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DIRITTO ECCLESIASTICO

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Academic year: 2022

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(1)

COMPENDIO DI

DIRITTO

ECCLESIASTICO

XVII EDIZIONE

(2)

TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Simone s.r.l. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

E5 • La Costituzione Esplicata

a cura di F. del Giudice

La «Costituzione esplicata» consente di focalizzare l’at- tenzione sul testo di ogni norma, sul significato di ciascun comma e delle singole parole chiave, rivelandosi partico- larmente utile per la preparazione di esami universitari, concorsi e abilitazioni professionali, nonché di rilevante interesse per avere un quadro chiaro e sintetico delle mo- difiche attualmente in corso.

Il volume è completato da Appendici con lo Statuto Al- bertino e la Carta dei diritti fondamentali del l’Unione europea, entrambi corredati da brevi note di commento.

Il presente volume è a cura del dott. Pietro Emanuele

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: www.simone.it ove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati

La pubblicazione di questo volume, pur curato con scrupolosa attenzione degli Autori e Curatori, non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte degli stessi e della Casa editrice per eventuali errori, incongruenze o difformità dai contenuti delle prove effettivamente somministrate in sede di concorso o esame.

Tuttavia per continuare a migliorare la qualità delle sue pubblicazioni e renderle sempre più mirate alle esigen- ze dei lettori, la Edizioni Simone sarà lieta di ricevere segnalazioni e osservazioni all’indirizzo info@simone.it.

Finito di stampare nel mese di luglio 2020 da «Rotobook Service s.r.l.» - Via Capri, n. 67 - Casoria (NA) per conto della SIMONE s.r.l. - Via F. Caracciolo, 11 - 80122 - Napoli Grafica di copertina di Giuseppe Ragno

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per conoscere il rapporto tra ordinamento giuridico statale e confessioni religiose, in un momento storico caratterizzato dal pluralismo culturale e religioso.

In tal senso, la dizione «diritto ecclesiastico» andrebbe sostituita con «diritto delle religioni e dei culti» in modo così più conforme ai principi della Costituzione, che riconosce e garantisce l’identità di ciascuna confessione religiosa.

Si avverte oggi il superamento di quel confessionismo che non consentiva all’ordina- mento italiano di adeguare la propria legislazione alle mutate esigenze sociali. Basti pensare a quanto accaduto con le unioni civili (eterosessuali e omosessuali) che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico dopo aver avuto per anni una parziale tutela solo grazie all’opera della giurisprudenza, soprattutto costituzionale.

Il Compendio, comunque, pur presentando un’analisi critica del diritto ecclesiastico,

conserva una trattazione tradizionale per mettere il lettore in condizione di prepararsi

al meglio in vista dell’esame di abilitazione di avvocato nonché di esami universitari.

(4)

Capitolo 1: Concetto e definizione del diritto ecclesiastico

1. Stato e fattore religioso ... Pag. 5

2. Le fasi del diritto ecclesiastico italiano ... » 6

3. Rapporti tra diritto ecclesiastico e diritto canonico ... » 7

4. Collocazione sistematica del diritto ecclesiastico tra le scienze giuridiche ... » 9

Questionario ... » 10

Capitolo 2: La nascita del diritto ecclesiastico Sezione Prima Dal Regno di Sardegna al Concordato del 1929 1. La politica ecclesiastica del Regno di Sardegna ... » 11

2. La questione romana e la legge delle guarentigie ... » 12

3. I Patti Lateranensi (1929) ... » 12

4. La legge sui culti ammessi ... » 14

Sezione Seconda Dal Concordato del 1984 ai nostri giorni 1. Il movimento per la revisione del Concordato del 1929 ... » 14

