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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. del Reg. : 65/09 OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’

PARTECIPATE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMI 27 – 33, DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244 –AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI.

Data : 29.09.2009

L’anno duemilanove, il giorno ventinove, del mese di Settembre, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze del Comune, il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi ai Sigg. Consiglieri secondo le norme di legge, si è riunito in Prima Convocazione in sessione ordinaria.

Risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI: CONSIGLIERI PRESENTI:

Tordi Simone SI Troiani Eleonora SI

Fiorini Eugenio SI Palazzini Renzo SI

Massari Mauro SI Boldrin Roberto SI

Pecci Alfredo SI Gnesi Mauro NO

Tiraferri Samanta SI Vanzolini Renzo NO

Tenti Ilenia SI Bacchiocchi Ernesto SI

Orsi Sergio SI

Assegnati n. : 13 In carica n. : 13 Presenti n. : 11 Assenti n. : 2

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. del 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:

- Presiede: Dr. Simone Tordi nella sua qualità di Sindaco - Partecipa: il Segretario Comunale Dr. ssa Mara Minardi

- Sono nominati dal Sig. Presidente i Sigg. scrutatori: Tiraferri Samanta Troiani Eleonora Boldrin Roberto

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento regolarmente iscritto all’O.d.G., premettendo che sulla presente Deliberazione, ai sensi dell’Art. 49 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere:

X Favorevole Non necessita Rag. Fabio Migani

Il Responsabile di ragioneria, laddove necessiti, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime il seguente parere:

Favorevole X Non necessita Rag Fabio Migani

La seduta è pubblica. Segue ...

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Cc 65/09

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio interessato:

“OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMI 27 – 33, DELLA LEGGE 24.12.2007 N.

244 –AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che:

 la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.Lgs. n. 165/2000;

 in particolare l’articolo 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del d.Lgs. n. 165/2001 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

 il successivo comma 28 dispone che l’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzate dall’organo consigliare con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

 entro il 30 giugno 2009 (diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007) le amministrazioni pubbliche devono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 mediante procedure ad evidenza pubblica;

Richiamato inoltre l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, il quale ha differito al 30 settembre 2009 il termine per l’avvio delle procedure di cessione delle società e partecipazioni vietate, con deliberazione da trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei conti;

Tenuto conto che la normativa di riferimento delinea un quadro restrittivo per il mantenimento o la nuova assunzione di partecipazioni, anche di minoranza, in organismi societari costituiti per produrre attività non riconducibili a finalità istituzionali, con esclusione dei consorzi, organismi o altri enti non costituiti in forma societaria;

Richiamato l’articolo 3 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale individua il comune come “l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;

Atteso che, alla luce anche della riforma del titolo V della Costituzione, manca nel nostro ordinamento una elencazione precisa ed esaustiva delle attività istituzionali affidate agli enti locali e che, pertanto, la verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per mantenere le partecipazioni nelle società deve riguardare la natura delle attività svolte, ovvero:

 attività poste in essere per rispondere ai bisogni della collettività ovvero per erogare servizi fruibili direttamente dai cittadini che fanno parte della comunità locale (servizi pubblici locali);

 attività finalizzate a sostenere la migliore realizzazione, sul piano operativo, degli scopi istituzionali dell’amministrazione. Tali attività rispondono alle necessità della sola amministrazione, senza alcuna proiezione diretta sulla comunità locale, in quanto strumentali a

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consentire all’ente l’erogazione dei servizi ai cittadini ovvero a garantire il proprio funzionamento (servizi strumentali);

mentre al contrario devono considerarsi vietate attività che esulano dalle finalità istituzionali sopra delineate, quali ad esempio finalità di lucro slegate dal contesto territoriale di riferimento, ovvero finalità esclusive di natura prettamente commerciale ed imprenditoriale;

Preso atto inoltre che la normativa ammette sempre la costituzione di società per la produzione di servizi di interesse generale che, secondo una definizione desumibile dal diritto comunitario, devono intendersi quei servizi forniti dalle industrie di rete destinate all’intera collettività (trasporti, energia, comunicazioni, servizi postali);

Verificato che il Comune di Monte Colombo detiene una serie di partecipazioni in alcune società, come analiticamente indicati nei prospetti che si allegano al presente provvedimento sotto i numeri da 1) a 5), e precisamente:

1. HERA S.p.A: il Comune di Monte Colombo possiede 49.307 azioni del valore nominale di 1,00

€ quota sociale di € 49.307 pari allo 0,00477440% del capitale sociale complessivo;

2. ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI SPA: il Comune di Monte Colombo possiede 81 azioni per un valore di 41.833,26 pari allo 0,011143% del capitale sociale complessivo;

3. SIS SPA: certificato n. 41 di 40.005 azioni dal valore nominale di 1,00 €, certificato n. 48 di 459,24 azioni dal valore nominale di 1,00 € quota sociale di 40464,24 corrispondente allo 0,11% del capitale sociale complessivo;

4. AMIR spa: il Comune di Monte Colombo possiede 156.884 azioni del valore nominale di 1,00 € pari allo 0,31723% del capitale sociale complessivo;

5. TRAM SERVIZI spa: il Comune di Monte Colombo possiede 1.894 azioni del valore nominale di 1,00€ , per una quota sociale pari allo 0,042% del capitale sociale complessivo;

Visti gli statuti delle suddette società, consorzi ed enti partecipati da questo Comune;

Considerato che:

HERA SPA, società quotata in borsa, è l’attuale soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Rimini

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI spa gestisce gli impianti, le reti e gli acquedotti della Romagna;

SIS SPA svolge attività connesse ai servizi pubblici locali (acqua, rifiuti, gas);

AMIR SPA gestisce gli impianti e le reti del servizio idrico integrato, comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione;

TRAM SERVIZI SPA è la società che gestisce il trasporto pubblico locale della provincia di Rimini;

AGENZIA MOBILITA’ è l’azienda consortile che svolte attività di supporto alla gestione del trasporto pubblico locale;

CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI DI ROMAGNA è un consorzio che ha lo scopo di affermare l’identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell’area di riferimento;

Rilevato che dette partecipazioni svolgono attività rientranti nelle finalità istituzionali dell’ente e, pertanto, non sussiste l’obbligo di avviare le procedure per la loro cessione previsto dall’articolo 3, commi 27 e 28, della legge n. 244/2007;

Ritenuto, pertanto, in base a quanto sopra esposto, di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni nelle società ed enti sopra elencati;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a costituire società e/o di partecipare a società di capitali;

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DELIBERA

1) Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28, della legge 24.12.2007 n. 244, il mantenimento delle partecipazioni sociali del Comune nelle seguenti società:

 HERA S.p.A;

 ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI SPA;

 SIS SPA;

 AMIR SPA;

 TRAM SERVIZI SPA;

 AGENZIA MOBILITA’ (CONSORZIO);

 CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI DI ROMAGNA;

2) Di dare atto che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote;

3) Di inviare copia della presente deliberazione alle società di cui sopra, al Revisore dei Conti ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti.”

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Con voti favorevoli n. 11, Contrari n. =, Astenuti n. =, espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________ _______________________

(Dr. Simone Tordi) (Dr. ssa Mara Minardi)

Num. Reg. : 65/09

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 09.10.2009 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000);

che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4, del TUOEL n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ________________________

Monte Colombo, lì 09.10.2009 (Dr.ssa Daniela Spanu)

______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, senza reclami, dal 09.10.2009 al 24.10.2009 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000);

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:

decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, c.3, del TUOEL n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ________________________

Monte Colombo, lì (Dr.ssa Daniela Spanu)

Originale CC

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