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SAN GIOVANNI IN PERSICETO

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA ED I COMUNI Dl ANZOLA DELL’EMILA, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, SALA BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO E SANT’AGATA BOLOGNESE PER IL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN MATERIA SISMICA, IN ATTUAZIONE DELL'ART.3 L.R. 31/10/08 N. 19.

tra

L’Unione Reno Galliera (C.F.: 02855851206), rappresentata dal Presidente pro-tempore Claudio Pezzoli, domiciliato per la carica presso la sede dell’Unione in Via Fariselli n. 4 - San Giorgio di Piano, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto, in esecuzione della delibera di Consiglio dell’Unione n. 88 del 25.11.2021;

e i Comuni di:

- ANZOLA DELL’EMILIA (C.F.: 80062710373) rappresentato dal Sindaco pro tempore Giampiero Veronesi, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via Grimandi n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2021;

- CALDERARA DI RENO (C.F.: 00543810378) rappresentato dal Sindaco pro tempore Giampiero Falzone, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Piazza Marconi n. 7, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 26.11.2021;

- CREVALCORE (C.F.: 00316400373) rappresentato dal Sindaco pro tempore Marco Martelli, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via G. Matteotti n. 191, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 30.11.2021;

- SALA BOLOGNESE (C.F.: 80014630372) rappresentato dal Sindaco pro tempore Emanuele Bassi, domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Piazza Marconi n.

1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 17.12.2021;

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO (C.F.: 800874410376) rappresentato dal Sindaco pro tempore Lorenzo Pellegatti, domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Corso Italia n. 70, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 30.11.2021;

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- SANT’AGATA BOLOGNESE (C.F.: 00865820377) rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Vicinelli, domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Via 2 Agosto 1980 n. 118, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2021;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente; in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n. 19/2008 prevede quanto segue:

o le funzioni in materia sismica, sono attribuite in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;

o il suddetto comma 2 stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi, di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (12/02/2009), indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale; tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico- amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;

Dato atto che:

- l’art. 35 della L.R. 27/12/2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018”, che in attuazione dell’art. 3, comma 8 della L.R. n. 19/2008 e dell’art. 21, comma 3, della L.R. n. 13/2015, fissa al 31 Dicembre 2018 il termine

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ultimo per la cessazione dell’avvalimento delle strutture tecniche regionali e la conseguente gestione autonoma delle funzioni sismiche da parte dei Comuni;

- l'Unione Reno Galliera ha deliberato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n.

19/2008, con delibera di Consiglio dell'Unione n. 24 del 27/11/2009, giusta convenzione prot. nr. 14127 del 03/12/2009, di esercitare nell'ambito della forma associata le funzioni in materia sismica d'ora innanzi per brevità definito come

"Ufficio sismica";

- Lo Sportello pratiche sismiche dell’Unione Reno Galliera è stato validato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. 16 Novembre 2009 n. 1852, come successivamente integrata, recante l'elenco dei comuni che esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica e l'elenco di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali;

- i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, rispettivamente con nota prot. 47963 del 04/08/2021, nota prot. n. 59413 del 06/10/2021, nota prot. n. 47667 del 03/08/2021, nota prot. n. 65291 del 10/11/2021, nota prot. n. 63789 del 02/11/2021 e nota prot. n. 48982 del 10/08/2021, hanno chiesto all’Unione Reno Galliera di potere aderire all'Ufficio sismica ed a seguito del positivo riscontro i suddetti Comuni hanno approvato con le succitate delibere dei rispettivi Consigli Comunali lo schema di convenzione che ora si sottoscrive;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1.

Oggetto della presente convenzione è l'assolvimento, in modo coordinato nel territorio dei Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese di seguito indicati "Comuni", delle funzioni in materia sismica, da svolgere in forma associata con l’Unione Reno Galliera, di seguito "Unione", dotata di un'apposita struttura tecnica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia sopra richiamate.