2. L’accordo del 18 febbraio 1984: il nuovo Concordato ... » 15

3. Princípi ispiratori e struttura del nuovo Concordato ... » 15

4. Aspetti più significativi del Concordato del 1984 ... » 16

5. Lo sviluppo della legislazione regionale ... » 18

Questionario ... » 18

Capitolo 3: Le fonti del diritto ecclesiastico 1. Concetti introduttivi ... » 19

2. Classificazione delle fonti ... » 19

3. Le fonti costituzionali ... » 20

4. Fonti di provenienza unilaterale statale ... » 21

5. Fonti di provenienza unilaterale confessionale ... » 21

6. Fonti di provenienza bilaterale (o concordatarie) ... » 22

7. Le fonti del diritto internazionale. La CEDU ... » 22

8. Le fonti del diritto dell’Unione europea ... » 23

9. Le sentenze della Corte costituzionale ... » 24

(5)

Capitolo 4: I principi costituzionali del diritto ecclesiastico

1. Premessa ... Pag. 26

2. Il principio personalista ... » 26

3. Il principio di uguaglianza ... » 27

4. Il principio pattizio ... » 28

5. Il principio del pluralismo confessionale ... » 29

6. La libertà di coscienza ... » 32

7. La libertà religiosa ... » 32

8. Il principio di laicità ... » 35

Questionario ... » 36

Capitolo 5: Organi statuali con mansioni inerenti ai culti 1. Premessa ... » 37

2. Il Presidente della Repubblica ... » 37

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ... » 37

4. Il Ministero dell’Interno ... » 40

5. I compiti del Prefetto ... » 41

6. Il Fondo edifici di culto ... » 42

Questionario ... » 43

Capitolo 6: L’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano 1. Chiarimenti terminologici ... » 44

2. Lo Stato della Città del Vaticano: natura giuridica ... » 45

3. Elementi dello Stato della Città del Vaticano ... » 45

4. L’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano ... » 47

5. Rapporti con lo Stato italiano ... » 51

6. Collocazione nell’ordinamento internazionale ... » 54

Questionario ... » 56

Capitolo 7: Prerogative degli organi centrali della Chiesa cattolica nel diritto italiano 1. Generalità ... » 57

2. Garanzie di carattere personale ... » 57

3. Garanzie relative all’esercizio della potestà giurisdizionale della Santa Sede ... » 59

4. Garanzie di carattere reale ... » 62

5. Garanzie di carattere economico ... » 63

Questionario ... » 64

(6)

Indice generale

249

Capitolo 8: La posizione della Chiesa cattolica nel diritto italiano

1. Premessa ... Pag. 65

2. L’autonomia della Chiesa cattolica ... » 65

3. La Chiesa cattolica come ente pubblico ... » 66

4. La potestà di giurisdizione della Chiesa cattolica ... » 66

5. La potestà di magistero della Chiesa cattolica ... » 67

Questionario ... » 69

Capitolo 9: L’organizzazione territoriale della Chiesa cattolica in Italia Sezione Prima I poteri degli uffici ecclesiastici periferici 1. L’organizzazione periferica della Chiesa cattolica ... » 70

2. I titolari di uffici ecclesiastici ... » 71

3. L’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato ... » 72

4. Altre forme di assistenza spirituale: i cappellani ... » 73

5. La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) ... » 73

Sezione Seconda La provvista degli uffici ecclesiastici 1. La disciplina vigente ... » 74

2. La nomina dell’Ordinario e dei cappellani militari ... » 74

3. La responsabilità degli ufficiali ecclesiastici ... » 75

Questionario ... » 75

Capitolo 10: Le persone fisiche nel diritto ecclesiastico 1. Introduzione ... » 76

2. Nozione di ecclesiastico e ministro di culto ... » 76

3. Lo status degli ecclesiastici e degli altri ministri di culto nel diritto civile .. » 78

4. Il sostentamento del clero ... » 80

5. La previdenza sociale del clero e degli altri ministri di culto ... » 82

6. Il lavoro degli ecclesiastici e degli altri ministri di culto ... » 83

7. Gli ecclesiastici e gli altri ministri di culto nel diritto penale ... » 83

8. Il potere disciplinare dell’autorità ecclesiastica: l’articolo 23 del Trattato Lateranense ... » 85

9. La condizione giuridica dei religiosi nella Chiesa cattolica ... » 85

Questionario ... » 86

(7)

