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CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MODENA CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE

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Academic year: 2022

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CONTRATTO DI SERVIZIO TRA

COMUNE DI MODENA E

“CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE”

PER L'UTILIZZO DI POSTI PRESSO UNA COMUNITA' DI ALTA AUTONOMIA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

L'anno …...…... il giorno …... del mese di …...

TRA

Comune di Modena - Partita Iva e Codice Fiscale n. 00221940364, rappresentato dalla Dirigente Responsabile del Servizio “Gestione dei servizi diretti e indiretti”, dott.ssa Annalisa Righi, (d'ora in avanti denominato Comune);

E

Caleidos cooperativa sociale C.F./P.IVA 01663020368, con sede legale in Modena, Prov. (MO), via Morandi 34, rappresentata dal legale rappresentante Elena Oliva, nata a Modena il 15/11/1971 (d'ora in avanti denominato “Gestore”);

Richiamati:

1. il DPR n. 616 del 24/07/1977 che, all’art. 23 lettera c) prevede come funzione dei Comuni gli “interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile”;

2. la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (New York, 20 novembre 1989) stipulata dall’ONU e resa esecutiva in Italia con l’art. 40 della legge 27 maggio 1991 n. 176;

3. la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (Lanzarote, 25 ottobre 2007) ratificata in Italia con la legge 1 ottobre 2012 n. 172;

4. il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero (D.L 286 del 25/7/1998, e successive modificazioni), che prevede programmi di protezione sociale nell’ambito di interventi di assistenza ed integrazione sociale;

5. la legge 08 Novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” che assegna agli Enti Locali la funzione di programmazione e realizzazione degli interventi sociali svolti a livello locali tra cui le attività di tutela e protezione dei minori;

6. la legge regionale 12 Marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che individua, tra gli interventi di competenza degli Enti Locali, i “servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento e abbandono”;

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7. la legge regionale 28 Luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e ss. mm. e ii. che ribadisce che l’Ente Locale è titolare delle funzioni in materia di protezione e tutela dei minori fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie;

8. la direttiva regionale n. 1904/2011 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari che definisce le tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali di natura socio-assistenziale e socio-sanitarie e ne disciplina i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento;

9. la direttiva regionale n. 1102/2014 in materia di Linee di indirizzo per la realizzazione di interventi integrati nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie rivolte a minorenni allontanati o a rischio di allontanamento, che definisce i criteri per l'individuazione dei casi complessi per i quali è prevista la presa in carico integrata socio-sanitaria;

10. la direttiva regionale n. 941/2016 che disciplina l'accesso ai servizi sanitari e il diritto di scelta del medico di famiglia a favore dei minori presenti sul territorio regionale non regolarmente soggiornanti ;

11. il DM n. 142 del 18 agosto 2015 in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

12. le “Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati” quale strumento a supporto degli Enti locali coinvolti nell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo e non, con le indicazioni operative relative sia alla progettazione sia alla realizzazione delle attività a favore dei minori accolti, approvate con DM 27 aprile 2015;

13. le “Disposizione in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”

approvate con L. 47/2017 che disciplinano in modo organico la materia attraverso una applicazione omogenea delle norme garantendo uguali tutele a tutti i minori presenti sul territorio italiano e una chiara definizione delle competenze e delle responsabilità degli attori coinvolti;

14. gli artt. 403, 333, 330 e 343 e ss. del Codice Civile, che disciplinano l’intervento della pubblica autorità in favore di minori, l’allontanamento del minore in caso di condotta pregiudizievole da parte dei genitori, la decadenza dalla potestà genitoriale e l’apertura della tutela;

Richiamate inoltre le “Linee guida per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati del Comune di Modena”, approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 335/2017 con le quali vengono definiti i principi e i valori che orientano il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel Comune di Modena, nonché le attività che devono essere assicurate per gestire le diverse fasi del percorso di tutela, specificando competenze e responsabilità dei diversi soggetti, istituzionali e non, a vario titolo coinvolti;

Viste:

• la deliberazione n. 32/2016 dell'ANAC che disciplina le Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali nella parte in cui tratta dei servizi autorizzati ed accreditati sostenendo che il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento da parte dei Comuni deve essere subordinato al possesso di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata e avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, individuando preventivamente le procedure e i criteri di valutazione che saranno adottati per la selezione dei soggetti; inoltre, deve essere assicurata l’osservanza di standard minimi prefissati relativi alle strutture residenziali e devono essere valutati gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici, le garanzie offerte agli utenti e, soprattutto con riferimento ai servizi socio educativi, la qualità dei progetti educativi proposti;

• la direttiva regionale n. 969 del 2016 che disciplina le linee guida regionali per le procedure di affidamento dei servizi sociali alle cooperative sociali nella parte in cui esplicita i principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione.

