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SECONDO PIANO TERRITORIALE CITTADINO LEGGE 285/97. CONVENZIONE (tipo)

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ALLEGATO 5/a

SECONDO PIANO TERRITORIALE CITTADINO LEGGE 285/97

CONVENZIONE (tipo)

L’anno……… il giorno………….del mese di……..in Roma, nella sede del Municipio XII – V.le Ignazio Silone, II ponte, in esecuzione dell’Ordinanza del Commissario Straordinario N. 131 del 28.05.2001

T R A

IL Comune di Roma , P.I. 01057861005, Municipio XII, rappresentato dal Dirigente U.O.S.E.C.S ……….

E

Il /la Sig. ……….nato/a ………..

Il ……… e residente in………..via………

C. F………nella sua qualità di legale rappresentante del ………,che nel prosieguo, per brevità, viene denominata “organismo” C.F……….

con sede legale in ………via………..

cap. ………..e sedi operative via………

cap………, la quale, ai sensi dell’art 3 della legge 15/11/93, n. 461, ha dichiarato come da attestazione in atti di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

SI CONVIENE

Art. 1

Oggetto dell’affidamento

L’affidamento ha per oggetto la gestione da parte dell’Organismo Affidatario del servizio inerente alla realizzazione del Progetto: “Nel Formicaio” per la durata di 12 mesi e l’importo di € 83.000,00 comprensivo di Iva.

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Art. 2

Modalità di espletamento del servizio

IL servizio di cui all’art. 1 deve essere svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata della convenzione con orario d’apertura per 5 giorni a settimana per almeno 3 ore dalle 16.00-16.30.

Il servizio è rivolto a minori dagli 8 ai 18 anni, privilegiando la fascia d’età compresa tra i 13 e i 18 anni, in particolare dovrà essere garantito l’inserimento ragazzi diversamente abili.

Il servizio dovrà garantire lo svolgimento di tutte le azioni previste dal progetto e mettere in atto tutti gli interventi idonei a costruire nuove forme di contatto e coinvolgimento degli adolescenti.

Non si considerano variazioni alla proposta /progetto eventuali spostamenti nelle linee di spesa indicate nel preventivo, purchè gli stessi non superino il 10% per ciascuna macrovoce in ogni caso non potrà essere superato il totale della spesa. Per tutte le attività svolte per adempiere agli obblighi inerenti allo svolgimento del servizio, l’Affidatario è tenuto a comprovare con idonea documentazione le spese relative.

Art. 3

Inizio delle attività

L’Affidatario deve dare inizio alle attività, per la realizzazione dell’iniziativa oggetto dell’affidamento, entro il termine di 30 gg. dalla stipula della convenzione, pena la risoluzione della convenzione stessa.

Art. 4

Indicazione del personale

Per la realizzazione del progetto l’Organismo Affidatario si impegna a fornire 4 operatori con le seguenti qualifiche:

- un coordinatore con titolo di psicologo, iscritto all’albo, con esperienza di lavoro nell’ambito dei minori documentata da curriculum professionale allegato. Egki dovrà sovrintendere al lavoro di tutti gli operatori del centro, di preferenza strutturati in equipe;

- due operatori con titoli ed esperienza di insegnamento documentati da curricola professionali allegati;

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- Un operatore sociale, di preferenza con titolo di educatore professionale o equipollente.

L’Organismo Affidatario è tenuto a fornire, prima dell’inizio di ogni fase di realizzazione del progetto, l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio durante la fase stessa rispondente, per quanto concerne il numero di relativi profili ed esperienza professionale a quanto prescritto nelle Direttive Progettuali (Allegato n. 3 all’Avviso Pubblico) e /o nella proposta presentata.

Qualora l’Organismo Affidatario sia costretto a sostituire nel corso della operatività della convenzione alcune unità del personale impegnato nel servizio, dovrà darne preventiva comunicazione con l’indicazione dei nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curricula dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire al Referente del Progetto di cui al successivo art. 5.

