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ARTICOLO 2 Destinatari

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO TEMPORANEO PER L’ACCESSO AL LAVORO AGILE PER IL PERSONALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE (A.Re.S.S. PUGLIA)

ARTICOLO 1 Oggetto e definizioni

1. Il lavoro agile è una modalità flessibile e semplificata di lavoro finalizzata ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ad incrementare la produttività, consistente in una prestazione di lavoro subordinato svolta con le seguenti modalità:

 esecuzione della prestazione lavorativa svolta in parte all’esterno della sede di lavoro entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

 possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici propri o assegnati dal datore di lavoro per lo svolgimento dell’attività lavorativa;

 assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della sede di lavoro.

2. Oggetto del presente atto è la disciplina temporanea del lavoro agile per il personale in servizio presso l’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale A.Re.S.S. PUGLIA (di seguito Amministrazione) quale misura di contrasto all'emergenza epidemiologica da C0VID-19, che impone l’esigenza primaria di tutelare la salute dei dipendenti e degli utenti, anche attraverso una riduzione del numero di personale presente negli uffici, oltre che delle altre finalità, in particolare:

 rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, in presenza di particolari e comprovate situazioni di disagio del personale o familiare;

 assicurare ai lavoratori la scelta di una modalità flessibile di realizzazione della prestazione che tuteli le loro relazioni personali e familiari e al tempo stesso garantisca opportunità di crescita professionale e mantenimento del senso di appartenenza alla comunità lavorativa;

 consentire all’Agenzia di avvalersi pienamente di professionalità che altrimenti rimarrebbero indisponibili, in tutto o in parte, anche per lunghi periodi.

3. Ai fini della presente disciplina, in virtù di quanto disposto dall'art. 18 della L. 22/5/2017, n. 81, si intende per:

 "Lavoro agile": modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato;

 "Amministrazione": Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale – A.Re.S.S. PUGLIA;

 "Lavoratore agile": dipendente che espleta l'attività lavorativa in modalità agile;

 "Dotazione informatica": strumenti informatici quali pc portatile, tablet, smartphone, appartenenti al dipendente;

 "Sede di lavoro": locali ove ha sede l’Amministrazione e ove il dipendente espleta la sua attività lavorativa nei giorni di lavoro agile secondo quanto concordato nello specifico accordo individuale;

 "Diritto alla disconnessione": diritto del lavoratore agile, nelle giornate di espletamento della prestazione in modalità agile, di non leggere e-mail e/o messaggi e di non rispondere a telefonate aventi contenuto afferente all'attività lavorativa, all'interno della fascia oraria definita dall'accordo individuale.

ARTICOLO 2 Destinatari

1. La disciplina è rivolta a tutto il personale dell'Amministrazione, ivi compresi i Dirigenti e i titolari di incarichi di funzione, che, sulla base della valutazione effettuata dal Direttore/Dirigente della struttura di

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appartenenza, svolgono attività compatibili con il lavoro agile, fermo restando la sostenibilità organizzativa in ordine alla garanzia del corretto funzionamento degli uffici.

2. Hanno accesso a tale modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa, in via prioritaria, i dipendenti che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

a) portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio (in via esemplificativa, malati oncologici, cardiopatici, nefropatici, diabetici, bronco-pneumopatici, immunodepressi, persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, di patologie congenite, di malattie rare e autoimmuni, ecc.);

b) le dipendenti in stato di gravidanza;

c) le dipendenti nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

d) i/le dipendenti con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) utenti di servizi pubblici di trasporto per il raggiungimento della sede lavorativa;

f) genitori impegnati nella cura di figli minori In conseguenza dell'eventuale contrazione dei servizi educativi degli asili nido e della scuola dell'infanzia;

g) i/le dipendenti di età superiore ad anni 65.

3. I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della relativa istanza.

ARTICOLO 3

Requisiti generali del rapporto di lavoro

1. La prestazione può essere svolta in modalità di lavoro agile, qualora sussistano i seguenti requisiti:

 è possibile svolgere le attività assegnate al dipendente, senza la necessità di costante presenza fisica nelle sedi dell'Amministrazione;

 è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori delle sedi dell'Amministrazione;

 è possibile monitorare la prestazione lavorativa.

2. A titolo esemplificativo, possono essere svolte in modalità agile, in presenza dei requisiti sopra richiamati, le attività di seguito indicate:

 attività di natura istruttoria con riferimento ad istanze on-line e/o ad attività dematerializzate;

 attività di predisposizione di provvedimenti amministrativi, deliberazioni, procedure di gare, convenzioni, contratti;

 attività di gestione di banche dati e di monitoraggio.

ARTICOLO 4 Modalità applicative

Il Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza, in presenza di attività svolte presso l’Agenzia e rientranti nelle tipologie di cui al precedente articolo 3, individua tra il personale in servizio, i dipendenti che

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possono accedere al lavoro agile, tenuto conto delle priorità fissate al precedente paragrafo 3, invitando i suddetti dipendenti a manifestare la propria disponibilità al lavoro agile, attraverso la compilazione del fac- simile ALLEGATO 1 in cui il dipendente dovrà dichiarare la propria disponibilità ad utilizzare PC di proprietà e collegamento web con oneri a suo carico.