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PREMESSO

• che il Comune a seguito dell'aumento del flusso migratorio ha svolto l'attività di analisi e di programmazione del fabbisogno dei posti residenziali per adempiere al mandato normativo, programmazione che data la variabilità e l'imprevedibilità del fenomeno potrà comunque subire modifiche relativamente al numero di posti contrattualizzati anche in vigenza delle convenzioni che si andranno a stipulare;

• che i servizi oggetto del presente avviso sono caratterizzati interamente da un finanziamento pubblico, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e da adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi la cui regolamentazione è rimessa, per i profili organizzativi e gestionali, alla competenza normativa regionale;

• che il Comune di Modena accede ai contributi disposti dal Ministero dell’Interno a valere sul Fondo nazionale per i minori stranieri non accompagnati e che tale contributo pari a € 45 per ogni giornata di accoglienza copre quasi il 70% del costo complessivo del progetto, rimanendo il 30% a carico del Bilancio comunale;

• che le tariffe relative ai servizi di cui al presente avviso sono definite dal Comune di Modena sulla base dei servizi offerti in ogni tipologia di accoglienza e sulla base del volume orario del personale educativo utilizzato;

• che a seguito della selezione di cui al presente avviso verranno qualificate le strutture e stipulati contratti di servizio sulla base della programmazione dei posti e delle esigenze che si potranno eventualmente verificare;

Dato atto che l'ambito territoriale ottimale per la gestione delle funzioni fondamentali dei Comuni relative al sistema integrato di interventi e servizi sociali è quello del Distretto, al cui livello va riferita l'attività di programmazione e regolazione.

Verificato che per facilitare il lavoro professionale dei servizi sociali, scolastici, formativi e sanitari, nonché in ottemperanza agli orientamenti condivisi nei tavoli regionali le strutture individuate dovranno essere ubicate nel territorio comunale o zone immediatamente limitrofe anche ai fini del contenimento dei costi relativi agli spostamenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio presso le rispettive sedi legali, ed individuano quali referenti operativi i contraenti del presente contratto, e/o loro delegati.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente contratto disciplina l'utilizzo di 10 posti presso la comunità per l'alta autonomia "Il Minotauro" autorizzata ai sensi della DGR 1904/2011e ss.mm.ii per minorenni maschi con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti asilo.

L'amministrazione si riserva di rivedere annualmente la programmazione dei posti in relazione sia alla variabilità dei flussi sia alle disponibilità di bilancio.

Qualora vi sia la necessità di procedere alla riduzione dei posti verrà utilizzato il criterio della rotazione.

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ART. 3 DURATA

Il presente contratto ha durata fino al 31/12/2020 a far data dalla sottoscrizione, ed è rinnovabile per 24 mesi, fatta salva la verifica della permanenza del possesso dei requisiti.

Sono previsti momenti di verifica semestrale sull’andamento del servizio.

ART. 4 AMMISSIONE DEGLI UTENTI

L'ammissione ai servizi oggetto del contratto viene effettuata dai competenti Servizi comunali, sulla base delle linee guida approvate con Deliberazione di Giunta comunale n. 335 del 13 giugno 2017.

ART. 5 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi delle comunità per l'alta autonomia saranno caratterizzati da attività educative che orientano il minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

Le attività saranno quindi fondate sullo sviluppo del progetto socio-educativo individualizzato in particolare:

• Apprendimento della lingua italiana, la partecipazione alle attività di orientamento, la frequenza dei corsi curricolari ed extracurricolari;

• L’assolvimento dell'obbligo scolastico/formativo;

• Attività di integrazione sociale (attività sportive, artistico–culturali, volontariato);

• Aiuto nell’apprendimento delle attività della vita quotidiana (gestione degli spazi, del denaro, dei propri beni, ecc…);

• Contrasto di condotte devianti;

• Accompagnamento ai servizi sociali, sanitari e formativi;

• Un approccio partecipativo e di ascolto strutturato che promuova il coinvolgimento del minore in tutte le decisioni che lo riguardano

In particolare si identifica la necessità di un percorso temporale personalizzato che mira al raggiungimento degli obiettivi di progressiva autonomizzazione durante la quale dovranno essere realizzate, in stretta collaborazione col Tutore, tutte le azioni previste nelle Linee guida per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati del Comune di Modena.

