• Non ci sono risultati.

ATTO N. DD 2990 DEL 31/07/2020 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ATTO N. DD 2990 DEL 31/07/2020 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

ATTO N. DD 2990 DEL 31/07/2020 Rep. di struttura DD-UA3 N. 540

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1

OGGETTO: Strada Provinciale n. 32 “della Valle di Viù” dal Km 32+100 al Km 37+160, in Comune di Usseglio (TO).

Regolamentazione temporanea della circolazione stradale dall’abitato di Margone al Lago di Malciaussia. (Attuazione Protocollo d’intesa per la regolamentazione sperimentale estiva del traffico – DCRC 129 del 30/07/2020)

Premesso che:

• l’utilizzo della rete di strade di montagna necessita di precise regolamentazioni dettate dall’alternarsi degli eventi stagionali che le rendono percorribili solo in alcuni periodi dell’anno;

• la regolamentazione della circolazione stradale può contribuire all’organizzazione di iniziative volte alla valorizzazione del territorio favorendo nel contempo la fruizione di un bene di alto pregio culturale e la conservazione della memoria storica di cui il bene stradale ne è testimonianza;

• valorizzare un territorio significa dare valore alle risorse naturali e culturali, materiali e immateriali di quel luogo riconoscendole come patrimonio territoriale ovvero come insieme di identità e caratteri specifici del posto e prodotti dalla particolare integrazione tra componenti ambientali, componenti edificate (monumenti, fortificazioni, borgate, particolari infrastrutture, trame agrarie, tipologie edilizie, regole di costruzione, ecc…) e componenti antropiche (modelli socioculturali e identitari, culture, ecc…);

• nel corso di questa prima parte della stagione estiva del 2020 si sta riscontrando un notevole interesse turistico nelle località montane, tra le quali anche la località Malciaussia, in testa alla Valle di Viù, caratterizzata dal suo lago artificiale posto a 1804 metri di quota sul livello del mare, che è stato caratterizzato da un afflusso turistico eccezionale in termini numerici;

• la S.P. n. 32 della Valle di Viù nel tratto compreso fra l'abitato di Margone ed il Lago di Malciaussia è una strada di alta montagna, caratterizzata da un andamento plano-altimetrico molto tortuoso e con carreggiata di limitata larghezza;

• per tali motivazioni, la stessa è già oggetto di regolamentazione stabilita con determinazione dirigenziale n. 1863 del 28/05/2020, con cui si è istituito il limite di velocità a 30 Km/h, divieto di transito agli autobus ed ai veicoli a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, oltre a divieto di sosta, di fermata e di sorpasso per tutti i veicoli, lungo la S.P. n. 32 “della Valle di Viù” nel tratto Margone – Malciaussia;

(2)

• le difficoltà di gestione dell’afflusso turistico nei pressi del Lago, caratterizzato da limitato spazio per i parcheggi e da limitati servizi comunali (quali servizi igienici, raccolta rifiuti e area pic nic), soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, hanno indotto il Comune di Usseglio a richiedere un tavolo in Prefettura per affrontare la criticità del sovraffollamento dell’area, della gestione dei parcheggi, delle problematiche connesse di ordine pubblico e della gestione del traffico nel tratto Margone-Malciaussia.

• nella giornata del 16 luglio 2020 si è tenuto il tavolo tecnico in Prefettura, alla presenza del Prefetto, degli organi di polizia territoriali, del Sindaco e dei tecnici della Direzione Viabilità, durante il quale sono stati affrontati ed esaminati gli argomenti citati al punto precedente

• in data 22 luglio è seguito un incontro tra l’Amministrazione Comunale con il ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino, il comandante della Polizia della Città Metropolitana di Torino e la Direzione Viabilità per approfondire gli argomenti stessi

• Considerato che:

• la Città Metropolitana di Torino con determinazione dirigenziale n. 1863 del 28/05/2020 ha già istituito il limite di velocità a 30 Km/h, divieto di transito agli autobus ed ai veicoli a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, oltre a divieto di sosta, di fermata e di sorpasso per tutti i veicoli, lungo la S.P. n. 32 “della Valle di Viù” nel tratto Margone – Malciaussia;

• la Città Metropolitana di Torino con determinazione dirigenziale n. 2278 del 22/06/2020 (in attuazione del relativo protocollo d’intesa) ha già istituito un divieto di transito nei giorni di giovedì 25 giugno 2020 – 2/9/16/23/30 luglio 2020 – 6 agosto 2020 dalle ore 11,30 alle ore 15,30 ad eccezione dei velocipedi ed autorizzati;

• il notevole aumento dell’afflusso turistico sul territorio ha causato diversi ingorghi e problematiche di Ordine pubblico come comunicato dal Comune di Usseglio negli incontri istituzionali richiamati, oltre ad aver portato al collasso il sistema della raccolta dei rifiuti;

• il Comune di Usseglio ha proposto e ritiene sia necessario istituire il divieto di transito lungo la tratta Margone-Malciaussia ai camper ed ai caravan, in quanto veicoli di notevoli dimensioni e caratterizzati da una scarsa manovrabilità in considerazione degli spazi e delle geometrie della strada, oltre richiedere che sia regolata la salita al Lago fino ad un massimo di circa 130 autoveicoli e 50 motoveicoli veicoli per giornata;

• il Comune di Usseglio ha affidato a ditta specializzata la gestione e regolamentare del parcheggio dei veicoli presso la località di Malciaussia, utilizzando apposite aree delimitate in zona lago e zona gallerie, per un totale di 130 posti per auto e 50 posti per motoveicoli;