I dipendenti ammessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, stipulano un ACCORDO INDIVIDUALE IN FORMA SCRITTA SU FAC SIMILE – ALLEGATO 2, i cui contenuti vengono predisposti con il Responsabile della struttura di appartenenza del richiedente che disciplini quanto segue:

• elementi identificativi del dipendente e della struttura/ufficio di appartenenza;

• modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della sede di lavoro attraverso l’individuazione analitica delle attività da svolgere;

• l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;

• la durata del contratto, che in fase di prima applicazione non deve avere una durata superiore a 30 giorni, le modalità di recesso del dipendente e di revoca da parte dell’Amministrazione;

• determinazione dell’articolazione oraria all’interno della giornata di lavoro agile;

• fasce di contattabilità in correlazione temporanea tra l’orario in modalità agile e l’orario normale corrispondente da svolgere nella struttura di appartenenza;

• specifiche concernenti la connettività e la manutenzione della dotazione informatica;

• obblighi connessi all’espletamento dell’attività in modalità agile;

• eventuali deroghe alla disciplina di cui alla presente circolare, previste in ragione della natura dell’attività svolta.

Il Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza, utilizzando il fac-simile ALLEGATO 4, avrà cura di monitorare l’attività svolta dal dipendente, come analiticamente definita nel modello ALLEGATO 3 da compilare con cadenza settimanale, avendo cura di archiviare agli atti dello stesso ufficio, tutta la documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività concordate, ivi comprese le mail e i documenti trasmessi con modalità informatiche dal medesimo dipendente.

Con periodicità giornaliera, il dipendente dovrà inserire i propri dati e gli orari dell’attività svolta in modalità lavoro agile, mediante la compilazione del modulo contenuto nel seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE8YObkwFzBE8Sa- hioA7x3oY2vWJn7kZE59p83MJWI6zXcw/viewform?usp=sf_link

Ciascun Responsabile di struttura, al termine della settimana lavorativa, provvederà a comunicare al Servizio Risorse Umane il prospetto riepilogativo attestante gli orari di ingresso ed uscita in servizio dei dipendenti autorizzati al lavoro agile, di cui ALLEGATO 5, ai fini della verifica dell'avvenuto rispetto di quanto previsto in materia di orario di lavoro dalla normativa vigente.

Ai fini della registrazione sul cartellino presenze dell’attività di servizio in lavoro agile (smart working) verrà creato un’apposita causale, denominata SM, a copertura dell’orario lavorativo previsto nella giornata, fatte salve le verifiche di cui sopra.

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, non verrà corrisposta, per l’attività svolta in lavoro agile, l’indennità sostitutiva di mensa.

Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 L. 81/2017 sono richiamati nell’ ALLEGATO 6, che il dipendente firmerà al momento della sottoscrizione dell’Accordo, congiuntamente al Direttore Generale, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di questa Amministrazione.

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ARTICOLO 5

Luogo e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. La prestazione lavorativa in modalità agile, di cui alla presente disciplina, in quanto adottata quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria COVlD-19, deve essere svolta presso il domicilio abituale del dipendente.

Lo svolgimento della prestazione presso altro domicilio deve essere concordata preventivamente con il Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza, sulla base di specifiche e particolari motivazioni di conciliazione tempo vita-lavoro. In ogni caso la sede individuata dal singolo dipendente deve essere conforme a quanto indicato nell'informativa in materia di tutela e sicurezza del lavoratore e idoneo a garantire la riservatezza dei dati di cui lo stesso dispone per ragioni di ufficio.

2. Al dipendente può essere consentito lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per un numero di giornate estensibile all'intera durata della settimana lavorativa. Le giornate in modalità agile definite nell'accordo individuale devono essere le medesime in ogni settimana lavorativa.

3. L'attestazione della presenza in servizio è effettuata attraverso l'utilizzo di apposite applicazioni web fruibili da qualunque postazione fissa e mobile secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione.

4. Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile deve avvenire nel rispetto dell'orario di lavoro ordinario distribuito su cinque giornate lavorative con numero due rientri pomeridiani secondo le seguenti fasce orarie, fatta salva la flessibilità prevista dalla vigente normativa regionale:

 lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00

 martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

5. Al fine di garantire un'efficace ed efficiente interazione nonché un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il personale con qualifica non dirigenziale deve garantire la contattabilità durante l'intera durata della prestazione lavorativa. Resta fermo il diritto alla disconnessione come disciplinato al successivo articolo 6.

6. Le giornate di lavoro agile non effettuate nell'arco della settimana non sono cumulabili con quelle delle settimane successive.

ARTICOLO 6 Strumenti di lavoro

1. II dipendente in lavoro agile espleta l'attività lavorativa avvalendosi di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone, ivi compresa la strumentazione necessaria per la connessione, o quant'altro richiesto dall'Amministrazione per l'esercizio della prestazione lavorativa.