ART. 2 Struttura tecnica

1. Presso l'Unione Reno Galliera è istituita una Struttura tecnica a valenza intercomunale denominata “Sportello pratiche sismiche” che si occupa di garantire la costante

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adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti d'intervento e delle relative metodologie applicative per l'assolvimento delle funzioni previste dalla L.R. 30 Ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" nonché il rispetto della tempistica stabilita dalla nuova normativa edilizia (L.R. n. 15/2013

“Semplificazione della disciplina edilizia” e s.m.i.).

2. All'Unione spetta altresì stabilire, in concorso con i Comuni aderenti al Servizio di cui al precedente punto, le modalità di svolgimento delle procedure, il regolare rispetto dei termini, l'organizzazione dei flussi relativi alle pratiche dai Comuni stessi e dei relativi scambi amministrativi e tecnici, anche attivando opportune forme di comunicazione coinvolgenti il Gruppo dei Tecnici specificamente dedicati al compito nelle rispettive sedi comunali;

3. Nulla è innovato invece rispetto alle competenze dei Comuni per quanto riguarda le competenze in materia edilizia ed in particolare nelle procedure dallo stesso definite per il ricevimento, il deposito e l'istruttoria delle pratiche edilizie; per quanto attiene invece i depositi strutturali, lo Sportello Unico per l’Edilizia dei Comuni conserverà la competenza esclusivamente riguardo la verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata ai sensi dell’art. 13, comma 3 L.R. n. 19/2008, nonché l’estrazione del campione dei depositi da assoggettare a controllo di merito; riguardo i procedimenti di Autorizzazione sismica, i Comuni trasmetteranno la documentazione allo Sportello pratiche sismiche dell’Unione Reno Galliera, ai sensi dell’art. 12, comma 3 L.R. n. 19/2008;

4. Lo Sportello pratiche sismiche dell'Unione provvederà alla istruttoria tecnica per la verifica osservanza delle norme tecniche per le costruzioni per i progetti di cui al punto precedente: pratiche ex art 13 sorteggiate dai responsabili dei procedimenti dei Comuni e pratiche ex art 11 della citata L.R. n. 19/2008 trasmesse dai Comuni.

L'istruttoria avverrà nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 della già citata L.R. n.

19/2008; compete all’Unione l’espressione di pareri in materia sismica eventualmente inviati dal Comune a riguardo di casi specifici (sono escluse interpretazioni normative e simili).

5. Il responsabile del procedimento dell’Unione provvederà alla firma del relativo provvedimento finale di autorizzazione sismica sulla base dei pareri risultanti dalle istruttorie tecniche svolte dallo Sportello pratiche sismiche dell'Unione;

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6. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui al precedente punto 4, avverrà presso lo SUE/SUAP dei comuni che provvederanno, quando previsto, a trasmetterlo all'Ufficio sismica dell'Unione con le modalità e tempi concordati.

ART. 3

Rapporti finanziari e rimborso per le spese istruttorie

1. L'onere per l'utilizzo della struttura tecnica in materia sismica è costituita dal rimborso delle spese di istruttoria relative alle pratiche di autorizzazione ed alle pratiche di deposito, da liquidarsi contestualmente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica od al momento del deposito del progetto strutturale da parte del privato, direttamente all’Unione. Qualora l’introito del rimborso delle spese di istruttoria non fosse sufficiente alla copertura delle spese di mantenimento della struttura, così come definite all’art. 5, è prevista integrazione a carico dei Comuni in ragione delle pratiche di competenza. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso dell’Unione, mediante nota accompagnata da apposita relazione a consuntivo delle attività, a seguito dell’accertamento dell’incasso al 31 Dicembre di ogni anno.

2. L'ammontare delle somme dovute all'Unione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19/2008 e successivi atti deliberativi regionali, a titolo di rimborso forfettario delle spese di istruttoria per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica (verifiche, controlli), è determinato con apposito atto della Giunta Regionale, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche soggette ad autorizzazione sismica e pratiche soggette a deposito.

