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Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A N. 1088 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori MANCONI, LO GIUDICE, PALERMO e PEZZOPANE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 2013 Norme per la legalizzazione dell’eutanasia TIPOGRAFIA DEL SENATO

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Senato della Repubblica

X V I I L E G I S L A T U R A

N. 1088

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANCONI, LO GIUDICE, PALERMO e PEZZOPANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 2013

Norme per la legalizzazione dell’eutanasia

TIPOGRAFIA DEL SENATO

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Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 1088

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente dise- gno di legge riprende la proposta di legge di iniziativa popolare elaborata e presentata in Parlamento dall’Associazione Luca Co- scioni in materia di liceità dell’eutanasia.

Come in quella proposta si propone una esenzione di responsabilità penale per il per- sonale medico e sanitario che provveda ai trattamenti eutanasici su «chiara e inequi- voca» richiesta dell’interessato, debitamente informato «in ordine ai profili sanitari, etici e umani a essa relativi».

La liceità dell’eutanasia è subordinata, ol- tre che alla chiara manifestazione di volontà dell’interessato successiva a un’adeguata in- formazione da parte del medico, al concor- rere di altre condizioni, enumerate nelle let- tere di cui all’articolo 1, comma 1, della

proposta: la maggiore età dell’interessato;

la sua capacità di intendere e di volere (salvo i casi di preventiva nomina di un fi- duciario, ai sensi del comma 2); la preven- tiva informazione dei parenti più stretti; la condizione di infermità produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o a prognosi infausta inferiore ai diciotto mesi; il pieno rispetto della dignità del paziente e la non inflizione di sofferenze fisiche nel corso del tratta- mento eutanasico.

A queste puntuali e qualificanti condi- zioni crediamo che sia possibile definire le- gislativamente una esimente di responsabilità per medici e sanitari che applichino tratta- menti attivi di fine-vita e legalizzare la scelta di una «buona morte».

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Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 1088

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Non costituisce reato la condotta del medico o del personale sanitario consistente nella pratica di trattamenti eutanasici che ca- gionino la morte del paziente qualora ricor- rano le seguenti condizioni:

a) la pratica sia stata espressamente ri- chiesta dal paziente;

b) il paziente sia maggiorenne;

c) il paziente non si trovi in stato, nep- pure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal comma 2;

d) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il con- senso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;

e) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produt- tiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;

f) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condi- zioni, di tutte le possibili alternative terapeu- tiche, dei prevedibili sviluppi clinici ed ab- bia discusso di ciò con il medico;

g) il medico e la struttura sanitaria ove sia stato effettuato il trattamento si siano at- tenuti all’impegno, assunto con propria di- chiarazione resa congiuntamente e per iscritto, a realizzare pratiche rispettose della dignità del paziente e inidonee ad arrecare allo stesso sofferenze fisiche ulteriori ri- spetto a quelle indotte dalla patologia di cui alla lettera e).

2. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e di dichiarare la pro-

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Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 1088

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pria volontà può richiedere, con atto scritto autenticato dall’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio, che le siano applicati trattamenti eutanasici nel caso in cui venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, lettera e). Con il mede- simo atto, l’interessato nomina un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.

3. La richiesta di applicazione dell’eutana- sia deve essere chiara e inequivoca, non può essere soggetta a condizioni ed è sempre re- vocabile da parte del richiedente. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibi- lità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente, ovvero il fiduciario nei casi di cui al comma 2, attesti di essersi adeguata- mente documentato in ordine ai profili sani- tari, etici e umani a essa relativi.

4. Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare e da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere del garante per la protezione dei dati perso- nali, sono previste le modalità di conserva- zione dei dati relativi alle pratiche eutanasi- che effettuate, al fine di garantire la non di- retta identificabilità dell’interessato anche da parte dei soggetti legittimati ad accedere ai suddetti dati.

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