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COMUNICAZIONE TELEMATICA PER LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI DAL 1 MAGGIO 2022

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COMUNICAZIONE TELEMATICA PER

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

DAL 1 ° MAGGIO 2022

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Lavoratori autonomi occasionali 28 marzo 2022

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce le indicazioni operative relativamente all'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex. art. 2222 c.c) previsto dal novellato comma 1, dell'art. 14 del D.lgs. 81/2008 ( come modificato dall'art.13 del D.L. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. 215/2021) e pubblica gli indirizzi mail degli Uffici Territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni.

Consulta le note:

Nota prot. n. 573 del 28 marzo 2022 - comunicazione lavoratori autonomi occasionali – termine periodo transitorio

nota prot. n. 393 del 1°marzo 2022 - integrazione FAQ del 27 gennaio 2022

nota prot. n.109 del 27 gennaio 2022 - ulteriori chiarimenti

nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

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Nota prot. n. 573 del 28 marzo 2022

Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è

operativa la nuova applicazione che consente di effettuare

la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE.

La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di questo Ispettorato.

Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di

scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito dalla citata nota 29/2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Relativamente alle condizioni in presenza delle quali il committente sarà tenuto ad effettuare la comunicazione in questione ci si riporta, oltre che alla nota 29/2022, anche alle FAQ allegate alle note 109/2022 e 393/2022.

Infine, si rappresenta che fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.

A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

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Nota del 22.4.2022 n.

881

Oggetto: comunicazione lavoratori autonomi occasionali – termine periodo transitorio

« ….al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es.

quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio), si ritiene opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica già indicate con la citata nota dell’11 gennaio u.s.»

ATTENZIONE

«…d’intesa con la Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro, si ritiene opportuno che

eventuali verifiche, anche a campione, che codesti Uffici vorranno attivare siano prioritariamente

effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata

applicazione»

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www.servizi.lavoro.gov.it

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entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni

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TUTTE LE FAQ PREDISPOSTE DALL’INL (IN SINTESI)

1.Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, in qualità di Committenti,

hanno l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No …..Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.

2.Le aziende di vendita diretta a domicilio, in qualità di Committenti, sono escluse dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?

Si … …

3.La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale deve essere comunicata?

No...

4.La Pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall’adempimento della comunicazione preventiva?

Si…

5.I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva?

…..si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

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Tutte le FAQ predisposte dall’INL (IN SINTESI)

6.L’adempimento comunicativo va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione

lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione.

7.Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate?

No… 8.Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all’obbligo comunicazionale?

No, nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

9.L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?

No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori…

11. Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs.

n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No … Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.

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Tutte le FAQ predisposte dall’INL (IN SINTESI)

preventiva 12. Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione

introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

13. Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?

Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio u.s. (FAQ n. 5), sono escluse dall’obbligo.

14. In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione (SPECIFICO)

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Tutte le FAQ predisposte dall’INL (IN SINTESI)

15.Una S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n.

81/2008?

… tenute alla comunicazione in questione.

16.Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

17.Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.

81/2008?

No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.

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Tutte le FAQ predisposte dall’INL (IN SINTESI)

18.Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Si, se rese da produttori assicurativi occasionali …non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.

19.È previsto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero?

…non comporta l’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

20.La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della nota MLPS/INL n. 29 dell’11/01/2022.

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DIRETTIVA UE 2019/1152

CONDIZIONI DI LAVORO TRASPARENTI E PREVEDIBILI

IN ATTESA DEL TESTO UFFICIALE….

n.b. «prossimamente» ricordarsi di modificare lettere di assunzione/contratti di lavoro

estratto articolo pubblicato su www.bollettinoadapt.it

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In sintesi:

gli Stati membri sono tenuti a recepire entro il prossimo 1° agosto 2022

la direttiva comunitaria numero 2019/1152, la quale stabilisce (articolo 1, comma 2) i diritti minimi che “si applicano a tutti i lavoratori nell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro”, nell’ottica della promozione di un’occupazione (articolo 1 comma 1) più

“trasparente e prevedibile, pur garantendo nel contempo l’adattabilità del

mercato del lavoro”.

(18)

L’obbligo di informazione del lavoratore da parte del datore di lavoro sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, già previsto dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.152, con il nuovo testo sarà aggiornato ed adeguato.

ATTENZIONE:

dovremo adeguare i draft, che una volta chiamavamo fac-simili, dei

contratti di lavoro per i datori privati e pubblici…

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Quali sono i tipi di contratto di lavoro “coinvolti” da questa novità?

- contratti di lavoro subordinato, anche agricolo,

a tempo determinato o indeterminato, anche a tempo parziale,

- contratto di lavoro somministrato (tempo determinato e indeterminato), - contratti di lavoro intermittente,

- rapporti di collaborazione etero-organizzata (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015),

-rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell’articolo 409 c.p.c., comma 3),

- contratti di prestazione occasionale (ex voucher ora PrestO),

- contratti dei lavoratori marittimi e lavoratori della pesca,

- contratti dei lavoratori domestici.

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Sono, invece, esclusi i:

-rapporti di lavoro autonomo (purchè non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa),

-rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive,

- rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale,

- rapporti di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi,

- rapporti di lavoro di personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero (D.Lgs. 152/1997, art. 2, come modificato dal decreto),

- rapporti di lavoro del personale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia…..) per quanto riguarda il Capo II del decreto.

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Le informazioni da comunicare ai lavoratori devono comprendere almeno quanto segue:

- l’identità del datore di lavoro e degli eventuali co-datori o l’identità dell’impresa utilizzatrice, qualora si tratti di un rapporto in somministrazione;

- Il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso, dovrà essere precisata una delle due informazioni:

a)il lavoratore è occupato in luoghi sempre diversi;

b)il lavoratore è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;

- la sede o il domicilio del datore di lavoro;

- la data di inizio del rapporto di lavoro;

- la data di fine del rapporto di lavoro, in caso di rapporto a termine (ovvero la durata del rapporto);

- la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro;

- la durata del periodo di prova, laddove previsto;

- l’inquadramento del lavoratore, categoria – livello – qualifica, o in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

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Le informazioni da comunicare ai lavoratori devono comprendere almeno quanto segue:

-la programmazione dell’orario ordinario di lavoro. Qualora non sia possibile il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa:

a)la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;

b)le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;

c)il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore fa diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito tra le parti, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;

- le condizioni che riguardano l’eventuale straordinario e la sua retribuzione;

- le procedure relative ai cambiamenti di turno, qualora sia previsto;

-la durata delle ferie e la durata degli eventuali congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore ovvero le modalità di determinazione e fruizione, qualora non definibili al momento dell’assunzione;

- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;

- la durata del preavviso e la relativa procedura, evidenziando le differenze, qualora presenti, tra il recesso d a parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore;

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Ancora… Le informazioni da comunicare ai lavoratori devono comprendere …:

-gli Enti e gli Istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;

-il contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto, e gli eventuali contratti collettivi di secondo livello (territoriali e/o aziendali) applicati al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che li hanno sottoscritti.

MA DOVE DOVRANNO ESSERE CONTENUTE QUESTE INFORMAZIONI?

- nel contratto individuale di lavoro oppure nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

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Sanzioni

In mancanza delle predette comunicazioni ovvero nel caso vengano effettuate in ritardo o in modo incompleto, viene prevista per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a

1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Competente ad erogate la sanzione è l’Ispettorato territoriale del lavoro, previa denuncia da parte del lavoratore e previo accertamento ispettivo.

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