• Non ci sono risultati.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

1

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge italiana.

Responsabilità Civile Terzi

Che cosa è assicurato?

In aggiunta a quanto indicato nel DIP l'Assicurazione è prestata per la copertura:

Responsabilità Civile Terzi – R.C.T.

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto, verificatisi in relazione all’esercizio dell’Attività.

La garanzia è operante anche per atti commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art.

2049 C.C., anche se dolosi, sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del Contraente o di un suo responsabile.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

Responsabilità Civile del datore di lavoro R.C.O.

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli art.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;

2. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e

Assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Edizione Marzo 2019 – Ultima Rev.

Lloyd’s Insurance Company S.A.

Prodotto assicurativo:

“Assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi”

(2)

2

successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

Responsabilità Civile Prodotti – R.C.P.

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati da Prodotti a Terzi per morte, lesioni personali, danneggiamento ad animali e cose.

Ritiro dei Prodotti

Gli Assicuratori si obbligano a rimborsare le spese e gli oneri per informare i clienti finali e i distributori, con comunicazioni scritte, telefonate o qualsiasi tipo di azione intrapresa con i mass media, per il trasporto di Prodotti Difettosi, ivi compreso il rimballaggio, il carico e lo scarico, in qualsiasi luogo concordato, con l’esclusione delle spese di smontaggio dei prodotti difettosi già installati, per eventuali viaggi del personale dell’Assicurato, effettuati allo scopo di distruggere od eliminare i Prodotti Difettosi, evitando in tal modo di trasportarli, per la distruzione od eliminazione dei Prodotti Difettosi, quando non sia possibile eliminare il difetto ad un costo inferiore, per i costi per il personale necessario per il ritiro dei prodotti, sostenuti dall’Assicurato per il ritiro dal mercato dei Prodotti Difettosi, descritti nella Scheda di Copertura, dopo la loro Messa in Circolazione, ai sensi del D.P.R. del 24.05.88 n. 224, purché uno dei seguenti eventi si verifichi durante il periodo di assicurazione:

- che i Prodotti Difettosi abbiano cagionato o possano cagionare, danni a Terzi per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose a causa del difetto;

- che un’Autorità ordini il ritiro in considerazione al difetto.

RISCHI INCLUSI ED ESTENSIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO FERME RESTANDO LE CONDIZIONI DEL CERTIFICATO

Committenza auto ed altri veicoli

Veicoli di proprietà dei dipendenti

Installazione e/o Manutenzione

Responsabilità appalto e sub appalto

Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

Danni a condutture tubature ed impianti sotterranei

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI RISCHI INCLUSI

La responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà del o in uso all’Assicurato.

La garanzia vale anche:

• per i danni fisici cagionati alle persone trasportate.

• per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo l’esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficino il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;

La Responsabilità civile dell’Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell’incendio, mentre si trovano in sosta nelle aree adibite a parcheggio all’interno o all’esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini dell’Assicurato;

La Responsabilità civile dell’Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi o magazzini dell’Assicurato.

Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti, a condizione che tali impianti non abbiano un valore commerciale superiore ad Euro 250.000,00.

Premesso che Assicurato può appaltare e sub appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti l’attività svolta dall’Assicuratosi conviene che:

- è inclusa la responsabiltà incombente alla Contraente/Assicurato per i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi.

- dette imprese e i loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi.

La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi se operanti.

Entro il massimale previsto per la garanzia RCO la copertura, si estende alla responsabilità civile dell’Assicurato derivante da infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, secondo quanto previsto dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i Sinistri cagionati da persone che non siano in rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga nell'esercizio dell’attività indicata nella Scheda di Copertura;

Sono compresi i danni accidentali involontariamente cagionati a tubature, condutture o a impianti sotterranei di terzi, sempreché il Contraente dimostri di avere eseguito tutte le necessarie ispezioni tecniche e controlli preliminari;

(3)

3

Danni da cedimento o franamento del terreno

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

Impalcature e ponteggi

Danni alle cose di proprietà di terzi nell’ambito di esecuzione dei lavori

Cose in consegna e custodia, cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate

Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro

Responsabilità in materia di protezione dei dati personali

Inquinamento accidentale

Opere e cose sulle quali si eseguono i lavori

Danni dopo

l’ultimazione dei lavori

E’ compresa la Responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

La Responsabilità civile dell’Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile in base al presente Certificato;

E’ compresa la Responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;

La Responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose di terzi presenti nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Il presente Certificato assicura la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’Assicurato è tenuto a rispondere in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento. L’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, Animali, motoveicoli, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

L’Assicurazione comprende altresi, fino alla concorrenza del sottolimite indicato, i danni subiti dalle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o movimentate sia all’interno che all’esterno della Azienda. Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose trasportate all’esterno dell’Azienda;

La Responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

La garanzia comprende le responsabilità derivanti all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto dell’assicurazione.

