I DEPOSITI IVA
PRINCIPI GENERALI E RECENTE
EVOLUZIONE NORMATIVA
DEPOSITO IVA
art. 50-bis, DL 331/1993
Istituto che assolve ad una funzione di pura convenienza finanziaria, in quanto consente di rinviare ad un momento successivo l’esborso economico del tributo, e soltanto qualora vi sia l’effettivo consumo del bene in Italia. Infatti, il soggetto passivo provvede al pagamento dell’IVA in tutti i casi in cui estrae i beni per venderli nel territorio dello Stato, mentre considera non imponibili le estrazioni di quei beni che vengono esportati al di fuori della UE o che sono ceduti a soggetti passivi residenti in altri Paesi membri.
VANTAGGIO DI EVITARE L’IMMEDIATO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
ONERE DI APPLICARE L’IVA AL MOMENOT DELL’ESTRAZIONE DEI BENI
• i magazzini generali con autorizzazione doganale (tipo A)
• i depositi doganali di tipo D, E e C (esclusi quelli di tipo F)
• i depositi fiscali, definiti con rinvio al testo unico delle accise
Soggetti abilitati alla gestione del DEPOSITO IVA
Soggetti AUTORIZZATI dal
Direttore regionale delle Entrate
Comunicazione all’Ufficio doganale e, per
conoscenza, al Direttore regionale delle entrate Requisiti necessari e documenti
da allegare – art. 2, DM 419/1997
Il GESTORE DEPOSITO deve:
• ISTITUIRE APPOSITO REGISTRO
numerato progressivamente e deve indicare:
- il numero dei colli e la specie;
- la natura, la quantità e la qualità dei beni;
- il corrispettivo o il valore normale;
- il luogo di provenienza e destinazione dei beni introdotti e di quelli estratti;
- il soggetto per conto del quale le diverse operazioni sono effettuate.
• CONSERVARE I DOCUMENTI comprovanti l’INTRODUZIONE ED ESTRAZIONE delle merci dal deposito
Di tali adempimenti, il gestore del deposito IVA risponde in solido il soggetto passivo che procede all’estrazione dei beni dal deposito e all’applicazione dell’imposta.
L’IMPOSTA DEVE ESSERE ASSOLTA DAL SOGGETTO CHE PROCEDE ALL’ESTRAZIONE, ATTRAVERSO L’AUTOFATTURAZIONE
ADEMPIMENTI Artt. 3 e 4, DM 419/1997
• REGISTRO
(ex art. 3, DM 419/1997 e art. 50-bis, co. 3, D.L. 331/1993)
•
tenuto ai sensi dell’art. 39, D.P.R 633/1972
• tenuto ai sensi dell’art. 2219 del c.c.
• conservato ai sensi dell’art. 22, D.P.R. 600/1973
Devono essere indicati:
• il numero e la specie dei colli;
• la natura, la quantità e la qualità dei beni;
• il corrispettivo o il valore normale dei beni;
• il luogo di provenienza e il luogo di destinazione dei beni;
• il soggetto depositante e il soggetto che effettua l’estrazione.
OPERAZIONI AGEVOLATE
INTRODUZIONE DEI BENI NEL DEPOSITO
OPERAZIONI SUI BENI IN DEPOSITO
ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO
INTRODUZIONE DEI BENI IN DEPOSITO
• ACQUISTO INTRACOMUNITARIO EFFETTUATO DA SOGGETTO PASSIVO IVA CON INTRODUZIONE DEI BENI IN DEPOSITO
• TRASFERIMENTO DEI BENI IN ITALIA CON INTRODUZIONE IN DEPOSITO IVA DA PARTE IN UN OPERATORE IDENTIFICATO IN ALTRO STATO MEMBRO
• TRASFERIMENTO DEI BENI DA UN SOGGETTO COMUNITARIO CON INTRODUZIONE NEL DEPOSITO IVA DEL CESSIONARIO-DEPOSITARIO
• IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA E INTRODUZIONE DEI BENI NEL DEPOSITO IVA
• CESSIONE A SOGGETTO COMUNITARIO CON INTRODUZIONE DEI BENI NEL DEPOSITO IVA
• CESSIONE FRA OPERATORI NAZIONALI DI BENI DI CUI ALLA TABELLA A-BIS ALLEGATA AL D.L. 331/1993
OPERAZIONI SUI BENI IN DEPOSITO
• OPERAZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTO DI BENI CUSTODITI NEL DEPOSITO
• PRESTAZIONI DI SERVIZI:
- qualsiasi prestazione di servizio (es. carico, scarico delle merci, trasbordo, taglio confezionamento, pulitura, spese di deposito, di custodia, di trasporto in locali limitrofi)
- perfezionamento (es. lavorazione delle merci, trasformazione, riparazione)
- manipolazioni usuali (es. operazioni per garantire la conservazione della merce, miglioramento della qualità, preparazione alla vendita)
• ESTRAZIONE PER UTILIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA
• ESTRAZIONE ED INVIO DELLE MERCI IN ALTRO STATO MEMBRO
• ESTRAZIONE ED ESPORTAZIONE DEI BENI
• TRASFERIMENTO DA UN DEPOSITO IVA AD UN ALTRO
ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO
• RESPONSABILITA’ SOLIDALE CON IL SOGGETTO DEPOSITANTE (ex art. 50-bis, D.L. 331/1997)
• RESPONSABILITA’ NELLA TENUTA DEL REGISTRO
(es. sanzioni amministrative per violazioni sostanziali nella tenuta della contabilità ex art. 9, co. 1, D.lgs. 471/1997)
RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO
RECENTE EVOLUZIONE
DEL REGIME
LA GARANZIA
ALL’INTRODUZIONE
è possibile solo previa prestazione da parte dell’importatore
di idonea garanzia commisurata all’imposta Immissione
in libera pratica di beni
non comunitari con introduzione
in deposito Iva
Esonerati AEO e soggetti affidabili (art. 90, DPR 43/73)
GARANZIA - DL 70/2011
Vincolo al regime
Svincolo
è possibile solo previa comunicazione al depositario da parte del soggetto
che estrae i beni dal deposito dei dati relativi alla liquidazione
dell’Iva relativa ai beni estratti Estrazione
dei beni dal deposito
GARANZIA - DL 70/2011
VERSO IL DEPOSITO
“VIRTUALE”
• L’introduzione è realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito senza
necessità di preventiva introduzione della merce
• Le prestazioni art. 50-bis.4.h) sono sufficienti ad assolvere le funzioni di stoccaggio e di custodia e la condizione posta agli articoli 1766 ss. del c.c. sul contratto di deposito
Caratteri della custodia
Perfezionamento del regime
Verso il deposito “virtuale”
Verso il deposito “virtuale” - DL 179/2012
All’estrazione della merce per l’immissione in consumo
nel territorio dello Stato se è correttamente eseguita
l’autofatturazione l’Iva si deve ritenere
definitivamente assolta Effetti
autofattura