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Convenzione tra IRCCS CROB e Università Cattolica del Sacro Cuore per attività formativa e di ricerca - IRCCS Crob

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Academic year: 2022

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Convenzione tra

L’Università Cattolica del Sacro Cuore (d’ora in avanti ‘Università’), C.F. 02133120150 - con sede legale in Milano, Largo A. Gemelli, 1 rappresentata dal Rettore Prof. Franco Anelli per il presente atto domiciliato per la carica in Roma, Largo F. Vito, 1;

e

l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – CROB (Centro di Riferimento Oncologico Basilicata) (partita IVA: 01323150761), con sede in Rionero in Vulture (PZ), via Padre Pio, n. 1, cap. 85028, in persona del Direttore Generale dott. Giovanni Battista Bochicchio (di seguito, anche l’Istituto, e, insieme con l’Università, le “Parti”).

Premesso che:

a) l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) è riconosciuto a livello nazionale con Decreto del Ministro della Salute del 10 marzo 2008 nell’area di ricerca “Oncologia” ed ha tra le sue finalità, fra l’altro, la valorizzazione della didattica ai fini dell’alta formazione dei professionisti nell’ambito delle patologie oncologiche e l’orientamento all’integrazione fra la funzione di assistenza, di ricerca e di formazione, in condivisione con le altre Aziende del SSN, del SSR e le Università;

d) l’Università vanta una significativa e consolidata esperienza in ambito formativo e di ricerca scientifica, anche nel settore oncologico, e dispone delle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle suddette attività;

b) l’Università ha in atto un Protocollo d’Intesa con la Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D. L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’espletamento dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie in Regione Basilicata;

c) l’Istituto ha manifestato l’interesse ad attivare una collaborazione con l’Università, con particolare riguardo all’attività formativa e di ricerca scientifica, anche al fine di promuovere l’aggiornamento professionale dei propri professionisti e di partecipare al programma di formazione regionale annualmente approvato dalla Giunta Regionale, previa intesa con l’Università;

e) l’Istituto intende intensificare il rapporto con l’Università mediante: i) partecipazione a programmi comuni di ricerca scientifica in ambito oncologico anche mediante l’attivazione di specifiche forme di collaborazione, compreso lo scambio di ricercatori; ii) partecipazione dei propri professionisti alle attività formative organizzate dall’Università in Regione Basilicata nell’ambito del suddetto Protocollo d’intesa con la regione Basilicata; iii) disponibilità delle proprie strutture per lo svolgimento dell’attività di tirocinio professionalizzante degli studenti dei Corsi di laurea attivati dall’Università in Regione Basilicata; iv) disponibilità a gestire un Corso di Laurea delle professioni sanitarie, previa autorizzazione della Giunta Regionale;

f) le Parti si riservano di valutare, anche alla luce dei concreti risultati che saranno raggiunti in virtù della presente convenzione, la possibilità di estendere la collaborazione ad altri ambiti e settori;

g) il Rettore dell’Università e il Direttore Generale dell’Istituto hanno espresso parere favorevole alla stipulazione del presente accordo;

si conviene e si stipula quanto segue Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Art. 2

(2)

L’Università si impegna a mettere a disposizione dell’Istituto, nei termini e nelle condizioni che saranno all’uopo definite, i propri ricercatori e/o laboratori e servizi per programmi di ricerca comuni; L’Università si impegna ad ospitare nei propri laboratori e/o nelle proprie strutture e servizi ospedalieri, nei termini e nelle condizioni che saranno all’uopo definite, i ricercatori ed i dirigenti medici e sanitari del CROB per periodi di formazione e/o di studio nell’ambito della ricerca oncologica;

L’Università si impegna a mettere a disposizione dell’Istituto, nei termini e nelle condizioni che saranno all’uopo definite, i propri ricercatori per la partecipazione ad attività formative organizzate dall’Istituto in proprio o nell’ambito della SCARL AMORe.

L’Università si impegna a coinvolgere, laddove possibile e confacente alle finalità del programma formativo, i professionisti del CROB nelle proprie attività di formazione, quali Corsi di laurea, Corsi di perfezionamento e/o Master, nel rispetto delle norme vigenti in materia universitaria.

Art. 3

L’Istituto si impegna a mettere a disposizione dell’Università, nei termini e nelle condizioni che saranno all’uopo definite, i propri ricercatori e/o laboratori e servizi per programmi di ricerca comuni;

L’Istituto si impegna ad ospitare nei propri laboratori, nei termini e nelle condizioni che saranno all’uopo definite, i ricercatori dell’Università per lo svolgimento di attività scientifiche nell’ambito di programmi di ricerca in oncologia di interesse comune;

L’Istituto si impegna a mettere a disposizione dell’Università le proprie strutture (laboratori, servizi, etc.) per lo svolgimento dell’attività di tirocinio professionalizzante degli studenti dei Corsi di laurea attivati dall’Università in Regione Basilicata;

L’Istituto si impegna a mettere a disposizione dell’Università i propri professionisti per la partecipazione alle attività formative organizzate dall’Università in Regione Basilicata nell’ambito del Protocollo d’intesa con la regione Basilicata;

L’Istituto si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture (aule, laboratori, servizi, etc.) per la gestione di un Corso di Laurea delle professioni sanitarie, qualora questo venga autorizzato dalla Giunta Regionale;

L’Istituto si impegna a valutare il finanziamento di contratti di ricercatore a tempo determinato nei settori di comune interesse con l’Università che prevedano un impegno del ricercatore preso il CROB secondo termini e condizioni che saranno all’uopo definite;

Art. 4

Le Parti, nel quadro del più ampio rapporto di collaborazione regolato dalla presente Convenzione, potranno stabilire, in appositi “Accordi Attuativi”, contenuto, programmazione, rapporti economici e concrete modalità di svolgimento delle suddette attività, ferma restando – in ogni caso – la necessità di rispettare i compiti e le esigenze istituzionali di ciascuna delle Parti.

Art. 5

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal decreto legislativo n. 231/2001.

L’Istituto dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico adottato dall’Università (consultabile sul sito internet: www.unicatt.it). In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico, l’Università avrà la facoltà di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

(3)

Art. 6

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dalla data di stipulazione e potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le parti.

E’ in ogni caso escluso il rinnovo tacito della stessa.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta giorni), mediante comunicazione da inviare tramite posta elettronica certificata.

Art. 7

Le Parti precisano che eventuali modifiche, integrazioni o proroghe della convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti solo in forma scritta.

Art. 8

Ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo, o comunque relativa a tale accordo, sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

Art. 9

Le eventuali spese di bollo e registrazione della presente convenzione saranno a carico della Parte richiedente.

La presente convenzione viene firmata digitalmente dai rispettivi rappresentanti legali, come indicati nelle premesse, che la dichiarano pienamente conforme alle loro volontà.

Università Cattolica del Sacro Cuore Il Rettore

(prof. Franco Anelli)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - CROB Il Direttore Generale

(Dott. Giovanni Battista Bochicchio)

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