2. La manutenzione delle attrezzature e dei relativi software è a carico del dipendente sul quale vige un obbligo di diligenza anche per garantire la corretta funzionalità delle attrezzature.

3. L'Amministrazione può valutare, in presenza di specifiche esigenze tecniche, operative e funzionali, di fornire ulteriori dotazioni informatiche ritenute necessarie al fini dell'ottimale svolgimento della prestazione in modalità agile. In tale ipotesi, l'Amministrazione è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici forniti al dipendente. In questo caso, il dipendente si impegna a custodire con cura e a mantenere integra la strumentazione fornita, utilizzandola in conformità alle istruzioni ricevute e con modalità tali da evitarne il danneggiamento e/o lo smarrimento.

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4. I costi sostenuti dal dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.), non sono rimborsati dall'Amministrazione.

ARTICOLO 7 Diritto alla disconnessione

1. L'Amministrazione riconosce il diritto del dipendente in modalità agile di non leggere e non rispondere a email, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo inerenti all'attività lavorativa nel periodo di disconnessione definito nell'accordo Individuale.

2. Il "diritto alla disconnessione" si applica, comunque:

a) in senso verticale bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi;

b) dalle ore 20.00 alle 7.00 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza o per reperibilità, nonché nell’intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale);

c) al termine della ordinaria prestazione lavorativa giornaliera;

d) durante la pausa prevista per la giornata di rientro pomeridiano.

ARTICOLO 8 Accordo individuale 1. L'accordo individuale di accesso al lavoro agile deve contenere:

a) l'indicazione del domicilio presso il quale si svolge la prestazione in modalità agile;

b) l'individuazione delle giornate di lavoro agile nell'arco della settimana lavorativa;

c) le attività da espletare in modalità agile;

d) le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il dipendente;

e) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell'Amministrazione;

f) le fasce di reperibilità/contattabilità;

g) gli obblighi di condotta del dipendente connessi all'espletamento di prestazioni di lavoro in modalità agile e gli obblighi di riservatezza posti a suo carico;

h) le modalità e i termini del recesso e la disciplina del relativo preavviso.

ARTICOLO 9

Recesso, proroga o modifica.

1. Il Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza ed il dipendente hanno facoltà di recedere dell'accordo individuale, anticipatamente rispetto al periodo di vigenza della presente disciplina, fornendo motivata comunicazione scritta.

2. Il recesso, la proroga o la modifica dell’accordo prima della sua scadenza naturale, è possibile su impulso di entrambi le parti senza preavviso in presenza di giustificato motivo (a titolo esemplificativo: mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati/concordati, modifica esigenze di bilanciamento personali,

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inosservanza dei termini dell’accordo, mancato rispetto degli orari lavorativi previsti per ciascuna giornata, etc …)

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dall'accordo individuale qualora il dipendente, durante la validità dello stesso, non riesca a garantire, per cause a lui imputabili e per un numero di due giorni lavorativi consecutivi, il corretto funzionamento delle soluzioni e delle apparecchiature informatiche utilizzate per lo svolgimento dell'attività in modalità agile.

4. AI termine del periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione è ripristinata senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti.

ARTICOLO 10

Trattamento giuridico ed economico

1. I dipendenti in modalità di lavoro agile hanno diritto all'ordinario trattamento economico e normativo previsto dalla vigente contrattazione collettiva per il personale avente eguale inquadramento e che svolge la propria attività esclusivamente presso la sede dell'Amministrazione.

2. In relazione alle giornate lavorative di lavoro agile, non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive nonché protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive.

3. Non sono consentiti, a valere sul lavoro agile, recuperi relativi a carenze o debiti orari maturati antecedentemente alla data di avvio di tale modalità flessibile dì svolgimento della prestazione.

4. Durante le giornate di lavoro agile il dipendente può fruire di tutti i permessi o altri istituti previsti dalle disposizioni contrattuali e normative, previa comunicazione/autorizzazione del Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza.

ARTICOLO 11 Condotte sanzionabili

1. Sono applicate tutte le norme previste dal codice disciplinare e dal codice di comportamento.

ARTICOLO 12

Obblighi di custodia, riservatezza e sicurezza delie dotazioni informatiche

1. Il dipendente in modalità agile deve attenersi alle eventuali istruzioni impartite dall'Amministrazione in merito all'utilizzo degli strumenti e dei sistemi.

2. Nell'ipotesi di utilizzo di strumenti tecnologici messi a disposizione dall'Amministrazione, il dipendente in modalità agile è tenuto a custodirli con diligenza e ad avvalersene esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati al quali il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle finalità legate all'espletamento delle suddette prestazioni lavorative, i dati personali devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all'interessato dalle rilevanti norme giuridiche in materia dì cui al Regolamento UE n. 679/2016 - GDPR e al decreto legislativo n. 196/03 e

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successive modifiche - Codice Privacy e in osservanza delle apposite prescrizioni impartite dall'Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.