Capitolo 11: Gli enti ecclesiastici

Sezione Prima Caratteri generali

1. Le fonti ... Pag. 87

2. Nozione di ente ecclesiastico ... » 88

3. Presupposti per la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ... » 89

4. Segue: I requisiti per il riconoscimento ... » 91

5. Il procedimento di riconoscimento per decreto ... » 93

6. Le altre tipologie di riconoscimento ... » 95

7. La revoca del riconoscimento degli enti ecclesiastici ... » 95

8. Le trasformazioni degli enti ecclesiastici ... » 96

9. L’estinzione degli enti ecclesiastici ... » 96

10. Finalità degli enti ecclesiastici. Terzo settore e impresa sociale ... » 97

11. Le agevolazioni fiscali ... » 98

Sezione Seconda I singoli enti ecclesiastici Premessa ... » 100

1. Gli enti ecclesiastici riconosciuti anteriormente al Concordato ... » 101

2. Le chiese aperte al culto pubblico ... » 102

3. Le fabbricerie ... » 103

4. I santuari ... » 103

5. Le associazioni religiose ... » 104

6. Le associazioni dei fedeli ... » 105

7. Le fondazioni di culto ... » 106

8. Gli istituti per il sostentamento del clero ... » 106

Questionario ... » 107

Capitolo 12: Il patrimonio ecclesiastico Sezione Prima Concetto e partizione 1. Definizione e partizione del patrimonio ecclesiastico ... » 108

2. L’edificio destinato al culto ... » 109

3. Le pertinenze dell’edificio di culto ... » 110

4. Costruzione, conservazione e riparazione ... » 110

5. Cimiteri e sepolcri ... » 111

6. I beni culturali di interesse religioso ... » 112

7. Le cose mobili destinate al culto ... » 115

8. I beni patrimoniali ecclesiastici ... » 116

(8)

Indice generale

251

Sezione Seconda

L’amministrazione del patrimonio ecclesiastico

1. I controlli canonici ... Pag. 117

2. Il sistema di pubblicità ... » 117

3. Il diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili ... » 118

4. Gli acquisti degli enti ecclesiastici ... » 118

Questionario ... » 120

Capitolo 13: Il sistema delle entrate degli enti ecclesiastici Premessa ... » 121

Sezione Prima Le entrate di diritto pubblico 1. Le imposte ecclesiastiche ... » 121

2. Le tasse ecclesiastiche ... » 122

3. Le erogazioni dello Stato a favore della Chiesa: l’otto per mille ... » 123

4. Segue: Le altre prestazioni dello Stato e degli enti locali ... » 125

5. La partecipazione al gettito derivante dal cinque per mille ... » 126

Sezione Seconda Le entrate di diritto privato 1. Le oblazioni dei fedeli ... » 127

2. Le disposizioni per l’anima ... » 128

3. I legati pii e le fondazioni di culto ... » 128

Questionario ... » 129

Capitolo 14: Il matrimonio canonico con effetti civili 1. Il diritto matrimoniale italiano fino al Concordato ... » 130

2. Il sistema matrimoniale concordatario ... » 131

3. Il matrimonio acattolico ... » 132

4. Il matrimonio in sede di revisione del Concordato ... » 132

5. I principi dell’attuale legislazione matrimoniale ... » 134

Questionario ... » 135

(9)

Capitolo 15: Procedura per il riconoscimento degli effetti civili del ma- trimonio canonico

1. Premessa ... Pag. 136

2. Le pubblicazioni ... » 136

3. Opposizioni al matrimonio e certificato di nulla-osta ... » 138

4. La celebrazione del matrimonio: manifestazione del consenso ... » 139

5. Gli adempimenti successivi alla celebrazione ... » 140

6. La trascrizione del matrimonio ... » 141

7. Il matrimonio dello straniero in Italia ... » 146

Questionario ... » 146

Capitolo 16: Efficacia delle decisioni ecclesiastiche su matrimoni ca- nonici 1. Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale ... » 147

