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COSMARI CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI

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Academic year: 2022

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AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A FRONTE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

DELL’ENTE CIG 21946477FD

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. Giuseppe Giampaoli)

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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina di un contratto di finanziamento di importo pari ad euro 6.000.000,00 per il co-finanziamento del piano di opere pubbliche e investimenti indicate nell’allegato A), in parte assistito con fondi propri o di altri Enti.

Le opere indicate nell’allegato A) sono da considerarsi integrabili o modificabili, fermo restando l’importo complessivo del Piano, con opere o forniture che il consorzio potrà inserire anche successivamente alla concessione del finanziamento, previa comunicazione alla banca mutuante dell’aggiornamento del Piano.

Il Consorzio non assume alcun impegno circa il valore effettivo complessivo dei mutui da contrarre, potendo gli stessi essere inferiori al valore complessivo stimato della provvista fino a valore zero.

ART. 2 – CONDIZIONI

Il mutuo è regolato dall’art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385) e dal Codice dei contratti pubblici e, per quanto non espressamente ivi disciplinato, dal Codice Civile.

L’importo del mutuo perfezionato sarà versato a Banca delle Marche S.p.A. – Agenzia di Pollenza - sul c/c 2884 intestato “COSMARI – Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti”. Cod. IBAN IT09R0605569100000000002884.

L’importo stimato dell’affidamento è pari ad € 2.048.970,00, tenuto conto di tutti gli onorari, le commissioni, gli interessi e le altre forme di remunerazione.

Il tasso di interesse applicato sarà il tasso variabile o il tasso fisso, tenendo conto delle disposizioni fissate dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II - del 29 gennaio 2010 “Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del D.L. 2/3/1989, n. 144”, alle seguenti condizioni:

CONDIZIONI DELL’OFFERTA

- Tasso variabile: parametro spread (max 2,70% applicabile come da Decreto Ministero Economia e Finanze del 29.01.2010 art. 3 – comma 1 – lettera d) su Euribor 6 mesi – Act/360 – rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi;

- Tasso fisso: parametro spread (max 2,70% applicabile come da Decreto Ministero Economia e Finanze del 29.01.2010 art. 2 – comma 1 – lettera d) su Interest Rate Swap 15y fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto di mutuo;

- Durata: 15 anni;

- Rate semestrali posticipate e costanti fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno per i mutui assunti a tasso fisso e rate semestrali posticipate fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno per i mutui a tasso variabile;

- Decorrenza ammortamento: 1 Gennaio 2013;

- Erogazione della somma finanziata effettuata a stati di avanzamento lavoro, in base all’eventuale accertamento di un perito dell’istituto di credito delle opere realizzate, calcolo degli interessi sugli importi stanziati con decorrenza dalla data della effettiva erogazione;

- Rimborso della quota capitale alla francese (crescente) prevista dal piano di ammortamento per capitale ed interessi del mutuo;

- Arrotondamento sulla determinazione finale del tasso (Tasso variabile + spread o tasso fisso + spread ) fino ad un massimo di 0,01 punti percentuali;

- Possibilità di effettuare, senza che l’ente mutuante possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara, la devoluzione di tutto o parte del capitale mutuato ad altra opera diversa da quella originaria;

- Estinzione anticipata mutui a tasso variabile: nessuna penale;

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tra le rate residue calcolate al tasso dell’operazione (a) e quelle calcolate ad un tasso (b) pari all’IRS con durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del mutuo; tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione sulla base del tasso (b);

- Specifica indicazione delle modalità e degli eventuali costi di gestione delle somme giacenti in conto mutuo fino al momento del loro utilizzo, con impegno, sulle suddette somme accantonate a corrispondere un tasso d’interesse pari all’Euribor 6 mesi – Act / 360 – pari alla quotazione media del mese precedente + spread;

- Determinazione dei costi di accertamento connessi agli stati di avanzamento, dei diritti di istruttoria e di erogazione del mutuo, nonché di ogni altra spesa diretta e indiretta, ad esclusione di qualsiasi ed ogni onere tributario collegato, ad un importo pari allo 0,20% di quello del mutuo.