E’ coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, connesso all'attività descritta nella Scheda di Copertura.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni: a) derivanti da alterazioni di carattere genetico; b) dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del Sinistro; c) per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

La garanzia opera per i danni alle opere in costruzione ed alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori, sempreché tali cose ed opere non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale RCT, con il massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo. Questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia frontale RCT indicata nella scheda di polizza.

ESTENSIONI DI GARANZIA

L’Assicurazione comprende i danni verificatesi presso terzi dopo l’ultimazione dei lavori di posa in opera, montaggio, installazione, manutenzione o riparazione di impianti, apparecchiature, beni strumentali, arredi e cose in genere.

Questa estensione vale a condizione che:

• i danni si siano verificati durante il periodo di validità della presente polizza derivanti anche da lavori terminati nei 24 mesi precedenti la decorrenza del presente contratto.

Ad ogni effetto si conviene che per la durata di compimento dei lavori si deve intendere la data in cui si verifica anche una sola delle seguenti circostanze:

(4)

4

Colpa grave

Qualifica di terzi

Rinuncia alla rivalsa

Lavori presso terzi – RC dell’appaltatore

Riunione temporanea di imprese

a) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o del rilascio del certificato provvisorio del collaudo

b) consegna, anche provvisoria, delle opere o delle cose al committente;

c) uso delle opere o delle cose secondo destinazione.

La presente garanzia è prestata nel limite del massimale RCT, con il massimo risarcimento di Euro 200.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo. Questa estensione di garanzia è inoltre prestata con l’applicazione della franchigia frontale per sinistro pari a Euro 2.500.

Resta convenuto che la copertura è valida anche in caso di colpa grave dell’Assicurato e delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge.

A maggior precisazione di quanto regolato dalla presente polizza, la Compagnia riconosce la qualifica di terzi alla Committente dei lavori ed ai propri prestatori di lavoro o addetti.

Gli Assicuratori rinunciano all'esercizio dell'azione di surrogazione spettatele aisensi dell'art.

1916 C.C. nei confronti:

delle Committenti;

di qualsiasi Società Associata o Affiliata della Committente;

di qualsiasi Società nella quale le Società di cui ai predetti punti a) e b) abbiano proprietà azionaria pari o superiore al 50%;

di Amministratori, Dirigenti, Impiegati, Operai di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie.

Relativamente ai lavori che l’Assicurato svolge presso terzi, anche in ambienti occupati, la garanzia prestata con la presente polizza si intende estesa:

a) ai danni a persone e cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e/o scoppio dei beni di proprietà dell’appaltatore o, semplicemente, in sua consegna a qualsiasi titolo o destinazione. La presente garanzia è prestata nel limite del massimale RCT, con il massimo risarcimento di Euro 200.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo anno. Qualora le cose danneggiate dall’incendio risultino coperte da operante garanzia Ricorso Terzi prestata nell'ambito di polizza incendio stipulata dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà solo in caso di insufficienza di detta garanzia Ricorso Terzi ed esclusivamente per la parte di danno eccedente tale copertura. Questa estensione di garanzia è inoltre prestata con l’applicazione della franchigia frontale per sinistro pari a Euro 3.000;

b) ai danni, a persone e cose di terzi, conseguenti alla circolazione di veicoli a motore nell’ambito del cantiere di lavoro, restando inteso che sono esclusi tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990.

Qualora l'Assicurato operi con altre Ditte in qualità di Capo Gruppo in esecuzione di un contratto di "Riunione Temporanea di Imprese" è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi dalle altre Ditte partecipanti alla Riunione Temporanea di Imprese.

L'Assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dei lavori che vengono eseguiti con i criteri di cui sopra purché la quota parte dei lavori eseguita dagli Associati non superi il 25%

dell'importo complessivo del capitolato d'appalto.

In caso contrario l'Assicurato dovrà darne preventiva comunicazione alla Compagnia che provvederà alla copertura del rischio mediante sovrapremio da concordare di volta in volta.

Qualora l’Assicurato, in buona fede, successivamente alla costituzione dell’Associazione Temporanea d’Imprese, ometta di comunicare alla Compagnia la variazione della percentuale del 25% della quota parte dei lavori eseguiti dagli Associati, e comunque fino ad un massimo del 50%, non vedrà pregiudicato il diritto al risarcimento purchè s’impegni a versare alla Compagnia un maggior premio determinato come al comma che precede.