4. Il dipendente è comunque tenuto a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa e a non divulgare e a non usare informazioni che non siano state pubblicate o che non siano di pubblica conoscenza, fermo restando le disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 13 Sicurezza sul lavoro

1. L'Amministrazione, in qualità di Datore di Lavoro, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione In modalità agile e, a tal fine, fornisce al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, all'atto di sottoscrizione dell'accordo individuale, un'informativa scritta (ALLEGATO 6), nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, così come richiamato dalla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione infortuni sul Lavoro al seguente link https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e- scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html.

Il Lavoratore collabora con l’Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.

2. Il dipendente è tenuto a collaborare diligentemente all'attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in modalità agile.

3. L'Amministrazione non risponde degli infortuni che si verifichino a causa della mancata osservanza, da parte del dipendente in modalità agile, dell'obbligo di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte, che si traduca nella scelta di un luogo di svolgimento della prestazione, individuato in difformità dalle prescrizioni della suddetta informativa.

4. L'Amministrazione, per il tramite del Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza che ha sottoscritto l'accordo individuale, comunica all’'INAIL i nominativi dei dipendenti ammessi al lavoro agile.

5. II dipendente ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello indicato per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, laddove essi non coincidano.

ARTICOLO 14 Normativa di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente disciplina si fa rinvio al contratto individuale di lavoro, all'accordo individuale di lavoro agile, alla vigente contrattazione collettiva nazionale ed alla legislazione in materia di rapporto di lavoro pubblico.

ARTICOLO 15 Disposizioni finali

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione del Direttore Generale.

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2. La disciplina di cui al presente atto ha validità per la durata dello stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il cui termine è ad oggi fissato al 31 luglio 2020.

3. Al termine del periodo di validità della presente disciplina temporanea è tacitamente ripristinata la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione di lavoro.

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Allegato 1)

ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE NELL’AReSS PUGLIA. DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’

Al Dirigente/Responsabile di

Area/Servizio____________________________

______________________________________

Dott./Dott.ssa___________________________

_______________________________________

_____________________

SEDE

Il/La sottoscritto/a _________________________________, in servizio presso l’Area/Servizio __________________________________________________ in qualità di (profilo)______________________________

Richiamata la circolare prot. __________________ del ________

DICHIARA

 di essere interessato/a all’espletamento dello smart working/lavoro agile presso il proprio domicilio sito nel Comune di ____________________________________________ provincia ___________, in via / piazza ____________________________________________________ n. _______________ nelle seguenti giornate lavorative:

Lunedì (Indicare SI / NO) ____________________

Martedì (Indicare SI / NO) ____________________

Mercoledì (Indicare SI / NO) ___________________

Giovedì (Indicare SI / NO) ____________________

Venerdì (Indicare SI /NO) ____________________

 di essere in possesso presso il proprio domicilio, degli strumenti di lavoro necessari all’espletamento delle attività lavorative ordinariamente svolte e nello specifico:

Computer (Indicare SI / NO) ________________________

Stampante (Indicare SI / NO) _______________________

Collegamento web (Indicare SI / NO) _________________

Altro (Specificare) __________________________________

 di essere reperibile nelle giornate e negli orari previsti ai seguenti recapiti telefonici _________________________

 di trovarsi in una delle condizioni previste dal paragrafo 3 ______________ della circolare prot. ________

del____________ come di seguito riportato:

INDICARE LA PRIORITA’ NOTE (ES.data di nascita dei figli etc..)

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“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge".

Data ___________________ Firma

_____________________________

(11)

Allegato 2)

ACCORDO INDIVIDUALE PER L’ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE NELL’ARESS PUGLIA TRA

L’AReSS Puglia, attraverso il Dott./Dott.ssa________________________________, in qualità di Responsabile di Area/Servizio______________________________________________

E

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________, in servizio presso l’Srea/Servizio _____________________________________________________, in qualità di (profilo) _________________________________________

Richiamata la circolare prot._____________del_____________________________

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 1)TEMPI E DURATA DELL’ACCORDO

Il presente accordo è valido per il periodo dal _______________al____________ (non superiore a giorni 30) nelle seguenti giornate e orari lavorativi:

Giorno Dalle ore (*) Alle ore (*) Durata orario lavorativo

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

(*le ore di inizio e fine attività individuate nel presente prospetto potranno essere modificate nel rispetto delle procedure previste)

2) MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE

Il dipendente svolgerà l’attività lavorativa in modalità agile nei giorni e negli orari previsti al precedente punto 1, o in orari differenti concordati e definiti nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare, presso il proprio domicilio sito nel Comune di _________________________Provincia di_______________________, Via/Piazza ___________________n.______, garantendo la reperibilità telefonica negli orari previsti sui recapiti di seguito indicati _____________________-__________________________

3)DEFINIZIONE DELLE ATTVITA’ DA SVOLGERE

Il dipendente si impegna a svolgere le attività così come definite e concordate con il Responsabile di Area/Servizio avvalendosi di specifico allegato 3.

Il Dirigente/Responsabile di Area/Servizio avrà cura di individuare analiticamente le attività che il dipendente deve svolgere in ciascuna giornata.