Con la presentazione delle offerte, le Banche partecipanti garantiscono, se richiesto dall’Ente, la stipula del contratto di mutuo, entro il termine di trentacinque giorni previsto dal D.Lgs. 163/2006..

L’offerta non vincola comunque il Consorzio che sarà libero di non procedere all’affidamento del contratto, dopo aver esaminato le offerte, qualora le risultanze non fossero conformi agli obiettivi dell’Ente.

L’Ente si riserva altresì di ricorrere al mercato pubblico tradizionalmente inteso (Cassa DD.PP. – Credito Sportivo), qualora le condizioni di detti Istituti risultassero più convenienti rispetto a quelle risultanti dall’esito di gara.

La presentazione dell’offerta è invece vincolante per l’offerente e comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti inerenti la procedura di selezione del contraente.

ART. 3 - RESTITUZIONE DELLA SOMMA

Il mutuo entrerà in ammortamento a partire dal 1 Gennaio 2013 ai sensi dell’art. 204 del Decreto Legislativo 267/2000 e successivi aggiornamenti. Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio ammortamento saranno calcolati nella medesima misura e con le stesse scadenze gli interessi di preammortamento, ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. 267/2000.

Il mutuatario si obbliga a restituire la somma mutuata, maggiorata degli interessi a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data della stipula: detta restituzione avverrà mediante rate semestrali posticipate di ammortamento, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e costituite ciascuna da quota capitale e da quota interessi.

ART. 4 - GARANZIA

A garanzia di ogni obbligazione nascente dal presente contratto il mutuatario si obbliga a vincolare irrevocabilmente le somme necessarie al rimborso del mutuo, tanto in linea capitale quanto per gli interessi di ammortamento, nonché per gli eventuali interessi di preammortamento ed a rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti all’attività caratteristica del mutuatario in favore della Banca. A tal fine il mutuatario si obbliga a notificare immediatamente al proprio Tesoriere atto di delega affinché provveda irrevocabilmente ai pagamenti nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato versamento dell’importo delegato.

ART. 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

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Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è vietata a pena di nullità la cessione del contratto per il servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

La stipula del contratto dovrà avvenire entro 15 (giorni) naturali e consecutivi rispetto alla data della richiesta del Consorzio, decorsi i termini di legge.

L'importo del mutuo potrà essere erogato al Consorzio anche con versamenti rateali in preammortamento, in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori; le somme corrispondenti ai suddetti stati di avanzamento dei lavori, che potranno essere controllati da un tecnico di fiducia dell’Aggiudicataria, dovranno comunque essere erogate al Consorzio entro e non oltre giorni 30 dalla data di presentazione degli stessi all’Aggiudicataria.

Il ritardo rispetto ai termini di cui sopra comporterà l’applicazione della penale dello 0,01%

(zerovirgolazerounopercento) dell’importo mutuato, per ogni giorno di ritardo.

Oltre che a comminare le predette penali contrattuali, il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto, qualora il ritardo risulti di pregiudizio per il Consorzio. La risoluzione conseguirà automaticamente alla scadenza dell’ulteriore termine assegnato dal Consorzio per adempiere con missiva raccomandata.

Le penali saranno notificate all’affidataria in via amministrativa, non essendo necessaria una previa costituzione in mora, ed eventualmente detratte da quanto dovuto per la rata di ammortamento.

Sulle stesse erogazioni, effettuate in regime di preammortamento, il Consorzio corrisponderà, oltre alle eventuali imposte, l’interesse nella misura determinata all’art. 3.

Il Consorzio si impegna, inoltre, ad eseguire i lavori nel rispetto delle norme di legge vigenti e ad addivenire all'ultimazione degli stessi entro il 31/12/2012. In difetto l’Aggiudicataria, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere:

a) la stipula del contratto definitivo con conseguente deposito infruttifero a titolo cauzionale della somma corrispondente all'ammontare del costo dei lavori da eseguire ponendo così in ammortamento l'intero mutuo;

b) ovvero la stipula del contratto definitivo per la somma pari alle erogazioni già avvenute e non ricomprese in precedenti contratti definitivi.

