professionalità quotidiana
DECRETO DEL FARE
Aggiornato alla legge di conversione n. 98/2013
• Tavole sinottiche
• Finanziamenti agevolati
• Responsabilità solidale negli appalti
• Assistenza fiscale
• Riscossione
• DURC
• Semplificazioni amministrative nei rapporti di lavoro
• Sicurezza sul lavoro
• Modifiche alla legge fallimentare
• Mediazione civile
DECRETO DEL FARE
1
La legge n. 98/2013 in sintesi
Le novità per aziende e professionisti
di Saverio Cinieri
Dottore commercialista e pubblicista
Argomento Cosa prevede
Fondo di garanzia per le PMI
Art. 1
Decorrenza: 22 giugno 2013
Il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole medie imprese di (art. 2, comma 100, lettera a, legge n. 662/1996) viene sostanzialmente confermato. La copertura viene ora estesa anche:
- alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi industriali complesse (art. 27 del D.L. n. 83/2012);
- alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci (D.M. 27 luglio 2009).
Viene anche previsto che una quota non inferiore al 50% (e non più il vigente 80%) delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d’importo massimo garantito per singola impresa.
Inoltre, con un’altra modifica, gli interventi previsti dall’articolo in esame vengono estesi anche:
- ai professionisti iscritti agli ordini professionali;
- ai professionisti aderenti alle associazioni professionali di professioni non organizzate iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ed in possesso dell’attestazione rilasciata dall’associazione (legge n. 4/2013).
Finanziamento all’acquisto di macchinari Art. 2
Decorrenza: 22 giugno 2013
Confermata, con alcune modifiche, la reintroduzione della vecchia agevolazione “Sabatini”. Infatti, viene previsto che al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro (soggetti inseriti in sede di conversione) le piccole e medie imprese (come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003), possono accedere a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Inoltre, altre modifiche riguardano i seguenti aspetti:
Misure per la crescita economica
Fondo centrale di garanzia PMI, porte aperte ai professionisti
di Bruno Pagamici
Dottore commercialista e pubblicista
Il passaggio parlamentare della legge di conversione del Decreto “Fare” ha portato tre novità importanti per il Fondo di garanzia: l’estensione dell’intervento ai professionisti; l’aumento dal 70 all’80% della garanzia a favore delle imprese delle aree di crisi e delle PMI di autotrasporto merci; la previsione di criteri speciali di ammissione (da definire) per le imprese sociali.
Significative sono le modifiche apportate nel corso dell’esame al testo dell’art. 1 del Decreto del Fare, che prevede una parziale riforma delle regole di accesso al Fondo di garanzia, di cui all’art. 100 della legge n. 662/1996.
La novità più importante è indubbiamente l’estensione dell’operatività del Fondo ai professionisti, iscritti agli ordini professionali ovvero aderenti alle associazioni professionali di professioni non organizzate iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ed in possesso dell’attestazione rilasciata dall’associazione (legge n. 4/2013).
La modifica è intervenuta anche in considerazione della Comunicazione della Commissione Europea “Piano d' azione imprenditorialità 2020”, che equipara l’apporto socio-economico delle PMI a quello dato dai liberi professionisti. Il documento ha, di fatto, aperto la strada a misure di semplificazioni burocratiche e agevolazioni fiscali, quali l’allestimento dello studio e l'assunzione di personale, nonché facilitazioni nell'accesso al credito.
L’estensione potrà avvenire fino ad un limite massimo del 5% di assorbimento delle risorse del fondo e previa approvazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che definisca le modalità di attuazione.
Viene inoltre aggiunta, rispetto alla versione iniziale, una disposizione che prevede l’adozione, con apposito decreto ministeriale, di criteri specifici per l’accesso alla garanzia del Fondo per le imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006, nonché per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.
Imprese ubicate in aree di crisi e PMI di autotrasporto
Altra novità è rappresentata dall’aumento della garanzia a favore delle imprese ubicate in aree di crisi e delle PMI di autotrasporto merci.
Nello specifico, nel riformulato art. 1 viene previsto un innalzamento, dal 70% all’80%
dell’importo dell’operazione, della misura massima della garanzia diretta (specificazione
DECRETO DEL FARE
34
Misure per la crescita economica
“Nuova Sabatini” ad ampio raggio
di Bruno Pagamici
Dottore commercialista e pubblicista
Con la conversione in legge del D.L. n. 69/2013 cresce l’appeal della “nuova Sabatini”, il meccanismo incentivante che è stato esteso alle microimprese e ai settori dell’agricoltura e della pesca e che potrà agevolare anche gli investimenti in hardware, software e in tecnologie digitali.
