Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 27 del 29 aprile 1985
Oggetto: Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica.
Con richiamo alla riserva formulata con circolare n. 47/1983, si rende noto che il Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale ha espresso parere circa l'ambito di applicazione della retribuzione convenzionale prevista dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, chiarendo che l'operatività di tale retribuzione va limitata ai tecnici di radiologia autonomi.
Rimane pertanto confermata la disciplina in atto precedentemente alla emanazione della legge citata, secondo la quale le rendite spettanti ai tecnici di radiologia dipendenti vanno liquidate sulla retribuzione effettiva di cui allo articolo 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Le rendite eventualmente costituite dalla data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 25/1983, cautelativamente determinate sulla retribuzione minima di legge ai sensi delle disposizioni contenute nella richiamata circolare, debbono essere ricalcolate sulla retribuzione effettiva ovviamente nei limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale.
L'evidenza dei casi interessati da tale adeguamento sarà fornita da questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, mediante apposito tabulato.
In attesa dell'emanazione del decreto di attuazione del prefato art. 6 da parte del competente Ministero, le rendite relative ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi continueranno invece ad essere calcolate sul minimale retributivo.