• Non ci sono risultati.

Ferie dei lavoratori autonomi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ferie dei lavoratori autonomi"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Ferie dei lavoratori autonomi

written by Noemi Secci | 25/09/2021

Il libero professionista ed il collaboratore coordinato e continuativo hanno diritto alle vacanze pagate dall’azienda?

Dopo un lungo ed intenso periodo di lavoro, la stanchezza comincia a farsi sentire:

hai veramente bisogno di andare in ferie. Purtroppo, però, l’azienda con cui collabori non ti ha assunto come dipendente, ma hai un contratto di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa. Ti domandi. allora, quando spettano le ferie dei lavoratori autonomi ed a quante giornate all’anno abbiano diritto professionisti e collaboratori.

Innanzitutto, bisogna distinguere i co.co.co., o collaboratori coordinati e continuativi, o lavoratori parasubordinati, dai lavoratori autonomi, in quanto il cosiddetto decreto Crisi [1] ha modificato la disciplina di alcuni rapporti di collaborazione, rispetto alle previsioni del Testo unico dei contratti di lavoro [2], equiparandoli, per diversi aspetti, ai rapporti di lavoro subordinato (vedi: Nuove cococo).

Il Testo unico, in particolare, stabiliva espressamente, dal 2016, l’applicazione

(2)

delle regole del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione con prestazioni lavorative esclusivamente personali e continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

In base alle nuove disposizioni [1], perché si applichino al contratto parasubordinato le regole del rapporto di lavoro dipendente, è sufficiente che le collaborazioni si concretizzino in prestazioni lavorative prevalentemente personali e continuative, non più esclusivamente personali.

In altre parole, possono beneficiare delle tutele del lavoro subordinato anche i collaboratori che si avvalgono, in misura non prevalente, di un’organizzazione di mezzi e di lavoro altrui, che non subiscono il potere gerarchico, disciplinare e direttivo del committente, a prescindere dal fatto che vengano determinati dal committente tempi e luoghi in cui svolgere l’attività lavorativa.

Collaboratori che beneficiano delle tutele del lavoro subordinato

Ai collaboratori che beneficiano della disciplina del lavoro subordinato devono essere applicate tutte le disposizioni lavorative, fiscali e contributive previste per i dipendenti, dagli assegni familiari al diritto a permessi e congedi, dall’orario di lavoro al diritto all’indennità di disoccupazione e alle ferie, in base all’attività esercitata. Le tutele del lavoro subordinato possono essere disposte anche qualora l’attività sia organizzata attraverso piattaforme digitali.

Le uniche tutele del lavoro subordinato che non si applicano ai collaboratori sono quelle relative al licenziamento.

Diritto alle ferie per i dipendenti

Quali sono i diritti dei lavoratori subordinati in rapporto alle ferie annuali? Il diritto alle ferie è innanzitutto riconosciuto dalla Costituzione [3].

Le ferie sono tutelate in quanto si tratta di assenze retribuite finalizzate al recupero psico-fisico del lavoratore: non servono, però, soltanto a riposarsi, ma anche e soprattutto a “recuperare” i rapporti sociali e familiari e i momenti di

(3)

svago, normalmente pregiudicati dall’attività lavorativa.

Ogni anno, secondo la legge sull’orario di lavoro [4], che si riferisce alla quasi totalità dei lavoratori subordinati, maturano almeno quattro settimane di ferie.

Di queste 4 settimane, due devono essere godute entro l’anno di maturazione e possibilmente in modo consecutivo e non frazionato; le ulteriori due settimane devono essere fruite entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, a meno che il contratto collettivo non preveda un termine più ampio (il termine non deve essere però così ampio da pregiudicare la funzione delle ferie, cioè da non consentire il recupero psicofisico della persona).

Le ferie maturano in ratei mensili corrispondenti a 1/12 del totale delle vacanze annuali spettanti. Ad esempio, se da contratto collettivo sono previste 26 giornate di ferie, ogni mese matura un rateo pari a 2,167 giorni.

