutenzione di aeromobili 46. Agricoltura di precisione 47. Lavorazione degli alimenti 48. Conservazione degli alimenti 49. Produzione bevande

50. Lavorazione del tabacco

51. Scienza e tecnologie alimentari 52. Confezione di calzature

53. Filatura

54. Lavorazione del cuoio e delle pelli 55. Preparazione e fi latura della Lana 56. Produzione di capi di abbigliamento 57. Produzione di cuoio e pellami

58. Sartoria 59. Selleria

60. Tessitura industriale 61. Ceramica industriale

62. Ebanisteria

63. Fabbricazione di mobili 64. Falegnameria (non edile) 65. Lavorazione della gomma

66. Lavorazione e curvatura del Legno 67. Lavorazione industriale del vetro 68. Produzione della plasti ca

69. Produzione e Lavorazione della carta 70. Produzione industriale di diamanti 71. Tecnologie del Legno da costruzione 72. Estrazione di carbone

73. Estrazione di gas e petrolio 74. Estrazione di materie grezze 75. Ingegneria geotecnica

76. Ingegneria mineraria

77. Cartografi a/agrimensura e rilievi 78. Progett azione delle strutt ure

architett oniche

79. Progett azione e pianifi cazione urbana 80. Progett azione edilizia

81. Costruzione di ponti 82. Costruzione di strade 83. Edilizia

84. Impianti idraulici, riscaldamento e venti lazione

85. Ingegneria civile 86. Ingegneria edile 87. Ingegneria portuale

88. Tecnologie edili ed ingegneristi che (Building Informati on Modelling)

Tecniche e tecnologie di produzione

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1. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti , l’apposita certi fi cazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti , iscritti nella sezione A del registro di cui all’art.

8 del decreto legislati vo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del suddett o decreto e, in att esa della loro emanazione, quelli previsti dal codice eti co dell’Internati onal Federati on of Accountants (IFAC).

Nei confronti del soggett o incaricato che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certi fi cazione si applicano le disposizioni dell’art. 64 del codice di procedura civile, in quanto compati bili 2. Ai fi ni dei successivi controlli, le imprese benefi ciarie del credito d’imposta sono tenute a conservare un dossier che

illustri le modalità organizzati ve e i contenuti delle atti vità di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di atti vità di formazione organizzate internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle atti vità in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle atti vità di formazione. Nel caso in cui le atti vità di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatt a e rilasciata all’impresa dal soggett o formatore esterno. Oltre alla relazione illustrati va, le imprese benefi ciarie sono comunque tenute a conservare l’ulteriore documentazione contabile e amministrati va idonea a dimostrare la corrett a applicazione del benefi cio, anche in funzione del rispett o dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia.

Con specifi co riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominati vi di svolgimento delle atti vità formati ve sott oscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggett o formatore esterno all’impresa

Obblighi documentali e dichiarati vi

Ai fi ni del riconoscimento del credito d’imposta, l’eff etti vo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certi fi cazione rilasciata da revisore contabile indipendente rispett o alla Società.

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3. I dati relati vi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relati va al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fi no a quando se ne conclude l’uti lizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell’apposito quadro

4. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle atti vità produtti ve e non rileva ai fi ni del rapporto di cui agli arti coli 61 e 109, comma 5, del Tuir

NON possono essere agevolate le atti vità di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normati va vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normati va obbligatoria in materia di formazione.

Obblighi documentali e dichiarati vi

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MODALITÀ APPLICATIVE: È necessario che lo svolgimento di queste atti vità sia espressamente disciplinato in contratti colletti vi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispett orato territoriale del lavoro competente. (Può essere fatt a anche un’integrazione).

Deve essere rilasciata a ciascun dipendente l’att estazione dell’eff etti va partecipazione alle atti vità formati ve agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati .

L’eff etti vo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certi fi cazione rilasciata da un revisore legale dei conti .

Le imprese benefi ciarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzati ve e i contenuti delle atti vità di formazione svolte.

EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE: Possono erogare la formazione Industria 4.0 i seguenti soggetti :

• Soggetti accreditati per lo svolgimento di atti vità di formazione fi nanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operati va

• Università, pubbliche o private o strutt ure ad esse collegate

• Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001

• Soggetti in possesso della certi fi cazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 sett ore EA 37

• Personale dipendente.

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Obblighi documentali e dichiarati vi

Come indicato in precedenza, per avere diritt o al credito d’imposta in esame, le imprese devono essere in possesso dell’apposita certi fi cazione rilasciata dal soggett o incaricato della revisione legale dei conti . In parti colare, il decreto17 precisa che le imprese, ai fi ni dei successivi controlli, devono conservare:

• una relazione che illustri le modalità organizzati ve e i contenuti delle atti vità di formazione svol- te. Nel caso in cui le atti vità siano organizzate internamente all’impresa, la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle atti vità di formazione o dal dipendente che ha svolto l’atti vità in veste di docente o tutor. Diversamente, in caso di atti vità commissionata a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatt a e rilasciata all’impresa dal soggett o formatore esterno:

• tutt a la documentazione contabile e amministrati va idonea a dimostrare l’ammissibilità delle atti - vità di formazione svolte e la corrett a quanti fi cazione del credito spett ante, anche in funzione del rispett o dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia18;

• con specifi co riferimento alla documentazione concernente le spese ammissibili, infi ne, viene ri- chiesta la conservazione di registri nominati vi di svolgimento delle atti vità formati ve sott oscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggett o formatore esterno all’impresa. I registri dovranno riportare per ciascun giorno i dati relati vi al numero di ore e ai lavoratori impe- gnati nelle atti vità di formazione ammissibili che vanno indicati nella dichiarazione dei redditi rela- ti va la periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fi no a quando se ne conclude l’uti lizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni di compilazione dell’apposito quadro. Come previsto dalla norma primaria e dal decreto in commento19, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito im- ponibile ai fi ni delle imposte dirett e, né della base imponibile IRAP e, inoltre, non rileva ai fi ni del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negati vi20.

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Controlli

Il decreto in commento21 dispone che le atti vità di controllo in ordine alla corrett a fruizione del credito d’imposta sono demandate all’Agenzia delle Entrate. In parti colare, l’Amministrazione fi nan- ziaria, sulla base della documentazione esibita dall’impresa benefi ciaria, verifi ca la sussistenza delle condizioni soggetti ve di accesso al benefi cio, il rispett o dei vincoli europei, la conformità delle atti vità svolte a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, l’eff etti vità delle spese sostenute, alla loro con- gruità e ogni altro elemento rilevante ai fi ni della corrett a applicazione del benefi cio. Nel caso in cui l’Uffi cio accerti che il credito d’imposta sia stato fruito indebitamente, per il mancato rispett o delle condizioni richieste o a causa dell’inammissibilità dei costi sui quali è stato calcolato il benefi cio, l’A- genzia provvede al recupero del relati vo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo la legge, fatt e salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrati vo a carico dell’impresa benefi ciaria22 . Il decreto23 prevede altresì che, qualora nel corso dell’atti vità di verifi ca dovessero rendersi necessarie valutazioni di caratt ere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifi che atti vità di formazione o di altri elementi , l’Agenzia può richiedere il parere del MISE e/o del Ministero del Lavoro e delle Politi che Sociali.

Cumulo

Infi ne, Il decreto riconosce la cumulabilità del credito d’imposta con altre misure di aiuto di Stato aventi ad oggett o le stesse spese ammissibili, nel rispett o tutt avia delle intensità di aiuto massimo previste dalla normati va comunitaria24 .

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La Formazione 4.0 nei gruppi societari

Fra gli incenti vi del Piano Impresa 4.0 di cui si è att esa la proroga al 2020 spicca il credito d’imposta Forma- zione 4.0, che premia le spese formati ve fi nalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze in tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produtti vi.

