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Comune di Ciciliano. Città Metropolitana di Roma Capitale. Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili

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Academic year: 2022

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Testo completo

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Comune di Ciciliano

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento comunale

per la celebrazione dei matrimoni civili

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 7 luglio 2016

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Comune di Ciciliano

Regolamento comunale per la 7 luglio 2016 Pagina 3 di 6

celebrazione dei matrimoni civili

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento ... 5

Art. 2 Luogo della celebrazione ... 5

Art. 3 Svolgimento della celebrazione ... 5

Art. 4 Tariffe ... 5

Art. 5 Organizzazione del Servizio... 5

Art. 6 Impossibilità di utilizzo di spazi ... 6

Art. 7 Addobbo locali ... 6

Art. 8 Casi non previsti dal presente Regolamento ... 6

Art. 9 Entrata in vigore ... 6

(4)
(5)

Comune di Ciciliano

Regolamento comunale per la 7 luglio 2016 Pagina 5 di 6

celebrazione dei matrimoni civili

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili co- 1.

me regolati dalle disposizioni di cui all’art. 106 e all’art. 116 del Codice Civile.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

2.

Art. 2

Luogo della celebrazione

I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente nelle sale e spazi dichiarati casa 1.

comunale e dedicati alla celebrazione dei matrimoni civili.

Art. 3

Svolgimento della celebrazione

La celebrazione del matrimonio ha luogo nel giorno concordato tra i richiedenti e 1.

l’Amministrazione Comunale.

La celebrazione è subordinata alla disponibilità degli operatori dell’Amministrazione 2.

Comunale, degli spazi richiesti ed al versamento dell’apposita tariffa ove prevista.

Art. 4 Tariffe

Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni negli spazi e locali sopraindicati so- 1.

no stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Nella determinazione delle tariffe si tiene conto del costo dei servizi offerti per la celebrazio- ne del matrimonio (spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala).

La tariffa deve essere versata alla Tesoreria del Comune almeno 10 giorni prima della 2.

data prevista per la celebrazione. Entro tale termine i richiedenti dovranno far pervenire all’Ufficio Stato Civile la documentazione dell’avvenuto versamento, pena la revoca della di- sponibilità degli spazi e orari.

Art. 5

Organizzazione del Servizio

L’ufficio Comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è 1.

l’Ufficio di Stato Civile.

La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata 2.

da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

La richiesta relativa all’uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere 3.

inoltrata all’ufficio competente almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione.

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Il responsabile del servizio a cui afferisce l’Ufficio di Stato Civile emanerà, in coordi- 4.

namento con gli altri uffici, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile 5.

al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corri- sposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia impu- 6.

tabile alle parti richiedenti.

Art. 6

Impossibilità di utilizzo di spazi Le celebrazioni, di norma, non sono effettuate:

1.

a) in occasione delle festività natalizie e pasquali, il 1° Maggio, 2 Giugno, 25 Aprile, 15 Agosto, del Santo Patrono del 18 Agosto;

b) nei giorni festivi infrasettimanali;

c) in caso di eventi eccezionali e non preventivati che comportino l’indisponibilità og- gettiva degli spazi o del servizio logistico.

Art. 7 Addobbo locali

Alle parti richiedenti è consentito di addobbare con composizioni floreali, a totale carico 1.

degli interessati, il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio ed eventualmente lo sca- lone di accesso; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle struttu- re esistenti. E’ vietato il lancio del riso, di petali di fiori o altro ancora nella sala e all’interno dell’edificio nel quale è celebrato il matrimonio. Tale lancio è consentito, quale segno be- neaugurante, esclusivamente all’uscita dal Palazzo Comunale o dalle altre strutture individua- te.

Art. 8

Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

1.

a) il codice civile;

b) il D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396;

c) il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

d) lo Statuto Comunale.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio 1.

Comunale e pubblicazione ai sensi dell’art. 23 dello Statuto.

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