• Non ci sono risultati.

TRA Il Comune di San Gimignano con sede legale in Piazza Duomo SI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "TRA Il Comune di San Gimignano con sede legale in Piazza Duomo SI"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA VARIANTE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN RIVA SINISTRA DEL FIUME ELSA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 64 “CERTALDESE II” E LA S.P. 1

“DI SAN GIMIGNANO”. ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 241/1990, TRA LIL COMUNE DI SAN GIMIGNANO, IL COMUNE DI CERTALDO E IL COMUNE DI GAMBASSI TERME.

L'anno 2021 il giorno ………. del mese di ……….., TRA

Il Comune di San Gimignano con sede legale in Piazza Duomo, 2 - 53037 (SI) – P.IVA 00102500527 rappresentato legalmente dal Sindaco Marrucci Andrea -, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera del Consiglio Comunale n. ….. del ….. esecutiva ai sensi di legge

E

Il Comune di Certaldo con sede legale in …… …. (FI) – P.IVA ….. rappresentato legalmente dal Sindaco…………..……. -, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera del Consiglio Comunale n. ….. del ….. esecutiva ai sensi di legge

E

Il Comune di Gambassi Terme con sede legale in …… …. (FI) – P.IVA …..

rappresentato legalmente dal Sindaco…………..……. -, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera del Consiglio Comunale n. ….. del …..

esecutiva ai sensi di legge

PREMESSO

- che la Provincia di Siena, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme, hanno individuato tra gli interventi necessari, la realizzazione di una rotatoria all’innesto della S.p. n. 1 “di San Gimignano” con la viabilità comunale, e pertanto sono interessati al proseguimento dell’attività di progettazione, finalizzata alla richiesta di un contributo per la realizzazione dell’opera e\o accedere a specifici bandi di finanziamento

- che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge

- che la Provincia di Siena, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme ritengono di procedere congiuntamente, al fine di perseguire il medesimo obiettivo,

1

(2)

attraverso la sottoscrizione di un Accordo, necessario per una migliore definizione degli “obblighi delle parti”, siglato nell’anno 2018;

- che l’interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90

- che con la nota prot. n. 19076 del 24/09/2020, la Città Metropolitana di Firenze comunicava l’indizione della Conferenza dei Servizi decisioria ai fini dell’approvazione del progetto definitivo per la rotatoria di cui trattasi fornendo adeguata documentazione tecnica a supporto, dando contestualmente atto che l’opera in progetto non risulta conforme alle previsioni urbanistiche del Ru vigente del Comune di San Giminiano e per quanto previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, la variante di adeguamento può essere disposta mediante le forme di cui all’art. 10 del medesimo Decreto e dell’art. 34 della L.R.65/2014;

- che alla data odierna è ancora in corso l’iter di approvazione del Piano Operativo del Comune di San Gimignano che contiene la relativa previsione urbanistica;

- che pertanto, al fine di rendere possibile una più rapida approvazione del progetto definitivo si rende necessario procedere all’approvazione di una variante al Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano, secondo le procedure stabilite dall’art. 34 della L.R.65/2014;

- Che il Comune di San Gimignano risulta essere soggetto competente all’approvazione della variante allo strumento urbanistico;

- che, ai fini dell’approvazione della variante di cui trattasi, è necessario che il Comune di San Gimignano, quale soggetto competente all'approvazione della variante, preveda le seguenti attività preliminari:

- verifica di assoggettabilità a VAS - deposito delle indagini al Genio Civile

- verifica di non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, poiché la zona ricade nella Classe di pericolosità I.4 (ai sensi del DPGR 53/R/2011) e P3 (ai sensi del PGRA).

che saranno affidate a soggetti esterni;

Tutto ciò premesso, le parti sopraindicate convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 Finalità

Il presente Accordo, promosso a norma della Legge n. 241/1990 art. 15, è finalizzato a regolare i reciproci rapporti tra il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme per l’approvazione del progetto, promosso congiuntamente, di realizzazione di una rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la S.P. 64 “Certaldese II” e la S.P. 1

