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Comune di Morciano di Leuca PROVINCIA DI LECCE

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Comune di Morciano di Leuca

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 15/03/2018

OGGETTO: Legge Regionale n. 14 del 30 Luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni

“Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”. “PIANO CASA”. Determinazioni dell’Ente.

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1ª convocazione , nelle persone dei sigg.

P A

1 DURANTE Luca

2 PROFICO Maria

3 COLELLA Walter

4 RICCHIUTI Lorenzo

5 STIVALA Lucia

6 CIULLO Nicola

7 QUARANTA Alessandro

P A

8 QUARANTA Giovanni

9 OTTOBRE Maria Rosaria

10 RENZO Antonio

11 PIZZILEO Antonio

12 DE AMICIS Valentina

13 CORCIULO Andrea Giuseppe

Partecipa il segretario generale Dott. Davide BISANTI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA Parere Favorevole.

Addì, 23/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Arch. Gianfranco MARINO

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Il Sindaco introduce il 3° punto all'o.d.g. avente ad oggetto “Legge Regionale n. 14 del 30 Luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”.

“PIANO CASA”. Determinazioni dell’Ente”;

Uditi gli interventi che si allegano;

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Vista la Legge Regionale n.14 del 30 luglio 2009 e successive modificazioni “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 51 del 1 dicembre 2017,

Atteso che la finalità principale della predetta Legge è quella di fornire sostegno al settore delle costruzioni, parte importante dell’economia regionale e capace di generare effetti moltiplicatori su un vasto indotto, perseguendo l’obiettivo altrettanto importante di migliorare la qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici;

che lo stato generale di crisi investe in modo particolare l’edilizia che rappresenta uno dei maggiori settori occupazionali dell’economia locale;

che l’applicazione della legge può dare slancio al settore delle costruzioni, riqualificando il patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle aree già antropizzate e senza incidere sull’impostazione generale della futura programmazione e progettazione urbanistica comunale;

che gli adempimenti previsti dalla Legge consentono di reperire ulteriori spazi abitativi senza ulteriore consumo di suolo;

che la rigenerazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l’utilizzo di materiali appropriati, tipi edilizi più coerenti con le caratteristiche dei luoghi e l’applicazione di tecnologie innovative dell’edilizia sostenibile, contribuiscono a migliorare complessivamente la qualità paesaggistica dei nuclei abitati;

che al fine di dare applicazione alla L.R. 14/09 e successive modificazioni “Piano Casa” nel territorio comunale occorre dare delle indicazioni di carattere generale, nel rispetto delle indicazioni e limiti della stessa L.R.;

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che la normativa prevede all’art. 6, comma 2, che i Comuni con Deliberazione di Consiglio Comunale possono disporre motivatamente limitazioni o individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 14/09;

Vista la relazione predisposta allo scopo dall’Arch. Gianfranco Marino, Responsabile del Settore Urbanistica;

Visto il DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.;

Visto il PPTR approvato con deliberazione della G.R. n.176/2015;

Visto il D.M. 2 aprile 1968 n.1444;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267;

Con DODICI voti favorevoli espressi per alzata di mano dai DODICI Consiglieri Comunali presenti e votanti,

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa.

1) di prendere atto e fare propria la relazione redatta dall’U.T.C. che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti al presente Atto.

Infine con separata votazione avente il seguente esito: DODICI voti favorevoli espressi per alzata di mano dai DODICI Consiglieri Comunali presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE dichiara

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267.

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COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 MARZO 2018

PUNTO 3 O.D.G.

Legge Regionale n. 14 del 30 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni “Misure straordinarie urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”. “Piano casa”. – Determinazioni dell’Ente.

SINDACO – Dal 2009 la Regione Puglia ha emanato una propria Legge, che fondamentalmente si prefiggeva due distinti obiettivi: il primo era quello di dare, in pieno periodo di crisi, un impulso all’attività edilizia, quindi a generare indotto, a generare flussi finanziari legati all’edilizia e a tutto il mondo che ci gira intorno, dall’altro in contropartita chiedeva un miglioramento della qualità degli edifici esistenti o in fase di realizzazione. Quindi da una parte dava la possibilità, in deroga agli strumenti urbanistici, ma sottostando al PPTR, a tutta una serie di altre regole che comunque non possono essere superate, di avere degli ampliamenti, ma legando l’effetto dell’autorizzazione al raggiungimento di una serie di obiettivi in termini di sostenibilità, quindi efficienza energetica, piuttosto che bio edilizia, quindi materiali compatibili con l’ambiente.

Come Comune non è stato mai adottato o attivato il Piano Casa, lo abbiamo fatto quest’anno in uno scenario un po’ più complesso di attività legate all’ufficio tecnico e al settore dell’urbanistica. Dico questo perché? Perché fondamentalmente abbiamo intrapreso una serie di iniziative sull’ufficio tecnico dove questo diventa un “di cui” quindi non è un’iniziativa estemporanea. Per cui abbiamo attivato lo sportello digitale per consentire ai tecnici di collaborare, dare modo con l’ufficio tecnico, evitando di dover venire a consegnare progetti in modo cartaceo; abbiamo dato atto di indirizzo all’ufficio tecnico affinché ci si attivi per la predisposizione degli atti necessari ad avviare il PUG, è un tema che da diversi anni portiamo avanti, ma non siamo mai riusciti a fare atto di indirizzo, perché c’era, fino a qualche mese fa, un incarico del ’97 pendente, che ora abbiamo bonariamente chiuso con il precedente tecnico incaricato e quindi abbiamo mani libere per poter dare il là alle attività amministrative di selezione, indizione bandi, quello che serve per redigere poi un PUG.

Ci sono altre iniziative che riguardano l’urbanistica, quindi attività che andiamo a fare sui vari piani in questo Comune, mi riferisco al piano coste, piano regolatore del porto, una serie di pianificazioni che stiamo cercando di portare a raggiungere l’obiettivo desiderato, cioè quello di approvarli. E questo diventava un passaggio.