2. Il processo matrimoniale canonico ... » 149

3. Il procedimento di delibazione dinanzi alla Corte d’Appello ... » 151

4. Effetti delle decisioni ecclesiastiche circa la nullità dei matrimoni ... » 153

5. La dispensa ecclesiastica del matrimonio rato e non consumato ... » 154

6. La separazione personale dei coniugi ... » 155

Questionario ... » 156

Capitolo 17: Caratteri generali della disciplina dei culti acattolici 1. Il concetto di confessione religiosa e la libertà di organizzazione ... » 157

2. Fonti normative ... » 158

3. Le intese ... » 158

4. I ministri di culto delle confessioni acattoliche ... » 160

5. Gli enti ecclesiastici delle confessioni acattoliche ... » 161

6. La celebrazione del matrimonio acattolico con effetti civili ... » 162

Questionario ... » 165

Capitolo 18: Le intese con lo Stato italiano dei culti acattolici 1. L’intesa con la Tavola Valdese ... » 166

2. Le intese con l’Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno e con le Assemblee di Dio in Italia ... » 168

3. L’intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane ... » 169

4. Le intese con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia e con la Chiesa evangelica luterana in Italia ... » 170

(10)

Indice generale

253

5. L’intesa con la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Eu-

ropa Meridionale ... Pag. 172

6. L’intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni ... » 173

7. L’intesa con la Chiesa Apostolica in Italia ... » 174

8. Le intese con l’Unione Buddhista Italiana e con l’Unione Indui sta Italia- na, Sanatana Dharma Samgha ... » 174

9. L’intesa con l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai ... » 176

10. L’intesa non ratificata con i Testimoni di Geova ... » 177

11. L’intesa mancata con l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ... » 179

Questionario ... » 180

Capitolo 19: Il fenomeno religioso nelle differenti esperienze attuali 1. Obiezione e libertà di coscienza ... » 181

2. L’obiezione di coscienza nel processo penale e civile: il giuramento ... » 182

3. L’obiezione di coscienza al servizio militare ... » 183

4. L’obiezione di coscienza all’interruzione volontaria di gravidanza e all’intervento di procreazione medicalmente assistita ... » 184

5. L’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale ... » 185

6. Il rifiuto dei trattamenti sanitari ... » 185

7. Il testamento biologico ... » 187

8. Le convivenze di fatto ... » 189

9. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso ... » 191

10. Le adozioni da parte di coppie omosessuali ... » 192

11. La procreazione medicalmente assistita ... » 194

12. La surrogazione di maternità (utero in affitto) ... » 197

13. L’assistenza spirituale nelle strutture obbliganti ... » 198

14. L’insegnamento della religione nella scuola ... » 202

15. Diritto penale e fenomeno religioso ... » 207

16. Pubblicità religiosa e trattamento dei dati personali ... » 211

17. Lavoro subordinato e fattore religioso ... » 214

18. Simboli religiosi, pratiche religiose e ordinamento statale ... » 216

Questionario ... » 222

Appendice: Profili generali della confessione religiosa islamica Premessa ... » 223

1. La rivelazione ... » 224

2. La figura di Muhammad (Maometto) ... » 225

3. I cinque pilastri ... » 226

4. I Sunniti ... » 229

(11)

6. Il Sufismo ... Pag. 230 7. Brevi note sul pensiero islamico ... » 231 8. Il diritto islamico ... » 232

(12)

Capitolo 5  Organi statuali con mansioni inerenti ai culti

Sommario

1. Premessa. - 2. Il Presidente della Repubblica. - 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri. - 4. Il Ministero dell’Interno. - 5. I compiti del Prefetto. - 6. Il Fondo edifici di culto.

1. Premessa

Nell’ordinamento italiano la competenza in materia di culti è demandata a diversi organi dello Stato con differenti competenze differenti (ratione materiae e ratione valoris).

Tralasciando gli organi legislativi e giudiziari, si tratterà, in questa sede degli organi costituzionali e amministrativi che esplicano funzioni in materia ecclesiastica.