Quanto esposto in merito alle ferie vale anche per i collaboratori il cui rapporto lavorativo è ricondotto al rapporto subordinato. Per approfondire leggi: “Quante ferie spettano“.

Collaboratori che non beneficiano delle tutele del lavoro subordinato

Non tutti i rapporti di collaborazione possono essere ricondotti al lavoro subordinato: non è stato infatti abrogato l’elenco dei contratti di collaborazione esclusi dalle presunzioni assolute di subordinazione, che possono consistere sia in co.co.co., collaborazioni coordinate e continuative, sia in co.co.pro, contratti di collaborazione a progetto, che restano validi, dopo l’abolizione ad opera del Jobs Act, solo relativamente a limitate casistiche.

In particolare, sono considerate co.co.co. genuine (o co.co.pro. genuine) e non riconducibili al lavoro dipendente:

le collaborazioni disciplinate, dal punto di vista economico e normativo, dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, finalizzati a particolari esigenze produttive ed organizzative di settore;

le collaborazioni effettuate da professionisti iscritti ad albi o ordini,

(4)

prestate nell’esercizio della professione intellettuale per cui è richiesta l’iscrizione (ad esempio, una collaborazione nell’ambito della consulenza fiscale per un commercialista);

le collaborazioni effettuate da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni;

le collaborazioni prestate in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al Coni.

Al di fuori di queste ipotesi, possono essere escluse dall’applicazione delle regole del lavoro dipendente anche le collaborazioni certificate come genuine, presso un’apposita commissione di certificazione dei contratti.

Quale diritto alle ferie per collaboratori e lavoratori autonomi?

Per quanto concerne i lavoratori con contratto di collaborazione non riconducibile al rapporto subordinato, nonché i lavoratori autonomi, non sussiste alcun diritto alle ferie dal momento che il collaboratore ed il lavoratore autonomo non sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro, ma possono organizzarsi liberamente. Di conseguenza, a meno che il contratto non preveda diversamente, non possono sospendere il rapporto di lavoro con diritto al compenso, per quanto possano essere stanchi.

Come procedere allora? Se sei un lavoratore autonomo, dovresti organizzare la tua attività in modo da prevedere almeno un paio di settimane libere all’anno, per non soccombere alla stanchezza. Si tratta di settimane di riposo non pagate e non te lo puoi permettere? Sarebbe opportuno che l’ammontare dei tuoi compensi risulti tale da ammortizzare la possibilità di restare per almeno un mese senza risorse economiche.

Come dici? Tutto questo non dipende da te, ma dalle condizioni imposte dal committente? Fai attenzione: il tuo potrebbe essere un rapporto subordinato

“mascherato” da lavoro autonomo.

Costituiscono indici di subordinazione, ad esempio:

l’assoggettamento del collaboratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’imprenditore;

(5)

la previsione di una retribuzione fissa periodica;

la mancanza di autonomia del lavoratore;

l’utilizzo di mezzi e strumentazione di lavoro del datore;

l’inserimento stabile e la funzionalità della prestazione lavorativa nell’organizzazione aziendale o in un processo produttivo dell’impresa;

l’orario di lavoro fisso e continuativo, o la continuità della prestazione funzionalmente alle esigenze aziendali.

Riferimenti

Documenti correlati

La somma assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Finanziamento risultante alla data del sinistro. La

L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps, nella generalità dei casi, coincide con l’inizio del primo rapporto di lavoro e l’iscrizione è unica, in quanto il

Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipata- mente dall’Assicurazione stessa,

Chi decide di optare per il sistema contributivo, e chi non possiede contribuzione versata prima del 1996, può ottenere la pensione di vecchiaia, oltrechè con i requisiti esposti per

In caso di Malattia Grave che colpisca l’Assicurato, l’Impresa liquiderà all’Assicurato medesimo un Indennizzo di importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento risultante

Com’è noto, alla data del 1° maggio 2004 sono entrati a far parte dell’Unione Europea dieci nuovi stati : La Repubblica Ceca, La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro,

Il lavoratore autonomo invece, agendo come soggetto libero dagli schemi aziendali, può procedere come meglio crede, pur nel rispetto delle norme del proprio

“con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di