Se può essere d’aiuto, noi nella scheda, nell’ordine del giorno abbiamo allegato una relazione fatta dall’attuale riceve e abbiamo allegato anche le linee guida della Regione Puglia, dove si dava una enunciazione di massima di quelle che erano le finalità e le modalità del Piano Casa. È un’iniziativa, ripeto, che nasce dal 2009 e che anno per anno la Regione Puglia sta rinnovandola, prorogandola fino al 31/12 dell’anno successivo. Quindi nel 2017 è stata prorogata fino al 31/12/2018 . Quindi potrebbe rivelarsi uno strumento che non sarà di facile attuazione per i privati, perché, ripeto, a fronte della possibilità di fare dei piccoli ampliamenti, degli interventi, comunque richiede una serie di condizioni a contorno, che non sono di poco conto. Però, siccome la finalità, oltre quella dell’impulso all’edilizia, è anche quella di migliorare la qualità del costruito già esistente, poteva essere un’occasione sia i privati che per i tecnici, comunque chi voleva in questo settore avere uno strumento in più. Ripeto, chi tengo a sottolineare: non è un’iniziativa estemporanea, ma è un’iniziativa che si inserisce in un contesto di altre iniziative che stiamo mettendo in campo nel settore dell’urbanistica del Comune.

Se ci sono interventi, questo è il momento di farli. Abbiamo a disposizione l’architetto Marino, che è

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l’attuale responsabile del settore edilizia privata e urbanistica, quindi per eventuali chiarimenti nel dettaglio possiamo fare riferimento a Gianfranco.

Se ci sono interventi, potete intervenire. Prego.

CONSIGLIERE PIZZILEO – L’architetto vuole dire qualcosa?

SINDACO – Prego, architetto.

ARCHITETTO MARINO – Il Piano casa si inquadra nell’ambito di una normativa nazionale, che poi ogni singola Regione ha recepito, aveva l’obbligo di recepire. Intendiamoci: questa è una normativa molto importante sia per rilanciare l’indotto dell’edilizia, ma soprattutto, come ha detto il Sindaco, di rinnovare quel parco edilizio che ormai è obsoleto. Il Piano casa in che cosa consiste? Nei bonus di volumetria. Quindi, se tu riqualifichi un edificio esistente, accatastato alla data dell’entrata in vigore di questa normativa, se fai una ristrutturazione importante, il vantaggio, il bonus che io ti do è del 20%

della volumetria esistente. Se invece tu fai una demolizione integrale e una ricostruzione, il bonus arriva tino al 35%.

Ovviamente questo regalo, perché si tratta di un regalo, deve essere ottenuto sulla scorta del raggiungimento di determinati risultati. Ed intendiamo per raggiungimento di risultati, l’ottenimento di una certa classe energetica. Quindi l’ufficio tecnico su questo sarà molto attento, perché questa non deve essere una furberia per poter avere il 20% o il 35%. Essendo io un esperto di efficienza energetica, è una cosa a cui tengo molto. Quindi è chiaro che ai fini dell’ottenimento di queste premialità il professionista dovrà dimostrare che l’edificio esistente ha fatto il salto di efficienza energetica.

Fermo restando che le classi energetiche man mano vanno sempre a essere più stringenti, nel senso che abbiamo una direttiva comunitaria, la n. 31/2010 che dice che entro il 1 gennaio del 2019 per gli enti pubblici e a partire dall’1 gennaio 2021 i privati, gli edifici devono essere zero Energy. Quindi un fabbisogno di energia inferiore a 30 chilowattora metro quadro annuo, quindi una classe energetica A4. Quindi man mano che ci avviciniamo a quella data, gli edifici dovranno sempre più raggiungere quello standard di classe energetica.

Abbiamo esteso questa cosa qui, ovviamente, alle zone agricole e anche alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Sono escluse dal bonus del 35% le zone costiere, quindi a Torre Vado per la fascia di rispetto costiero individuata dal PPTR non sarà possibile ottenere il 35%, mi ci spingeremo, se sarà possibile, a ottenere al massimo il 20% del bonus di volumetria.

CONSIGLIERE PIZZILEO – (Fuori microfono)

ARCHITETTO MARINO – No, no, solo nella fascia costiera non sarà possibile ottenere il 35%, per una questione anche di rispetto, di maggior rispetto per il territorio. Tanto è regolamentato dal PPTR . Ritorno e ribadisco che non saranno delle regalie, quindi l’ufficio tecnico vigilerà, per quello che sarà di sua competenza, sulla corretta rispondenza dei progetti presentati all’ufficio.

Se avete altre domande, prego.

CONSIGLIERE PIZZILEO – Diciamo che mi sono permesso di invitarla a farle prendere la parola, proprio perché da un punto di vista tecnico questi aspetti sicuramente li avremmo capiti meglio, affrontati meglio con lei. Pertanto, riguardo questo punto all’ordine del giorno, da parte nostra non ci

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sono motivi per i quali non condividiamo le linee guida del Piano Casa, e quanto illustrato oggi dall’architetto, ma ci siamo anche letti in maniera dettagliata la relazione tecnica dell’architetto Marino, dove tutti questi aspetti sono stati in maniera puntuale affrontati. Il discorso è questo: noi approviamo perché comunque, se è vero che da una parte l’approvazione del Piano casa può rilasciare, in un certo senso, potrebbe rilanciare il comparto, il settore dell’edilizia, che oggi è in crisi, anche se apro e chiudo una parentesi: in Italia ce ne vorrebbero tante di leggi poi applicate a livello regionale per tutti i settori, insomma, perché ci sono altri settori, probabilmente molto più in crisi di quello dell’edilizia. Però oggi stiamo parlando di quello. Pertanto va bene approvare il Piano casa, ma non soltanto per cercare di pensare, di dare una boccata di ossigeno a quello che è un settore un po’ così, che sta zoppicando, ma anche perché, come ha detto lei, mette nelle condizioni i nostri concittadini, ovviamente quelli che hanno i requisiti, affinché possono beneficiare di questo incentivo economico e di queste norme che gli possono permettere di fare un ampliamento del 20%, e con la demolizione e ricostruzione, del 35%, fermo restando le zone, come ha detto lei, e se non sbaglio anche il centro storico, che non rientra.

Oltre a questo, c’è da dire, quindi, che se questi sono aspetti che noi condividiamo, perché oggi ci sono delle Leggi Regionali che puntano anche a pensare o a permettere l’ampliamento in determinate situazioni, però paradossalmente quell’ampliamento è più per i vari tecnici, e quindi per esigenze prettamente... anziché come, invece, in questo caso, che rientrano proprio nell’esigenza abitativa, quindi della necessità di vivere in una casa.

Quindi questo elemento rafforza ancora di più la necessità che è uno stramento valido e quindi sicuramente molto interessante.

