• Non ci sono risultati.

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI: CASI PRATICI E ORIENTAMENTI DELL ACF Informativa preventiva e post-contrattuale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI: CASI PRATICI E ORIENTAMENTI DELL ACF Informativa preventiva e post-contrattuale"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI:

CASI PRATICI E ORIENTAMENTI DELL’ACF

Informativa preventiva e post-contrattuale

1. Introduzione

Bentornato nel corso dedicato alla consulenza in materia di investimenti.

In questa lezione ci concentreremo sugli obblighi relativi al tema dell’informativa con lo scopo di conoscere e analizzare le buone prassi e gli aspetti critici che contraddistinguono, in particolare, l’informativa preventiva e quella post-contrattuale, detta anche successiva.

2. Informativa preventiva

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha avuto ampiamente modo di esprimersi su aspetti operativi relativi all’assolvimento degli obblighi di informativa preventiva nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento.

L’ACF ha, innanzitutto, sottolineato come l’intermediario sia tenuto a dimostrare “in concreto” di aver fornito al cliente le informazioni necessarie prima del compimento delle operazioni.

In sostanza, l’intermediario deve quindi dimostrare di aver assolto agli obblighi in modo NON soltanto formalistico.

Detto questo, secondo te è sufficiente la dichiarazione del cliente di “aver preso visione” della documentazione informativa e di “aver ricevuto l’informativa sui rischi dell’investimento” per dimostrare che l’intermediario ha assolto diligentemente ai suoi obblighi?

La risposta è: NO!

È infatti necessario che l’intermediario provi di aver adempiuto all’obbligo di informativa preventiva in modo

“effettivo”.

Ciò significa che deve fornire tutte le informazioni necessarie per consentire al cliente di valutare le caratteristiche dell’operazione e fare scelte di investimento consapevoli.

FOCUS DI APPROFONDIMENTO

Nel caso di prodotti illiquidi, in che modo l’intermediario deve assolvere gli obblighi di informativa preventiva?

Scopri le indicazioni fornite dall’ACF su questo tema, leggendo questi utili approfondimenti.

Informativa preventiva – Illiquidità

L’ACF ha ricevuto numerosi ricorsi concernenti investimenti in strumenti finanziari (per lo più azioni) di emittenti bancari non quotati ed ha affrontato il tema dell’informativa sulla natura “illiquida” del titolo.

In particolare, il Collegio dell’ACF ha affermato che è posto in capo all’intermediario l’obbligo di fornire all’investitore idonea informativa in merito alla illiquidità del titolo oggetto d’investimento; l’informativa, in questo caso, deve tener conto anche delle specifiche e rafforzate previsioni dettate dalla CONSOB (Comunicazione n.

9019104 del 2 marzo 2009, in materia di “distribuzione di prodotti illiquidi”).

Attenzione! Non è idonea all’assolvimento di questo obbligo la semplice esplicitazione in termini generali del concetto di illiquidità contenuta nel contratto quadro che disciplina la prestazione di servizi di investimento.

(2)

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI:

CASI PRATICI E ORIENTAMENTI DELL’ACF

Informativa preventiva e post-contrattuale

Contenuti a cura di E-CO e-learning studio srl. Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.

2 di 6 Informativa

preventiva – Modalità e tempi di smobilizzo

In tema di prodotti illiquidi, l’ACF ha posto l’attenzione sulle informazioni contenute nelle schede prodotto relative a strumenti illiquidi, sottolineando che esse non sono sufficienti ad assolvere all’obbligo di informativa preventiva se non evidenziano, in modo chiaro e coerente, le modalità e i tempi di smobilizzo degli strumenti finanziari.

Vediamo un caso pratico relativo agli obblighi di informativa preventiva.

Il protagonista è Marco, al quale è stato venduto un Interest Rate Swap a copertura di un finanziamento.

L’intermediario, al momento della sottoscrizione, ha fornito a Marco una chiara rappresentazione delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto per l’acquisto di un prodotto illiquido come l’IRS.

In particolare, ha distinto:

• il fair value, con separata indicazione della componente derivativa

• e i costi impliciti o espliciti che gravano su Marco.

Secondo te, in questo caso, l’intermediario si è comportato correttamente?

Scopriamolo…

In base alle pronunce dell’ACF, possiamo affermare che l’intermediario si è comportato correttamente: si è, infatti, attenuto al regime informativo previsto dalla CONSOB per questa tipologia di prodotti.

È utile precisare che una scheda informativa relativa ad un IRS può considerarsi idonea ad assolvere agli obblighi di informativa preventiva se, dopo una sintetica descrizione del suo funzionamento generale, fornisce indicazione degli obiettivi e degli svantaggi cui è esposto il contraente con tale strumento.

PODCAST

Vi sono altri adempimenti in tema di informativa preventiva rispetto ai quali è necessario prestare attenzione?

Questo podcast ti aiuterà a rispondere a questa domanda.

Nell’ambito degli obblighi di informativa preventiva ci sono alcuni aspetti ai quali appare opportuno dare evidenza.

È importante che l’intermediario, al momento dell’investimento, richiami l’attenzione del cliente sulle particolari caratteristiche che connotano lo strumento, tra cui, ad esempio, la presenza di una clausola di subordinazione; questo consente al cliente di adottare decisioni di investimento consapevoli.

L’informativa che l’intermediario deve rendere sui costi e sugli oneri deve essere corretta, chiara e non fuorviante; l’intermediario deve assolvere a tale obbligo predisponendo presìdi tali da assicurare che le informazioni siano effettivamente comprensibili a un investitore medio. Non può, ad esempio, considerarsi tale l’informativa relativa a una commissione definita testualmente nel contratto quadro

“commissione d’intervento OUT-EURO”… tale dicitura ha carattere criptico e non è agevolmente intellegibile per un investitore medio, che difficilmente può comprendere che si tratti di una commissione valutaria.

