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Academic year: 2022

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EMERGENZA CORONAVIRUS

Per i casi di contagio da Coronavirus nel lavoro

TUTELA INFORTUNISTICA COVID-19

documento elaborato in data 15 aprile 2020

Il decreto-legge Cura Italia interviene a tutela dei lavoratori dipendenti e assimilati

*

che contraggono il contagio da Covid-19 (Sars Covid-19) in occasione di lavoro, compreso l’itinere.

A questi lavoratori viene infatti riconosciuta la tutela Inail al pari degli altri casi di infortunio sul lavoro.

Indennizzo INAIL

L’indennizzo Inail viene riconosciuto a fronte della certificazione medica.

L’indennizzo viene riconosciuto dal primo giorno di contagio oppure dal primo giorno della quarante- na (se il contagio viene scoperto durante questo periodo), fino a guarigione clinica.

I casi denunciati come malattia possono essere riconvertiti in Infortunio Covid-19.

Infortuni Covid-19 in itinere

Sono riconosciuti come Infortunio Covid-19 i casi in cui il contagio avviene nel tragitto casa-lavoro.

L’Inail ha precisato che per tutta la durata dell’e- pidemia sarà considerato come mezzo di traspor- to riconosciuto per lo spostamento in itinere non solo quello pubblico ma anche quello privato (es- sendo meno rischioso sotto il profilo del contagio).

Decesso per Covid-19

Ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di Infortunio Covid-19 viene riconosciuta una somma una tantum in aggiunta alla rendita ai superstiti riconosciuta dall’Inail e all’assegno funerario.

Obblighi verso INAIL

Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare l’in- fortunio.

Il medico ha l’obbligo di trasmettere il certificato di infortunio.

BELLUNO 0437 944761 [email protected] PADOVA 049 8757855 [email protected] ROVIGO 0425 399211 [email protected] TREVISO 0422 545611 [email protected]

VENEZIA 041 2905811 [email protected] VERONA 045 8096030 [email protected]

VICENZA 0444 228711 [email protected]

[email protected]

LA CASISTICA

Prima casistica

Comprende tutti i lavoratori la cui attività comporta un elevato rischio di contagio come il personale che opera negli ospedali, nelle case di riposo e in altri ambiti socio-sanitari sia pubblici che privati. Ad esempio: medici, infermieri e operatori sanitari.

In questo caso si presume che il contagio sia dovuto alla loro particolare attività professionale.

Seconda casistica

Comprende i lavoratori che svolgono attività che comportano un costante contatto (inteso come vicinanza) con le persone (pubblico, utenti, clienti) quali, ad esempio: lavoratori di front-office, alla cassa, addetti alle vendite, banconisti, come pure tecnici ospedalieri, addetti alle pulizie in ambienti sanitari e simili o al trasporto degli infermi, ecc.

Anche per questi lavoratori vale quanto previsto per i primi: si presume che il contagio dipenda dal lavoro svolto.

Terza casistica

Riguarda lavoratori che svolgono attività diverse dai casi sopra indicati.

Anche questi lavoratori, se ritengono di aver contratto il contagio a causa del lavoro, possono ottenere le tutele dell’infortunio Covid-19. Questa circostanza va accertata da una valutazione medico-legale.

Nella pratica di infortunio Covid 19

fatti assistere dal Patronato INAS Cisl

(*) Soci-lavoratori di cooperative, collaboratori occasionali, altri

Riferimenti

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