Estensione alle microimprese e ai settori agricoltura e pesca. Ampliamento del ventaglio degli finanziabili: non solo macchinari, impianti e attrezzature, ma anche beni strumentali d'impresa, hardware, software e tecnologie digitali.
Queste le principali modifiche apportate in sede di conversione del Decreto del Fare (D.L. n.
69/2013) al meccanismo agevolativo istituito dall’articolo 2, “nuova Sabatini”.
Lo strumento prevede la costituzione di un plafond di 2,5 miliardi di euro (incrementabili fino al limite massimo di 5 miliardi di euro, sulla base delle eventuali risorse disponibili e/o delle necessarie coperture), che sarà messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti, rivolto al finanziamento di nuovi investimenti delle imprese.
I finanziamenti saranno disponibili, fino al 31 dicembre 2016, attraverso le banche che aderiscono alla convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ABI. A tale convenzione (o convenzioni) è rimessa la disciplina di dettaglio, per quanto attiene, in particolare, alle modalità operative per la concessione dei finanziamenti agevolati, dei contratti tipo di finanziamento e cessione del credito, incluse le attività di monitoraggio e di rendicontazione svolte dalle banche.
Il plafond sarà utilizzabile anche a fronte di operazioni di leasing finanziario concesse da società di leasing, ma solo se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alla convenzione con la Cassa depositi e prestiti.
I finanziamenti saranno concessi alle micro, piccole e medie imprese (ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce), a fronte di investimenti (acquisto o leasing) in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché in hardware, software e in tecnologie digitali.
In seguito all’introduzione di un emendamento in sede di conversione, l’accesso ai finanzia- menti viene esteso anche alle piccole e medie imprese agricole e della pesca.
I finanziamenti, di durata non superiore a 5 anni, potranno arrivare a coprire il 100%
Semplificazioni
Rateazione del debito “allargata” con effetto retroattivo
di Giovanni Petruzzellis Studio tributario Forte
La facoltà di richiedere la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo secondo il nuovo limite massimo di 120 rate mensili sarà possibile anche con riferimento ai piani di versamento in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Fare; ma ciò solamente dopo la pubblicazione dell’apposito provvedimento attuativo del Tesoro. Stop immediato all’esecuzione forzata per le prime abitazioni, anche se già pignorate, al ricorrere delle nuove condizioni di legge. Sono queste le prime indicazioni fornite da Equitalia.
I chiarimenti sono contenuti in una nota ad uso interno diffusa da Equitalia, indirizzata ai Direttori Generali, attraverso la quale vengono fornite le prime istruzioni di carattere operativo per l’applicazione delle novità introdotte - lato riscossione - dal “Decreto fare” (D.L.
n. 69/2013).
Più precisamente, la nota ripercorre le disposizioni contenute agli articoli 52 e 53 del Decreto, illustrando le modifiche al D.P.R. n. 602/1973 e coordinandole con alcune indicazioni rivolte agli uffici per la gestione della fase transitoria, stante l’assenza di una disciplina specifica nel provvedimento in vigore dal 22 giugno scorso.
In prima istanza, la nota ripercorre le novità introdotte all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, con la concessione ai debitori, che si trovino “per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, di richiedere la dilazione del pagamento fino ad un numero massimo di 120 rate mensili, in luogo delle 72 attuali.
L’individuazione delle modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo termine di dilazione è demandata dal D.L. n. 69/2013 ad un apposito decreto del MEF, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del provvedimento.
Sulla base di tale previsione, la nota di Equitalia chiarisce che la facoltà di richiedere dilazioni di pagamento secondo i nuovi termini, è differita al momento in cui sarà adottato il suddetto provvedimento, dovendosi fino ad allora continuare ad applicare le modalità ordinarie.
Tuttavia, una volta emanate le disposizioni attuative, la nota riconosce la possibilità “per coloro che ne facciano richiesta e all’esito di un’istruttoria” di rimodulare il piano di rateazione già concesso, anche con riferimento quelli in essere alla data di entrata in vigore della nuova normativa, consentendone dunque un’applicazione retroattiva.