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I DEPOSITI IVA PRINCIPI GENERALI E RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA

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(1)

I DEPOSITI IVA

PRINCIPI GENERALI E RECENTE

EVOLUZIONE NORMATIVA

(2)

DEPOSITO IVA

art. 50-bis, DL 331/1993

Istituto che assolve ad una funzione di pura convenienza finanziaria, in quanto consente di rinviare ad un momento successivo l’esborso economico del tributo, e soltanto qualora vi sia l’effettivo consumo del bene in Italia. Infatti, il soggetto passivo provvede al pagamento dell’IVA in tutti i casi in cui estrae i beni per venderli nel territorio dello Stato, mentre considera non imponibili le estrazioni di quei beni che vengono esportati al di fuori della UE o che sono ceduti a soggetti passivi residenti in altri Paesi membri.

VANTAGGIO DI EVITARE L’IMMEDIATO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

ONERE DI APPLICARE L’IVA AL MOMENOT DELL’ESTRAZIONE DEI BENI

(3)

• i magazzini generali con autorizzazione doganale (tipo A)

• i depositi doganali di tipo D, E e C (esclusi quelli di tipo F)

• i depositi fiscali, definiti con rinvio al testo unico delle accise

Soggetti abilitati alla gestione del DEPOSITO IVA

Soggetti AUTORIZZATI dal

Direttore regionale delle Entrate

Comunicazione all’Ufficio doganale e, per

conoscenza, al Direttore regionale delle entrate Requisiti necessari e documenti

da allegare – art. 2, DM 419/1997

(4)

Il GESTORE DEPOSITO deve:

• ISTITUIRE APPOSITO REGISTRO

numerato progressivamente e deve indicare:

- il numero dei colli e la specie;

- la natura, la quantità e la qualità dei beni;

- il corrispettivo o il valore normale;

- il luogo di provenienza e destinazione dei beni introdotti e di quelli estratti;

- il soggetto per conto del quale le diverse operazioni sono effettuate.

• CONSERVARE I DOCUMENTI comprovanti l’INTRODUZIONE ED ESTRAZIONE delle merci dal deposito

Di tali adempimenti, il gestore del deposito IVA risponde in solido il soggetto passivo che procede all’estrazione dei beni dal deposito e all’applicazione dell’imposta.

L’IMPOSTA DEVE ESSERE ASSOLTA DAL SOGGETTO CHE PROCEDE ALL’ESTRAZIONE, ATTRAVERSO L’AUTOFATTURAZIONE

ADEMPIMENTI Artt. 3 e 4, DM 419/1997

(5)

• REGISTRO

(ex art. 3, DM 419/1997 e art. 50-bis, co. 3, D.L. 331/1993)

tenuto ai sensi dell’art. 39, D.P.R 633/1972

• tenuto ai sensi dell’art. 2219 del c.c.

• conservato ai sensi dell’art. 22, D.P.R. 600/1973

Devono essere indicati:

• il numero e la specie dei colli;

• la natura, la quantità e la qualità dei beni;

• il corrispettivo o il valore normale dei beni;

• il luogo di provenienza e il luogo di destinazione dei beni;

• il soggetto depositante e il soggetto che effettua l’estrazione.

(6)

OPERAZIONI AGEVOLATE

INTRODUZIONE DEI BENI NEL DEPOSITO

OPERAZIONI SUI BENI IN DEPOSITO

ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO

(7)

INTRODUZIONE DEI BENI IN DEPOSITO

• ACQUISTO INTRACOMUNITARIO EFFETTUATO DA SOGGETTO PASSIVO IVA CON INTRODUZIONE DEI BENI IN DEPOSITO

• TRASFERIMENTO DEI BENI IN ITALIA CON INTRODUZIONE IN DEPOSITO IVA DA PARTE IN UN OPERATORE IDENTIFICATO IN ALTRO STATO MEMBRO

• TRASFERIMENTO DEI BENI DA UN SOGGETTO COMUNITARIO CON INTRODUZIONE NEL DEPOSITO IVA DEL CESSIONARIO-DEPOSITARIO

• IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA E INTRODUZIONE DEI BENI NEL DEPOSITO IVA

• CESSIONE A SOGGETTO COMUNITARIO CON INTRODUZIONE DEI BENI NEL DEPOSITO IVA

• CESSIONE FRA OPERATORI NAZIONALI DI BENI DI CUI ALLA TABELLA A-BIS ALLEGATA AL D.L. 331/1993

(8)

OPERAZIONI SUI BENI IN DEPOSITO

• OPERAZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTO DI BENI CUSTODITI NEL DEPOSITO

• PRESTAZIONI DI SERVIZI:

- qualsiasi prestazione di servizio (es. carico, scarico delle merci, trasbordo, taglio confezionamento, pulitura, spese di deposito, di custodia, di trasporto in locali limitrofi)

- perfezionamento (es. lavorazione delle merci, trasformazione, riparazione)

- manipolazioni usuali (es. operazioni per garantire la conservazione della merce, miglioramento della qualità, preparazione alla vendita)

(9)

• ESTRAZIONE PER UTILIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

• ESTRAZIONE ED INVIO DELLE MERCI IN ALTRO STATO MEMBRO

• ESTRAZIONE ED ESPORTAZIONE DEI BENI

• TRASFERIMENTO DA UN DEPOSITO IVA AD UN ALTRO

ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO

(10)

• RESPONSABILITA’ SOLIDALE CON IL SOGGETTO DEPOSITANTE (ex art. 50-bis, D.L. 331/1997)

• RESPONSABILITA’ NELLA TENUTA DEL REGISTRO

(es. sanzioni amministrative per violazioni sostanziali nella tenuta della contabilità ex art. 9, co. 1, D.lgs. 471/1997)

RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO

(11)

RECENTE EVOLUZIONE

DEL REGIME

(12)

LA GARANZIA

ALL’INTRODUZIONE

(13)

è possibile solo previa prestazione da parte dell’importatore

di idonea garanzia commisurata all’imposta Immissione

in libera pratica di beni

non comunitari con introduzione

in deposito Iva

Esonerati AEO e soggetti affidabili (art. 90, DPR 43/73)

GARANZIA - DL 70/2011

Vincolo al regime

(14)

Svincolo

è possibile solo previa comunicazione al depositario da parte del soggetto

che estrae i beni dal deposito dei dati relativi alla liquidazione

dell’Iva relativa ai beni estratti Estrazione

dei beni dal deposito

GARANZIA - DL 70/2011

(15)

VERSO IL DEPOSITO

“VIRTUALE”

(16)

• L’introduzione è realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito senza

necessità di preventiva introduzione della merce

• Le prestazioni art. 50-bis.4.h) sono sufficienti ad assolvere le funzioni di stoccaggio e di custodia e la condizione posta agli articoli 1766 ss. del c.c. sul contratto di deposito

Caratteri della custodia

Perfezionamento del regime

Verso il deposito “virtuale”

Verso il deposito “virtuale” - DL 179/2012

(17)

All’estrazione della merce per l’immissione in consumo

nel territorio dello Stato se è correttamente eseguita

l’autofatturazione l’Iva si deve ritenere

definitivamente assolta Effetti

autofattura

Autofatturazione

Riconosciuta piena efficacia all’autofattura quale mezzo di estinzione del debito Iva

Verso il deposito “virtuale” - DL 179/2012

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