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4) DOTAZIONE TECNOLOGICA

Il dipendente utilizzerà per lo svolgimento delle attività programmate, la seguente dotazione tecnologica di sua proprietà:

_________________________________________________________________________

5) OBBLIGHI/ FACOLTA’ DEL DIPENDENTE

Il dipendente si impegna ad attenersi alle disposizioni impartite dall’Amministrazione, per lo svolgimento dello Smart working, ad utilizzare le apparecchiature in conformità alle istruzioni e disposizioni ricevute.

Il dipendente si impegna altresì a svolgere l’attività in smart working/lavoro agile nel rispetto dei criteri di idoneità, sicurezza e riservatezza e in un luogo rispondente ai requisiti minimi stabiliti nell’informativa generale sulla gestione della salute e sicurezza per il lavoratore in smart working/lavoro agile, nel rispetto della direttiva dell’INAIL sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22 co 1 L. 81/17.

Il dipendente si impegna altresì ad esonerare l’Amministrazione da ogni spesa sostenuta per l’utilizzo delle apparecchiature, consumi elettrici, connessione alla rete internet, alle comunicazioni telefoniche e ad ogni altro onere connesso all’attività lavorativa.

Il dipendente si impegna, in relazione all’attività lavorativa e alle mutate esigenze aziendali che dovessero intervenire, a garantire la propria presenza presso la sede di lavoro, su richiesta del Dirigente/Responsabile di Area/servizio ovvero sulla base di autonoma valutazione delle esigenze di Servizio.

6) CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il dipendete dovrà, nelle more dell’attivazione del sistema di timbratura virtuale, attestare la propria presenza inviando comunicazioni a mezzo mail di inizio, eventuale sospensione e fine lavoro.

I controlli del datore di lavoro avverranno sempre nel rispetto della vigente normativa e saranno principalmente rivolti alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e svolgimento delle attività concordate, nei tempi e con il livello di qualità previsti, e di cui dovrà darsi evidenza, nell’allegato 3, avendo cura di documentare con ogni strumento utile (mail inviate dal dipendente con allegati documenti prodotti, documenti cartacei consegnati in occasione della verifica, etc …) 7) SICUREZZA

Il dipendente in smart working/lavoro agile è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione applicando correttamente le direttive aziendali. Il dipendente collabora con l’Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa di comportamenti del dipendente incoerenti con quanto indicato nell’informativa di cui al seguente link:

https//www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html e comunque incompatibili con un corretto svolgimento della prestazione lavorativa.

8) RECESSO, PROROGA O MODIFICA

Il recesso del presente accordo prima della sua scadenza naturale, è possibile su impulso di entrambi le parti senza preavviso in presenza di giustificato motivo (a titolo esemplificativo: mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati/concordati, modifica esigenze di bilanciamento personali, inosservanza dei termini dell’accordo, mancato rispetto degli orari lavorativi previsti per ciascuna giornata, etc …)

FIRMA DEL DIPENDENTE FIRMA DEL DIRETTORE/DIRIGENTE/RESPONSABILE DI AREA/SERVIZIO

________________________________ _________________________________

(13)

Allegato 3)

ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE NELL’A.Re.S.S. PUGLIA.

DEFINIZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ SMART WORKING/LAVORO AGILE

In data ________________alle ore_____________________ presso la sede dell’AReSS Puglia, il Dirigente/ Responsabile di Area/Servzio____________________________dott./dott.ssa______________________________unitamente al dipendente__________________________ procede alla definizione delle attività da svolgersi nella settimana dal ___________________al ____________________:

Giorno Attività programmata

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

(* Il dirigente avrà cura di individuare analiticamente le attività che il dipendente deve svolgere in ciascuna giornata)

FIRMA DEL DIPENDENTE FIRMA DEL DIRETTORE/DIRIGENTE/RESPONSABILE DI AREA/SERVIZIO

________________________________ _________________________________

(14)

Allegato 4)

ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE NELL’A.Re.S.S.

VERIFICA ATTIVITA’ SVOLTE IN MODALITA’ SMART WORKING/LAVORO AGILE

In data ________________________ alle ore _____________________ presso la sede di ______________________________

Il Dirigente/Responsabile dell’Area/Servizio ________________________________dott./dott.ssa ______________________ unitamente al dipendente _____________________________ procede alla verifica delle attività svolte:

Giorno Attività Programmata Riscontro attività svolta (*) Documentazione allegata

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

(* In occasione della revisione settimanale delle attività svolte il dirigente attesterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati indicando uno dei seguenti campi (Attività svolta/Attività svolta parzialmente/Attività non svolta)

FIRMA DEL DIPENDENTE FIRMA DEL DIRETTORE/DIRIGENTE/RESPONSABILE DI AREA/SERVIZIO

________________________________ _________________________________

(15)

Allegato 5)

ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE NELL’A.Re.S.S.