Ora una considerazione, però, Sindaco, le vorrei fare, anche se lei comunque ha fatto un passaggio, però permettetemi, non sono passati ormai pochi giorni da quando state amministrando, anzi sono passati anche un bel po’ di anni. La mia è più una osservazione di carattere generale che una osservazione di carattere tecnico: noi oggi approviamo il Piano Casa, un Piano casa che però dove di nostro non c’è niente; dove di nostro non c’è altro che... come è stato detto, è una Legge Nazionale, che poi è stata applicata, recepita a livello regionale, in tutti i Comuni della Regione, molti altri Comuni, se non sbaglio, l’hanno già adottata, la stanno, come noi oggi, applicando. Però di nostro, di veramente nostro, come Amministrazione, in questa Legge non c’è niente.

Ora, dove voglio arrivare? Voglio arrivare ad un discorso , dote se ne sta parlando ormai da decenni, dove tutte le amministrazioni comunali lo usano come cavallo di battaglia, però poi concretamente non si fa niente. Allora, il Piano casa, se il Piano regolatore fosse stato approvato dal nostro Comune, rappresenterebbe quell’ulteriore elemento, a mio modo di vedere, che completerebbe un territorio già organizzato. E quindi lo completerebbe e lo migliorerebbe. Noi siamo fermi ormai, non da anni, ma da decenni, a un Piano Regolatore che ormai dire datato è dire poco. E io mi aspettavo, così come mi sono sempre illuso anche dalle precedenti amministrazioni, che il Piano Regolatore, come viene detto nella campagna elettorale, è la prima cosa che un’amministrazione doveva, a mio modo di vedere, affrontare e portare avanti. Non interessarsi dopo molti anni o con l’avvento del nuovo responsabile dell’ufficio tecnico. Quindi io vorrei oggi, Sindaco, che lei dica in maniera chiara e definitiva come stanno le cose, come sono andate. Perché sembra che di questo discorso a tutti gli piace parlare, ma a nessuno gli piace mai affrontarlo di petto. Perché, se di territorio fermo, se di necrosi territoriale dal punto di vista edilizio ci sono, allora serve una medicina potente, efficace. Ma io ho paura che questa medicina, visto che nessuno vuole applicare o vuole affrontare il discorso del Piano Regolatore, probabilmente ha delle controindicazioni.

CONSIGLIERE RENZO – Approfitto solo per dire due parole. È chiaro che condivido tutto quello che ha detto Antonio. Visto che c’è l’architetto, ovviamente esprimiamo il parere favorevole per quanto concerne il Piano Casa. Ho visto anche i manifesti “sportello unico dell’edilizia” e via dicendo, cose belle. Non vorrei che facesse la stessa fine, scusate, di come è stato lo sportello per l’agricoltura, che era stato fatto ai fini elettorali, prima delle elezioni, una cosa positiva, e poi abbiamo chiuso. Abbiamo

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chiuso con una serie... capisco che in campagna elettorale si devono usare tutte le strategie per portare voti a casa, ma l’importante che non dimentichiamo i bisogni reali. Per esempio, mi riferisco all’agricoltura, ma poi ritorno sul piano casa, ma l’idea è nata da quel manifesto sportello Unico per l’edilizia, che è un fatto positivo, ma l’importante che l’amministrazione mette gli strumenti a disposizione dei tecnici per farlo funzionare. Perché se andiamo all’ufficio tecnico, come siamo andati da anni, e ci troviamo: “Guarda che tengo, mamma mia, non so che deve fare”, miracoli il Piano Casa non ne farà neanche con lo sportello unico.

ARCHITETTO MARINO – Stiamo migliorando.

CONSIGLIERE RENZO – State migliorando? Non lo so io, dipende dai punti di vista. Era un dramma in quell’ufficio. Non lo so adesso, ma era un dramma. Quindi diamo gli strumenti affinché si possa operare. Perché, risolvere sulla carta i problemi, come l’ufficio e lo sportello... e dico: è chiaro che vengono scaricati sui Comuni determinate funzioni, e quelle funzioni i Comuni non sono in grado di affrontarle. Parliamo anche dell’ufficio Uma, dei libretti agricoli. Facciamo la convenzione con un altro Comune, Ruffano, il quale dedica una persona che prima girava... prima il servizio veniva fatto qui per un anno dall’ufficio di ragioneria, poi dà fastidio, non porta a casa... non si vede i bisogni della cittadinanza, lo scarichiamo, invece di venire qui, lo mandiamo a Salve.

Le carte stanno a posto, perché quella funzione è stata assolta, l’ufficio di Morciano è stato chiuso, che doveva essere di supporto all’agricoltura. Allora i tecnici andavano in giro in campagna accompagnati da voi, assessori, perché eravamo in campagna elettorale e bisognava far vedere nel primo periodo la volontà a sostenere l’agricoltura o qualsiasi altro settore. Poi chiuso e non se n’è parlato più. Adesso qual è la risoluzione del problema? Che a Salve non si presenta nessuno, sono tre settimane, quattro settimane che non va nessuno. Il Comune per quello paga una certa quota. I cittadini stanno lì sette – otto ore, un giorno alla settimana, tre – quattro ore, non c’è nessuno e se ne vanno. Siamo tutti a posto e la pratica si è risolta.

I problemi vanno affrontati, non basta sistemarli sulle carte. L’ufficio Uma, quello per l’assegnazione e l’aggiornamento dei libretti, sono tre – quattro settimane che non si presenta. E ci sono i Comuni di Morciano, Salve, che vanno là e fanno la fila. Il Comune di Salve va a telefonare, quanto meno, dice:

“Come mai?”, “Mo vediamo martedì prossimo”. Morciano se ne frega altamente.

Allora, ho preso il discorso dello sportello unico perché ci vuole il supporto poi dietro i provvedimenti attuativi affinché l’ufficio funzioni, se dobbiamo risolvere il problema.

A lei, che è la prima volta, non la conosco, avremo modo di incontrarla, ha detto che lei è esperto sull’Energy, quindi sarà attento. Io direi una cosa, lo dico a lei, ma lo dico all’amministrazione, a lei non posso dirlo: se in questo nostro Piano casa facessimo uno sforzo, come abbiamo fatto tanti regolamenti che hanno fatto danno e non utile, a mio modo di vedere, o non hanno prodotto risultati, dal punto di vista estetico di stabilire delle regole su come deve essere la casa all’esterno, anche la tinteggiatura, le cose. Porteremo un contributo migliorativo all’ambiente, senza vedere che stiamo trasformando il nostro territorio, più lo stiamo avvicinando all’Africa e avvicinando alla nostra cultura. Non costa nulla inserire che... non è che devono essere tutte con le tute a strisce e a righe, ma stabilire un set di colori su cui identificare la bellezza estetica, perché l’interno della casa uno è libero, all’esterno dobbiamo entrare nell’ottica che non è del proprietario, è della comunità.

