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IL CONSIGLIO COMUNALE

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Academic year: 2022

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1 OGGETTO: Approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2016 –

2018 e contestuale Adozione della Variante Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 16-bis della L.R. n° 56/77 e successive modifiche e integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale Premesso:

- che il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, all’art. 58 e s.m.i., rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali”, il comma 1, prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun Ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

- che la Legge Regionale n° 56/77, così come modificata e integrata dalle L. R. 25/3/2013 n° 3, dalla L.R. 12/8/2013 n. 17, dalla L.R. 11.03.2015 n. 3 e L.R. 22.12.2015 n. 26, all’art. 16bis (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) testualmente recita:

« 1. Nei procedimenti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comporta variante al PRG, lo stesso è trasmesso all’ente competente alla gestione urbanistica che adotta la relativa variante, la quale non può in alcun caso:

a) ridurre la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima prevista dalla presente legge e dalle normative di settore interessate;

b) interessare aree cedute al comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse.

1bis. In attuazione delle finalità pubbliche della normativa vigente, le varianti di valorizzazione immobiliare del patrimonio pubblico non incidono sui limiti dimensionali relativi alla classificazione delle varianti urbanistiche; è fatto salvo il reperimento della dotazione di aree per servizi;

2. L’ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante di cui al comma 1 e la relativa completa documentazione alla Regione, alla Provincia interessata e alla città metropolitana, nonché, ai fini dell’acquisizione dei relativi pareri, alle amministrazioni preposte alla tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale; provvede, quindi, a convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), finalizzata, nell’ottica della copianificazione, all’esame della variante urbanistica.

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2 3. La variante urbanistica è pubblicata sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime sulla variante urbanistica; successivamente, l’ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante.

4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla prima seduta della conferenza di cui al comma 2, decorso il quale il Consiglio dell’Ente Competente alla gestione urbanistica delibera, comunque, in ordine alla variante urbanistica.

5. Le modificazioni al PRG di cui al presente articolo sono soggette alla verifica di assoggettabilità alla VAS, qualora non escluse ai sensi del comma 6 o di diversa normativa. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia già stato sottoposto a VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure di VIA.

7. Per le varianti di cui al presente articolo, la VAS, ove prevista, è svolta dall’ente competente alla gestione urbanistica purché dotato della struttura di cui all’articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale;

7bis. Qualora l’Ente competente alla gestione urbanistica non provveda agli adempimenti previsti dal presente articolo entro 180 gg. dalla trasmissione del piano delle alienazioni di cui al c. 1, il Presidente della Giunta Regionale gli notifica l’invito a emettere, entro 60 gg. dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale provvede ad adottare la relativa variante e ad avviare il procedimento secondo quanto previsto ai c. 1 e seguenti del presente articolo. Decorsi i termini di cui al c. 4 , l’ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante. Qualora l’Ente competente alla gestione urbanistica non provveda ad esprimersi, il Presidente della Giunta Regionale provvede direttamente;

7ter. Gli oneri relativi all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell’Autorità competente alla gestione urbanistica ed edilizia, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d’ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale.

- che il competente Settore dell’Amministrazione ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell’ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, o di destinazione a strumenti sussidiari per la gestione di immobili pubblici, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, che è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 2 febbraio 2016, immediatamente esecutiva;

- l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico- artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;

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3 - che l’elenco di immobili, da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di Novara, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

- che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, ai sensi dell’art. 3-bis del DL n. 351/2001, prevista per lo Stato si estende anche ai beni immobili inclusi nell’elenco approvato con il presente provvedimento;

- che è possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione, in base alle disposizioni contenute nell’art. 4 e seguenti del DL 351/2001;

Rilevato:

− che la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili sopra descritta consente una notevole semplificazione, con conseguente accelerazione dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali, nell’evidente obiettivo di soddisfare esigenze di miglioramento dei conti pubblici, di riduzione o, comunque, contenimento dell’indebitamento, per la ricerca di nuove fonti di proventi destinabili e finanziamento degli investimenti;

- che l’art. 42, comma 2, lett. l) TUEL 267/2000 prevede che l’organo consiliare ha competenza, tra l’altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

- che in particolare l’inserimento nel Piano delle Alienazioni dei seguenti immobili:

A) edificio ed area limitrofa denominato ex Peso Pubblico di via Volta, sito nell’area censita al Catasto Terreni al Foglio 75, particella n° 910 e particella n. 597 <parte>

