COMUNE DI LASINO
Provincia di Trento
REGOLAMENTO
per l’applicazione del contributo di concessione
COMUNE DI LASINO
Provincia di Trento
REGOLAMENTO
Per l’applicazione del contributo di concessione
(L.P. 5 settembre 1991 n. 22, L.P. 11 settembre 1998 n. 10, e s.m.)
Allegato alla deliberazione consiliare n. 57 di data 28.12.2007
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dr. Alberto Armellini
IL SINDACO F.to Mario Zambarda
INDICE
1. Ambito di applicazione 2. Contributo di concessione
2 bis. Individuazione delle categorie tipologiche
3. Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria 4. Urbanizzazione delle aree
5. Calcolo dei volumi e delle superfici 6. Cambio destinazione d’uso
7. Piano di lottizzazione 8. Esenzione totale 9. Esenzione parziale
10. Destinazione dei proventi delle concessioni 11. Rimborso delle somme pagate
12. Demolizione e ricostruzione
13. Archiviazione per mancato pagamento del contributo di concessione 14. Entrata in vigore
ALLEGATI
• Esemplificazioni di calcolo del contributo per il rilascio della concessione edilizia.
• D.M. 2 agosto 1969 – Caratteristiche delle abitazioni di lusso
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione previsto dall’articolo 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m., relativamente al rilascio delle concessioni edilizie nel Comune di Lasino, per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l’ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d’uso degli immobili, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.
2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica, altresì, a quegli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia di inizio attività comportanti un aumento del carico urbanistico.
Art. 2
Contributo di concessione
1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria e dal costo di costruzione.
2. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di 1/3 ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.
3. Con deliberazione del Consiglio comunale è fissata la misura percentuale del contributo di concessione, contenuta fra il 5 ed il 20% del costo medio di costruzione stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell’art. 108 della legge.
4. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate:
Cat. A: EDILIZIA RESIDENZIALE
A1 a) : edilizia residenziale ordinaria % 8
A1 b) : edilizia residenziale di tipo superiore % 11
A3 : edilizia residenziale di lusso % 15
A4 a) : edilizia alberghiera % 15
A4 b) : edilizia extra-alberghiera % 15
Cat. B: COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL’APERTO Area :
Strutture ricettive permanenti :
%
%
15 15
Cat. C: ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SETTORE TERZIARIO
C1: manufatti per attività agricole, industriali, artigianali, di risalita % 15 C2: manufatti commerciali, direzionali e destinati alla prestazione di servizi % 15
5. L’importo unitario del contributo di concessione è riferito a quello in vigore alla data di presentazione dell’istanza di concessione edilizia o alla data di inoltro della Denuncia di Inizio Attività.
Art. 2 bis
Individuazione delle categorie tipologiche
Le costruzioni, in rapporto alle loro caratteristiche costruttive ed alle loro destinazioni d'uso, sono suddivise nelle seguenti categorie:
A: EDILIZIA RESIDENZIALE
Vi rientrano tutte le costruzioni destinate alla residenza, sia stabile che stagionale e non continuativa, suddivise nelle seguenti categorie tipologico-funzionali:
A1 a): Edilizia Residenziale ordinaria:
sono comprese tutte quelle costruzioni destinate a scopo abitativo, purché non classificate di tipo superiore (A2) e di lusso (A3), inclusi gli interventi di cui all’art. 24-bis della L.P. 22/91 per il recupero del patrimonio edilizio montano esistente.
A1 b): Edilizia residenziale di tipo superiore:
sono comprese tutte quelle costruzioni aventi una superficie utile netta di mq. 150 di locali abitabili di alloggio, purché non classificate di lusso (A3).
A3: Edilizia residenziale di lusso:
rientrano in questa categoria gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969.
A4 a): Edilizia alberghiera:
rientrano in questa categoria tutti gli esercizi disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002 n. 7 e rientranti nell’art. 5 quali gli alberghi o hotel, gli alberghi garnì, residenze turistico alberghiere, villaggi alberghieri.