Sei andato in giro da Morciano, Barbarano e tutto il resto? Vi viene il voltastomaco. Dice: “Ma sto andando in Marocco o sto in Italia? La colpa di chi è?

Ecco, un’attenzione. Alcune cose si possono fare senza costi e rendere l’ambiente più vivibile più bello.

Non dico che devono essere tutte bianche o tutte rosa o tutte blu. Scegliete dal punto di vista estetico, tenendo presente la nostra storia e vedrete che senza costi si può migliorare. Grazie. Sono d’accordo,

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però traduciamolo in fatti, facciamo un Regolamento. Ma non lo può fare l’architetto. Anche in queste cose siamo noi che dobbiamo dare gli strumenti all’ufficio tecnico.

SINDACO – Andiamo con ordine, vado a rispondere a alcune segnalazioni. Sul PUG, consigliere Pizzileo, l’ho detto in apertura, il Piano casa è un’iniziativa di un intervento un po’ più ampio, che fa capo anche al Pug. E ho detto già in apertura: a fine 2017 siamo stati in condizioni di dare atto di indirizzo , come Giunta, all’ufficio tecnico per attivarsi per la redazione del Pug, e quindi di quelli che sono gli step fondamentali, quindi costituzione dell’ufficio di Piano e varie altre attività, perché fino a allora non è che siamo stati fermi mano in mano. Dalla fine del 2013 la vecchia amministrazione, la vecchia responsabile aveva cercato di rescindere il contratto, chiamiamolo così, con un atto di forza verso il tecnico incaricato nel 1997. Dopo di che, la risposa a quell’atto di forza fu una nota a firma di un Avvocato, che avrebbe innescato un procedimento che sarebbe finito chissà quando. Ed il Pug lo avremmo visto tra dieci anni forse.

Come ho detto prima, con quel tecnico è stata trovata una soluzione concordata, rispettando le Leggi, quindi per quello che gli spettava e per quello che non gli spettava, abbiamo chiuso bonariamente quel contratto, quell’affidamento, ed oggi abbiamo la possibilità di attivare procedure per selezionarne degli altri. Sempre rispetto al Pug, è stato fatto un lavoro che comunque era propedeutico al Pug, perché nelle more della definizione di questa situazione, l’amministrazione ha dato l’incarico a un tecnico e un Avvocato di fare la ricostruzione di tutti i piani di lottizzazione, che è una delle piaghe di questo paese.

Una delle piaghe.

CONSIGLIERE PIZZILEO – E ora a che punto sono?

SINDACO – La relazione è stata protocollata, è stata consegnata all’ufficio. Dobbiamo capire che cosa ci hanno scritto per bene, perché lì bisogna capire piano per piano, comparto per comparto cosa si può e cosa non si può, cosa si deve e cosa non si deve fare. E quel lavoro lì era comunque un lavoro di ricognizione del territorio che non c’era e che andava fatto prima del Pug o comunque nel Pug. Quindi noi quel lavoro lì ce lo ritroveremo avanti, quando avvieremo le procedure con l’architetto Marino per il Pug.

Per quanto riguarda, invece, lo sportello o i vari sportelli, facciamo una precisazione di fondo: lo sportello all’agricoltura è stato aperto da noi non in campagna elettorale, dopo. Noi eravamo già eletti.

Dopo. E è stato fatto perché stava esplodendo il fenomeno della xylella. E trovammo in quella situazione una realtà, come il Codile di Lecce, che si mise a disposizione, devo dirlo molto francamente, per poche centinaia di euro a fare quel lavoro lì. Tant’è che noi diventammo, nell’ambito del tavolo tecnico per la xylella in provincia, il Comune di riferimento per quelle... quindi cominciarono a fare convenzioni con il Codile tutti i Comuni per garantire un minimo supporto all’agricoltura con uno sportello.

Poi il Codile ha avuto dei problemi di sua natura, che non sta a noi stabilire di che natura fossero, e quindi noi abbiamo fermato la convenzione, come abbiamo fatto tutti, e non lo abbiamo più riattivato.

Ma questo non vuol dire che abbiamo dimenticato il settore dell’agricoltura. La questione della xylella, piuttosto che gestirla, per esempio, con uno sportello che apriva una volta a settimana, il giovedì, se non ricordo male, a pomeriggio, l’abbiamo curata con un tecnico che abbiamo incaricato per fare, per esempio, adesso le istruttorie. Così come l’Uma, come fa la maggior parte dei Comuni, dove non c’è la competenza per fare quel lavoro così, ci si è affidati a un Comune, come quello di Ruffano, che ha un tecnico che faceva quello in Regione e che poi è stato trasferito al Comune di Rutbano altri Comuni. E ha continuato a fare quello per il Comune di Ruffano. Io conosco Patù e Moriano, lo fa a Salve. Non ero a conoscenza del fatto che non sia venuto degli ultimi tre – quattro martedì. Di questo prendo atto e vedremo che cosa succede. Ma tornando agli sportelli, lo sportello dell’agricoltura Era uno sportello

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fisico, dote c’era la presenza di qualcuno del personale. Lo sportello unico dell’edilizia è uno sportello digitale. Cioè, poi è chiaro che l’architetto quel lavoro, e io devo dare atto, lo ha fatto in tempi molto veloci, perché ha censito tutti i tecnici del Comune, li ha convocati, li ha fatti partecipare ad un primo incontro formativo e informativo, li ha dotati di utenza privata, quindi personale per accedere al sistema per inoltrare. È stato molto chiaro, ha detto: “Ragazzi, dal 5 di marzo non è che potete, dovete. Poi, se avete difficoltà, ne parliamo, vi aiutiamo, vi diamo una mano”. La fase di avvio ci sta sempre, ma è uno sportello digitale. Quindi domani questo dovrebbe dare anche la possibilità all’ufficio di ricevere meno contatti personali o telefonici per sapere a che punto sta la pratica, perché il tecnico da casa sua o dallo smartphone, da dove preferisce, controlla l’avanzamento.

Quindi credo che sia un’iniziativa molto importante nell’ambito dello scenario che abbiamo descritto.