è stato redatto apposito “Protocollo d’intesa per la regolamentazione sperimentale estiva del traffico lungo la S.P. n. 32 Della Valle di Viù – tratto Margone/Malciaussia – anno 2020” approvato dalla Città Metropolitana di Torino con decreto del Sindaco Metropolitano/Consigliere Delegato n. DCRC 129 del 30/07/2020 e dal Comune di Usseglio con D.G.C. n. 59 del 30/07/2020;

• in particolare la regolamentazione del traffico privato nel periodo estivo dal 1 al 30 agosto 2020 (nelle sole giornate festive e prefestive) , come da protocollo d’intesa sopracitato, avverrà secondo le seguenti modalità :

- limite di velocità a 30Km/h, divieto di transito agli autobus, ai veicoli a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ai camper ed ai caravan, oltre a divieto di sosta, di fermata e di sorpasso per tutti i veicoli;

- limitazione a 130 autoveicoli e 50 motoveicoli presenti nei parcheggi dedicati presso il Lago di Malciaussia, con divieto al transito una volta raggiunto il limite di capienza nei parcheggi. Sarà cura del Comune di Usseglio, tramite la ditta incaricata, interrompere il traffico al verificarsi delle condizioni di cui sopra;

• Sono esclusi dai divieti i seguenti mezzi:

- veicoli dei proprietari di abitazioni nell'area circostante il Lago di Malciaussia e lungo la strada che

(3)

conduce al lago suddetto;

- mezzi destinati alle attività agro-silvo pastorali, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i mezzi utilizzati per servizio pubblico ed i mezzi di servizio utilizzati per la manutenzione stradale ;

-veicoli a motore ad uso di personale dipendente delle attività site nella località Malciaussia;

-veicoli muniti di apposito contrassegno “invalidi” di cui all’art. 381 del D.P.R. 495/1992.

• il comune di Usseglio ha provveduto a pubblicizzare l’iniziativa tra i residenti e gli operatori locali e darne quanta più ampia informazione sul sito istituzionale e tramite i mezzi di comunicazione più idonei ai fini dell’informativa sovracomunale;

Visti il D.P.C.M. del 11/06/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020”.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica e pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 5 geom. Paolo RAPELLI .

Visti:

• l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

• l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

• il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

• il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

• la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

• l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1º gennaio 2015 le

(4)

città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare lungo la S.P. n. 32 “della Valle di Viù” nel tratto compreso dal km. 32+100 (piazzale loc.

Margone) al km. 37+160 (loc. Malciaussia) in territorio del comune di Usseglio (TO), la regolamentazione della circolazione stradale per i motivi in premessa indicati come segue:

- limite di velocità a 30Km/h, divieto di transito agli autobus, ai veicoli a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ai camper ed ai caravan, oltre a divieto di sosta, di fermata e di sorpasso per tutti i veicoli dal 1 al 30 agosto 2020 (nelle sole giornate festive e prefestive) dalle ore 8,30 alle ore 18,00;

- limitazione di accesso nel tratto di strada a 130 autoveicoli e 50 motoveicoli, in funzione dei posti dei parcheggi dedicati presso il Lago di Malciaussia, con divieto al transito una volta raggiunto il limite di capienza nei parcheggi;

Sono esclusi dal divieto i mezzi destinati alle attività agro-silvo pastorali, alle opere idraulico-forestali, alle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i mezzi utilizzati per servizio pubblico ed i mezzi di servizio utilizzati per la manutenzione stradale, i veicoli a motore ad uso di personale dipendente delle attività site nella località Malciaussia e i veicoli muniti di apposito contrassegno “invalidi” di cui all’art. 381 del D.P.R. 495/1992.

• Al Comune di Usseglio spettano il presidio e la vigilanza sul rispetto delle limitazioni, l’ istituzione della chiusura nei pressi della S.P. n. 32 alla progr. Km 32+100 circa (Piazza Fratelli Girivetto in Frazione Margone) mediante personale adeguatamente formato, la regolamentazione e gestione del parcheggio dei veicoli in apposite aree esterne alla sede stradale nei pressi del Lago di Malciaussia e nell'area "delle gallerie" lungo la S.P. n. 32 alla progr. Km 36+950 circa, per i veicoli ammessi alla salita, e la regolamentazione e gestione del parcheggio dei veicoli nei pressi della chiusura della S.P. n. 32 alla progr.

Km 32+100 (Piazza Fratelli Girivetto in Frazione Margone)

Le segnalazioni dei divieti, i preavvisi, le segnalazioni di direzione e di limitazione, necessari per rendere noti i contenuti della presente Ordinanza saranno a cura della Città Metropolitana di Torino per mezzo di idonea segnaletica stradale.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 11/06/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020”

oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

(5)

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116– 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 31/07/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'- VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani

Riferimenti

Documenti correlati

Valutate le utilità previste dalla Convenzione Print & Copy management in ordine alla razionalizzazione delle apparecchiature, alla riduzione dei modelli

19 - 1794 del 31 luglio 2020 il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo emana un bando pubblico per la presentazione delle domande

• Visto il Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di

b) 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in medicina generale”. Il comma 12 dispone che “qualora non

1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni). Natura

- la facoltà di disporre l’aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, così

12) Come sono stati informati gli/le allievi/e della possibilità di proseguire le Come sono stati informati gli/le allievi/e della possibilità di proseguire le Come sono

Entro i primi 3 mesi dall'attivazione dello scarico, il gestore deve svolgere una analisi degli scarichi S3a ed S3b per tutti i parametri riportati in tabella 14; la data