A4 b): Edilizia extra-alberghiera:
rientrano in questa categoria tutti gli esercizi disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002 n. 7 e rientranti nell’art. 30 quali esercizi di affittacamere, esercizi rurali, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, case per ferie.
B: COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL’APERTO
Rientrano in questo settore i campeggi ed in generale tutti quei complessi ricettivi all'aperto che ospitano turisti dotati di mezzi di pernottamento e di soggiorno mobile autonomo, oppure che offrono una quota della ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili.
Area: Il costo medio di costruzione, è determinato comprendendo le aree occupate dalle strutture accessorie al campeggio (docce, servizi igienici, negozi, ristoranti, bar pizzerie, ecc.) per metro quadrato di superficie di area occupata.
Strutture ricettive permanenti: Per le strutture edilizie ricettive permanenti presenti all'interno dei complessi ricettivi turistici all'aperto, il costo medio di costruzione è invece riferito a metro cubo vuoto per pieno e corrisponde a quello dell'edilizia residenziale, categoria A4 edilizia alberghiera.
C: EDILIZIA PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER IL SETTORE TERZIARIO
Vi rientrano tutti gli impianti destinati ad attività agricole, industriali, ivi compresi gli impianti di risalita, artigianali e di trasporto, nonché tutte le costruzioni o impianti destinati ad attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, e ad attività dirette alla prestazione di servizi.
Il costo medio di costruzione, riferito a metro quadrato di superficie utile di calpestio, viene fissato per ciascuna delle seguenti categorie tipologico-funzionali:
C1: Manufatti per attività agricole (destinate alla trasformazione, conservazione e/o valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali nonché nuovi edifici da destinare ad agriturismo), industriali, artigianali, di trasporto, impianti di risalita e commercio all'ingrosso.
Nei casi in cui il contributo sia commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria la somma dovrà essere ridotta di 2/3.
C2: Manufatti commerciali (pubblici esercizi, bar, ristoranti, negozi, ecc.), direzionali, e destinati alla prestazione di servizi (uffici, studi professionali, banche, magazzini ecc.).
Il contributo di concessione è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria ed al costo di costruzione, pertanto ridotto di 1/3.
Art. 3
Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria
1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono opere di urbanizzazione primaria:
a) pubblica illuminazione;
b) spazi di verde attrezzato;
c) strade residenziali (comprensive dei percorsi ciclabili, pedonali e delle isole ecologiche);
d) spazi di sosta o di parcheggio;
e) fognature;
f) rete idrica;
g) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
h) impianti cimiteriali (ex art. 26-bis Legge 28.02.1990 n. 38).
2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell’obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere.
Art. 4
Urbanizzazione delle aree
1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell’impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente la concessione, ovvero dell’impegno da parte dell’Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi 3 anni.
2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente la concessione edilizia, questi dovrà presentare al Comune, per l’approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto della concessione edilizia. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (1/3) o del minor costo delle opere realizzate.
3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell’obbligo assunto, l’interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione edilizia, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.
4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell’Amministrazione comunale.
5. Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione edilizia può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore di 1/3 la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione.
6. Nel caso in cui la zona interessata alla concessione edilizia sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l’Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la deliberazione d’impegno ad effettuare le opere da parte del Comune entro i successivi tre anni.
7. Quest’ultimo provvedimento dovrà stabilire l’importo di Euro per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli edifici che fruiranno delle opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici.
8. Il richiedente la concessione edilizia dovrà versare una somma pari al costo delle opere, così come determinato nella deliberazione con la quale il Comune ha approvato l’opera e se ne è assunta l’esecuzione.
9. Quando l’opera assunta dal Comune riguarda più richiedenti concessioni edilizie, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al Comune. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa l’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (1/3).
