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Anno 45 24 ottobre 2014 N. 311Parte prima - N. 34

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Anno 45 24 ottobre 2014 N. 311

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 24 OTTOBRE 2014, N. 4

Parere richiesto dal Direttore Generale dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-

Romagna in materia di surroga di un consigliere regionale deceduto nel periodo di prorogatio

degli organi della Regione

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24-10-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 311 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 24 OTTOBRE 2014, N. 4

Parere richiesto dal Direttore Generale dell’Assemble- a legislativa della Regione Emilia-Romagna in materia di surroga di un consigliere regionale deceduto nel pe- riodo di prorogatio degli organi della Regione

La Consulta di Garanzia Statutaria Ritenuto in fatto

In data 15 ottobre 2014 con nota prot. n. 38931 il Di- rettore Generale dell'Assemblea Legislativa dott. Leonardo Draghetti ha informato la Consulta di Garanzia Statutaria (nella persona del Presidente) dell'avvenuto decesso del consigliere Mauro Manfredini, avvenuto in data 10 ottobre 2014. Contestualmente, il Direttore Generale ha formula- to una richiesta di parere alla Consulta sugli adempimenti necessari conseguenti al decesso del consigliere regiona- le e se questi rientrino tra gli atti indifferibile e urgenti dell’Assemblea.

La Consulta di garanzia statutaria, nella seduta del 24 ottobre 2014 presenti i componenti prof. Avv. F. Peccenini, prof. L. Scaffardi, prof. Avv. C..Fioravanti, avv. E. Giano- la Bazzini, avv. M. Selleri, si é riunita per dare risposta al parere richiesto dal Direttore Generale dell’Assemblea legi- slativa della Regione Emilia-Romagna in materia di surroga di un consigliere regionale deceduto nel periodo di proro- gatio degli organi della Regione.

La Consulta, dopo approfondita discussione, adotta la seguente deliberazione.

Ritenuto in diritto

1. Preliminarmente deve ricordarsi che, con delibera n.

2 del 28 luglio 2014, la Consulta di Garanzia Statutaria, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, lett. a), ha preso atto delle dimissioni del Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani ed ha dichiarato la modalità di amministra- zione ordinaria, dalla data delle dimissioni del Presidente fino all’insediamento della nuova Assemblea legislativa.

In questo periodo, come ribadito dalla delibera soprari- chiamata, la Consulta è chiamata ad esprimere pareri sugli atti di ordinaria amministrazione e su atti improrogabili du- rante il periodo di prorogatio.

Sebbene la richiesta sia formulata dal Direttore Ge- nerale dell’Assemblea legislativa e non dalla Giunta, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli organi della Regione e tenuto conto della particolare si- tuazione giuridica in atto, la Consulta ritiene di rilevare quanto segue.

2. Durante il regime di prorogatio, la Corte Costi- tuzionale ha ribadito come l’Assemblea legislativa possa assumere gli atti "che tendano ad assicurare la continuità di vita dell'Ente, ivi compresigli atti improrogabili e urgenti”

(sentenza n. 68 del 2010), dove è chiarito che l'istituto del- la prorogatio per le assemblee regionali "è sempre riferito

al riconoscimento ad esse della eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di conti- nuità funzionale".

Con sentenza n. 196 del 2003, la Corte Costituziona- le ha inoltre sottolineato che nell'ultima fase di legislatura l'esercizio delle funzioni consiliari è depotenziato ma non impedito. Acclarata, quindi, la potestà di esercitare le attri- buzioni assembleari proprie (ancorché depotenziate) sino al momento dell'insediamento della nuova Assemblea, la Corte Costituzionale nella stessa sentenza (n. 196 del 2003) rinviene la fonte normativa esclusivamente negli Statuti re- gionali "come parte della forma di governo regionale: così come è la Costituzione.... che regola la prorogatio delle Camere parlamentari".

Nello Statuto della Regione Emilia-Romagna l’ar- ticolo 27, comma 7, stabilisce i compiti dell’Assemblea legislativa, sia nel caso di cessazione anticipata della dura- ta dell’organo, sia di cessazione per naturale scadenza del mandato dello stesso. In questo ultimo caso, dalla pubbli- cazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, fino all’insediamento della nuova Assemblea, possono essere adottati solo atti urgenti ed improrogabili.

3. Con riferimento al caso di specie e, quindi, alla na- tura dell’atto di surroga di un consigliere deceduto durante il periodo di prorogatio è necessario individuare la norma ap- plicabile che appare essere l’articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale).

L’articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2014 dispone “(comma 1) Se in corso di legislatura, per qualun- que causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesi- ma lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati del- la stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lette- ra c), nono periodo (comma 2). Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 13, com- ma 3, quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizio- ne; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria del- le cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. Se i candidati di tale ultima lista circoscrizionale sono esau- riti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esi- to delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo”. Tale articolo disciplina l’istituto della surroga e va integrato, per quanto da esso non pre- visto, con la normativa nazionale di cui alla legge n. 108 del 1968.

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4. Deve inoltre osservarsi come la “surroga” sia un atto dovuto, essendo già insorto in capo al subentrante lo ius ad officium a decorrere dal momento, ad esempio nel caso che ci occupa, del decesso del consigliere cui il surrogan- te subentra.

Tale ultima circostanza, escludendo la discreziona- lità dell’atto, determina la rispondenza dello stesso alla ratio che sottende ai poteri in capo ai consiglieri in re- gime di prorogatio (atti indifferibili ed urgenti, atti di ordinaria amministrazione) corrispondente alla necessi- tà di non ledere il principio della captatio benevolentiae dell’elettorato.

5. In tale contesto normativo è da chiedersi se, anche in regime di prorogatio degli organi, possa farsi luogo alla surroga e se tale atto rientri tra gli atti improrogabili. In virtù del principio generale di organizzazione degli organi col- legiali, secondo cui un collegio deve poter sempre operare

in composizione plenaria, ed in ossequio a quanto affer- mato dalla Corte costituzionale e cioè della eccezionale possibilità per il Consiglio Regionale "di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale", si può sostenere che la proclamazione di un consigliere suben- trante per surroga rientri negli adempimenti improrogabili, cui fa riferimento l'articolo 27 comma 7 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, quale atto necessario per il fun- zionamento dell’Assemblea legislativa stessa.

P.Q.M.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA ritiene che l’atto di surroga di un Consigliere deceduto rien- tri tra gli atti improrogabili, necessari per il funzionamento dell’organo collegiale dell’Assemblea legislativa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

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