Ente Urbano, per una superficie di circa mq. 760 ivi compreso l’edificio,

B) Edifici ed area del Club Piazzano sito in via Patti, 10 e censito al Catasto Terreni al Fg. 74 particella n. 1079 per una superficie di mq. 8.970 ivi compresi i fabbricati,

comporta la modificazione dello strumento urbanistico generale vigente, ai sensi dell’articolo 16 bis della L.R. n° 56/77;

- che di conseguenza occorre attivare la procedura prevista dal citato articolo di legge;

- che tale variante urbanistica è soggetta al processo di verifica preliminare di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica con le modalità della Conferenza Integrata di Copianificazione Urbanistica e di Verifica di Assoggettabilità di cui alla LR 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. – art. 16 bis. ;

- che i documenti che compongono la predetta variante risultano essere:

1. il PdAV 2016 - 18 ed in particolare le schede specifiche nn°. <9> e <12>;

2. la Relazione Generale di Variante;

3. Scheda del dimensionamento delle aree a Servizi;

4. Stralcio della Tav. P4.0 Legenda;

(4)

4 5. Stralcio della Tav. P4.27 PRG vigente e proposta di variante scala 1:2000 <ex Peso

pubblico>;

6. Stralcio della Tav. P4.26 PRG vigente e proposta di variante scala 1:2000 <<Club Piazzano>;

7. Stralcio NA – art. 21bis

8. Stralcio della Classificazione Acustica Comunale, scala 1:2000;

9. Certificazioni attestanti la natura dei vincoli esistenti, l’esclusione dalle aree RIR, ecc. ;

10. Documento tecnico preliminare inerente la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS;

Ritenuto q u i n d i di adottare i provvedimenti conseguenti in ordine all’attuazione del suddetto art. 58 della legge n° 133/2008 e s.m.i. e di approvare l’allegato Piano triennale delle Alienazioni Immobiliari 2016/2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla

- valorizzazione, ovvero - dismissione, ovvero

- destinazione a strumenti sussidiari per la gestione di immobili pubblici, di cui all’art. 33 e 33-bis del D.L. 6.7.2011, n. 98 convertito con L. 15.7.2011, n. 201, convertito con L.

22.12.2011, n. 214 che ha introdotto l’art. 3-ter al D.L. 25.9.2011, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.11.2011, n. 410;

Visti inoltre gli elaborati progettuali di variante urbanistica citati alla sesta alinea de Rilevato che, allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Vista e richiamata la LR 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. “ Tutela ed uso del suolo” ed in particolare l’art. 16 bis così del testo così come novellato dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013, 3/2015 e 26/2015

Visti i pareri allegati dei Dirigenti dei Servizi Governo del Territorio e Commercio e Bilancio, espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;

Sentito il parere della/e competente/i Commissione Consiliare Permanente nella/e seduta/e del __/__/2016;

Con voti favorevoli ……….. resi per alzata di mano dai……… consiglieri presenti e votanti come da proclamazione fatta dal Presidente.

DELIBERA

1) di approvare ai sensi del comma 2 dell’art. 58 della Legge 133/2008, modificato dall’art. 33 bis comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall’art 27, comma 1, legge n. 214 del 2011, il Piano triennale delle Alienazioni Immobiliari 2016/2018 di cui all’allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituito

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5 dall’elenco dei beni indicati nel documento di sintesi, corredato dalle relative schede analitico - descrittive;

2) di dare atto che gli immobili inseriti nel Piano di Alienazioni testé approvato sono classificati automaticamente come beni del patrimonio disponibile e pertanto alienabili, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 58 della Legge 6/8/2008, n.° 133;

3) di precisare che l’elenco degli immobili di cui al Piano, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall’art.

2644 del Codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell’iscrizione dei beni in catasto;

4) di dare atto che, contro l’iscrizione dei predetti immobili nell’elenco, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

5) di dare atto inoltre che il Piano delle Alienazioni Immobiliari, approvato con il presente provvedimento, costituisce allegato bilancio di previsione per il triennio 2016- 2018 ed è altresì contenuto nel Documento Unico di Programmazione <DUP> per il triennio 2016 - 2018;

6) di subordinare l’alienazione dei beni inseriti nel Piano alla verifica della sussistenza dell’interesse di cui agli artt. 10-12 del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 – Codice per i beni culturali e del paesaggio, ove necessaria, e, in caso di sussistenza di tale interesse, all’ottenimento della necessaria autorizzazione alla vendita da parte del competente Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del medesimo Decreto Legislativo;

7) di dare atto altresì che l’inserimento nel Piano delle Alienazioni dei seguenti immobili:

A) edificio ed area limitrofa denominato ex Peso Pubblico di via Volta, sito nell’area censita al Catasto Terreni al Foglio 75, particella n° 910 e particella n. 597 <parte>

Ente Urbano, per una superficie di circa mq. 760 ivi compreso l’edificio,

B) Edifici ed area del Club Piazzano sito in via Patti, 10 e censito al Catasto Terreni al Fg. 74 particella n. 1079 per una superficie di mq. 8.970 ivi compresi i fabbricati, comporta la modificazione dello strumento urbanistico generale vigente, ai sensi dell’articolo 16 bis della L.R. n° 56/77;

8) di adottare conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis della L. R.