10.L’urbanizzazione delle aree nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione è definita dal programma medesimo.
11.La riduzione di 1/3 può essere effettuata solo qualora vengano realizzate delle opere necessarie per urbanizzare ex novo un’area, ovvero nel caso in cui siano realizzati interventi finalizzati a potenziare opere di urbanizzazione attualmente inidonee a sopportare un maggior carico urbanistico. Ai fini della riduzione del costo del contributo non rilevano le spese per gli allacciamenti.
Art. 5
Calcolo dei volumi e delle superfici
1. Al fine della determinazione del contributo di concessione, il volume delle costruzioni residenziali viene computato a metro cubo vuoto per pieno con i seguenti criteri:
a) per il 100% del volume dei locali abitabili che si prevede edificare, entro e fuori terra, misurato dal piano di calpestio più basso all’estradosso dell’ultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia usufruibile e non si configuri come mero volume tecnico ed ivi comprese le murature, i solai inferiore e superiore nonché il giroscale per la parte di competenza del piano.
b) per il 100% dei piani terra, dei piani interrati, dei piani seminterrati e dei sottotetti non destinati direttamente ad abitazione, con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a), nonché delle tettoie aperte.
c) sono esclusi dal computo della cubatura:
• i sottotetti non usufruibili (le sole volumetrie che non hanno alcun accesso);
• le intercapedini degli interrati e dei seminterrati (che non presentano alcuna possibilità di accesso):
• i volumi destinati a superficie a parcheggio (limitatamente al parcheggio di pertinenza dell’immobile secondo le determinazioni assunte dalla Giunta Provinciale circa gli spazi di parcheggio);
• i volumi destinati allo spazio di manovra dei parcheggi (per la quota pari al 30% degli spazi di parcheggio come sopra determinati quale superficie convenzionale destinata a spazi di accesso e di manovra come da deliberazione della Giunta provinciale n. 1241 dd.
16 giugno 2006).
d) sono altresì escluse dal computo della cubatura i porticati liberi semprechè non vengano destinati ad altri usi (depositi, parcheggi…).
2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento e dell’art 73 comma 1 bis della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. i parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. Si considerano parcheggi privati pertinenziali quelli di esclusiva pertinenza di singole U.I. realizzati in box singoli o in spazi aperti.
I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l’unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, e comunque ad una distanza non superiore a ml. 150 misurata sul tratto in assoluto più breve, tenendo come punto di partenza e di arrivo il centro degli ingressi delle unità di riferimento.
3. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi:
a) costruzioni ed impianti destinati alla conservazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli;
b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale, ai sensi della L.P. 29 agosto 1988 n. 28 come da ultimo modificata dall’art. 30 della L.P. 8 settembre 1997 n. 13;
c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all’ingrosso;
d) impianti di risalita.
Il contributo viene calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed è pertanto esclusa la superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio dei piani oltre al primo), delle soffitte non usufruibili, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio di pertinenza.
Ad altri e differenti impianti che dovessero rientrare nella categoria C1 (salvo specifiche previsioni di esenzione) deve quindi essere applicato in contributo di concessione per intero e cioè commisurato alle spese di urbanizzazione primaria, secondaria e dal costo di costruzione.
3. Il contributo di concessione è commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria ed al costo di costruzione, per attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, nonché per le attività dirette alla prestazione di servizi ed è calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio, con le esclusioni di superficie di cui al comma 2.
4. Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all’aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed è calcolato a metro quadrato di area occupata.
Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al costo di costruzione ed è calcolato a metro cubo vuoto per pieno, con le modalità di cui al comma 1.
5. In caso di edifici aventi destinazioni miste, il contributo di concessione dovrà essere calcolato in riferimento alla categoria di costruzione, così come stabilito dall’art. 2 del presente Regolamento e nei rapporti di cui ai precedenti commi.