2. Il Presidente della Repubblica

Quale Capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale (art. 87, co. 1, Cost.), il Presidente della Repubblica ha le seguenti competenze:

a)

ratifica i trattati internazionali, compresi quelli con la Santa Sede, salva l’ap-

provazione delle Camere nei casi in cui è richiesto dalla Costituzione ai sensi degli artt. 80 e 87 Cost.;

b) accredita l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede e riceve il

Nunzio pontificio

presso l’Italia (art. 87 Cost. e art. 12, co. 4 del Trattato del 1929);

c) nomina i plenipotenziari, designati dal Governo, per le trattative concordatarie e promulga le leggi di esecuzione della revisione concordataria e delle intese con i culti differenti dalla religione cattolica (art. 87, co. 8, Cost.);

d) promulga le leggi di recepimento delle intese con i legittimi rappresentanti delle religioni diverse dalla cattolica (artt. 8, co. 3, 87, co. 5, Cost.).

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri A) Principi costituzionali e legislativi

È compito del Presidente del Consiglio, in base al combinato disposto dall’art. 95 Cost.

e dall’art. 5, L. 23-8-1988, n. 400, dirigere e coordinare, anche in materia ecclesiastica, l’opera dei singoli Ministri mantenendo l’unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo.

Pur non precisando la legge del 1988 gli specifici compiti del Presidente del Consiglio e del Segretariato generale della Presidenza al riguardo, dal Presidente e dai suoi uffici è stato assunto stabilmente una funzione di preparazione, promozione e impulso delle

Edizioni Simone - Vol. 32/1 Compendio di diritto ecclesiastico

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iniziative in materia, funzione svolta anche attraverso gli appositi organismi collegiali costituiti via via nel tempo con compiti istruttori e consultivi.

Tale ruolo del Presidente del Consiglio è stato confermato dal D.Lgs. 303/1999 che, all’art. 2, co. 2, lettera e), precisa che lo stesso si avvale della Presidenza per l’eserci- zio, in forma organica e integrata, delle funzioni attinenti i rapporti del Governo con le confessioni religiose ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo co. Cost.

Le funzioni del Presidente sono diverse da quelle del Ministero dell’interno, al quale compete la tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, ossia l’attuazione amministrativa delle norme che definiscono i diritti e gli spazi di libertà e di autonomia delle confessioni religiose e la garanzia dell’osservanza delle stesse.

Alla Presidenza del Consiglio spetta, invece, definire le politiche e gli indirizzi generali concernenti la elaborazione delle leggi e degli atti pattizi in materia religiosa.

Nell’ambito dell’Ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio opera l’Ufficio studi e rapporti istituzionali, che assiste il Segretario generale, fra l’altro, nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente del Consiglio in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose.

Uno dei servizi in cui si articola l’Ufficio studi è il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali. Il Servizio assicura l’assistenza al Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Sottosegretario di Stato nell’esercizio delle attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le confessioni religiose ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione nonché in materie di particolare impatto strategico, anche sotto il profilo etico ed umanitario (art. 24, comma 4, d.P.C.M. 23-7-2002, come sostituito dal d.P.C.M. 30-12-2009).

B) I compiti delle Commissioni

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituite le seguenti Commissioni con competenza in materia ecclesiastica:

1. Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 marzo del 1997 (prorogata da ultimo con d.P.C.M. 4-5-2016, scaduta il 4-5-2018 e in attesa di ricostituzione).

La Commissione ha il compito di preordinare gli studi e le linee operative per il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricato di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose; e di concordare con le delegazioni delle confessioni religiose interessate il testo delle bozze di intesa;

2. Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 marzo 1997 (prorogata da ultimo con d.P.C.M. 4-5- 2016, scaduta il 4-5-2018 e in attesa di ricostituzione). La Commissione ha compiti di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all’attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza; di ricognizione ed esame dei problemi relativi alla preparazione di intese con le confessioni religiose e formulazione di un parere preliminare sulle bozze di intesa; di elaborazione degli orientamenti di massima in vista della stipula dell’intesa;

di formulazione di pareri su questioni attinenti alle relazioni tra Stato e confessioni

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Organi statuali con mansioni inerenti ai culti

