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Sull’imperizia del Legislatore e sul buon senso della s. Corte in tema di interruzione del processo civile. - Judicium

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CORTE DI CASSAZIONE, sez. III civ., sentenza 14 aprile 2017, n. 3769 Pres. Chiarini – Rel. Tatangelo

In materia di impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto, mediante difensore munito della relativa procura speciale, dai genitori di figlio minorenne, quali rappresentanti legali dello stesso, non è inammissibile, per mancata costituzione del medesimo, divenuto medio tempore maggiorenne, in assenza di rinunzia al giudizio o di revoca del mandato al difensore costituito, non essendo il procedimento di legittimità soggetto ad interruzione per la perdita di capacità della parte (Massima Ufficiale).

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi Bo. Br. e Er. Ra., in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore Bo. Ha., ricorrono, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha dichiarato improcedibile l'appello da essi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva parzialmente accolto una loro domanda risarcitoria nei confronti dell'Azienda (OMISSIS). Resiste con controricorso l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione avanzata dall'azienda controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile in quanto originariamente proposto dai genitori di Bo. Ha. quali legali rappresentanti della figlia minore, ma non seguito dalla costituzione in giudizio di quest'ultima, che ha nelle more raggiunto la maggiore età.

L'eccezione è infondata. Il giudizio di legittimità non è soggetto ad interruzione per la perdita di capacità della parte. Dunque, essendo stata regolarmente conferita al difensore la procura speciale per il suddetto giudizio dai genitori legali rappresentanti della ricorrente, all'epoca minore, è irrilevante la circostanza che questa abbia raggiunto la maggiore età dopo la proposizione del ricorso. Né, in senso contrario, possono assumere decisivo rilievo le considerazioni della controricorrente in ordine alla ventilata (ma neanche dimostrata) sottoposizione della Bo. ad un (non specificato) istituto di tutela degli incapaci, e all'eventualità che il soggetto titolare di esso possa ritenere inopportuna la prosecuzione del presente giudizio. Non risulta infatti che sia intervenuta alcuna rinunzia al giudizio o revoca del mandato al difensore costituito. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2504 bis c.c. (nella formulazione antecedente le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 6) e dei principi in materia di impugnazione proposta nei confronti di soggetti giuridici incorporati e estinti. Il tutto ex articolo 360 c.p.c., n. 3". Con il secondo motivo si denunzia "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 160 c.p.c., articolo 164 c.p.c., commi 1 e 2 e articolo 291 c.p.c. e dei principi in materia di sanatoria con effetti ex tunc, mediante rinnovazione, della nullità dell'atto di citazione in appello per vizi afferenti alla vocatio in ius. Il tutto ex articolo 360 c.p.c., n. 3". I due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. Anche a prescindere dalla possibilità di assimilare alla fusione per incorporazione il provvedimento normativo che ha disposto la successione dell'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino all'Azienda (OMISSIS), e di applicare ad essa la disciplina prevista dall'articolo 2504-bis c.c., risulta assorbente, ai fini della validità della notificazione dell'atto di appello, la considerazione che esso - come risulta dalla sentenza impugnata - risulta notificato presso il procuratore dell'ente costituito nel primo

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grado del giudizio, ai sensi dell'articolo 330 c.p.c., comma 1. Secondo i principi di diritto recentemente enunciati da questa Corte a Sezioni Unite, infatti, "la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex articolo 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'articolo 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'articolo 299 c.p.c. da parte del notificante" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 , Rv. 631467; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 27/07/2015 , Rv. 636189). La pronunzia impugnata certamente si discosta da tali principi nella parte in cui afferma la nullità assoluta, non suscettibile di sanatoria o di rinnovazione, della notificazione effettuata al difensore, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. La notificazione dell'atto di appello avrebbe dovuto invece essere ritenuta regolare. La sentenza di secondo grado va dunque cassata perché si proceda all'esame del merito del gravame. 3. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, per l'esame del merito del gravame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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