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IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che:

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COMUNE DI TREVIGLIO Provincia di Bergamo

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 2018/1646 del 12/07/2018

OGGETTO: PROROGA VALIDITA’ DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO “RO.BO SRL”, (CONVENZIONE REP. 2007 DEL 04.10.2010), ART. 93 COMMA 1 – TER LETTERA A) L.R. 12/2005 E S.M.I..

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che:

- il Comune di Treviglio è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato ai sensi della L.R. 12/2005 con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 07.02.2012 e pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e consorsi n. 22 del 30.05.2012;

-

le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, all’ART. 40 - PIANI ATTUATIVI CONVENZIONATI IN FASE DI ATTUAZIONE – così dispongono: “1.- Per le parti del tessuto urbano consolidato ove è in corso l’attuazione di piani attuativi già convenzionati e appositamente perimetrali nelle tavole P, le relative previsioni prevalgono sulla disciplina del Piano delle Regole sino alla scadenza del termine di dieci anni o altro termine previsto dalla stipulazione della convenzione ferme comunque restando le obbligazioni e le garanzie tutte poste dalla convenzione a carico dei proprietari.”;

- tra le parti di tessuto consolidato normate dall’art. 40, rientra l'area posta lungo Viale Montegrappa, per la quale il Comune di Treviglio ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22.03.2010, gli atti del Piano di Recupero denominato “Ro.Bo srl” presentato dalla società RO.BO srl;

- in data 04.10.2010 è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica in forma di atto pubblico Repertorio n. 2007 e Racc. n. 1442 a rogito del Notaio Raffaele Tartaglia di Treviglio, che fissa all'art. 7 la validità quinquennale del piano attuativo (04.10.2015);

- ai sensi dell'art. 30 comma 3 bis della L. 98/2013 la scadenza della citata convenzione risulta automaticamente prorogata di tre anni e pertanto il termine di attuazione del piano è differito alla data del 04.10.2018;

- con atto a firma del Notaio Fabio Gaspare Pantè Rep. 11561 in data 09.02.2011, l’immobile compreso nel Piano di Recupero in oggetto è stato veduto dalla società RO.BO. Srl all'Immobiliare Montegrappa 9 Srl;

- con prot. 28840 del 01.06.2018 l'Immobiliare Montegrappa 9 Srl, in qualità di proprietaria dell'area, ha richiesto la proroga dei termini di validità della convenzione sopra citata di ulteriori tre anni (04.10.2021) ai sensi dell'art. 93 comma 1 ter lettera a) della L.R. 12/2005 come modificata dall'art. 26 della L.R.

15/2017;

PRESO ATTO che, come previsto dall'art. 93 comma 1 ter lettera a) della L.R. 12/2005, l'Amministrazione può su istanza degli interessati, valutate le motivazioni e lo stato di attuazione del piano, autorizzare il differimento della scadenza dei termini convenzionali per un periodo non superiore ai tre anni;

CONSIDERATE le motivazioni addotte dall'Immobiliare Montegrappa 9 Srl circa la crisi del mercato immobiliare e la conseguente condizione sfavorevole per pianificare la fase di attuazione dell'intervento edificatorio;

VERIFICATO che dalla ricognizione circa lo stato di attuazione del piano di recupero in oggetto non risultano realizzati gli interventi edilizi previsti (ristrutturazione edificio da destinare a negozio, uffici e abitazione), mentre risulta in corso la formale cessione gratuita delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria come previste all'art. 3 della citata convenzione;

VERIFICATO, altresì, che la proroga dei termini convenzionali non introduce modifiche rispetto alle originarie previsioni pianificatorie e non comporta riduzioni della dotazione di servizi;

RITENUTE accettabili le motivazioni esposte dall'immobiliare proprietaria dell'area;

CONSIDERATO che, come emerge dalle premesse, l’art. 40 del vigente PGT ha inteso garantire la conclusione degli interventi edilizi previsti dal PRG ed ancora in corso di realizzazione;

(2)

DATO ATTO che trattandosi di reiterazione di una previsione già contenuta dal piano delle regole, non necessita procedere alla procedura di valutazione ambientale strategica, non trattandosi in senso stretto di variante di Piano;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del TUEL;

PRESO ATTO altresì che la presente proposta di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune in data __.__.2018 Prot. n. ______, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera “o” del Piano Anticorruzione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 76 del 15.05.2013 e s.m.i.;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. _);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. _);

PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub. _);

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione:

- Favorevoli n.

- Contrari n.

UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, la proroga dei termini di validità del piano di recupero denominato “Ro.Bo Srl” per la durata di ulteriori tre anni e quindi fino al 04.10.2021, fermo restando che tale differimento non introduce modifiche rispetto alle originarie previsioni pianificatorie e non comporta la riduzione della dotazione di servizi;

DI DISPORRE affinchè gli uffici comunali preposti provvedano alla stipula degli appositi atti convenzionali aggiuntivi e modificativi in recepimento della proroga approvata;

DI AUTORIZZARE il Dirigente dei Servizi Tecnici alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di Treviglio, dell'atto integrativo/modificativo alla convenzione urbanistica Rep. n.

2007 e Racc. n. 1442 a rogito del Notaio Raffaele Tartaglia di Treviglio.

Allegati:

Alessandro Nisoli

ASSESSORE ALL'URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

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