ATTESTAZIONE PRESENZE PERSONALE IN SERVIZIO IN MODALITA’ SMART WORKING/LAVORO AGILE

DIPENDENTE Inizio

Attività smart working

Inizio Sospensione smart

working

Fine Sospesione smart

working

Fine Attività smart

working

FIRMA DEL DIRETTORE/DIRIGENTE/RESPONSABILE DI AREA/SERVIZIO

_________________________________

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Allegato 6)

Oggetto: Gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Informativa sulla salute e sicurezza dei dipendenti A.Re.S.S. Puglia in smart working ai sensi del combinato disposto dell’art. 22, co. 1, L. 81/2017 e dell’art. 3 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020, vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” n. 15008 del 04/03/2020.

Le presenti procedure vengono emanate con riferimento all’oggetto nell’attuale situazione epidemiologica che non ascrive il nostro territorio tra le aree di cui all’art. 1 del DL n. 6 del 2020.

Pertanto, in linea con le disposizioni del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», il combinato disposto dell’art. 22, co. 1, L. 81/2017e dell’art. 3 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020), indi le Disposizioni della Regione Puglia del 24 febbraio 2020 prot. n. 667/sp e n. 702/sp del 26/02/2020 nonché, in ultimo, le Direttive n. 1 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. n. DFP 0012035 P) e del giorno 04/02/2020 (prot. n. 15008), si emana, in regime precauzionale, la seguente Informativa nel caso in cui questo Direttore Generale, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, decida la prosecuzione delle attività, di parte o di tutto il personale di Agenzia, nell’ambito della metodologia lavorativa di cui al c.d. “lavoro agile” domiciliare.

Il telelavoro domiciliare in Agenzia risponde, quindi, alle seguenti finalità e obiettivi:

prioritariamente - quale atto datoriale di tutela della salute e sicurezza dei dipendenti di Agenzia nonché ulteriore misura per contrastare e contenere l’attuale emergenza epidemiologica,

 rispondere alle previsioni di cui all’art. 3, D.P.C.M. 23 febbraio, che origina l’emanazione urgente della presente Informativa a vantaggio del proprio personale, in linea con la Circolare aziendale recante “Misure precauzionali per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (prot. n. 1292/2020),

medio tempore (interpellato per le vie brevi, dettate dalle ragioni di urgenza, il Presidente del CUG, dott.ssa Gagliardi ), quale ordinaria misura organizzativa, contrattualmente prevista, al fine di:

 favorire la conciliazione del tempo di lavoro con gli impegni familiari/esigenze personali dei dipendenti, con particolare riferimento alle esigenze connesse all’evento paternità/maternità, a situazioni di disabilità temporanea del/della dipendente dovute alla necessità di sottoporsi a terapie salvavita per patologie oncologiche1, nonché all’assistenza nei confronti di familiari;

 assicurare ai/alle lavoratori/trici di Agenzia la scelta di una diversa modalità di prestazione del lavoro che comunque tuteli le relazioni personali e collettive del/della telelavoratore/trice, garantisca i bisogni formativi e le opportunità di crescita professionale, mantenga e sviluppi il senso di appartenenza ed i livelli di socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo ed alla dinamica dei processi innovativi delle metodologie lavorative di Agenzia;

 definire una migliore razionalizzazione del lavoro in A.Re.S.S. Puglia e soluzioni organizzative finalizzate a conseguire un miglior utilizzo delle risorse umane ed il pieno impiego delle possibilità assunzionali di cui alla propria dotazione organica, svincolando la medesima dall’eventuale saturazione delle postazioni di lavoro standard presso le due Sedi A.Re.S.S.

1 Cfr. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologican. 1 del 30/4/2009.

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Definizioni

 Il telelavoro realizza una variazione organizzativa del rapporto di lavoro che incide esclusivamente sulle modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa.

 Il telelavoro, quale forma flessibile di impiego, si concretizza nello svolgimento di attività ordinaria e di progetti le cui modalità di effettuazione siano conciliabili con prestazioni di lavoro a distanza.

 La modalità di telelavoro domiciliare è quella in cui il/la dipendente espleta l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, con il supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentano il collegamento a distanza e un’adeguata comunicazione con l’Amministrazione.

 Ai fini della presente Informativa, inoltre, si intende per:

a) “telelavoro”, l’attività di lavoro svolta a distanza, in conformità alle disposizioni della vigente normativa di settore e delle presenti procedure, presso il domicilio del/della dipendente, ovvero presso altro domicilio, laddove il/la dipendente abbia la necessità di assistere un familiare non convivente;

b) “sede di lavoro”, quella della struttura A.Re.S.S. Puglia al quale il/la dipendente è assegnato/a;

c) “postazione di lavoro”, il sistema tecnologico costituito da un insieme di dotazioni e programmi informatici utilizzabili al domicilio del/della dipendente, che consente lo svolgimento di attività in telelavoro;

d) “telelavoratore/trice”, il/la dipendente che svolge una prestazione di telelavoro dal domicilio;

e) “dirigente” il dipendente a cui sono attribuiti, ai sensi e i nei termini previsti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in combinato con l’art. 299 del medesimo D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., autonomi poteri decisionali, di spesa, di organizzazione, gestione e controllo per lo svolgimento delle funzioni in tema salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Avvertenze generali

Si informano i dipendenti di questa Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81. Si precisa altresì, che questa Amministrazione garantirà ai dipendenti, durante l’arco di svolgimento della loro attività in smart- working, la medesima copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali accertabili vigente per i dipendenti che operano in sede.