In caso di copertura assicurativa stipulata, indipendentemente dalla presente, dalle Ditte partecipanti alla Riunione Temporanea di Imprese per i danni da esse provocate a terzi, la presente copertura viene prestata in secondo rischio o in differenza di condizioni a dette coperture assicurative.

L’Assicurato nei casi di partecipazione a Riunione Temporanea d’Imprese ove venga stipulato dalla società Capogruppo contratto di assicurazione dei rischi di responsabilità civile verso terzi riguardanti tutti i partecipanti alla stessa, ha facoltà di escludere detti lavori dalle coperture del presente contratto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPLICITAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI COPERTURA

(5)

5

Estensione USA

Regolazione e

conguaglio del premio

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI

Questa estensione è operante per la concessione dell’indennizzo relativo ad eventuali sentenze emesse, risarcimenti o transazioni raggiunte in paesi che operano nell’ambito delle leggi degli Stati Uniti d’America (o alle eventuali ordinanze emesse in qualsiasi parte del modo per far valere tali sentenze, risarcimenti o transazioni totalmente o in parte).

Relativamente a tale estensione, l’Assicurato conviene di accettare i termini e le condizioni che seguono:

ESCLUSIONE DI DANNI DI NATURA PUNITIVA O ESEMPLARE

L’estensione di cui sopra non si applicherà in nessun caso a risarcimenti o danni di natura punitiva o esemplare, sia che essi siano in forma di multe, penali, moltiplicazione di risarcimenti o danni compensatori, o in qualsiasi altra forma.

ESCLUSIONE DEI DANNI DA INQUINAMENTO, CONTAMINAZIONE, INFILTRAZIONE DI SOSTANZE CONTAMINANTI

Relativamente alla estensione di cui sopra, questo Certificato non opera per richieste di risarcimento a seguito di:

1 danni alla persona, lesioni personali, perdite di o danni a o perdita d’uso di beni direttamente causati da inquinamento, infiltrazioni di sostanze contaminanti e contaminazione.

2 richieste di rimborso per il costo di rimozione e di pulizia delle sostanze inquinanti, infiltrate e contaminanti.

3 multe, penali o danni di natura punitiva o esemplare.

LIMITE DI INDENNIZZO INCLUSIVO DI COSTI E SPESE

Relativamente all’estensione di cui sopra il limite di indennizzo indicato nel modulo del Certificato deve intendersi quale limite massimo per singolo reclamo, intendendosi compresi nella definizione di “reclamo/danno” risarcimenti compensatori, spese dell’attore, onerari e spese nonché le Spese Legali relative.

L’accettazione da parte dell’Assicurato della presente clausola sarà considerata anche accettazione delle condizioni di cui sopra quali essenziali per la concessione dell’indennizzo relativo alla “Competenza dell’America del Nord”.

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda di Copertura ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, tenendo conto delle variazioni, intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando che il premio indicato nella Scheda di Copertura è da considerarsi quale premio minimo dovuto in ogni caso.

Per consentire la regolazione del premio, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Assicuratori i dati relativi agli elementi variabili indicati nella Scheda di Copertura.

La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 30 giorni dalla relativa comunicazione. Successivamente alla scadenza, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, gli Assicuratori, fermo il suo diritto di agire giudizialmente per il pagamento del maggior premio, non risponde dei Sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi generali

L'assicurazione non copre i danni:

a) derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

b) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non imposte dalla legge;

c) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da questi utilizzati;

e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o

(6)

6

Rischi esclusi dalla R.C.T.

deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico.

f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

g) da furto;

h) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici;

i) derivanti:

• da stillicidio;

• da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione;

j) fisici, conseguenti alla produzione, distribuzione, vendita o al consumo di tabacco o prodotti contenenti tabacco;

k) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili;

l) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell’esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;

m) derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale.

n) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM), quali:

• organismi, microrganismi o cellule, o gli organismi, microrganismi, cellule o organelli dai quali sono stati derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico;

• tutte le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione, o le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione dai quali sono derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico.

Nell’eventualità che la definizione di OGM o mutazione genetica ai sensi delle leggi in materia di ingegneria genetica di qualsiasi stato, territorio o giurisdizione dove avvenga il Sinistro sia più ampia di quella che precede, allora tale definizione più ampia sarà considerata parte integrante della presente esclusione.

o) attribuibili a qualsiasi fattore connesso direttamente o indirettamente all’esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio.

gli Assicuratori non avrà alcun obbligo di difendere il Contraente in alcun giudizio connesso con qualsiasi danno da campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio.