Il benefi cio è stato introdott o in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2018 dall’arti colo 1, commi da 46 a 55, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e successivamente prorogato al 2019 con modifi che dall’arti colo 1, commi 78 e seguenti , L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

Il D.D.L. di Bilancio 2020 conti ene la proroga senza modifi che dell’agevolazione al periodo d’imposta 2020, con conferma della medesima modulazione di intensità e di limite annuo fruibile in misura inversamente pro- porzionale alla dimensione d’impresa introdott a dal periodo d’imposta 2019.

Frequente è il caso in cui le atti vità formati ve potenzialmente agevolabili siano svolte a benefi cio di dipen- denti appartenenti a diverse imprese del medesimo gruppo societario.

Sovente infatti accade che nei gruppi venga intrapreso un progett o formati vo unitario rispondente ad un’or- ganica strategia, che comporta la partecipazione contestuale in aula di personale dipendente in veste di di- scente, docente o tutor appartenente a imprese diverse.

La corrett a applicazione del credito d’imposta Formazione 4.0 ai gruppi societari richiede una puntuale valu- tazione dei seguenti aspetti :

• il corrett o dimensionamento delle imprese, ai fi ni dell’esatt a quanti fi cazione dell’intensità di aiuto applica- bile e del limite annuale di credito fruibile;

• gli adempimenti formali e documentali obbligatori e le semplifi cazioni operati ve ammesse dalla normati va.

In relazione al corrett o dimensionamento delle imprese deve aversi riguardo, come sancito nell’arti colo 1, comma 78, L. 145/2018, agli eff etti vi e alle soglie fi nanziarie che defi niscono la categoria di Pmi di cui all’al- legato I al Regolamento (UE) 651/2014.

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L’enti tà del credito d’imposta Formazione 4.0 fruibile e il limite massimo annuo di credito spett ante a ciascuna impresa benefi ciaria sono att ualmente modulati in relazione alle sue dimensioni, come di seguito riepilogato:

Dimensione impresa

Eff etti vi (U.L.A.)

Fatt urato annuo

e/o totale di bilancio annuo

Misura del credito

Limite massimo di credito annuo

Micro impresa Meno di 10 Non superiore a euro 2 milioni

50% euro

300.000

Piccola impresa Meno di 50 Non superiore a euro 10 milioni

Media impresa Meno di 250 Fatt urato non superiore a euro 50 milioni

Totale di bilancio annuo non superiore a euro 43 milioni

40% euro

300.000

Grande impresa Almeno 250 Fatt urato superiore a euro 50 milioni

Totale di bilancio annuo superiore a euro 43 milioni

30% euro

200.000

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I dati delle imprese associate o collegate ad altre imprese sono determinati in base ai conti consolidati , ove di- sponibili, o aggregando in modo proporzionale i conti delle singole imprese associate e aggiungendo quelli delle singole imprese dirett amente o indirett amente collegate.

Qualora, ad esempio, i dati in forma consolidata superassero i limiti della grande impresa dell’allegato I al Re- golamento (UE) 651/2014, il credito fruibile da ciascuna impresa del gruppo sarebbe quanti fi cabile nel 30% del costo aziendale del proprio personale dipendente impiegato in formazione 4.0, entro il limite di euro 200.000 annui di credito cadauna.

Per quanto concerne gli obblighi formali e documentali, per progetti formati vi unitari di gruppo sono previste, nella circolare Mise n. 412088 del 03.12.2018, modalità semplifi cati ve nella redazione della documentazione richiesta.

Le semplifi cazioni concesse att engono:

la redazione di un unico progett o formati vo, che indichi gli obietti vi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo;

la predisposizione di un unico registro didatti co nel quale, accanto alle altre informazioni richieste per il monito- raggio della partecipazione alle atti vità formati ve, sia indicata per ciascun partecipante anche la società di appar- tenenza.

Gli adempimenti che restano obbligatoriamente in capo a ciascuna società del gruppo sono:

• il rilascio dell’apposita dichiarazione del legale rappresentante att estante l’eff etti va partecipazione dei di- pendenti alle atti vità formati ve con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali, individuati nell’allegato A della 205/2017, di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse atti vità formati ve, ai sensi dell’arti colo 3, comma 3 del decreto interministeriale del 4.5.2018;

• il deposito del contratt o colletti vo aziendale o territoriale, contente le modalità di svolgimento della forma- zione, presso l’Ispett orato Territoriale del Lavoro competente.