39

religiose in Italia e nell’Unione Europea su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri; di segnalazione di problemi in sede di applicazione della normativa vigente in materia, anche di derivazione internazionale;

3. Commissione governativa per l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo tra Italia e Santa Sede (istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini- stri del 18 marzo 1987 e da ultimo rinnovata con d.P.C.M. 21-4-2017, scaduta il 21-8-2018 e in attesa di ricostituzione) con compiti di ricognizione ed esame dei problemi relativi all’attuazione dell’Accordo del 1984; di proposta di orientamenti per l’elaborazione di accordi, convenzioni ed intese previste dell’Accordo; di stu- dio di eventuali modifiche legislative per armonizzare l’ordinamento italiano con le disposizioni concordatarie e di verifica della rispondenza di progetti normativi all’Accordo stesso: di formulazione di pareri su questioni attinenti alle relazioni tra Stato e confessioni religiose. di ricerche e studi eventualmente affidati alla Com- missione dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la revisione della legislazione vigente sulle confessioni religiose e sul diritto di libertà di coscienza e di religione, anche con riferimento ai Trattati dell’Unione Europea;

4. Commissione per il restauro del blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenan e per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano (istituita con d.P.C.M.

5-3-2015 e ricostituita con d.P.C.M. 27-2-2019);

5. Commissione governativa per la revisione dell’importo deducibile e per la valutazione del gettito della quota dell’otto per mille dell’IRPEF (istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3-9-1992 e da ultimo rinno- vata con d.P.C.M. 21-4-2017, scaduta il 21-4-2018 e in attesa di ricostituzione) che procede ogni tre anni alla revisione dell’importo deducibile delle erogazioni liberali ed alla valutazione del gettito della quota dell’otto per mille dell’IRPEF al fine di predisporre eventuali modifiche;

6. Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2009 (da ulti- mo ricostituito con d.P.C.M. 20-11-2018 e integrato con d.P.C.M. 15-3-2019 con i rappresentanti del MUSEO nazionale dell’ebraismo italiano e della SHOAH-MEIS).

Il Comitato ha il compito di coordinare e razionalizzare tutte le iniziative proposte ed organizzate dalle singole Amministrazioni al fine di perpetuare la memoria della Shoah e, in particolare, di sensibilizzare le giovani generazioni sui fatti ad essa relativi.

C) Il Consiglio dei Ministri

Determina l’indirizzo politico in materia di culti e designa i plenipotenziari per le trattative sia per la revisione del Concordato che le commissioni per la stipula delle intese in base all’art. 2, comma 3, lettere i) e l) della L. 400/1988; delibera, inoltre, sugli atti concernenti i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all’art. 7 Cost.

e sugli atti concernenti i rapporti previsti dall’art. 8 Cost.

(15)

D) I Ministri

A parte le specifiche competenze del Ministro dell’Interno in materia di culti, i singoli Ministri rappresentano l’autorità statale competente, ciascuno nell’ambito del proprio dicastero, a negoziare quelle numerose materie per le quali il nuovo Concordato, dopo l’eventuale affermazione di principio, rinvia la regolamentazione pratica a successive intese bilaterali con l’autorità ecclesiastica (v. artt. 6, 9, 10, 11, 12).

Ad esempio, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in attuazione del punto 5, lett. b), del Protocollo addizionale del nuovo Concordato, ha sottoscritto, in data 28-6-2012, l’intesa con la Conferenza Episcopale Italiana in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. L’intesa è stata poi resa efficace nell’ordinamento italiano con d.P.C.M. 20-8-2012, n. 175.

4. Il Ministero dell’Interno

L’organo dell’amministrazione centrale che esercita le competenze generali in materia di culti, è il Ministero dell’interno al quale, con R.D. 20-7-1932, n. 884, furono trasfe- rite tutte le attribuzioni inerenti i culti, precedentemente spettanti al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Si ritenne, infatti, che la materia dei culti nulla avesse a che fare con la materia giurisdizionale e fosse più opportuno affidarla al Ministero che tocca più da vicino la funzione politica dello Stato.