3. I rimborsi forfettari previsti all'art. 20 della L.R. n. 19/2008 e successivi atti deliberativi regionali, saranno versati sul conto corrente del Tesoriere dell’Unione, mediante il Portale dei pagamenti del cittadino - PagoPa.

4. L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è verificato, da parte dei Comuni competenti, nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n.

19/2008. Compete all’Unione il supporto al Comune, ad eventuale richiesta, nello stabilire il corretto tipo di intervento e numero di unità strutturali proposte nel progetto.

5. Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale

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maggiorazione dovuta, richiedendo, ove necessario, la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

6. L’Unione e i Comuni si impegnano a verificare entro il 30 Giugno di ogni anno la congruità di quanto disposto dal presente articolo e ad adottare i provvedimenti necessari.

ART. 4 Procedure

1. Dalla data di stipula della presente convenzione i Comuni attivano i flussi all'Unione delle pratiche sottoposte ad autorizzazione nel rispetto delle norme relative al rischio sismico. L'Unione ed i Comuni si attengono alle procedure indicate dalla L.R. n.

19/2008, a circolari, regolamenti e direttive regionali ed alle procedure operative redatte ed approvate dall'Unione. L'approvazione di dette procedure avviene in accordo con i Comuni aderenti allo Sportello pratiche sismiche dell'Unione, attraverso la convocazione da parte della stessa Unione di appositi tavoli tecnici.

ART. 5 Risorse

1. Secondo le modalità indicate al precedente art. 4, i rimborsi sono destinati alla copertura delle spese per il personale e per la sua formazione, per l'allestimento e l'uso dei locali, la dotazione dei programmi informatici e relativa assistenza tecnica e per tutto quanto complessivamente attenga all'adeguamento e il funzionamento della struttura tecnica di cui all'art. 2, per un importo forfettario pari a € 55.000,00 annui.

2. Eventuali contributi regionali o di altri enti pubblici o privati inerenti lo svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione sono ugualmente riscossi dall'Unione e come sopra parimenti destinati.

ART.6 Organo di garanzia

1. Il buon andamento e la regolare applicazione dei patti contenuti nella presente Convenzione sono attribuiti alla competenza degli organi tecnici dei Comuni e dell'Unione.

ART.7 Durata

1. La presente convenzione, sottoposta all'approvazione dei rispettivi organi, ha validità pari a 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa: la stessa

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potrà essere anticipatamente risolta su espressa volontà delle parti da esprimersi formalmente entro 3 (tre) mesi prima della scadenza.

2. Le parti, in accordo tra loro, possono altresì apportare modifiche ai patti convenzionali sottoscritti anche in corso di validità del presente atto.

ART.8 Recesso

1. La volontà di recesso deve essere espressa formalmente con anticipo di 3 (tre) mesi.

2. Il recesso non dà luogo a rimborsi al recedente.

ART.9 Controversie

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esercizio della presente convenzione viene rimessa ai sensi di legge alle determinazioni del Giudice del Tribunale di Bologna.

ART. 10 Trattamento fiscale

1. Il presente atto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo a termini dell'Art. 16 - Tab. B - D.P.R. 26/10/1992 n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Unione Reno Galliera Il Presidente

Claudio Pezzoli

Per il Comune di Anzola dell’Emilia Il Sindaco

Giampiero Veronesi

Per il Comune di Caldera di Reno Il Sindaco

Giampiero Falzone

Per il Comune di Crevalcore Il Sindaco

Marco Martelli

Per il Comune di Sala Bolognese Il Sindaco

Emanuele Bassi

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Per il Comune di San Giovanni in Persiceto Il Sindaco

Lorenzo Pellegatti

Per il Comune di Sant’Agata Bolognese Il Sindaco

Giuseppe Vicinelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

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