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Il vincolo dell’accordo sindacale aziendale o territoriale potrebbe venir meno nel periodo d’imposta 2020, nell’otti ca di una semplifi cazione operati va volta ad ampliare la platea delle imprese desti natarie, rimuovendo quello che si è rivelato come il maggior ostacolo alla fruizione dell’agevolazione.

La modifi ca citata emerge sia dalle proposte al tavolo su “Transizione 4.0” tenutosi fra Mise e associazioni impren- ditoriali, sia da una bozza di emendamento al D.D.L. di Bilancio 2020.

Nella bozza di emendamento n. 18 all’arti colo 23 del D.D.L. di Bilancio 2020 sono contenute alcune modifi che signifi cati ve alla disciplina della Formazione 4.0 att e a potenziare e semplifi care l’agevolazione, nonché a discipli- nare la modalità di fruizione del credito, prevedendo, oltre all’eliminazione dell’obbligo di deposito del contratt o colletti vo aziendale o territoriale presso l’Ispett orato Territoriale del Lavoro competente, le seguenti novità:

• la proroga sul triennio 2020-2022;

• la maggiorazione generale al 60% nel caso in cui le atti vità di formazione ammissibili riguardino lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati , come defi niti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politi - che sociali del 17.10.2017;

• l’ampliamento dei soggetti esterni abilitati alla formazione con inclusione degli isti tuti tecnici superiori;

• le modifi che alla modalità di uti lizzo in compensazione del credito, in due quote annuali di pari importo, solo con debiti di natura tributaria e con esclusione della cessione del credito anche all’interno del consolidato fi scale;

• le modifi che alla modalità di fruizione del credito, da eff ett uarsi solo previa autorizzazione dell’Agenzia delle entrate.

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La disciplina del credito d’imposta Formazione 4.0, introdott a dall’arti colo 1, commi 46-56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e le cui disposizioni att uati ve sono contenute nel D.M. 04.05.2018, contempla molteplici oneri documentali a carico dell’impresa benefi ciaria.

Nel caso di atti vità formati ve confi gurate all’interno di un progett o unitario di gruppo, che preveda la compartecipazione di discenti , tutor o docenti dipendenti di imprese diverse, è intervenuta la circolare Mise n. 412088 del 03.12.2018 consentendo semplifi cazioni agli oneri formali e documentali a carico delle imprese del gruppo che condividono il progett o.

Gli obblighi documentali del credito Formazione 4.0 nei gruppi societari

Nel caso di atti vità formati ve svolte a favore di dipendenti appartenenti a diverse imprese dello stesso gruppo quali sono gli obblighi formali e documentali per benefi ciare del credito d’imposta Formazione 4.0?

Gli adempimenti formali e documentali a carico della generalità

delle imprese benefi ciarie del credito d’imposta formazione 4.0 sono i seguenti :

• la certi fi cazione della documentazione contabile di cui all’arti colo 6, comma 1, D.M. 04.05.2018, con esonero delle sole società con bilancio certi fi cato;

• la relazione illustrati va delle modalità organizzati ve e dei contenuti delle atti vità di formazione svolte ai fi ni dei successivi controlli, di cui all’arti colo 6, comma 3, D.M. 04.05.2018;

• l’ulteriore documentazione contabile e amministrati va idonea a dimostrare la corrett a applicazione del benefi - cio, anche in funzione del rispett o dei limiti e delle con-

dizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

• i registri nominati vi di svolgimento delle atti vità forma- ti ve, sott oscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggett o formatore esterno all’impresa;

• l’att estazione dell’eff etti va partecipazione alle atti vità formati ve agevolabili a ciascun dipendente con indi- cazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della L. 205/2017, resa dal legale rappre- sentante dell’impresa ai sensi dell’arti colo 3 del D.M.

04.05.2018.