(3)

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI:

CASI PRATICI E ORIENTAMENTI DELL’ACF

Informativa preventiva e post-contrattuale

È, infine, censurabile il comportamento dell’intermediario che fornisce contemporaneamente, in due distinti documenti, informazioni non congruenti sullo spread commissionale relativo ad operazioni in contropartita diretta. In questo modo il cliente non viene messo in condizione di effettuare una scelta consapevole circa gli eventuali costi di disinvestimento.

INFOGRAFICA

Quali informazioni l’intermediario deve trasmettere al cliente al fine di assolvere agli obblighi di informativa preventiva?

Scopri una utile sintesi, visualizzando la seguente infografica!

(4)

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI:

CASI PRATICI E ORIENTAMENTI DELL’ACF

Informativa preventiva e post-contrattuale

Contenuti a cura di E-CO e-learning studio srl. Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.

4 di 6

(5)

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI:

CASI PRATICI E ORIENTAMENTI DELL’ACF

Informativa preventiva e post-contrattuale

3. Informativa successiva

Adesso analizziamo un caso di adempimento degli obblighi relativi all’informativa post-contrattuale.

I protagonisti sono Stefano e Sara, che usufruiscono del servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dal loro intermediario di riferimento.

Nell’ambito di questo servizio hanno sottoscritto le obbligazioni della Società Alpha.

Secondo te, l’intermediario è tenuto a fornire a Stefano e Sara una particolare informativa “ex-post”, cioè collocata nella fase esecutiva del rapporto?

Vediamo cosa ne pensa l’ACF!

L’Arbitro ritiene che, in via generale, l’intermediario non ha l’obbligo di monitoraggio continuo dell’andamento dello strumento finanziario.

L’obbligo di “informativa successiva” può invece derivare da particolari caratteristiche dello strumento finanziario collocato al cliente, ovvero dalla tipologia di servizio di investimento prestato dall’intermediario.

In particolare, ad avviso dell’ACF, l’obbligo di informazione post-contrattuale sussiste solo nell’ambito del contratto di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti: casi in cui trova, infatti, giustificazione nelle caratteristiche proprie di tali servizi.

Deve, invece, escludersi in relazione agli altri servizi d’investimento e, quindi, ad esempio con riguardo al servizio di esecuzione di ordini, ancorché collegato al servizio di deposito titoli.

Nel caso prospettato, quindi, Stefano e Sara avranno diritto a ricevere dall’intermediario l’informativa successiva perché hanno sottoscritto le obbligazioni della Società Alpha nell’ambito del servizio di consulenza!

FOCUS DI APPROFONDIMENTO

Esistono altri casi in cui l’intermediario non è tenuto ad adempiere agli obblighi di informativa successiva.

Scopri le indicazioni fornite dall’ACF su tale tema, leggendo questi utili approfondimenti.

Informativa successiva - Obbligazioni Lehman Brothers

L’ACF ha avuto modo di pronunciarsi anche su ricorsi relativi ad acquisti di obbligazioni Lehman Brothers, eseguiti nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini. Nel ricorso il cliente-investitore contestava che l’intermediario non aveva reso alcuna informativa “ex-post” al cliente in ordine al peggioramento del grado di rischiosità del titolo.

L’ACF si è espresso nel senso di far proprio un orientamento giurisprudenziale in base al quale: “pur affermando l’obbligo a carico dell’intermediario di informare il cliente in merito a significative variazioni subite da un titolo inserito nell’elenco Patti Chiari, tende tuttavia ad escludere che da ciò scaturisca un’autonoma obbligazione di monitorare il titolo acquistato al fine di valutare l’eventuale variazione del livello di rischio e di informare l’investitore. Ciò, soprattutto, in considerazione del fatto che i

(6)

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI:

CASI PRATICI E ORIENTAMENTI DELL’ACF

Informativa preventiva e post-contrattuale

Contenuti a cura di E-CO e-learning studio srl. Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.

6 di 6

titoli Lehman avevano continuato ad essere inclusi nell’elenco di Patti Chiari fino al giorno del default e che il rating fornito dalle agenzie continuava ad essere positivo”.

Informativa successiva – Downgrade

L’ACF, rispetto ad un ricorso con cui veniva contestata la mancata informativa sul downgrade del merito creditizio dell’emittente, ha affermato che l’esistenza di un obbligo in capo all’intermediario di informazione circa le vicende e l’andamento del titolo successivamente al suo acquisto non può essere desunta, sic et sempliciter, dalla previsione dell’art. 21 del Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria (Cassazione - ordinanza del 24 aprile 2018, n. 10122).

Riferimenti

Documenti correlati

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Pavia ha in corso trattamenti di dati personali che riguardano l’Interessato e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Pavia ha in corso trattamenti di dati personali che riguardano l’Interessato e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del

Informativa sulla privacy Si dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy al seguente link

La presente Informativa sulla privacy spiega come, quando e perché raccogliamo e utilizziamo i Suoi dati personali quando interagisce con Givaudan in qualità di candidato6.

E` riconosciuta la detrazione delle spese sostenute per la frequenza della scuola dell`infanzia, scuola primaria e della scuola secondaria; per l'anno 2021 è possibile detrarre

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto

Nel mese di giugno 2020 l’EBA ha pubblicato un documento contenente le linee guida relative agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto

 I dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri, non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), non devono