6. Le parti comuni degli edifici, ovvero le unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente con più unità immobiliari, ai fini dell’applicazione del contributo di concessione, verranno computate per singoli livelli dell’edificio in base alla categoria di costruzione prevalente sul livello stesso.
7. La costruzione di nuovi agritur comporta il pagamento del contributo relativo alla categoria C1 per intero (3/3);
Art. 6
Cambio di destinazione d’uso
1. Il cambio di destinazione d'uso comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e l'attuale, considerandosi già corrisposto il contributo di concessione relativo alla categoria originaria di appartenenza, calcolato in base alle modalità del presente Regolamento.
2. La destinazione d’uso in essere delle singole unità immobiliari è quella risultante dal provvedimento di concessione, ovvero dalla licenza edilizia, ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente all’entrata in vigore della legge 17.08.1942 n. 1150 e della legge 6.08.1967 n. 765 per i rispettivi ambiti territoriali.
3. Un volume che risulta crollato o demolito oppure che ha dismesso la sua originaria destinazione d’uso non è da considerasi preesistenza ai fini del calcolo del contributo di concessione.
4. La destinazione d’uso originaria di un manufatto e/o unità immobiliare o parte di essa è da considerarsi dismessa quando lo stesso non risulta più utilizzato da almeno 10 anni.
5. Gli accertamenti relativi al non utilizzo dei volumi di cui ai punti 3 e 4 saranno eseguiti dal Servizio Tecnico.
6. Il contributo è dovuto per intero in caso di modifica della destinazione d’uso di volumi che, in precedenza, non avevano rilevanza ai fini del calcolo del contributo di concessione (es. garage, soffitte, ecc.).
7. Non è ripetibile l’eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per l’uso precedente.
Art. 7
Piano di lottizzazione
1. L’incidenza del contributo di concessione per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l’assunzione da parte del proprietario dell’onere di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell’eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle quote commisurate alle spese di urbanizzazione.
2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata può determinare un aumento, fino a un massimo del 30%, dell’incidenza del contributo di concessione, in relazione alla natura dell’insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, nonché allo stato delle opere di urbanizzazione.
3. Ai sensi dell’articolo 54, comma 2 della legge, qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino a un massimo del 30%. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima del rilascio della concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla convenzione.
4. L’eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione d’ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.
Art. 8 Esenzione totale
1. Ai sensi dell'articolo 111 della legge, il contributo di concessione non è dovuto:
a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
1) opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della coltivazione del fondo, con esclusione delle costruzioni e degli impianti destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, per conto terzi, nonché delle costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come da ultimo modificata dall'articolo 30 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente 'Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)'. L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il comune della convenzione di cui al comma 3;
b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente; l'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il comune della convenzione di cui al comma 3;
c) per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti;
d) per parcheggi coperti da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari indispensabili per il raggiungimento della dotazione minima prevista dall'art. 73 della L.P. 22/1991. A questa dotazione minima, ai fini dell'esenzione, dovrà essere aggiunta solo la superficie strettamente necessaria al raggiungimento dei singoli posti macchina (spazio di manovra), per la quota pari al 30% come previsto dall’art. 5 comma 1 lett. c) del presente regolamento;
e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate a uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il comune;
f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
g) per i nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione e al risparmio energetico;
h) per le pertinenze funzionali degli interventi di cui alla lettera e);
In questa categoria ricadono tutti i manufatti che hanno carattere accessorio rispetto all’opera principale e sono collegati ad essa da un vincolo durevole, al fine di accrescerne l’utilità;
i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell’eventuale maggiore onere in dipendenza dagli aggiornamenti nel frattempo intervenuti;
j) per le opere di adeguamento degli edifici esistenti finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione totale per la prima abitazione devono sussistere i seguenti requisiti:
a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente; nel caso non sia possibile produrre estratto tavolare può essere depositata copia di atto notarile registrato idoneo per l’intavolazione della proprietà;
b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori;
c) il richiedente e il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.