Quindi strumenti che mettiamo a disposizione, il Piano Casa, sportello digitale, Pug che finalmente siamo in condizioni di poter attivare. Non vi nascondo che al 31 di marzo, se non ricordo male, scade anche un bando della Regione Puglia per chiedere ulteriori finanziamenti, perché dobbiamo dircelo francamente: fare il Pug comporta anche un esborso non importante, quindi va per forza tarato su diversi anni, perché col bilancio non ce la faremmo probabilmente e cercheremo anche di attingere da questo possibile finanziamento.

Quindi, tornando al Piano casa, ritengo, e vado a chiudere, che sia davvero uno strumento, come ho detto in partenza, che da una parte dà la possibilità, dall’altra parte chiede qualcosa. E quindi credo che sia uno strumento a favore dei privati, dei tecnici, ma anche nell’ambiente in generale, perché se lo riqualifichiamo, se aumenta la classe energetica, se aumenta l’utilizzo di materiali biocompatibili, ne guadagniamo un po’ tutti collettivamente.

Ci sono altre considerazioni?

ASSESSORE .... – Lo dico non tanto per difendere l’operato dell’amministrazione, ma quanto l’operato dei dirigenti, in questo caso del comandante che sta al il Suap. L’agricoltura, anche se è stato chiuso lo sportello agricolo, non è vero, secondo me, che è stata dimenticata, perché nel 2017 sono stati comunque fatti dei corsi sia per quanto riguarda l’agricoltura biologica, sia per l’olivo, ma anche per ortaggi e altro. E mi sembra che hanno coinvolto anche diverse persone per diverse giornate, se non erro quattro.

Inoltre è stato fatto un corso pure sugli innesti, dove tanta gente di Morciano pure ha partecipato.

Quindi è vero che lo sportello non c’è, però il settore comunque è stato fatto anche il rilascio del patentino dei lunghi. Questi mi vengono in mente, però lo dico veramente non per difendere l’operato nostro, ma quanto meno l’impegno che è stato messo dal comandante, perché l’ufficio interessato è quello, lo dico per la cronaca.

SINDACO – Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?

VOTAZIONE

UNANIMITÀ DEI PRESENTI

SINDACO – Per l’immediata eseguibilità, chi è favorevole?

VOTAZIONE

UNANIMITÀ DEI PRESENTI

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Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE f.to Dott. Luca Durante

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Davide BISANTI

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E ___________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 21/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:

ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);

al collegio dei Revisori dei Conti;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

Morciano di Leuca, lì 21/03/2018.

N.267 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Davide BISANTI

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio Morciano, lì 21/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Davide BISANTI

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Pagina 1 di 8

Comune di Morciano di Leuca

Provincia di Lecce

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UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICA

RELAZIONE TECNICA

LEGGE REGIONALE N° 14 DEL 30/07/2009 e ss.mm.ii. recante “Misure Straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio esistente”

INDICAZIONI GENERALI E INDIVIDUAZIONE DI AMBITI TERRITORIALI NONCHÈ DI IMMOBILI RICADENTI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO NEI QUALI CONSENTIRE GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 3 E 4 DELLA L.R. 14/09.

1. Premessa

Il “Piano Casa” è stato introdotto con L.R. 14/09 del 27 luglio 2009, ha avuto numerose modifiche e integrazioni (LL.RR. 34/2009, 5/2010, 21/2011, 34/2011, 1/2012, 18/2012, 6/2013, 26/2013, 49/2014, 33/2015, 28/2016, 37/2016 e 51/2017), ed è indirizzata all’incentivazione dell’edilizia quale misura anticrisi oltre all’obiettivo di migliorare la qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, mediante approvazione di progetti in deroga agli indici e parametri del Programma di Fabbricazione, il testo legislativo prevede una serie di interventi e limitazioni.

Le presenti indicazioni a carattere generale e l’individuazione degli ambiti territoriali e immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico in cui consentire gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della L.R.

14/09 e successive modifiche ed integrazioni sono necessarie al fine di dare applicazione al “Piano Casa”

nel Comune di Morciano di Leuca.

2. Norme Generali

Gli interventi consentiti sono quelli previsti dall’art. 3 e quelli dell’art. 4 della stessa L.R. con volumi regolarmente edificati che siano in possesso di titoli legittimanti oppure Concessioni Edilizie in Sanatoria ai sensi della L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03, regolarmente accatastati; per gli edifici non accatastati devono essere presentate idonee dichiarazioni alle Agenzie del Territorio per accatastamento o per la variazione catastale prima della richiesta al Comune del rilascio di qualsiasi Titolo Abilitativo (Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività o di altro titolo abilitativo previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.), ovvero idonee dichiarazioni all’Agenzia del Territorio per l’accatastamento o per la variazione d’uso.

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Detti interventi devono essere effettuati nel rispetto dei “limiti di applicazione” (art. 6) e dei criteri generali stabiliti dalla legge stessa.

Dal computo delle superfici a base di calcolo per l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione sono esclusi i porticati (con esclusione di quelli computati ai fini volumetrici), i vani tecnici, le parti in comune con la diversa destinazione, quali vani scale, atri e corridoi, etc., mentre ricadono nel computo delle superfici a base di calcolo tutte le parti esclusive quali scale, atri, vani ascensore, etc.

L’unità di misura per l’ampliamento è la volumetria considerata vuoto per pieno, collocata fuori terra. Per le murature in comune con altre destinazioni d’uso si considera la metà dello spessore del paramento murario.

Tutti gli interventi sono soggetti al pagamento del Costo di Costruzione e degli Oneri di Urbanizzazione come definiti nel D.Lgs 380/01.

Tutti gli interventi sono soggetti alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all’aumento volumetrico previsto come stabilito dal D.M. 1444/68 relativamente alla zona omogenea di intervento, in alternativa è ammissibile la monetizzazione della cessione delle aree per standard commisurata al valore venale delle aree edificabili stabilito ai fini IMU relativamente alla zona omogenea su cui insiste l’intervento da realizzare ad eccezione delle Zone E, per le quali è obbligatoria la monetizzazione delle aree a standards prevedendo il valore del terreno pari a 20,00 Euro/m2, con il seguente calcolo:

18 m2 per abitante insediato = 18 m2 ogni 100 m3 di intervento.

Devono essere reperiti gli spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 m2 ogni 10 m3 di volumetria realizzata in ampliamento o, in caso di demolizione e ricostruzione, della volumetria complessiva, in caso di dimostrata impossibilità ad assolvere l’obbligo è ammissibile la monetizzazione della cessione delle aree per parcheggio privato commisurata al valore venale delle aree edificabili stabilito ai fini IMU, relativamente alla zona omogenea su cui insiste l’intervento, mentre immobili ricadenti nelle Zone E il valore di riferimento è di 20,00 Euro/m2.