Il Ministero, le cui funzioni sono elencate nell’art. 14 del D.Lgs. 300/1999, esplica i suoi compiti in materia di confessioni religiose attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, che è a sua volta articolato in diverse Direzioni. Quelle che interessano la materia in esame sono la Direzione centrale degli Affari dei culti e la

Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo edifici di culto.

La Direzione centrale degli Affari di culto svolge, per la parte che le compete, la funzione di vigilanza sull’osservanza dei principi contenuti negli articoli 3, 8 e 19 Cost.

e delle normative vigenti, in materia di libertà religiosa e di regolazione dei rapporti fra Stato e confessioni religiose.

La sua organizzazione interna si articola in uffici: Politiche dei culti e relazioni esterne, Affari del culto cattolico, Affari dei culti diversi dal cattolico, Affari giuridici degli enti di culto.

All’interno dell’Ufficio delle Politiche dei Culti e delle Relazioni Esterne è incardinato l’Osservatorio sulle politiche religiose, con il compito di esaminare ed approfondire le realtà dei culti diversi da quello cattolico presenti in Italia. Esso, con la collaborazione dei Prefetti, si pone anche come sede di raccordo per la soluzione di eventuali problematiche connesse con l’esercizio del diritti di libertà religiosa. Presso tale Ufficio viene anche svolta un’attività di studio di diritto comparato europeo in materia di libertà religiosa, con particolare riferimento all’emersione del fenomeno Islam.

La

Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo edifici di culto si articola

in cinque settori di attività:

1. l’accertamento e la ricognizione delle Chiese e dei compendi conventuali per l’in-

dividuazione delle porzioni di proprietà del Fondo nonché dei beni mobili in essi

contenuti, costituiti, in molti casi, da opere d’arte di inestimabile valore (Tiziano,

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Organi statuali con mansioni inerenti ai culti

41

Caravaggio, Vasari, Raffaello). Definisce inoltre rapporti contrattuali inerenti l’uti- lizzazione degli edifici sacri di accertata proprietà del F.E.C. e procede alle verifiche triennali degli atti di concessione approvati;

2. l’individuazione delle linee di indirizzo e programmatiche per l’amministrazione del c.d. patrimonio fruttifero del Fondo, garantendo uniformità e coerenza alle singole iniziative adottate in sede provinciale alle Prefetture;

3. il restauro dei beni del patrimonio storico artistico al fine di garantire la conserva- zione delle chiese e delle rettorie di proprietà, con l’aiuto dei competenti organi tecnici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti;

4. la formulazione del bilancio finanziario di previsione (annuale e pluriennale);

5. le procedure di variazione dei dati, l’esame delle risultanze derivanti dal consuntivo della gestione, la riscossione delle entrate e il relativo monitoraggio, il riscontro contabile dei rendiconti attivi (entrate) resi dalle Prefetture-UTG, l’amministrazione del portafogli titoli del F.E.C., nonché gli ulteriori aspetti finanziari e contabili di competenza.

All’interno del Ministero è previsto anche un Consiglio per le relazioni con l’Islam italiano, un organismo con funzioni consultive sulle questioni relative alla presenza in Italia della comunità mussulmane. Il Consiglio, istituito dal Ministro Alfano e confermato dal Ministro Minniti, ha facilitato il processo che nel 2017 ha portato alla firma del «Patto nazionale per un islam italiano, espres- sione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell’ordinamento statale».

Il Ministero dell’Interno, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, si ispira alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, approvata con D.M. 23 aprile 2007.

Con particolare riferimento alle questioni religiose, la Carta afferma il principio di laicità ed esplica i contenuti della libertà religiosa costituzionalmente riconosciuta. Tale Carta ha valore di direttiva generale per l’amministrazione che è tenuta a non discostarsi dai valori da essa enunciati.

5. I compiti del Prefetto

Fra gli organi statali che esercitano mansioni in materia ecclesiastica vanno annoverati anche le Prefetture, cui erano state trasferite (art. 1, R.D.L. 19-8-1932, n. 1080, sop- pesso dal combinato disposto dell’art. 1 e dell’Allegato al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 - Decreto taglia leggi) le competenze già dei procuratori generali delle Corti d’Appello e dei dipendenti

Uffici per gli affari di culto.