In caso di infortunio durante la prestazione lavorativa al domicilio, il dipendente dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Risorse Umane per i conseguenti adempimenti di legge secondo le disposizioni vigenti in materia.

Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)

1. Il Direttore Generale dell’A.Re.S.S. Puglia, datore di lavoro, garantisce la salute e la sicurezza del dipendente che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta (delle quali questa è la prima), nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2 Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

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2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e agli eventuali preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto (laddove possibile) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro ha provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del T.U. sulla sicurezza; ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa, ai sensi degli artt.

17 e 28 D.Lgs. 81/2008; ha erogato/calendarizzato la formazione e informazione dei lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesimo D. Lgs. 81/2008.

Pertanto, di seguito, si procede alla seguente analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro per lo/gli smart worker di Agenzia

Comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker

 Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor (e outdoor) diversi da quelli di lavoro abituali.

 Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.

 Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.

 In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.

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Di seguito, quindi, le indicazioni che il dipendente di Agenzia è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

§ 1 - Indicazioni relative ad ambienti indoor privati

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.

Raccomandazioni generali per i locali:

1. le attività lavorative NON possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);

2. adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti;

3. le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);

4. i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea;

5. i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.

Nelle more dell’emanazione di un Regolamento di Agenzia, in accordo con il Regolamento regionale recante

“Disciplina per il telelavoro a domicilio” (Det. Dir. N. 39 del 13/12/2013) ogni dipendente dovrà, a regime, produrre la documentazione di conformità degli impianti e documentare che il locale individuato dal dipendente presso il proprio domicilio sia in regola e conforme alle norme generali di prevenzione e sicurezza e, infine, che la postazione di telelavoro sia idonea dal punto di vista delle apparecchiature informatiche.

Indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale:

1. si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari;

2. l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante.

3. è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa.

Indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale:

1. è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;

2. evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.);

3. gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; i sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;

4. evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;

5. evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana.

§ 2 - Utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro (anche personali)

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di attrezzature/dispositivi di lavoro impiegati per svolgere il lavoro agile: notebook, tablet e smartphone.

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Si mette in evidenza, che nell’ambito emergenziale di cui all’oggetto, che motiva l’emanazione urgente della presente Informativa, la Circolare 04/03/2020 (prot n. 15008) della Presidenza del Consiglio dei Ministri evidenzia l’importanza di incentivare modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa anche nei casi in cui i dipendenti si rendano disponibili ad utilizzare i propri dispositivi, a fronte della transitoria indisponibilità, o insufficienza, di dotazioni informatiche per tutti i dipendenti di Agenzia contemporaneamente.

Indicazioni generali:

- tenere aggiornati gli antivirus/firewall presenti su ogni dispositivo in uso;

- effettuare le copie di back-up periodiche e assicurare la diligente tenuta dei dati di Agenzia secondo le indicazioni del DPO di Agenzia;

conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso redatte dal fabbricante;

- leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza;

- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere l’apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse);

- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e la spina di alimentazione;

- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili;

- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, alimentatori) forniti in dotazione;

- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;

- spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori;

- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall’impianto elettrico quando non utilizzati, specialmente per lunghi periodi;

- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso di un loro anomalo riscaldamento;

- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale;

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- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere l’attrezzatura al cavo di alimentazione);

- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te;

- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato;

- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri liquidi;

- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va consultato un medico;

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall’impianto elettrico;

- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe;

- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta;

- prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata);

- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti;

- i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può causare affaticamento visivo e pertanto:

▪ regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;

▪ durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come si fa quando si lavora normalmente al computer fisso;

▪ in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi;

▪ non lavorare mai al buio.

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Indicazioni per il lavoro con il notebook

In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l’impiego del notebook con le seguenti raccomandazioni:

- sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell’attrezzatura e un comodo appoggio degli avambracci;

- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, la seduta deve avere bordi smussati;

- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida (eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi);

- durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona lombare, evitando di piegarla in avanti;

- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso della tastiera, evitando di piegare o angolare i polsi;

- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi;

- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire cambiamenti di posizione nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo (notebook), dei documenti e del materiale accessorio;

- l’altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all’operatore in posizione seduta di avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°;

- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo;

- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un poggiapiedi con un oggetto di dimensioni opportune.

In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici:

- è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente confortevoli ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio lombare e alla posizione delle braccia rispetto al tavolino di appoggio;

- evitare lavori prolungati nel caso l’altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio del notebook;

- osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo, ecc.);

- nelle imbarcazioni il notebook è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea postazione di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave;

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- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a disposizione dei clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al suo supporto parete;

- non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è passeggeri.

Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone

I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti.

In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di:

- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata;

- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi;

- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali prediligendo l’utilizzo dell’auricolare;

- per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone;

- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching).

Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare

- È bene utilizzare l’auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati;

- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l’uso di telefoni cellulari/smartphone o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, ecc.);

- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni del medico competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell’apparecchiatura.

I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:

- non tenere i dispositivi nel taschino;

- in caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato l’apparecchio acustico;

- evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza;

- un portatore di apparecchi acustici che usasse l’auricolare collegato al telefono/smartphone potrebbe avere difficoltà nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. Non usare l’auricolare se questo può mettere a rischio la propria e l’altrui sicurezza.

Nel caso in cui ci si trovi all’interno di un veicolo:

- non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo;

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- durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l’auricolare o in modalità viva voce;

- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in qualità di passeggeri;

- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori;

- non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante;

- non collocare il dispositivo nell’area di espansione dell’airbag.

§ 3 Indicazioni relative a requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici

Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici utilizzatori, dispositivi di connessione elettrica temporanea.

Impianto elettrico A. Requisiti:

- i componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti danneggiate;

- le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati);

- le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o fumo;

- nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l’ubicazione del quadro elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza.

B. Indicazioni di corretto utilizzo:

- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre e accessibili;

- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell’impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, per evitare il rischio di incendio;

- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con materiali infiammabili.

Dispositivi di connessione elettrica temporanea

(prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.).

A. Requisiti:

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- i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) e la potenza massima ammissibile (ad es. 1500 Watt);

- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la guaina del cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funzionamento.

B. Indicazioni di corretto utilizzo:

- l’utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e idonei;

- le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e dell’impianto elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente nelle prese, in modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo;

- evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.;

- disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;

- verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad es.

presa multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);

- fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldi durante il loro funzionamento;

- srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie libera per smaltire il calore prodotto durante il loro impiego.

§ 4 - Informativa relativa al rischio incendi per il lavoro “agile”

Indicazioni generali:

- Comunicare al Servizio Risorse Umane ed al SPP il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.);

- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a fiamma libera (alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio e di rischio ustione. Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d’aria per l’eliminazione dei gas combusti;

- rispettare il divieto di fumo laddove presente;

- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all’esterno, nei vasi con piante e nei contenitori destinati ai rifiuti;

- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco.

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Comportamento per principio di incendio:

- mantenere la calma;

- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine;

- avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel caso si valuti l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, luogo dell’evento, situazione, affollamento, ecc.;

- se l’evento lo permette, in attesa o meno dell’arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere l’incendio attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua2, coperte3, estintori4, ecc.);

- non utilizzare acqua per estinguere l’incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico;

- se non si riesce ad estinguere l’incendio, abbandonare il luogo dell’evento (chiudendo le porte dietro di sé ma non a chiave) e aspettare all’esterno l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni;

- se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la porta con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all’interno, aprire la finestra e segnalare la propria presenza.

Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è importante:

- accertarsi dell’esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli;

- prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, della dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;

2 È idonea allo spegnimento di incendi di manufatti in legno o in stoffa ma non per incendi che originano dall’impianto o da attrezzature elettriche.

3 In caso di principi di incendio dell’impianto elettrico o di altro tipo (purché si tratti di piccoli focolai) si possono utilizzare le coperte ignifughe o, in loro assenza, coperte di lana o di cotone spesso (evitare assolutamente materiali sintetici o di piume come i pile e i piumini) per soffocare il focolaio (si impedisce l’arrivo di ossigeno alla fiamma). Se particolarmente piccolo il focolaio può essere soffocato anche con un recipiente di metallo (ad es. un coperchio o una pentola di acciaio rovesciata).

4 ESTINTORI A POLVERE (ABC)

Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solide che formano brace (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di classe B) e da sostanze gassose (fuochi di classe C). Gli estintori a polvere sono utilizzabili per lo spegnimento dei principi d’incendio di ogni sostanza anche in presenza d’impianti elettrici in tensione.

ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO2)

Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe B) e fuochi di sostanze gassose (fuochi di classe C); possono essere usati anche in presenza di impianti elettrici in tensione. Occorre prestare molta attenzione all’eccessivo raffreddamento che genera il gas: ustione da freddo alle persone e possibili rotture su elementi caldi (ad es.: motori o parti metalliche calde potrebbero rompersi per eccessivo raffreddamento superficiale). Non sono indicati per spegnere fuochi di classe A (sostanze solide che formano brace). A causa dell’elevata pressione interna l’estintore a CO2 risulta molto più pesante degli altri estintori a pari quantità di estinguente.

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ESTINTORE

- sganciare l’estintore dall’eventuale supporto e porlo a terra;

- rompere il sigillo ed estrarre la spinetta di sicurezza;

- impugnare il tubo erogatore o manichetta;

- con l’altra mano, impugnata la maniglia dell’estintore, premere la valvola di apertura;

- dirigere il getto alla base delle fiamme premendo la leva prima ad intermittenza e poi con maggiore progressione;

- iniziare lo spegnimento delle fiamme più vicine a sé e solo dopo verso il focolaio principale.

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