Ove il Consorzio non aderisca, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione allo scopo inviatale dall’Aggiudicataria, ad una delle soluzioni scelte da quest'ultima fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), il contratto deve intendersi risolto di diritto e, quindi, il Consorzio dovrà restituire immediatamente gli anticipi percepiti con i relativi interessi, salvi e impregiudicati gli effetti dei contratti definitivi già stipulati.

L’Aggiudicataria dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

L’Aggiudicataria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

L’aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'Aggiudicataria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

La fornitura di servizio finanziario in parola rientra nella categoria dei contratti reali, per i quali il perfezionamento del contratto prevede, oltre al consenso, la consegna – in questo specifico caso –

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nessuna cauzione definitiva.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E’ facoltà del Consorzio risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’Aggiudicataria, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto, ovvero non sia osservata la diligenza richiesta, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni dei detti obblighi e delle disposizioni legislative e regolamentari.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Consorzio, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

L’aggiudicataria avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di mutuo, ai sensi dell’art.

1456 c.c., nei soli casi previsti a carico del Consorzio nel contratto di mutuo.

ART. 8 - ONERI E SPESE

Gli oneri tributari e qualsiasi spesa necessaria per la stipula del contratto sono ad esclusivo carico dell’Aggiudicataria.

ART. 9 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso le procedure di gara: TAR MARCHE Via della Loggia 24 – 60121 Ancona – tel. 071 206956.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, sull’interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico, sono invece devolute esclusivamente al competente Tribunale ordinario presso il foro esclusivo di Macerata.

ART. 10 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore in materia di affidamento di contratti pubblici e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 11 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il sistema di affidamento del servizio oggetto del presente capitolato è stabilito nel relativo bando o lettera di invito.

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs.

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163/2006 e s.m.i. iscritti agli Albi bancari ed agli elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca D’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ex D. Lgs. 385/1993 e s.m.i.

Le imprese aventi sede in una stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti pubblici di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto articolo e dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 lettera m-quater del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del D.

Lgs. 163/2006, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Pena l’esclusione, i requisiti di ammissione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

In caso di raggruppamento / consorzio non ancora formalizzato, le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, singolarmente, i dati e i documenti richiesti nel bando di gara o lettera di invito.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del raggruppamento o del consorzio ordinario di concorrenti e dovrà specificare le parti delle attività che saranno eseguite dalle singole Imprese.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora partecipi alla medesima gara in raggruppamento / consorzio.

ART. 12 – REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUZIONE PROVVISORIA

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste negli articoli successivi, ai fini dell’ammissione alla gara, i partecipanti dovranno produrre le dichiarazioni di cui al bando di gara o lettera di invito, dichiarando e producendo, a pena di esclusione, tutte le informazioni e la documentazione richieste.

Dette dichiarazioni sostitutive, da prestarsi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno annoverare, qualora sussistano, le condanne penali (sentenze e/o decreti) comminate per qualsiasi fattispecie di reato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett.

b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Per dare dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, nonché della propria capacità tecnica, le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche dei requisiti di cui agli artt. 41 e 42 del predetto Decreto e più specificamente indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.

In particolare i partecipanti dovranno dichiarare:

- l’iscrizione, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza, se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006;

- di essere iscritto agli Albi di cui agli articoli 13 e 64 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e s.m.i. e di essere in possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14, ovvero l’iscrizione agli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/1993, nonché per i soggetti comunitari stabiliti

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legislazione equivalente.

- gli ulteriori requisiti fissati nel bando di gara o nella lettera di invito.

Con le modalità indicate nel bando di gara o nella lettera di invito dovrà essere inoltre allegata, a pena di esclusione, cauzione provvisoria, nella misura fissata nel bando di gara o lettera di invito (2% del complessivo importo posto a base di gara). Tale garanzia dovrà, a pena di esclusione, avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art.

75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI EN 45000, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, qualora producano contestualmente, a pena di esclusione, copia della certificazione suddetta. In caso di mancata esibizione della documentazione richiesta a giustificazione della riduzione della garanzia si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di imprese, la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, sia all’impresa capogruppo designata, sia alla/a mandante/i; in particolare la riduzione della cauzione è accordata qualora il possesso della predetta certificazione sia comprovato dall’impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti;

tale garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa, salva l’ipotesi che la procedura debba essere riaperta nei casi previsti dalla vigente legislazione. Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora l’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, alla stipula del contratto stesso. La cauzione provvisoria si estingue decorsi 30 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione.

