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Università degli Studi di Siena,Approvazione schema di Convenzione, disciplinante le attività formative per la specializzazione in Radioterapia-Determinazioni - IRCCS Crob

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE TRA

l’Università degli Studi di Siena, di seguito denominata semplicemente Università di Siena, (C.F.80002070524), nella persona del Prof. Francesco Frati, nato a nato a Siena il 19/01/1965, Rettore dell’Università degli Studi di Siena presso la quale è domiciliato, per la carica, il quale interviene al presente atto salvo delibera del Consiglio di Amministrazione

E

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS-CROB di Rionero in Vulture (Pz) (Partita IVA 01323150761), di seguito denominato CROB, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. Giovanni Battista Bochicchio, nato a Filiano (PZ) il 25/09/1957, con sede legale in Rionero in Vulture (PZ), Via Padre Pio, n° 1.

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015, e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo - Supplemento al n. 114 - In vigore dal 14 febbraio 2015;

 Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R.n.1332 del 26.09.2016;

 Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dall’art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti

 Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

 Visto il Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 recante il “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

 Visto il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402 recante la “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

 Visto il Regolamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Siena;

 Visto il Decreto Direttoriale-Ufficio VII Prot.n.27108 del 5/10/2017 avente per oggetto

“istituzione e/o riordino, e accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402.

 Premesso che l’Università degli Studi di Siena intende attuare, nell’interesse della Scuola di Specializzazione di Radioterapia, una convenzione con il CROB al fine di potersi avvalere di parte delle attrezzature e dei servizi logistici presenti in detto Istituto, per lo svolgimento di attività professionalizzanti rientranti negli standard della formazione specialistica della citata Scuola;

 Considerato che la convenzione di cui al punto precedente dovrà trovare applicazione a partire dagli specializzandi immatricolati nell’A.A. 2018/2019

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1

Le premesse fanno parte integrante di quanto viene specificato negli articoli che seguono.

ART. 2

Il CROB mette a disposizione della Scuola di Specializzazione di Radioterapia dell’Università di Siena, per lo svolgimento di attività finalizzate alla formazione specialistica degli allievi di detta Scuola di Specializzazione, l’U.O.C. di Radioterapia.

ART. 3

L’attività svolta dagli specializzandi, presso il CROB che deve risultare dalla documentazione ufficiale (tra cui registri operatori, cartelle cliniche, refertazioni di attività diagnostiche ), è riconosciuta utile ai fini della frequenza alla Scuola di Specializzazione.

In ciascuno dei su elencati documenti ufficiali deve essere sempre chiaramente espressa la qualifica di “specializzando”.

La partecipazione dello specializzando non può essere sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella del personale di ruolo della struttura.

ART. 4

Gli organi della Scuola di Specializzazione dovranno definire nell’ambito dei piani formativi annuali i periodi in cui gli specializzandi saranno tenuti a frequentare le strutture del CROB indicate nel precedente articolo 2.

Durante il periodo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile delle attività dello specializzando.

Le UU.OO. hanno l’obbligo di riservare alle attività specificatamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell’attività annualmente svolta.

ART. 5

La copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività svolta dallo specializzando in formazione sono a carico della struttura ospitante alle stesse condizioni del proprio personale, a norma del D.Lgs. n. 368/1999 modificato dalla L. n.266/2005.

ART.6

L’attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcun rapporto di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli Enti e gli specializzandi, ciascuno esclusivamente nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

ART.7

Ai sensi dell’art.10 del D.M. n. 363/98 le parti concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs.

81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull’Azienda in qualità di ente ospitante per quanto riguarda il personale, compresi gli specializzandi, che si trovi presso di essa nell’espletamento di attività connesse al presente accordo. Tutto il personale universitario, compresi gli specializzandi, è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’Istituto. Sarà cura dell’Istituto stesso fornire la formazione specifica, l’informazione e tutti i mezzi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro l’università provvederà alla formazione generale (4 ore) degli specializzandi.

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L’Istituto provvederà, con oneri a suo carico, agli accertamenti sanitari ed alle misure individuali di protezione previsti dalle normative vigenti per gli studenti. Tali accertamenti verranno effettuati da un Medico individuato dall’Istituto.Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un’Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, l’Istituto dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l’utilizzo di appositi dosimetri ;

ART. 8

Sulla base del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione CROB sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

ART. 9

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia nonché alla normativa interna dell’Università di Siena.

ART.10

La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di 5 anni relativamente alla coorte di specializzandi A.A. 2018/2019. Essa potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

ART. 11

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 art. 4 tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è redatta in unico originale in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990. Essa è soggetta all’imposta di bollo sin dall’origine, alla quale provvede l’Università di Siena assolvendola in modo virtuale.

ART. 12

Le parti si riservano di comporre amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione. Qualora non fosse possibile addivenire così ad un accordo, la decisione sarà rimessa al competente Foro di Siena.

Siena, data della firma digitale

Il legale rappresentante dell’Università degli Studi di Siena Firma

____, data della firma digitale

Il legale rappresentante dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS-CROB Rionero in Vulture (Pz)

Firma

Specificatamente approvate, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le pattuizioni di cui agli artt.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Siena, data della firma digitale

Il legale rappresentante dell’Università degli Studi di Siena Firma

____, data della firma digitale

Il legale rappresentante dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS-CROB Rionero in Vulture (Pz)

Firma

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