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L’obbligo di sti pula e di deposito presso l’Ispett orato territoriale del lavoro competente dei contratti colletti vi azien- dali o territoriali che disciplinino espressamente lo svolgimento delle atti vità formati ve, ai sensi dell’arti colo 3, comma 3, D.M. 04.05.2018, è stato abrogato dal comma 215 dell’arti colo 1, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) per le spese di formazione 4.0 svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

A carico delle imprese del gruppo benefi ciarie del credito d’imposta formazione 4.0 in relazione ad un unico proget- to formati vo sussistono alcuni obblighi formali e documentali da assolvere a livello unitario, altri autonomamente.

Gli oneri formali e documentali semplifi cati , in quanto da assolvere a livello di gruppo, sono i seguenti :

• una relazione che illustri le modalità organizzati ve, i contenuti delle atti vità di formazione svolte e gli obietti vi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo;

• un unico registro didatti co nel quale indicare, oltre alle ore impiegate nelle atti vità di formazione am- missibili per ciascun giorno, la società di apparte- nenza per ciascun partecipante.

Gli oneri formali e documentali che restano a carico di ciascuna impresa sono i seguenti :

• la certi fi cazione della documentazione contabile, con esonero delle sole società con bilancio certi fi - cato;

• l’ulteriore documentazione contabile e amministra- ti va idonea a dimostrare la corrett a applicazione del benefi cio, anche in funzione del rispett o dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

• l’att estazione dell’eff etti va partecipazione alle atti vi- tà formati ve agevolabili a ciascun dipendente, resa dal legale rappresentante di ciascuna impresa.

Per le atti vità formati ve eff ett uate nei periodi d’imposta 2018 e 2019 anche l’onere di deposito del contratt o collet- ti vo aziendale o territoriale, contenente le modalità di svolgimento della formazione, era da considerarsi in capo a ciascuna impresa del gruppo.

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Al fi ne di sti molare gli investi menti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggett o le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, la Legge di Bilancio 2018 (arti colo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017) ha introdot- to uno specifi co credito d’imposta applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (nel 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), prorogato, con alcune modifi che, dalla L. 145/2018 anche alle spese sostenute nel 2019.

Possono benefi ciare del credito d’imposta le imprese, in forma individuale e societaria, indipendente- mente dalla forma giuridica e del sett ore economico in cui operano nonché dal regime contabile adott ato.

L’agevolazione è legata all’eff ett uazione non di qualunque genere di atti vità formati va, ma solo quelle svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati , cloud e fog computi ng, cyber security, sistemi cyber-fi sici, prototi pa- zione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, roboti ca avanzata e collaborati va, interfaccia uomo macchina, manifatt ura additi va, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Le atti vità di formazione suddett e devono inoltre essere applicate negli ambiti elencati nella tabella dell’allegato A alla Legge di Bilancio.

Per quanto riguarda il 2018, il credito, concesso nel rispett o della disciplina degli aiuti di Stato dell’U- nione europea, viene determinato in misura pari al 40% delle spese relati ve al solo costo aziendale del personale dipendente per le ore in cui è occupato in atti vità di formazione, fi no a un importo massimo annuale di 300.000 euro; sono inoltre ammissibili anche le spese sostenute per l’atti vità di certi fi cazione contabile obbligatoria da parte delle imprese entro il limite massimo di 5.000 euro.

Modello Redditi :

credito d’imposta Formazione 4.0

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Le disposizioni applicati ve contenute nell’arti colo 5 D.M. 04.05.2018 prevedono, inoltre, le seguenti modalità di uti lizzo del credito in compensazione:

• presentazione del modello F24 che espone il credito esclusivamente tramite i servizi telemati ci mes- si a disposizione dall’Agenzia delle entrate, senza limiti all’uti lizzo di cui all’arti colo 1, comma 53, L.