L'esenzione totale per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione.
A tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla compilazione di un registro riportante gli estremi delle convenzioni disciplinanti l’esenzione dal pagamento del contributo di concessione di cui al presente articolo. Prima della scadenza del decimo anno, dalla data di ultimazione lavori, il personale tecnico del comune effettuerà gli accertamenti di rito finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti, che hanno consentito l’esenzione dal pagamento del contributo di concessione, in capo ai soggetti beneficiari.
3. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell’amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all’incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.
4. Non è ripetibile l’eventuale maggiore contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio di concessione per sopravvenute condizioni di esenzione di cui al precedente comma.
Art. 9 Esenzione parziale
Ai sensi degli artt. 111 e 111 bis della legge, sono parzialmente esenti dal contributo di concessione:
1. le costruzioni che costituiscono la prima abitazione, qualificata non di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume. In tal caso il contributo viene calcolato in base alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e, quindi, ridotto di un terzo.
Ai fini del riconoscimento dell’esenzione devono sussistere i seguenti requisiti:
a) l’unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente; nel caso non sia possibile produrre estratto tavolare può essere depositata copia di atto notarile registrato idoneo per l’intavolazione della proprietà;
b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
c) il richiedente ed il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.
L’esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l’immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell’immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l’interessato decade dai benefici concessi e il Comune determina l’ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all’atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell’esenzione.
A tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla compilazione di un registro riportante gli estremi delle convenzioni disciplinanti l’esenzione dal pagamento del contributo di concessione di cui al presente articolo. Prima della scadenza del decimo anno, dalla data di ultimazione lavori, il personale tecnico del comune effettuerà gli accertamenti di rito finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti, che hanno consentito l’esenzione dal pagamento del contributo di concessione, in capo ai soggetti beneficiari.
L'esenzione parziale prevista da questo comma può essere riconosciuta anche alle cooperative edilizie aventi come oggetto sociale la realizzazione della prima casa, a condizione che ciascun socio sia in possesso dei requisiti sopra illustrati e provveda alla stipula della convenzione di cui ai paragrafi precedenti. Con la convenzione ciascun socio si assume gli obblighi previsti dalla convenzione impegnandosi, in caso di violazione, a provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute, relativamente alla propria unità immobiliare.
2. Le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato, da chiunque abbia titolo al godimento del bene in virtù di un provvedimento amministrativo che lo legittimi, per le quali il contributo di concessione viene commisurato solo all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi ridotto di un terzo.
Il costo medio di costruzione al quale rapportare l’incidenza del contributo sarà quello della categoria di appartenenza della costruzione medesima.
3. Per gli interventi di edilizia residenziale, qualora il richiedente s'impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione concordati con il comune, il contributo di concessione può essere ridotto come segue:
− nella misura di un terzo, corrispondente all'incidenza del costo di costruzione, nel caso di nuovi edifici;
− nella misura di due terzi, corrispondenti all'incidenza del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione secondaria, per gli interventi di recupero di edifici esistenti.
Se la convenzione prevede la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione primaria e se sono stabilite le modalità per la loro realizzazione, nonché idonee garanzie finanziarie per la corretta esecuzione, la quota di contributo di concessione di cui sopra può essere ulteriormente ridotta sino alla concorrenza delle spese sostenute.
La riduzione del contributo di concessione di cui al presente punto 3. può essere riconosciuta solo se l'alloggio è ceduto o locato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.
In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali il comune chiede al soggetto che li ha assunti il pagamento della quota di contributo non corrisposta, in proporzione alla durata residua della convenzione, applicando le tariffe vigenti al momento della richiesta di pagamento.