A seguito dell’entrata in vigore delle norme del nuovo Concordato e di quelle della L. 222/1985 sugli enti e beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero cattolico, con la relativa normativa di attuazione (D.P.R. 33/1987), le mansioni dei Prefetti si sono venute a restringere fortemente.

Risultano, infatti, venute meno le mansioni già previste dagli artt. 21-22, L. 27-5-1929, n. 848, dagli artt. 59-75, R.D. 2-12-1929, n. 2262 e dall’art. 26, D.P.R. 19-8-1954, n. 968, concernenti:

a) l’assistenza nelle operazioni di riconsegna dei beni beneficiari, che doveva essere eseguita ad ogni vacanza dell’ente;

(17)

b) la compilazione e la regolare tenuta del registro inventario degli stati patrimoniali degli Istituti ecclesiastici e degli Enti di culto;

c) la vigilanza e l’amministrazione di speciali Aziende di culto soppresse a decorrere dal 1°

gennaio 1987;

d) le nomine del Parroci e dei coadiutori parrocchiali con diritto di successione (v. art. 3, par. 2, nuovo Concordato);

e) la concessione e la liquidazione dei supplementi di congrua.

Altrettanto superata è la competenza del Prefetto ad autorizzare gli acquisti di beni immobili, le accettazioni di donazioni, eredità o legati di valore inferiore a 130 milioni di lire, prevista dall’art. 9 della L. 848/1929. La competenza ad autorizzare i trasferimenti di beni immobili delle associazioni o case religiose spettava al Prefetto senza limiti. La L. 222/1985 prevedeva che per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicassero le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche, ma le norme del codice civile che prescrivevano autorizzazioni per l’ac- quisto di immobili o per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni, fondazioni e ogni altro ente non riconosciute sono state abrogate dalla L. 127/1997.

La tutela dello Stato nei confronti degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione continua, invece, ad essere esercitata dal Prefetto, entro certi controvalori, nei confronti dei culti ammessi ai sensi dell’art. 19 del R.D. 289/1930.

6. Il Fondo edifici di culto

Per effetto degli artt. 54 segg. della L. 222/1985, è stato istituito, dal 1° gennaio 1987, uno speciale

Fondo edifici di culto che riunisce i patrimoni delle soppresse Aziende

di culto, nonché quelli delle speciali Aziende di culto destinate, sotto varie denomi- nazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, precedentemente gestite dalle Prefetture, e ha il compito di provvedere alla conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo stesso.

Il Fondo, succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti, ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato.

La personalità giuridica consente, secondo l’opinione di T

eDeScHi

, al Fondo edifici di culto solo una gestione separata di beni pubblici, disponibili o indisponibili, o appar- tenenti al demanio dello Stato.

L’amministrazione del Fondo è affidata al Ministro dell’interno che la esercita a mezzo della

Direzione generale per l’amministrazione del Fondo edifici culto e, nell’ambito

provinciale, a mezzo dei Prefetti. Il Ministro è coadiuvato da un Consiglio di ammini- strazione nominato, su sua proposta, dal Presidente della Repubblica.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo sono sottoposti all’approvazione

del Parlamento in allegato, rispettivamente allo stato di previsione e al consuntivo del

Ministero dell’interno.

(18)

Organi statuali con mansioni inerenti ai culti

43

Questionario

1. Quali sono le attribuzioni del Presidente della Repubblica in materia ecclesia- stica? (§2)

2. Quali sono le Commissioni che si occupano di “religione” nell’ambito della Pre- sidenza del Consiglio? (§3)

3. In cosa divergono le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto a quelle del Ministro dell’Interno in materia ecclesiastica? (§§3-4)

4. Di cosa si occupa l’Osservatorio sulle politiche religiose? (§4)

5. A chi è affidata l’amministrazione del Fondo edifici di culto? (§6)

6. Quali sono i compiti del Prefetto in materia ecclesiastica? (§5)

Riferimenti

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