CAPITOLO 4
I VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI NELL’AREA DI STUDIO
4.1 Considerazioni generali sui vincoli
Al fine di un corretto inserimento dell’intervento proposto nel sistema ambientale e paesaggistico interessato, è necessario conoscere e rispettare il quadro dei vincoli di natura ambientale presenti sul territorio in modo da stabilire le misure di salvaguardia e tutelare o ancor meglio riqualificare la qualità della vita dell’area interessata.
I principali vincoli di cui tenere conto nella zona oggetto di studio, sono essenzialmente:
(a) Vincolo idrogeologico – forestale (RD 3267, 30 Dicembre 1923) (b) Vincolo paesaggistico – ambientale (L. 1497, 29 Giugno 1939) (c) Vincolo archeologico (L. 431/85)
(d) Vincolo storico-artistico (D.L.22/1/2004) (e) Vincolo geologico
(f) Vincolo conseguente a zone antropizzate
Non tutti i vincoli caratterizzano le aree assoggettate allo stesso modo; esistono infatti vincoli che possono essere “superati” con adeguate opere di difesa e di mitigazione degli impatti mentre altri che impediscono di fatto la realizzazione di un’opera
Per chiarire le idee, basti pensare ad una strada che attraversi per un certo tratto una zona soggetta a vincoli di varia natura; mentre l’impatto creato dalla strada è pressappoco lo stesso ovunque, in termini di inquinamento, occupazione del suolo,..etc., ciò che cambia è la reazione del
territorio, che varia da tratto a tratto.
Se si attraversa una zona soggetta ai vincoli idrogeologico, paesaggistico o geologico, è necessario prevedere opportune opere di difesa delle falde per il vincolo idrogeologico, mitigazioni di impatto per il vincolo paesaggistico e accorgimenti tecnico-costruttivi per il vincolo geologico; quindi, seppur con qualche difficoltà, tecnica ed economica, procedere alla realizzazione dell’opera.
Viceversa, è impensabile derogare al vincolo “zone antropizzate”, costruendo all’interno di un centro abitato, o al vincolo archeologico passando su una zona di interesse archeologico o costruendo all’interno di un ecosistema, alterandone l’equilibrio e portandolo probabilmente alla distruzione.
Con riferimento alla fig. 4.1,nell’area di studio sono presenti:
4.2 Vincolo idrogeologico – forestale
Dall’analisi della carta tematica si rileva che, nel territorio di San Giuliano Terme, il Monte Pisano è in buona parte assoggettato a questo vincolo ( R.D. 3267/1923). In queste zone va posta estrema attenzione alla contaminazione del sottosuolo causata da versamenti accidentali di sostanze inquinanti o dalle acque di prima pioggia ed agli effetti instabilizzanti causati dalla costruzione dell’opera.
Inoltre la progettazione deve contenere le condizioni per garantire la stabilità del regime delle acque superficiali e sotterranee sia durante che dopo la costruzione dell’opera.
Per i componenti del reticolo idraulico principale (fiumi, torrenti, canali di bonifica, principali fossi di scolo) la legislazione (R.D. 3267/23) non ammette alterazioni del tracciato, la copertura o l’artificializzazione dell’alveo o delle sponde, in considerazione del ruolo fondamentale per il mantenimento degli equilibri ambientali e dell’assetto idraulico del territorio. Sono consentiti unicamente interventi di ripristino e consolidamento, finalizzati a impedirne o arrestarne situazioni di dissesto idrogeologico o di messa in sicurezza, purchè attuati con tecniche e procedimenti compatibili con le caratteristiche dei luoghi. Il Regolamento Urbanistico deve precisare, per quanto è di competenza comunale, i tipi e le modalità di controllo, di manutenzione e di intervento consentite nelle diverse parti del territorio.
4.3 Vincolo paesaggistico – ambientale
La Legge 1497/39 è finalizzata alla protezione delle bellezze naturali, ville o parchi di particolare pregio, scenari ambientali, panorami e punti di belvedere.
L’ area soggetta al vincolo paesaggistico, attraversata dalla fascia delle alternative, è rappresentato dalla S.S.12 e dalla s.s.12 Bis.
In questo caso andranno prese particolari precauzioni per l’inserimento paesaggistico dell’opera stradale.
Queste precauzioni sono indicate dalle norme che specificano:
“…. in caso di apertura di strade l’Autorità Competente deve prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’opera, le quali tenuto conto dell’utilità economica dell’intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge".
4.4 Vincolo archeologico e storico artistico
La Legge 431/85 ha esteso il vincolo paesaggistico, di cui alla legge sopra citata a:
"territori, località, zone che presentano particolari profili di interesse naturale ed ambientali, individuandone i connotati ed i requisiti essenziali”,
Pertanto l’interesse archeologico può essere oggetto di due tipi tutela: quella storica- artistica della legge 1089/39 la quale impone un vincolo diretto sul bene e quella paesistica della legge 1479/39 che tutela l’intero territorio su cui è ubicato il bene.
Per le aree di interesse archeologico sono consentite solamente quelle trasformazioni volte a tutelare e valorizzare tali beni, pertanto ogni intervento di trasformazione morfologica del suono dovrà essere autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologica.
Nella fascia delle alternative non è previsto alcun tipo di vincolo di tale natura.
4.5 Aree Protette
Nella zona oggetto di studio sono presenti le Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) che costituiscono Invariante Strutturale del Comune di San Giuliano Terme, e interessano il perimetro del subsistema del Monte Castellare.
La fascia delle alternative interessa tale are in un tratto limitato, nell’attraversamento delle cave esistenti.
Il Regolamento di Gestione delle A.N.P.I.L. prevede “...che siano
consentite le trasformazioni connesse alla necessità di realizzare opere di pubblico interesse, ovviamente valutando l’interazione tra l’intervento e la presenza di ecosistemi di comprovata valenza naturalistica, indicando particolari prescrizioni per la loro tutela”.
4.6 Siti di Importanza Regionale o Comunitaria
Il Piano Strutturale del Comune di San Giuliano Terme classifica come zona agricola di interesse paesaggistico anche l’area della Bonifica di Asciano, in virtù delle sue peculiari caratteristiche di pregio paesaggistico e ambientale.
Dato che in tale area, indagini biologiche recentemente condotte dallo stesso Comune hanno riscontrato la presenza di specie animali e vegetali di interesse regionale e comunitario, e che la Legge Regionale n.56 del 6 aprile 2000 prevede che “…la conservazione del loro habitat naturale può richiedere la designazione di sito di importanza regionale (S.I.R.) o di sito di importanza comunitaria (S.I.C.)”, nel caso in cui avverrà tale designazione, sarà necessario effettuare una Verifica di Impatto Ambientale per stabilire la possibilità o meno di un intervento come la progettazione di una strada extraurbana secondaria, ed eventualmente le opere di mitigazione necessarie per la tutela e la conservazione dell’equilibrio di dette aree.
4.7 Zone antropizzate
Anche l’alternativa progettuale deve tutelare la salute dell’uomo con opere di difesa. In particolare è necessario difendere i centri abitati dall’impatto acustico e dai gas di scarico degli autoveicoli in transito, tutelando al massimo la salute e l’incolumità dei residenti e degli altri fruitori del territorio.