ART. 13 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato a favore del concorrente o dei concorrenti che, a parità di stanziamento complessivo, avrà presentato la migliore offerta economica consistente nel:

- minor spread annuo su tasso fisso;

- minor spread annuo su tasso variabile;

valutabili singolarmente.

Al termine della procedura di gara la Commissione stilerà due distinte graduatorie degli offerenti con le quali verranno individuate le società che avranno proposto l’offerta migliore come sopra individuata.

Di conseguenza la gara sarà aggiudicata provvisoriamente al partecipante o ai partecipanti che avranno presentato il minor spread su tasso fisso e il minor spread su tasso variabile.

La stazione appaltante – mediante motivato provvedimento – si riserva la facoltà, al momento dell’aggiudicazione definitiva, di scegliere quale tasso applicare (fisso o variabile) previa comunicazione all’unico aggiudicatario eventualmente interessato ovvero scegliendo uno tra i due eventuali aggiudicatari.

Il Consorzio si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l’Ente.

ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta e la relativa documentazione, devono pervenire con le modalità e nel termine indicato negli atti di gara, pena l’esclusione dalla gara medesima.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel capitolato e nell’eventuale disciplinare di gara.

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Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

Le offerte redatte, a pena di esclusione, in lingua italiana o corredate di traduzione giurata, devono essere contenute in un plico, chiuso e sigillato come evidenziato negli atti di gara. Il plico chiuso e sigillato dovrà riportare in modo ben visibile sull’esterno la denominazione del mittente e la dicitura indicata nel bando o lettera di invito.

L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente.

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni.

ART. 15 – PROCEDURA DI GARA

La Commissione di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica e nel corso della stessa, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione amministrativa presentata e dei plichi contenenti le offerte; in caso di valutazione negativa procede ad escludere i concorrenti dalla gara.

Successivamente, ai sensi del comma 1 dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, verrà richiesto ad un numero di partecipanti, non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato dell’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta trasmessa esclusivamente via fax dall’Ente al numero indicato nell’istanza di partecipazione, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, con le modalità previste nel bando o nella lettera di invito.

Successivamente si procederà all’aggiudicazione provvisoria, secondo quanto indicato al precedente art. 13, tra i concorrenti definitivamente ammessi.

La stazione appaltante procederà poi alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti risultati aggiudicatari e all’aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, anche in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara, con riferimento ai tutti i concorrenti.

Qualora dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese non venga confermato quanto auto- dichiarato nella documentazione di gara, la Stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

ART. 16 – ALTRE INFORMAZIONI

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere e senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 38, comma 3 e 48, comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 17 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’Ente per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente, per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del responsabile del trattamento ovvero direttamente nei confronti del Consorzio, titolare del trattamento.

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Allegato A Piano degli investimenti finanziabili

Denominazione Importo Euro

Opere di ulteriore minimizzazione degli impatti ed inserimento ambientale degli impianti: primo stralcio funzionale completamento – sistemazione area nord

520.000,00 Potenziamento impianto di selezione manuale e automatica materiali da raccolta

differenziata

3.550.000,00 Progetto esecutivo per la riorganizzazione e l’adeguamento della linea di

compostaggio e stabilizzazione Frazione Organica da RSU

1.971.394,26 Impianto pressatura e filmatura sovvalli in balle per razionale abbancamento

discarica

500.000,00 Lavori di adeguamento per il carico delle vasche di maturazione “Primaria” con

materiale organico e revisione rivoltatrici

200.000,00 Realizzazione discarica Fosso Mabiglia di Cingoli (1° settore) 1.500.000,00 Lavori di messa in sicurezza in termini di stabilità del corpo rifiuti e dell’argine di

valle della discarica in loc. Collina di Tolentino e risanamento vecchio sito

1.000.000,00 Messa a norma centri di raccolta comunali (lavori ed appalti per delega comuni

soci)

450.000,00

TOTALE 9.691.394,26

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