Si stabilisce che per gli interventi su Zone C di espansione l’applicazione della L.R. 14/09 è subordinata alla verifica della stipula della convenzione con l’Amministrazione Comunale con conseguente cessione delle aree ove previsto ed il versamento degli oneri di concessione o la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, quanto sopra riportato è da applicarsi anche nei casi previsti dalla delibera di C.C. n. 43 del 29/12/2016 (L.R. 33/2007 recante il “Recupero sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati”).

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3. Individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico nei quali consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 14/09 a) Sono soggetti all’applicazione della L.R. 14/09 gli immobili ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo

paesaggistico, per gli immobili ricadenti nei territori costieri ai sensi del PPTR Puglia gli interventi previsti dagli artt. 3 e 4 devono essere entro il limite massimo del 20%;

b) Sono esclusi dall’applicazione della L.R. 14/09 gli immobili che siano da considerare bene storico rurale quali “pajare”, “liame”, masserie fortificate e/o con caratteri architettonici significativi.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo gli indirizzi e direttive del PPTR Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 176/2015, purchè gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni della L.R. 14/09 e ss.mm.ii., utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi.

4. Piano Casa - Normativa sul Risparmio Energetico

La realizzazione degli ampliamenti/ricostruzioni deve avvenire nel rispetto della normativa statale e regionale in materia sostenibilità energetico/ambientale e di bioedilizia.

È sempre obbligatorio il rispetto delle NTC.

Principali norme in materia di risparmio energetico:

 D.lgs 192/2005 + d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (regolamento di attuazione) - criteri, modalità e condizioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Utilizzo delle fonti rinnovabili.

Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici e requisiti minimi energetici richiesti agli edifici, oltre alla disciplina sul rilascio delle certificazioni energetiche edilizie, le ispezioni e i controlli periodici degli impianti;

 D.Lgs. 311/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

 DM 26 giugno 2009 - del Ministro dello sviluppo economico (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);

 D.Lgs. 115/2008 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

 D.Lgs. 56/2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE;

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 D.Lgs. 102/2014 - Misure di efficientamento energetico edifici pubblici, istituzione fondo nazionale efficienza energetica edilizia e nuova disciplina deroghe materia spessore involucro e distanze minime tra edifici;

 DM 26 giugno 2015, concernente “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, ai sensi dell’articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal DL 4 giugno 2013, n. 63, per recare recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia;

 DM 26 giugno 2015, concernente “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal DL 4 giugno 2013, n.

63, per recare recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia. Requisiti minimi per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni di quelli esistenti (diversi livelli di ristrutturazione) e per gli edifici a energia quasi zero NZEB;

 Legge regionale n. 13 del 10 giugno 2008 - Norme per l’Abitare Sostenibile.

Le percentuali di ampliamento (solo ampliamento !) sono elevate di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1 Kw.

Questo incremento premiale del 10%, non tiene conto dei risparmi energetici dipendenti da impianti o tecnologie per l’uso di energie rinnovabili già presenti.

Sono inoltre previsti ulteriori incentivi sul volume dell’abitazione in quanto il maggior spessore (oltre quello strettamente necessario per soddisfare i limiti di legge) per il maggior isolamento non viene conteggiato nella cubatura e nelle distanze di rispetto.

Il D.Lgs. 102/2014 introduce alcune modifiche a quelli che sono stati i capisaldi della Normativa in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili, ed in particolare il D.Lgs. 192/2005, il D.Lgs.

115/2008 e il D.Lgs. 56/2010.

5. Edifici di nuova costruzione

Nel caso di edifici di nuova costruzione che presentano una riduzione minima del 20% dell’indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. n.192/2005 e ss.sm.ii., non è considerato, nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura:

 lo spessore delle murature esterne superiori ai 30 cm;

 il maggiore spessore dei solai.

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Nella misura di ulteriori:

 30 cm per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato;

 15 cm per i solai intermedi.

All’interno del sistema di deroghe prima sintetizzato, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle:

 distanze minime tra gli edifici;

 distanze minime dai confini di proprietà;

 distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario;

 le altezze massime degli edifici.

Nel rispetto delle distanze minime riportate dal codice civile.

6. Edifici da ristrutturare

Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. n.192/2005 e s.m.i., è permesso derogare a quanto previsto dalle normative in merito alle:

 distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne;

 altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura.

La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

7. PROTOCOLLO DI SOSTENIBILITÀ, COSÈ?

Per sostenibilità si intende “la capacità dell’umanità di rispondere alle esigenze del presente senza pregiudicare la capacità delle future generazioni di rispondere alle loro necessità”.

Applicare questo principio all’edilizia vuol dire agire in uno dei settori maggiormente impattivi sull’ambiente con la consapevolezza che occorre un cambiamento nello stile di vita di ciascuno di noi fatto di opportunità e non di rinunce.

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Le tre dimensioni della sostenibilità sono:

 Dimensione economica: capacità di generare reddito e lavoro.

Governare al meglio i vari aspetti di riduzione dei costi che vanno a sommarsi per creare il costo complessivo durante l’intero ciclo di vita dell’edificio;

 Dimensione ambientale: capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali.

Valutazione di parametri che permettono di governare al meglio i vari aspetti di riduzione dei consumi e degli impatti ambientali;

 Dimensione sociale: capacità di garantire condizioni di benessere e qualità della vita, equamente distribuiti per classi e genere.

Governare al meglio i parametri che caratterizzano il comfort e il benessere dell’utente.

I principali scopi sulla sostenibilità in edilizia:

 Ridurre l’inquinamento generato dalle attività di costruzione;

 Riduzione dell’energia grigia;

 Proteggere le aree verdi, preservare le aree verdi e l’habitat naturale;

 Minimizzare le dispersioni luminose generate dall’edificio e dal sito;

 Aumentare l’efficienza idrica;

 Utilizzare le acque piovane;

 Limitare o evitare l’utilizzo di acque potabili per scopi irrigui;

 Ridurre l’uso di energia da combustibili fossili;

 Produzione di energia rinnovabile in sito;

 Qualità dell’aria interna;

 Qualità dello spazio abitato;

 Adeguati ricambi d’aria;

 Favorire l’illuminazione naturale;

Protocolli volontari di Certificazione Energetica e della Sostenibilità

 CasaClima (Agenzia per l’Energia Alto Adige) - Italia;

 SBC (Protocollo Itaca) - Canada Adottato dalle Regioni italiane;

 BREAAM - Inghilterra;

 LEED - Stati Uniti.