Si specifica che a ciascun minore dovranno essere garantite almeno 18 ore settimanali di attività educativa per la realizzazione degli interventi previsti nel PEI, comprensive di sorveglianza notturna.

ART. 6 REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Il Gestore svolge la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi, così come sono determinati:

 dalle vigenti norme locali e regionali;

 dall’attestazione del rispetto dei requisiti presentata in sede di manifestazione di interesse;

 dalle delibere Comunali;

 dalla carta del servizio redatta dal soggetto gestore;

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Si impegna inoltre ad un corretto e formale utilizzo dei protocolli educativi (PEI) - validati dal soggetto gestore stesso, ed adeguatamente diffusi tra gli operatori.

ART. 7 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Viene riconosciuta una tariffa giornaliera per ogni singolo posto pari a € 72,00 + Iva se dovuta.

Il pagamento del servizio avverrà sulla base delle tariffe giornaliere e delle presenze effettive.

La tariffa sopra indicata contiene una scopertura del 4%.

Eventuali giornate di non utilizzo per arrivare a 3.504 [numero posti*365*0,96] giornate\anno verranno remunerate all'80%.

Dopo 30 giorni di non utilizzo, previa comunicazione formale al Gestore, il Comune ha facoltà di ridurre il numero di posti contrattualizzati.

Il Comune si impegna a liquidare al Gestore le tariffe dovute, sulla base di fatture o note di addebito emesse mensilmente, relative ai servizi erogati nel mese precedente, debitamente rendicontate in prospetti descrittivi, che saranno definiti congiuntamente.

I pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C. nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento alla situazione aziendale dell’impresa.

Il gestore si impegna ad applicare il protocollo relativo alle spese extra retta redatto d'intesa fra amministrazione e gestori nel 2018 (rif. prot. n. 151904 del 02/10/2018).

ART. 8 VALORE DEL CONTRATTO

Il valore complessivo annuale del presente contratto è di € 262.800 [72*numero di posti*365] oltre oneri IVA se dovuta;

ART. 9 CONTINUITA’ DEL SERVIZIO

L’erogazione del servizio, così come definito e programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore (calamità naturali, ecc.).

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà del Comune sia del Gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza.

Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente il Comune sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati da parte del gestore non verrà corrisposta.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

ART. 10 SCIOPERO

In caso di sciopero del personale del soggetto gestore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 gg.

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Il gestore si impegna ad accettare le norme in vigore presso il Comune di Modena per il funzionamento dei servizi essenziali, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 9.3.2004 e successive modificazioni, adottate ai sensi della Legge 12.6.1990 n. 146 e successive modificazioni, e a garantire comunque i servizi nella misura ivi prevista.

Il Gestore si impegna a concordare con il Comune di Modena le modalità di svolgimento dello sciopero.

ART. 11 RISORSE UMANE

Per tutto il personale presente nel servizio deve essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e le relative indennità.

Il gestore garantisce l’adeguamento alle norme in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere in possesso delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali, ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi. Devono inoltre essere garantite le attività formative connesse all’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, antincendio, primo soccorso.

Il personale, i soci ed i collaboratori del Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Modena , approvato con Deliberazione di Giunta n 601 del 11/12/2013 [scaricabili dal sito del Comune di Modena www.comune.modena.it].

ART. 12 ASSICURAZIONE

A copertura di eventuali danni a cose e/o a persone terze, durante e in relazione all’esercizio dell’attività, il gestore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto esistente - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata del contratto - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT), si specifca che i minori devono essere considerati terzi fra di loro, e prestatori d'opera (RCO).

L’anzidetta assicurazione deve:

• essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi oggetto del presente contratto

• ricomprendere la responsabilità per i danni causati a terzi dalle cose in uso, o dalle persone (dipendenti o volontari).