La presente esclusione si applica a prescindere da quando il Sinistro sia occorso o è stato notificato e a prescindere da quando l’esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio sia avvenuta.

p) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;

q) derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;

r) derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all’amianto o a prodotti contenenti amianto, inclusa ogni responsabilità derivante dall’asbestosi o ogni altra malattia collegata;

s) di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al Sinistro.

Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva:

l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.

Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo.

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;

t) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

L’assicurazione non copre i danni:

a) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di

(7)

7

Rischi esclusi dalla R.C.P.

Ritiro Prodotti

riparazione, manutenzione o posa in opera, Sinistri non verificatisi durante l’esecuzione dei lavori, nonché Sinistri cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione in fasi con risultati parziali separabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola fase, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa disponibile all’uso e aperta al pubblico; derivanti da un Prodotto fornito, costruito o trattato dall’Assicurato (salvo attivazione della garanzia RCP).

L’assicurazione non copre i danni

A. danni derivanti da difetti, eventi o circostanze conosciuti dall’Assicurato all’inizio del periodo di assicurazione;

B. i costi e le spese per il ritiro o il rimpiazzo del prodotto o di sue parti dal mercato; le eventuali spese di smontaggio e rimontaggio o sostituzione del prodotto, o di sue parti; le spese di riparazione e controvalore del prodotto;

C. spese da chiunque sostenute per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del Sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Assicuratore;

D. Danni:

i) derivanti dalla progettazione o costruzione, produzione o consegna di aeromobili o parti destinate ad essere utilizzate per la costruzione di aeromobili o ad essere incorporate in aeromobili;

ii) derivanti da attività (p.es. assemblaggio, servizi, ispezioni, revisione, riparazioni, trasporto) riguardanti aeromobili o parti di aeromobili; sia che riguardino i beni e i passeggeri trasportati, sia che siano comunque cagionati da aeromobili.

E. danni ad opere eseguite o beni forniti dall’Assicurato (o da terzi in nome dell’Assicurato o per suo conto) e che siano la conseguenza di tale esecuzione o fornitura;

F. danni derivanti da non conformità legale dei beni forniti o dei servizi resi (es. violazione di marchi e brevetti, copyright, diritti personali, delle norme sulla concorrenza e pubblicità).

G. danni e perdite derivanti dal mancato utilizzo di beni o servizi a causa del difetto o della mancanza di altri beni o servizi da utilizzarsi in congiunzione con i primi;

H. danni derivanti dalla deliberata inosservanza di norma di legge o di istruzioni o disposizioni impartite da un superiore.

I. danni derivanti dal possesso di prodotti nocivi, quando la nocività è o avrebbe dovuto essere nota all’Assicurato all’inizio del periodo di assicurazione o qualora tali prodotti siano stati venduti dopo che l'Assicurato è venuto a conoscenza della loro nocività.

La presente esclusione non si applica quando il prodotto nocivo viene consapevolmente utilizzato in considerazione degli effetti positivi che tale utilizzo può comunque avere.

Restano in ogni caso esclusi i danni da amianto e biofenile polialogenato.

L’assicurazione non copre:

- i costi per revisionare, riparare o modificare i Prodotti Difettosi onde renderli idonei all’uso;

- il controvalore del Prodotto Difettoso o il suo rimpiazzo;

- le spese ed oneri per il ritiro dei Prodotti Difettosi, quando questo avrebbe potuto essere evitato dal produttore;

- i danni derivanti dal ritiro stesso o da qualsiasi legge;

- le spese e gli oneri per il ritiro dei Prodotti Difettosi, per azioni intraprese dopo la scadenza del Certificato.

Ci sono limiti di copertura?

Si, oltre ai limiti di copertura indicati nei “Rischi inclusi” e nelle “estensioni sempre operanti”, ci sono i seguenti limiti di copertura generali:

1) Franchigia indicata nella scheda di copertura 2) Massimale indicato nella Scheda di Copertura.

Limiti di copertura specifici:

Limiti per la copertura RCT:

La garanzia R.C.T. vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo, con l’esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti d’America, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della legge o giurisdizione statunitense. Tale esclusione non è operativa per la RCT derivante da viaggi d’affari e dalla partecipazione a fiere o mostre.

Limiti di copertura RCO

La garanzia RCO vale per i Sinistri che si verificano in tutto il mondo ma solo per le richieste di indennizzo presentate in conformità della legge e giurisdizione italiana.