Nuovi limiti al 2030

 Riduzione obbligatoria di gas serra (CO2) del 40 percento, nell’ambito dell’Ue;

 Portare al 27 % la produzione di energia pulita (fonti rinnovabili) sul totale dell’eurozona;

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 Incremento dell’efficienza energetica al 27%;

 Interconnessione delle reti elettriche:

 10% al 2020;

 15% al 2030.

Con la Risoluzione n. 4/E del 04/01/2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito se ed a quali condizioni, per gli interventi realizzati nell’ambito del cosiddetto “Piano Casa”, sia possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%, previste rispettivamente per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 1, L.

449/1997) e di riqualificazione energetica (art. 1, commi 344 e seguenti, L. 296/2006), realizzati sul patrimonio edilizio esistente.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che non sono agevolabili gli interventi di nuova costruzione mentre sono ammessi alla detrazione, quelli di ristrutturazione edilizia.

Sulla base dei principi sopra enunciati, l’Agenzia delle Entrate ha enucleato le seguenti tre casistiche:

1. ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente;

2. demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione;

3. ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione.

In pratica, si ribadisce, che l’ampliamento:

 è agevolabile, solo per le spese riferibili alla parte preesistente, se realizzato senza previa demolizione e ricostruzione;

 non è agevolabile se realizzato previa demolizione e ricostruzione.

8. Conclusioni

Al fine di poter beneficiare dei bonus previsti dall’applicazione del “Piano Casa” sul territorio comunale di Morciano di Leuca sarà necessario:

 rispettare integralmente le Normative in precedenza enunciate,

 depositare, contestualmente alla presentazione della documentazione necessaria per il rilascio del Titolo Abilitativo, la Relazione Tecnica ai sensi del Decreto 26 giugno 2015 e ss.mm.ii. (ex Legge 9 gennaio 1991, n. 10);

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 depositare, contestualmente alla presentazione della documentazione necessaria per il rilascio del Titolo Abilitativo, la Relazione Tecnica Esplicativa del Protocollo ITACA Puglia 2011 corredata:

 delle Schede di valutazione dei punteggi nei criteri del medesimo Protocollo, con il raggiungimento del Punteggio Minimo Globale: Livello 2.00;

 dell’Attestato di Conformità del progetto secondo il Protocollo ITACA Puglia 2011.

 Raggiungere la Classe Energetica prevista dalla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

 Includere nel fascicolo dei documenti relativi alla Segnalazione Certificata per l’Agibilità (ai sensi dell’art.

24, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241), l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da professionista abilitato. L’APE dovrà essere pervenire una volta trasmesso al Catasto Energetico Regionale secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

 Includere nel fascicolo dei documenti relativi alla Segnalazione Certificata per l’Agibilità (ai sensi dell’art.

24, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241), il Certificato di Sostenibilità Ambientale Protocollo ITACA Puglia.

La documentazione dovrà pervenire, presso il competente Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica del Comune di Morciano di Leuca, conforme ai dettami previsti dai provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale relativamente al “Piano Casa”, pena la decadenza dei benefici ottenuti.

Morciano di Leuca, 31/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Arch. Gianfranco Marino

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Guida

al PIANO CASA

della Regione PUGLIA

(aggiornata a dicembre 2017)

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SOMMARIO

INTRODUZIONE……….……….. pag. 3 IL PIANO CASA IN PUGLIA………..……….. pag. 4 AMPLIAMENTO VOLUMETRICO……….…………...pag. 6

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE……….……...pag. 8 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DELOCALIZZAZIONE DELLE

VOLUMETRIE……….pag.10

NORME PER LA RIQUALIFICAZIONE IN ATTUAZIONE DEL DL SVILUPPO…………pag.12

ESCLUSIONI………... pag. 15

COME APPLICARE IL PIANO CASA………. pag. 16

NORMATIVA DI RIFERIMENTO………... …pag. 17

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INTRODUZIONE

Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per

consentire l’ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il termine è stato coniato per l’housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando anche l’edilizia privata.

In un primo momento, infatti, con la denominazione “Piano Casa” si definivano solo le soluzioni individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di alloggi.

Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la liberalizzazione dell’edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il ricorso alla Dia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per rilanciare il settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto.

A marzo 2009 l’Esecutivo ha infatti lanciato un pacchetto di interventi per l’aumento delle

cubature sugli edifici esistenti, contenenti anche la possibilità di effettuare ampliamenti in seguito alla totale demolizione di un edificio. Interventi da effettuare per un periodo non inferiore a 18 mesi in deroga alla normativa in vigore, prevedendo anche un insieme di semplificazioni al Testo Unico dell’edilizia.

I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema capitali immobilizzati in grado di sostenere l’occupazione e le attività del comparto edile.

È attribuita una notevole importanza anche alla tutela della sicurezza, possibile con l’applicazione delle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, in vigore da luglio 2009. Previsto quindi il rispetto della legislazione in materia antisismica, così come il divieto di effettuare gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico.

Dal momento che la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica, il percorso normativo per la definizione degli ampliamenti in funzione anticrisi è proseguita su base locale, creando una situazione differenziata sul territorio nazionale.

Sono gli enti locali a decidere a quale tipologia di edifici estendere gli interventi, stabilendo o meno il divieto di applicazione della legge per gli immobili anche solo parzialmente abusivi o vincolati, i beni culturali, le aree di pregio paesaggistico e quelle sotto tutela.

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IL PIANO CASA IN PUGLIA

La normativa regionale sul Piano Casa prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali e non residenziali, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti. La prima versione del Piano Casa prevedeva l’esclusione degli immobili non residenziali.

Data la situazione di crisi che ha colpito il comparto dell’edilizia, la disposizione predisposta dalla Regione mira ad incentivare gli investimenti privati per l’ingrandimento o la riqualificazione delle abitazioni.

Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e architettonico, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo con un investimento minore rispetto all’acquisto di una nuova casa.

L’obiettivo è raggiungibile con la semplificazione delle procedure e il ricorso generalizzato alla Scia o, in alternativa, al permesso di costruire. Tutto per incentivare la domanda di interventi, in modo da sostenere l’occupazione e il giro di affari del settore costruzioni, caratterizzato

prevalentemente da piccole e medie imprese, messe in difficoltà dall’attuale congiuntura economica, ma in grado di effettuare la tipologia di micro interventi previsti dalla legge sul patrimonio edilizio privato.