“Di San Gimignano” e in particolare per l’esecuzione delle attività tecniche propedeutiche all’approvazione della variante urbanistica al R.U.C. del Comune di San Gimignano;

Art. 2 Individuazione degli obblighi delle parti

2

(3)

1. Le parti concordano che le somme stimate per l’assegnazione degli incarichi esterni ai fini dell’approvazione della variante al Regolamento Urbanistico Comunale, distinte dalle somme stimate per la progettazione di cui al successivo punto 2, siano stimate per una complessiva cifra di Euro 10.000,00 comprensivi della Cassa Previdenziale al 4% e IVA al 22%, e così di seguito articolate:

- Per verifica di assoggettabilità a VAS Euro 2.500,00 oltre 4% e IVA 22%

- Per deposito delle indagini al Genio Civile Euro 3.000,00 oltre 4% e IVA 22%, comprensivo di indagini

- Per verifica di non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree Euro 2.000,00 oltre 4% e IVA 22%

2. Le parti concordano che le somme di cui al precedente punto saranno ripartite nella misura del 33% tra i Comuni interessati ovvero Comune di San Gimignano, Comune di Certaldo, Comune di Gambassi Terme;

3. Le parti danno atto che il Comune Capofila è il Comune di San Gimignao che procederà all’affidamento degli incarichi professionali e alla rendicontazione delle somme spese.

4. Le parti concordano che eventuali economie, così come rendicontate, che dovessero riscontrarsi e di cui non emergesse la necessità di utilizzo nell’ambito della stesso intervento opera, saranno suddivise fra gli Enti come al punto 2.

5. Le parti inoltre concordano già da ora, qualora le autorità competenti nei rispettivi procedimenti dovessero richiedere ulteriori indagini, approfondimenti, o l’espletamento di ulteriori procedure (es. procedura di VAS), gli importi di cui al punto 1. saranno integrati e ripartiti secondo i criteri di cui al precedente punto 2, ovvero nella misura del 33% tra i Comuni interessati, senza la necessità di siglare un ulteriore accordo integrativi. Il Comune di San Gimignano si impegna a comunicare tale eventualità e le risorse necessarie in tempi congrui.

6. Le parti altresì concordano che tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di tutte le parti

Art. 4 Decorrenza e durata

Il presente Accordo decorre, quanto agli effetti giuridici ed economici, dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità fino all’approvazione della variante.

Art. 5 Modifiche e Rinvii

Eventuali modifiche, sostanziali, del presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime degli Enti che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della Convenzione nonché alle disposizioni del codice civile

3

(4)

Art. 6 Controversie

Qualora insorgessero contestazioni relative all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute al competente Foro di Siena.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I Contraenti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dalle altre parti unicamente per le

finalità connesse all’esecuzione del presente accordo.

Il presente Accordo è esente dall’imposta di bollo ex art. 16 D.P.R. 26.10.1972, n. 642; è repertoriato agli atti privati degli Enti sottoscrittori, sarà soggetto a registrazione nel solo caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a carico della richiedente.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell’ art. 6 del Decreto-Legge n. 179/2012, che con il comma 2, ha modificato l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Per il Comune di San Gimignano Per il Comune di Certaldo

Per il Comune di Gambassi Terme

4

Riferimenti

Documenti correlati

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore

copia del documento d’identità del tecnico. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere inviata utilizzando la PEC del Comune al Settore IV - Lavori Pubblici Ambiente e

In caso di domande superiori alle disponibilità economica sono stabiliti I seguenti criteri di priorità: sarà tenuto conto della condizione lavorativa, della presenza

• dichiara di essere a conoscenza e di accettare le norme che regolano la fruizione del servizio e di aver preso visione del Disciplinare del Servizio, del Bando e degli allegati

Il professionista si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in

RITENUTO di dover provvedere, quale primo adempimento, a stabilire il numero degli spazi da destinare alla propaganda elettorale sulla base della popolazione

3) Di delimitare gli spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta per la consultazione referendaria e per le elezioni regionali del 20-21

L'ammontare della fideiussione dovrà essere pari all'ammontare del costo di costruzione delle opere di urbanizzazione, calcolato sulla base del prezzario regionale,