Il Comune di Roma ove ravvisi motivi ostativi, potrà denegare, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra l’autorizzazione. In tale caso l’Organismo è tenuto a sostituire nell’espletamento del servizio entro 10 giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, il personale non idoneo.

In caso di inadempienza, il Comune di Roma potrà disporre la risoluzione del contratto dandone comunicazione scritta all’Organismo Affidatario.

ART. 5

Referente del progetto

Entro cinque giorni dalla stipula della convenzione il Comune di Roma darà tempestiva comunicazione all’Affidatario del soggetto incaricato di rappresentarlo nei rapporti con l’Affidatario stesso e di seguire lo svolgimento del servizio reso per verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali nonché di controllare la regolarità e l’ idoneità della documentazione a corredo del rendiconto delle spese sostenute che l’Affidatario è tenuto ad allegare alle fatture presentate bimestralmente, ai fini di ottenere la erogazione del relativo corrispettivo.

ART. 6

Obblighi dell’Organismo Affidatario nei confronti del personale

L’Organismo Affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione delle diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati (lavoro dipendente, collaborazione, coordinate e continuative, lavoro volontario, ecc.), a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazione sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Organismo Affidatario è obbligato, in particolare, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le

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prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

L’Affidatario è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi, vincolano l’Affidatario per tutto il periodo di attività della Convenzione anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Comune di Roma in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all’Affidatario delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, può operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell’importo globale del corrispettivo previsto dalla convenzione. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato suddetto avrà dichiarato l’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’Organismo Affidatario.

ART. 7

Danni e rischi

L’Affidatario è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione del personale a qualsiasi titolo impegnativo.

L’Affidatario sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare il Sindaco e la Pubblica Amministrazione da qualunque pretesa, azione, domanda molestia od altro che possa loro derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola.

Per tutti i rischi sopra esposti l’Affidatario dovrà provvedere alla stipula di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimale di copertura non inferiore a € 516.456,89 che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del progetto e presentata in originale al Comune di Roma.

ART. 8

Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio – Penali

Il Comune di Roma si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Organismo Affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui all’art. 2 del presente documento.

Qualora dal controllo di cui al comma precedente, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’ affidatario è contrattualmente tenuto a rendere dette inadempienze e/o disservizi – fatte selve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo n. 9 – saranno contestate all’Affidatario stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di 15 giorni le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che l’Affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissativo, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le

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inadempienze e/o disservizi contestati verrà applicata una penale pari al 10% del compenso sulla fattura relativa alla mensilità nella quale si sono riscontrarte le inadempienze in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi.

Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta dopo espletati gli adempimenti di cui al comma precedente sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla mensilità alla fattura della mensilità in cui si e verificata “detta inadempienza e/o disservizio.

L’accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art.

1456 C.C. nonché la immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.

Art. 9

Risoluzione della convenzione

Oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 3 e dall’ultimo comma precedente art. 8, il Comune di Roma, previa contestazione dell’infrazione potrà disporre la risoluzione della convenzione ove le inadempienze e violazioni contrattuali accertate riguardino:

1) il ricorso al subappalto al di fuori delle ipotesi di cui al successivo art. 13

2) la utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della convenzione

Parimenti il Comune di Roma potrà disporre la risoluzione della convenzione nel caso il cui il totale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo.

Art. 10

Osservanza delle leggi, regolamenti e norme

L’Organismo Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant’altro possa comunque interessare la convenzione.

Art. 11

Spese imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla convenzione, quali quelle di bollo, quietanza registro ecc. saranno a carico dell’Organismo Affidatario .

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Art. 12 Pretese di terzi

L’Organismo Affidatario garantisce in ogni tempo la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza da parte dell’Affidatario stesso, anche parziale delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’Affidatario per lo svolgimento del servizio oggetto della convenzione.