05.12.1977 n. 56 e s.m.i., la variante allo strumento urbanistico generale, il cui oggetto è descritto negli elaborati tecnici allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composta dai seguenti elaborati:

• il PdAV 2016 - 18 ed in particolare le schede specifiche nn°. <9> e <12>;

• la Relazione Generale di Variante;

• Scheda del dimensionamento delle aree a Servizi;

• Stralcio della Tav. P4.0 Legenda;

• Stralcio della Tav. P4.27 PRG vigente e proposta di variante scala 1:2000 <ex Peso pubblico>;

• Stralcio della Tav. P4.26 PRG vigente e proposta di variante scala 1:2000 <<Club Piazzano>;

• Stralcio NA - art. 21bis;

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6

• Stralcio della Classificazione Acustica Comunale, scala 1:2000;

• Certificazioni attestanti la natura dei vincoli esistenti, l’esclusione dalle aree RIR, ecc. ;

• Documento tecnico preliminare inerente la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS;

9) Di dare mandato al Dirigente del Servizio Governo del Territorio e Commercio, in quanto competente, di attuare tuti gli adempimenti e le procedure previste dal summenzionato articolo di legge per l’espletamento delle successive fasi inerenti la variante e la verifica di assoggettabilità alla VAS;

10) di prevedere che qualora le aste pubbliche indette per le alienazioni dovessero andare deserte, il Comune, ai sensi del vigente “Regolamento di alienazione degli immobili disponibili del patrimonio del Comune di Novara”, si atterrà a quanto previsto dal predetto Regolamento;

11) di ribadire saranno verificate eventuali inclusioni nel Piano alienazioni di ulteriori beni di proprietà comunale ed in particolare quelli attualmente occupati da uffici comunali che potrebbero trovare collocazione presso gli immobili delle Caserme Passalacqua e Cavalli, quali:

- Palazzo Lualdi di via Tornielli n. 5 - Casa Andreoni di C.so Cavallotti n. 23 - Palazzo Vochieri di C.so Cavallotti n 6 - Palazzo Negroni di C.so Cavallotti n. 4 - Ex Dock di V.le Manzoni n. 20

quanto sopra in esito ai processi di valorizzazione e riqualificazione di cui al redigendo Accordo di Programma promosso giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 5 novembre 2014, immediatamente eseguibile e Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17 febbraio 2016 di presa d’atto e condivisione della documentazione facente parte dell’Accordo;

12) di prevedere che in seguito ad apposito accordo con la Provincia di Novara potrà essere incluso nell’elenco l’immobile denominato Centro Sociale di V.le Giulio Cesare;

13) di prevedere che potrà essere incluso nell’elenco degli immobili di cui al presente provvedimento il complesso patrimoniale di Albissola Marina, previo confronto con il Comune di Albissola stesso;

14) di dare incarico al Dirigente di dare ampia diffusione del presente Piano, al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse in relazione ai beni previsti nelle tre annualità, riservandosi altresì in relazione a quanto pervenuto di apportare modifiche al presente piano anche al fine di anticipare le vendite rispetto alla programmazione temporale in esso prevista;

15) di dare altresì atto che con separato atto Consiliare redatto anch’esso quale allegato al Bilancio sono stati determinati, in ossequio al DL 28.02.1983 n. 55, convertito con la Legge 26.04.1986 n. 131, i fabbisogni relativi alla quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in diritto di superficie e/o in diritto di proprietà, ciò ai sensi delle Leggi n.

167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 e s.m.i..

Con successiva votazione, con voti favorevoli……… resi per alzata di mano dai ….

Consiglieri presenti e votanti come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente

(7)

7 deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.

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8 PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere………FAVOREVOLE………., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 23 febbraio 2016

IL DIRIGENTE

Servizio Governo del Territorio arch. Maurizio FODDAI

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, esprime

il seguente parere

………

………

Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Novara, ……..………….

IL DIRIGENTE dott. Filippo DAGLIA

……….

È parte integrante della proposta di deliberazione di G.C./C.C. n° …….. del ………

OGGETTO: Approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2016 – 2018 e contestuale Adozione della Variante Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’art.

16-bis della L.R. n° 56/77 e successive modifiche e integrazioni.

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Governo del Territorio

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