Art. 10
Destinazione del proventi delle concessioni
1. I proventi delle concessioni, ai sensi dell'articolo 112 della legge, sono introitati nel bilancio del Comune e sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri
storici nonché all'acquisizione di aree ed immobili per l'edilizia abitativa, nonché nel limite massimo del trenta per cento (30%) a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
Art. 11
Rimborso delle somme pagate
1. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l’esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:
a) qualora le opere non vengano realizzate parzialmente, il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante alla concessione o autorizzazione edilizia;
b) qualora le opere non vengano realizzate totalmente, il rimborso viene disposto trascorso un anno dal rilascio della concessione edilizia salvo che l’interessato non rinunci alla concessione prima del decorso del termine annuale.
Deve, altresì, ammettersi la restituzione del contributo nelle ipotesi di:
a) decadenza della concessione per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
b) annullamento della concessione per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la riduzione in pristino;
c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.
2. Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme ad esclusione degli interessi.
3. Non sono rimborsabili i costi delle opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione delle opere sia stata assunta dal Comune.
Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col Comune. In caso di lottizzazione, l’eventuale rimborso delle somme pagate è determinato nella convenzione.
4. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 100,00.
Art. 12
Demolizione e ricostruzione
1. Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di concessione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire, calcolato secondo le disposizioni del Regolamento per la relativa categoria tipologico - funzionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d’uso, come definito dall’art. 6 comma 3 del presente Regolamento;
b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione di opere di urbanizzazione.
In tal caso, prima del rilascio della concessione, dovrà essere accertata da parte del Comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza.
2. Non è ripetibile l’eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l’edificazione della volumetria prevista in demolizione.
3. Non è prevista alcuna decurtazione del contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come parte di un intervento unitario.
Art. 13
Archiviazione per mancato pagamento del contributo di concessione
Qualora il pagamento del contributo di concessione, trascorsi quattro mesi dalla richiesta del Comune, non sia stato effettuato, il procedimento amministrativo cui la richiesta di pagamento si riferisce è definita con archiviazione previo avviso all’interessato.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.01.2008 e si applica alle domande di concessione edilizia onerosa ed alle denunce di inizio attività onerose, presentate dopo tale data.
ESEMPLIFICAZIONE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
NUOVE COSTRUZIONI CATEGORIA A1
CATEGORIA A2bis
CASA RESIDENZIALE ORDINARIA
CASA RESIDENZIALE DI TIPO SUPERIORE
PRIMA CASA - ESENZIONE PARZIALE
IL VOLUME TOTALE VUOTO PER PIENO RISULTA COSI’ RIPARTITO:
A: tariffa intera;
B: su 400 mc il contributo è ridotto di 1/3
C: volume non conteggiato in quanto parcheggio di pertinenza
CATEGORIA A3 CASA RESIDENZIALE DI LUSSO
IL VOLUME TOTALE CALCOLATO VUOTO PER PIENO RISULTA COSI’ RIPARTITO:
A: tariffa intera;
C: volume non conteggiato in quanto parcheggio di pertinenza
CATEGORIA A4 ALBERGO
IL VOLUME TOTALE CALCOLATO VUOTO PER PIENO RISULTA COSI’ RIPARTITO:
A: tariffa intera;
C: volume non conteggiato in quanto parcheggio di pertinenza
ESEMPLIFICAZIONE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
NUOVE COSTRUZIONI
CATEGORIA B STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA ALL’APERTO
SUPERFICIE: va conteggiata la superficie totale (a x b) dalla quale si dovrà scomputare la superficie occupata dalle strutture edilizie ricettive permanenti
A: Servizi primari:
non è previsto alcun contributo aggiuntivo
B: Strutture edilizie ricettive permanenti:
il calcolo per la qualificazione del contributo di concessione corrisponde a quello previsto per la categoria A4
ESEMPLIFICAZIONE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
NUOVE COSTRUZIONI
CATEGORIA C1 CAPANNONE INDUSTRIALE POSTO SU DUE LIVELLI
LA SUPERFICIE VIENE CONTEGGIATA COME SEGUE:
(a x b) + (a x c)
al netto delle murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne ed esterne a servizio di piani oltre al primo, delle soffitte non fruibili, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio
CATEGORIA C1 + A1/2 CAPANNONE ARTIGIANALE CON ANNESSA CASA D’ABITAZIONE