Alla legge è riconosciuto carattere straordinario. Per questo motivo e per il suo ruolo anti-crisi prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali, degli strumenti urbanistici e delle leggi regionali in contrasto con essa.

L’applicazione della legge si articola in tre livelli:

- Ampliamento volumetrico degli edifici residenziali e non residenziali, che beneficia di un aumento delle cubature fino al 20%;

- Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali e non residenziali, attuabile con un premio volumetrico fino al 35%;

- Riqualificazione ambientale e delocalizzazione delle volumetrie, che prevede

l’abbattimento degli edifici contrastanti con il contesto paesaggistico e la loro ricostruzione altrove con un bonus del 35% o del 45% se l’intervento è inserito in un programma

integrato di rigenerazione urbana.

Queste disposizioni, che integrano la Lr 21/20058 sulla rigenerazione urbana, sono state arricchite dal recepimento del DL Sviluppo 70/2011.

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5 Il Piano Casa della Puglia in sintesi

Edifici Ampliamento Demolizione e

ricostruzione

Riqualificazione edilizia con delocalizzazion e

Titolo

abilitativo Esclusioni Termine per le istanze

Resid. 20% 35% 35%

45% con programma integrato di rigenerazione urbana

Scia o permesso di costruire

-centri storici -immobili su cui è ammessa solo la manutenzione ordinaria -immobili vincolati -Rete Natura 2000

-zone umide -zone a rischio idrogeologico

31 dicembre

2018

Non

resid. 20% 35% 35%

45% con programma integrato di rigenerazione urbana

Scia o permesso di costruire

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AMPLIAMENTO VOLUMETRICO

Aumenti di cubatura previsti dalla legge

L’aumento di cubatura di un edificio a destinazione residenziale può essere effettuato in deroga a regolamenti comunali e strumenti urbanistici in vigore.

Sugli edifici esistenti entro il primo agosto 2017, sono consentiti

ampliamenti volumetrici fino al 20%, che non possono comunque eccedere i 300 metri cubi.

Possono essere ampliati fino al 20% gli edifici non residenziali di

volumetria massima pari a 1000 metri cubi. Tutta la volumetria risultante a

seguito dell’intervento deve essere destinata a residenza e a usi strettamente connessi con le residenze. Negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle attività rumorose, inquinanti o moleste.

Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati una sola volta.

In base alla L.R. 18/2012, dopo la realizzazione dell’intervento può anche essere modificata la destinazione d’uso dell’edificio.

Contrariamente alla prima versione, non esistono limiti per l’accatastamento degli edifici da sottoporre agli interventi. Nel caso in cui l’immobile non sia registrato, è sufficiente inoltrare la domanda all’Agenzia del Territorio prima di presentare la Scia o di richiedere il permesso di costruire.

I Comuni possono deliberare una riduzione del contributo di costruzione per gli interventi effettuati sulla prima casa.

Vincoli e condizioni di applicabilità per gli interventi edilizi

Il progetto esecutivo riguardante le strutture deve essere riferito all’intero edificio, valutando la struttura complessivamente risultante dall’esecuzione dell’ampliamento.

Le volumetrie sanate per ampliamenti precedenti non devono essere detratte dal computo dell’aumento di cubatura ammesso dalla nuova legge.

Gli ampliamenti devono essere realizzati in contiguità al fabbricato esistente o in sopraelevazione.

Sono ammessi anche elementi strutturali di collegamento. Se, invece, l’ampliamento in contiguità non è possibile per difficoltà tecniche o fisiche o perché potrebbe compromettere le

caratteristiche tipologiche e architettoniche del fabbricato esistente, può essere autorizzata la

Nel computo del volume sono compresi i vani ascensore e le scale. Sono esclusi i volumi tecnici e quelli condominiali o di uso pubblico, come androni e porticati.

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7 costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da collocarsi sullo stesso lotto dell’edificio esistente e

ad una distanza non superiore a dieci metri da quest’ultimo. Il nuovo corpo edilizio deve rispettare le caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive del fabbricato esistente.

La norma ammette anche la cessione della volumetria spettante ad un’altra unità immobiliare dello stesso edificio.

Gli ampliamenti devono rispettare le distanze minime e le altezze massime previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di previsioni specifiche si applica il DM 1444/1968.

Negli edifici a schiera o plurifamiliari, l’intervento deve essere realizzato in coerenza

architettonica, senza contrastare col regolamento condominiale e previo deposito di una perizia giurata attestante che l’ampliamento rientra nei limiti volumetrici spettanti al singolo proprietario.

Per tutti gli interventi è obbligatorio il rispetto delle norme sul rendimento energetico, contenute nel d.lgs. 192/2005. Il direttore dei lavori, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, deve

ALTEZZE MASSIME

Nelle Zone A per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni aggiunte. Per le trasformazioni o nuove costruzioni l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza di quelli di carattere storico-artistico;

Nelle Zone B l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, a eccezione di quelli che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria.

Nelle Zone C contigue o in rapporto visuale con zone A i nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle delle zone A.

DISTANZE MINIME

Nelle Zone A per le operazioni di risanamento conservativo e le ristrutturazioni, le distanze non possono essere inferiori a quelle tra i volumi preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

Per i nuovi edifici ricadenti in altre zone è prescritta la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Nelle Zone C è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.

Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico, devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di 5 metri per lato per strade di larghezza inferiore a 7 metri, 7,50 metri, per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 metri, 10 metri, per strade di larghezza superiore a 15 metri.

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

La cessione delle cubature è stata inserita col DL Sviluppo 70/2011 che tipizza i contratti per la

compravendita delle volumetrie, in linea col principio della perequazione urbanistica

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8 presentare al Comune l’attestato di qualificazione energetica e una relazione tecnica indicanti una serie di requisiti in mancanza dei quali non può essere rilasciata la certificazione di agibilità. In ogni caso, l’unità abitativa esistente interessata dall’ampliamento deve essere munita di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas.

L’ampliamento è subordinato al reperimento di spazi per i parcheggi pertinenziali nella misura di un metro quadro per ogni 10 metri cubi di ampliamento. In caso contrario è possibile il

versamento al Comune di una somma pari al costo di costruzione per metro quadro.

Gli incrementi volumetrici non possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico.

Titoli abilitativi

Per l’avvio degli interventi è necessaria la presentazione della Scia o la richiesta del permesso di costruire.

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