244/2007 e arti colo 34 L. 38/2000, col seguente codice tributo:

“6897” denominato “Credito d’imposta per le spese di formazione del personale di- pendente nel sett ore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – ar- ti colo 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e arti colo 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”;

ed indicando nella colonna “anno di riferimento” l’anno di eff etti vo sostenimento delle spese (2018);

• nei limiti dell’importo massimo annuo spett ante a ciascun benefi ciario, pena lo scarto dell’operazio- ne di versamento;

• a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili (quin- di 2019);

• subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certi fi cazione previsti dall’arti colo 6 D.M. 04.05.2018.

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Dal punto di vista dichiarati vo, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei red- diti relati va al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di formazione e in quelle relati ve ai periodi d’imposta successivi fi no a quando se ne conclude l’uti lizzo.

Di conseguenza nel modello Redditi 2019 di prossima presentazione, va indicato il credito d’imposta relati vo alle spese agevolabili sostenute nel 2018.

In parti colare, andrà compilata la Sezione I del quadro RU “Crediti d’imposta” indicando quale co- dice credito F7; possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12.

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Inoltre, va compilato anche il rigo RU100 della Sezione IV, nel quale va riportato:

• nella colonna 1, il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle atti vità di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti ;

• nella colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle atti - vità di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti .

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Il credito formazione 4.0 in dichiarazione dei redditi

Con l’imminente scadenza del termine di presentazione del modello Redditi 2019, fi ssato al 02.12.2019, si esamina- no le regole di esposizione del credito d’imposta Formazione 4.0, che richiede la compilazione dei seguenti quadri:

• quadro RU “crediti d’imposta”, sezioni I e IV;

• quadro RS, prospett o “aiuti di Stato”.

La fonte primaria isti tuiva del credito Formazione 4.0, l’arti colo 1, commi da 46 a 55, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilan- cio 2018), impone che il credito di imposta debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relati va al periodo d’imposta di spett anza (ovvero nell’anno di sostenimento delle spese del personale impiegato in formazione 4.0) e nelle dichiarazioni dei redditi relati ve ai periodi di imposta successivi fi no a compensazione integrale, e possa esse- re uti lizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

I dati da indicare nel quadro RU del modello Redditi 2019 sono dett agliati dall’arti colo 6, comma 4, D.M. 04.05.2018:

• numero totale di ore dedicate alla formazione 4.0;

• numero dei lavoratori che hanno preso parte alla formazione 4.0.

Costi tuisce condizione di ammissibilità al benefi cio l’acquisizione di una certi fi cazione contabile, att estante l’eff etti - vo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

I modelli dichiarati vi Redditi 2019 società di capitali, enti commerciali ed equiparati , società di persone e persone fi siche hanno recepito, nelle istruzioni alla compilazione e nella strutt ura del quadro RU, l’introduzione del credito Formazione 4.0 nel periodo d’imposta 2018.

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Il credito formazione 4.0 in dichiarazione dei redditi

Le sezioni del quadro RU interessate al credito Formazione 4.0 sono le seguenti :

• Sezione I, desti nata all’indicazione del codice identi fi cati vo del credito “F7”, del credito even- tualmente oggett o di cessione e dell’ammontare del credito maturato nel periodo 2018;

• Sezione IV, riservata all’indicazione dei dati specifi ci relati vi al rigo RU110 “Formazione 4.0” isti - tuito dall’arti colo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), oltre ai dati del credito d’imposta R&S di cui all’arti colo 3 D.L. 145/2013, come sosti tuito dall’arti colo 1, comma 35, L. 190/2014.

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I dati fondamentali disposti dal Decreto att uati vo (numero di ore di formazione e numero di lavora- tori coinvolti nell’anno) sono dunque esposti nella sezione IV, al rigo RU110 “Formazione 4.0”.

Nel dett aglio:

• al rigo RU110 – colonna 1, va indicato il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipen- denti nelle atti vità di formazione agevolabili svolte nel periodo d’imposta 2018, in qualità sia di discenti , sia di docenti o tutor;

• al rigo RU110 – colonna 2, va indicato il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che han- no preso parte alle atti vità di formazione agevolabili svolte nel periodo d’imposta, in qualità sia di discenti , sia di docenti o tutor.