Limiti di copertura RCP

La garanzia R.C.P. vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo, con l’esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti d’America, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della legge o giurisdizione statunitense.

(8)

8

Limiti copertura Ritiro Prodotti

La garanzia, vale per i Prodotti messi in circolazione nei territori di qualunque Paese del mondo, con l’esclusione di Usa e per le operazioni di ritiro ivi effettuati.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

L’Assicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve darne notizia agli Assicuratori entro 5 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire agli Assicuratori ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. Ai fini della garanzia RCO, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri mortali e quelli per i quali viene avviata un’indagine amministrativa o giudiziaria. Del pari, deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque richiesta di risarcimento od azione legale intrapresa dal danneggiato o suoi aventi causa o terzi, nonché dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Assistenza diretta/in convenzione: Gli Assicuratori hanno il diritto di gestire i Sinistri in sede stragiudiziale così come in sede giudiziale, penale e civile, designando legali e consulenti di propria fiducia. L’Assicurato deve prestare totale collaborazione a tale gestione, fornendo informazioni e documenti, rilasciando mandati alle liti e, ove occorra, procure ad negotia, salvo in ogni caso il suo diritto ad essere relazionato circa l’esito della vertenza.

Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese.

Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2952 codice civile, il diritto al pagamento si prescrive in un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del contratto e la valutazione del rischio da parte degli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Obblighi dell’impresa

NO

Quando e come devo pagare?

Premio

Il premio è dovuto con periodicità annuale.

L’eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra gli Assicuratori ed il Contraente.

I mezzi di pagamento del premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti:

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario gli Assicuratori oppure l’intermediario da questi ultimi incaricato, espressamente in tale qualità.

Rimborso

In caso di ripensamento esercitato dagli Assicurati, gli assicuratoririmborseranno la parte di Premio, al netto dell’imposta governativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dall’inizio del Periodo di Assicurazione; se il Contraente non paga il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l’obbligo del Contraente di pagare il premio.

Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive. Qualsiasi Sinistro che si verifichi durante il periodo di sospensione non è coperto, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del premio.

(9)

9

Sospensione

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

A chi è rivolto questo prodotto?

La presente polizza è rivolta alle persone giuridiche per la Responsabilità Civile verso Terzi.

Quali costi devo sostenere?

Il contratto prevede i seguenti costi:

costi di intermediazione pari alla percentuale dal 12,5% al 20%

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

L’Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità dell’Assicurazione come sopra definita. Gli Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto dell’imposta.

Disdetta della polizza

Il Certificato è valido per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura.

Qualora la Certificato abbia durata almeno annuale, esso si intenderà rinnovato automaticamente alla scadenza per un ulteriore periodo di un anno, salva disdetta con preavviso di almeno 60 giorni. Qualora il periodo di assicurazione sia inferiore all’anno, il contratto scade alla data specificata senza obbligo di disdetta.

Se il contratto ha una durata superiore od uguale ad anni 3, ciascuna Parte può recedere alla fine di ogni annualità con un preavviso di 60 giorni.

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione del Sinistro, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso gli Assicuratori mettono a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori non potranno essere interpretati come rinuncia degli stessi a valersi della facoltà di recesso.

Risoluzione Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, si configura la cessazione del contratto assicurativo derivante dagli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art. 10 Condizioni di assicurazione, Parte Prima Norme Comuni ovvero alla Lloyd’s Insurance Company S.A. e la Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

All’IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

(10)

10 PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Mediazione La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione

assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle

controversie

Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it.

Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’Arbitrato.

Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno o sull’indennizzabilità dello stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di svolgimento dell’Arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.

In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della

procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI

E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON

VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA

PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

Riferimenti

Documenti correlati

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte alla Società on line sull’apposito sito messo a disposizione dalla Società oppure con lettera

Quando l’Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un soccorso con trasferimento in elicottero a fondo valle disposto da autorità mediche

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi dell’art. 13 “Danni derivanti da interruzione e/o

GARANZIA IN BASE ALLA DATA DI ACCADIMENTO DEL SINISTRO (LOSS OCCURRENCE BASIS) In deroga a quanto previsto in Polizza all’Art 30) Inizio e termine della garanzia –

A parziale deroga dell'art. a, delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di

• responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente tali animali per conto del Contraente, a condizione che queste persone non svolgano tale attività

La garanzia comprende le responsabilità derivanti all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a

Con riferimento alle finalità sopra descritte, i suoi dati potrebbero essere trasmessi a società/personale di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, compiti di natura