• prevedere massimale unico di garanzia, non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del gestore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera lo stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Il gestore è altresì tenuto a stipulare un’assicurazione per eventuali infortuni occorsi agli utenti accolti nella struttura. Detta assicurazione dovrà prevedere indennità assicurate per ciascun utente non inferiori a quelle di seguito indicate:

- euro 50.000,00 caso Morte;

- euro 75.000,00 caso Invalidità Permanente totale

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- euro 2.000,00 per Rimborso di Spese Sanitarie derivanti da Infortunio

Copia della/e richiamata/e assicurazione/i dovrà/dovranno essere messa/e a disposizione del Comune prima dell’inizio del servizio oggetto del presente contratto.

Le predette coperture assicurative sono previste anche per i volontari.

ART. 13 DANNI A PERSONE O COSE

Il Gestore sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.

Sono a carico del gestore i danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi (compresi gli utenti).

ART. 14 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.

SANZIONI.

La sospensione o caducazione della qualificazione comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del gestore, il soggetto committente invia una diffida al gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, il contratto di servizio potrà essere risolto.

Al gestore potrà essere comminata una penale, commisurata ai giorni di inadempienza a seguito di diffida, e pari alla tariffa giornaliera relativa agli utenti coinvolti.

ART. 15 MODALITA’ DI REVISIONE DEL CONTRATTO

Quando si verificano i presupposti per una rinegoziazione del rapporto, il Comune formula al gestore una proposta di modifica delle pattuizioni.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

• aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;

• approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Comune;

• variazioni significative dell’andamento dei flussi migratori.

Il Gestore si impegna ad accettare:

1. la ridefinizione annuale del numero di posti contrattualizzati sulla base dell’andamento dei flussi migratori e delle caratteristiche dei ragazzi da cui dipenderà la programmazione distrettuale, accettando che eventuali riduzioni numeriche, anche oltre il 20%, saranno equamente ridefinite tra i soggetti gestori contrattualizzati;

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2. la riduzione del numero dei posti anche in corso d’anno qualora i posti non vengano utilizzati o si presuma non verranno utilizzati. Il Comune invierà lettera formale di rinuncia al posto da cui decorreranno 30 giorni trascorsi i quali l’Amministrazione comunale non dovrà corrispondere più alcuna somma, eventuali riduzioni di posti saranno realizzate con la modalità della rotazione tra i gestori;

3. il sistema di remunerazione come definito all'art. 7.

ART. 16 FLUSSI INFORMATIVI

Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo previsto dalla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, in particolare si impegna a fornire al Comune quanto richiesto al fine di rispondere alle richieste di rendicontazione da parte dello Stato e ottenere i rimborsi previsti.

Il Gestore si impegna inoltre a fornire mensilmente il monte ore educativo utilizzato e ogni altro dato richiesto dall'amministrazione.

ART. 17 INCOMPATIBILITA’

Il Gestore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa impresa per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio, ex art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 30-3-2001 n. 165 ed art. 1, comma 42 legge n. 190 del 2012.

ART. 18 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Modena, per le persone inviate dai propri servizi, rimane titolare della gestione del trattamento dei dati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il Gestore si impegna a trattare i dati personali, in particolare i dati sensibili relativi ai minori accolti, secondo il principio della massima riservatezza e comunque adempiendo a tutti gli obblighi previsti dal vigente Codice in materia di protezione dei dati personali ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti per la tutela dei dati personali e per il trattamento dei dati sensibili.

Le parti danno atto che i dati sensibili potranno essere comunicati ai soggetti della rete dei servizi, secondo le indicazioni e modalità concordate con il Comune, al fine di integrare gli interventi e servizi offerti dai diversi soggetti della rete cittadina.

In virtù del presente contratto, il Comune nomina il legale rappresentante del soggetto Gestore, o un suo delegato, quale Responsabile esterno del trattamento dati.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto, redatto in duplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso.

L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico del gestore.

ART. 20 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

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Il Tribunale di Modena è competente per ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto e ad ogni rapporto tra le parti.

Le parti si impegnano a esperire previamente la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati.

Le parti eleggono domicilio ai fini di ogni comunicazione inerente alla presente convenzione ai seguenti indirizzi PEC:

Per il Comune: casellaistituzionale046@cert.comune.modena.it , Per il Gestore: caleidos@pec.mailcoop.it

Letto, approvato e sottoscritto

p. il Comune di Modena

Il Responsabile del Servizio Gestione dei servizi diretti e indiretti dott. ssa Annalisa Righi

p. il Gestore

Il Legale Rappresentante Elena Oliva

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