Non trova esposizione nel modello Redditi 2019 il costo sostenuto per la certi fi cazione della do- cumentazione contabile, che per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti è riconosciuto in aumento al credito d’imposta entro l’importo massimo di 5.000 euro.

L’impresa che ha benefi ciato nel periodo 2018 del credito d’imposta Formazione 4.0 è inoltre tenu- ta a compilare anche il prospett o “aiuti di Stato” del Quadro RS del modello Redditi 2019 – righi RS401 e RS402, oltre al Quadro IS – righi IS201 E IS202- del modello Irap 2019.

L’indicazione del credito maturato nel prospett o, infatti , è necessaria e indispensabile ai fi ni della sua legitti ma fruizione.

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Nel dett aglio:

• al rigo RS401 – colonna 1 va esposto il codice 54 “credito d’imposta Formazione 4.0”, di cui all’arti colo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017;

• al rigo RS401 – colonne 9, 10, 11 vanno indicati i codici rispetti vamente corrispondenti alla forma giuridica dell’impresa, alla dimensione d’impresa secondo la defi nizione contenuta nella racco- mandazione 2003/361/CE del 06.05.2003, e il codice Ateco 2007 corrispondente all’atti vità che benefi cia dell’aiuto;

• al rigo RS401 – colonna 12 va indicato il codice 1 “Generale”;

• al rigo RS401 – colonna 14 va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nell’anno;

• al rigo RS401 – colonne da 15 a 27 vanno indicati i dati del singolo progett o, con parti colare ri- ferimento alla data di inizio e fi ne formazione, nonché alla localizzazione e alla ti pologia di costi sostenuti (costi del personale).

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La Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzett a Uffi ciale, apporta un’importante semplifi cazione alla procedura del Credito d’imposta Formazione 4.0: il Bonus nel 2020 prevede infatti l’eliminazio- ne dell’obbligo di fi rmare gli accordi sindacali aziendali o territoriali.

Aliquote agevolati ve del Bonus Formazione 4.0 nel 2020

Il Bonus Formazione 4.0 consiste in un credito d’imposta in base alla ti pologia di intervento, fruibile in compensazione a parti re dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si sono sostenute le spese.

Le aliquote già previste dal Bonus Formazione fi no al 2019 sono riconfermate per il 2020, con l’ag- giunta di un ulteriore incenti vo del 60% dedicato alle imprese che svolgono atti vità formati va alla quale partecipano lavoratori dipendenti “svantaggiati ” o “molto svantaggiati ” come defi niti dal Ministero del Lavoro e delle Politi che Sociali, nel Decreto del 17 ott obre 2017.

Riepilogando, il Bonus Formazione 4.0 prevede un credito d’imposta sulle spese ammissibili, in base alle seguenti intensità:

• 30% per le grandi imprese, fi no ad un credito massimo di 200.000 €

• 40% per le medie imprese, fi no ad un credito massimo di 300.000 €

• 50% per le piccole imprese, fi no ad un credito massimo di 300.000 €

• 60% per imprese che svolgono atti vità formati va alla quale partecipano lavoratori dipendenti

Modifi che introdott e dal Bonus Formazione 4.0 2020

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Verso la Manovra 2020 Ecco cosa cambia

La formazione 4.0

Novità in vista anche per l’incenti vo meno “amato dagli Italiani”, cioè il credito d’imposta per la cosiddett a Formazione 4.0. Al momento la misura copre, con aliquote diff erenziate comprese tra il 30% e il 50% a seconda delle dimensioni aziendali, il costo orario della manodopera occupata nei percorsi di formazione. Per esempio, una piccola impresa che organizza un corso da 20 ore per tre dipendenti il cui costo orario è pari a 20 euro l’ora riceve un credito d’imposta di 600 euro (3 x 20 x 20 x 50%).

La novità sarebbe che tra i costi ammissibili, come richiesto a più riprese dagli imprenditori, sia- no incluse anche le spese dirett e (leggasi il costo dei formatori ed eventuali spese connesse, ad esempio l’affi tt o del locale o di att rezzature strett amente necessarie) e non solo il costo orario dei dipendenti in formazione.

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