Art. 13

Subappalto

All’Organismo Affidatario è fatto espresso divieto, salvo quanto precisato al comma successivo di subappaltare e comunque di cedere a terzi, in tutto od in parte lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, pena la risoluzione della convenzione medesima ai sensi dell’art. 1456 del C. C.

Peraltro, è consentito di subappaltare a terzi, previa comunicazione al Referente del Progetto, le attività specialistiche, collaterali e complementari alle attività centrali del progetto, nei limiti del 20% dell’importo totale del progetto stesso.

In tale ipotesi per altro il sub affidatario deve essere in possesso di tutti i requisiti e competenze richieste dall’intervento, del cui risultato rimarrà comunque totalmente responsabile l’Affidatario

ART. 14

Controversie- Foro competente

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’ interpretazione e nella esecuzione della convenzione saranno devolute alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale e previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART,. 15

Rapporto di lavoro

L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.

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ART. 16

Durata della convenzione

La durata della realizzazione dell’intero progetto è fissata in 12 mesi e comunque fino esaurimento fondi.

La realizzazione del progetto decorre dalla data di sottoscrizioni della convenzione.

Per il funzionamento dei progetti saranno utilizzate risorse provenienti dal Fondo Nazionale istituto dalla L. 285/97, disposte dallo Stato a favore del Sindaco di Roma, in qualità di Funzionario Delegato.

ART. 17

Beni

L’ acquisto dei beni necessari allo svolgimento delle attività del progetto (mobilio, attrezzature, supporti didattici ed informatici, materiale di cancelleria, etc.) è un onere a carico dell’Affidatario. I beni dovranno essere nuovi, adeguati all’età e al tipo di utenza e rispettare le norme di sicurezza previste. Ogni attrezzatura acquistata è in uso dell’Affidatario stesso esecutore del progetto, il quale è tenuto ad inserirlo nel proprio inventario, secondo le norme di legge.

L’uso dei beni è finalizzato alla realizzazione delle attività del progetto.

L’inventario dei beni, nonché ogni eventuale variazione, dovrà essere comunicata al Referente del progetto.

Tutti i beni resteranno, comunque, di proprietà del Municipio Roma XII al termine del progetto.

ART. 18

Obblighi dell'Affidatario

L’Affidatario oltre al rispetto degli obblighi di cui agli articoli precedenti è tenuto:

1- A comunicare al Referente del Progetto l’eventuale ricavo realizzato, anche indirettamente, nell’ambito della esecuzione delle azioni del progetto. In ogni caso tali ricavi dovranno essere reinvestiti per il raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso, e ciò dovrà essere esaurientemente documentato e rendicontato;

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2- A fornire le informazioni richieste, nonché a consentire l’accesso nei locali in cui si svolge l’attività di realizzazione del progetto al Referente del Progetto nonché agli altri eventuali Organismi incaricati di svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del progetto;

3- A mettere a disposizione del Comune di Roma copia dei materiali e dei prodotti realizzati in sede di realizzazione del progetto;

4- Ad inserire, in ogni eventuali pubblicazione relativa al progetto, la dicitura MUNICIPIO XII U.O. SECS – Servizio Sociale- “Realizzato con il finanziamento del Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza L. 285/97”.

ART. 19

Modalità di pagamento

Ai fini di ottenere il pagamento, l’Affidatario dovrà presentare, con cadenza bimestrale, al Referente del Progetto, regolare fattura e relazione sull’attività svolta.

ART. 20 Norme finali

La presente convenzione viene redatta in triplice copia di cui una per ciascuna delle parti ed una ai fini della registrazione; le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’Organismo:

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE COMUNE DI ROMA Municipio Roma XII Il legale rappresentante Il Dirigente U.O.S.E.C.S

Per incondizionata accettazione degli articoli:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

ASSOCIAZIONE COMUNE DI ROMA Municipio Roma XII

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Il legale rappresentante Il Dirigente U.O.S.E.C.S

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