• Non ci sono risultati.

BOLLETTINO UFFICIALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "BOLLETTINO UFFICIALE"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Anno 42 30 giugno 2011 N. 101

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 13

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

REgIONE EmILIA-ROmAgNA

LEggE REgIONALE 30 gIUgNO 2011, N. 7

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 35 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della leg- ge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di monte Sole) è sostituita dalla seguente:

“c) che un membro del consiglio di amministrazione sia

nominato dalla Regione;”.

2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della leg- ge regionale n. 35 del 2001 è sostituita dalla seguente:

“d) che sia istituito un consiglio di indirizzo nel quale due membri siano nominati dalla Regione.”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regiona- le n. 35 del 2001 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Il membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera c) è nominato dalla giunta regiona- le. I membri del consiglio di indirizzo di cui al comma 1, lettera d) sono nominati dall’Assemblea legislativa fra i propri componenti con voto limitato ad uno.

1 ter. Ai fini del presente articolo, la Fondazione invia alla giunta regionale e all’Assemblea legislativa un rap- porto annuale sull’attività svolta.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 giugno 2011 VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d’iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 756 del 30 maggio 2011; oggetto assembleare n. 1465 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 78 del 10 giugno 2011;

- assegnato alla V Commissione assembleare permanente “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport” in sede referente e in sede consultiva alla Commissione

I “Bilancio Affari generali ed istituzionali”.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2011 del 22 giugno 2011, con preannuncio di richiesta di relazione orale della consigliera Gabriella Meo, no- minata dalla Commissione in data 15 giugno 2011;

- approvata dall’Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 28 giugno 2011, atto n. 17/2011

(2)

30-6-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REgIONE EmILIA-ROmAgNA - PARTE PRImA - N. 101 2

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi norma- tivi al solo scopo di facilitarne la lettura. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

Note all’art. 1 Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 novem- bre 2001, n. 35, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, è il seguente:

«Art. 2 - Condizioni per la partecipazione.

1. L’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 1 è subordinata alla condizione che l’atto costitutivo e lo statuto prevedano:

(omissis)

c) che il Consiglio regionale e la Giunta regionale abbiano uguale rappresentanza nel Consiglio di amministrazione».

Comma 2

2) il testo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 no- vembre 2001, n. 35, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, è il seguente:

«Art. 2 - Condizioni per la partecipazione.

1. L’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 1 è subordinata alla condizione che l’atto costitutivo e lo statuto prevedano:

(omissis)

d) che la rappresentanza del Consiglio regionale invii entro il 31 marzo di ogni an- no al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull’attività svolta.

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai Consiglieri regionali».

Comma 3

3) il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, è il seguente:

«Art. 2 - Condizioni per la partecipazione.

1. L’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 1 è subordinata alla condizione che l’atto costitutivo e lo statuto prevedano:

a) che all’istituzione della Fondazione partecipino Enti locali della regione Emilia- Romagna, oltre ad eventuali altri soggetti;

b) che la Fondazione persegua le finalità di cui all’art. 3;

c) che il Consiglio regionale e la Giunta regionale abbiano uguale rappresentanza nel Consiglio di amministrazione;

d) che la rappresentanza del Consiglio regionale invii entro il 31 marzo di ogni an- no al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull’attività svolta.

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai Consiglieri regionali».

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

Riferimenti

Documenti correlati

35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole)” ed in particolare il comma 3 che, fra altro, dispone: “I membri

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri dei quali uno desi- gnato dal Ministro della Sanità, tre nominati dalla Regione Lombardia e tre dalla Regione

Richiamata altresì la deliberazione dell’Assembla legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 105/2010 “Revisione alle Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gianfranco Larini REGIONE EMILIA-ROMAGNA COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA Avviso relativo

La Regione Emilia-Romagna intende sostenere la nascita e il consolidamento di reti formali permanenti fra PMI finalizzate alla collaborazione produttiva,

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013.. 3842 INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE -

Categoria ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO.. ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO F INANZIARIO 2010

40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abro- gazione delle L.R. La Regione può concedere eventuali contributi per la realiz- zazione dei programmi di attività