A: Capannone artigianale: si conteggia la superficie (a x b) al netto delle murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne ed esterne a servizio dei piani oltre al primo, delle soffitte non fruibili, dei portici e dei locali destinati a parcheggi
B: Volume residenziale: si conteggia - vuoto per pieno - come previsto dalla categoria residenziale corrispondente
CATEGORIA C2 PALAZZINA PER UFFICI
SUPERFICIE: si conteggia la superficie (axb) moltiplicata per il numero dei piani
(a x b) x n
al netto delle murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne ed esterne a servizio di piani oltre al primo, delle soffitte non fruibili, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio
ESEMPLIFICAZIONE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
AMPLIAMENTI E CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO
SOPRAELEVAZIONE
Il contributo di concessione è rapportato a quello delle nuove costruzioni, calcolato in base alla categoria di appartenenza
AUMENTO DI VOLUME
Il contributo di concessione è rapportato a quello delle nuove costruzioni, calcolato in base alla categoria di appartenenza
TRASFORMAZIONE D’USO
Il contributo di concessione è rapportato a quello delle nuove costruzioni, calcolato in base alla categoria di appartenenza
ESEMPLIFICAZIONE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO
RISTRUTTURAZIONE E PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO
Da bar a negozio: il contributo non è dovuto in quanto l’uso dei locali permane produttivo (categoria C2)
Da residenza ad uffici: il contributo è dovuto per l’eventuale differenza dovuta al cambio di categoria
CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO
Da stalla a bar-ristorante: il contributo è dovuto per l’eventuale differenza dovuta al cambio di categoria
CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO
Da stalla a garage: non è dovuto alcun contributo in quanto parcheggi di pertinenza
ESEMPLIFICAZIONE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
RECUPERO DEL SOTTOTETTO CON SOPRAELEVAZIONE PER ADIBIRLO A PRIMA ABITAZIONE (il criterio vale per ogni ampliamento di volume esistente)
PRIMO CASO
Il sotto tetto esistente è già di 600 mc:
- per la parte esistente l’esenzione è totale
- per la parte eccedente è dovuto l’intero contributo di concessione
SECONDO CASO
Il sotto tetto esistente è inferiore a 600 mc:
- sul volume esistente l’esenzione è totale
- sul nuovo volume, sino al raggiungimento dei 600 mc complessivi (volume esistente + nuovo volume) l’esenzione è parziale
TERZO CASO
Il sottotetto è inferiore a 600 mc:
- l’esenzione è totale sul volume esistente
- parziale sull’incremento di volume fino a raggiungere i 600 mc complessivi
- il volume che eccede i 600 mc paga il contributo intero
D.M. 2 agosto 1969 – Caratteristiche delle abitazioni di lusso.
Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso.
1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a
«ville», «parco privato» ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come «di lusso».
2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.
4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
5. Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.
6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
8. Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
9. Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
10. Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.
11. I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.
TABELLA DELLE CARATTERISTICHE
Caratteristiche Specificazione delle caratteristiche
a) Superficie dell'appartamento Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi.
Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana.
c) Ascensori Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati
d) Scala di servizio Quando non sia prescritta da leggi regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi
e) Montacarichi o ascensore di servizio Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
f) Scala principale a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
g) Altezza libera netta del piano. Superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori
h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna
a) in legno pregiato o massello e lastronato;
b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
c) con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.
i) Infissi interni. Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale
l) Pavimenti Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50%
(cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento:
a) in materiale pregiato;
b) con materiali lavorati in modo pregiato.
m) Pareti Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano:
a) eseguite con materiali e lavori pregiati;
b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
n) Soffitti Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti
o) Piscina Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un
edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
p) Campo da tennis Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
N.B. - Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliare (appartamento)