Il tirocinio come opportunità alla luce della nuova regolamentazione di Regione Lombardia Milano, 13 gennaio 2013
Umberto Buratti
Assegnista di ricerca Università degli Studi di Bergamo SCHEMA INTERVENTO
A UN ANNO DALLE LINEE GUIDA: UN BILANCIO LG: un anno dopo, quali considerazioni?
Pdv quantitativo
A gennaio 2013 la situazione prevedeva: ◦ 8 regioni adempienti;
◦ 6 regioni con normativa incompleta; ◦ 7 regioni prive di normativa;
A gennaio 2014: tutte le regioni hanno attuato le LG: ◦ Solo in 3 regioni sono parzialmente adempienti;
Da un punto di prettamente numerico quindi la situazione è migliorata; Pdv qualitativo
Lo stesso non può dirsi da un punto di vista qualitativo:
◦ Scopo delle LG post Fornero era quello di dar vita: standard minimi di carattere disciplinare la cui definizione lascia comunque inalterata la facoltà di Regioni e Province autonome di fissar disposizioni di maggior tutela;
▪ Questa facoltà è stata ampiamente utilizzata col risultato di generare una vera e propria Babele di normative;
Causa della Babele:
◦ Libertà normativa di ogni Regione:
▪ ----> Regioni si sono confrontate con le LG ma non con le Regioni vicine ----> Possibilità di dumping tra Regioni diverse;
▪ Regioni hanno inserito piccole variazioni che danno vita a 21 normative differenti;
◦ Ambivalenza (già delle LG) sulla natura del tirocinio: misura formativa di politica attiva o strumento di inserimento occupazionale?
▪ Normative regionali seguono questa ambivalenza e talvolta l'amplificano: Oscillazione sul valore formativo dell'esperienza o sul suo valore di
inserimento occupazionale ----> genera regolamenti assai diversi; ◦ In taluni casi tirocinio sembra più il vecchio contratto di
inserimento abolito dalla Fornero:
▪ Limitazione di orario, mansioni, incarichi, stipendio che varia in base all'impegno (lavorativo?) del tirocinante ecc...
Dentro la Babele
Possibile analizzare la Babele prendendo in considerazioni 5 fatto: tipologie di tirocini normati; per quali durate; i soggetti promotori autorizzati; le indennità; i limiti numerici; 1. Tipologie di tirocini disciplinati
Pressoché tutte le Regioni hanno disciplinato le tre tipologie indicate dalle LG: ◦ Formativi e di orientamento;
◦ Di inserimento/reinserimento al lavoro;
◦ Orientamento e formazione e di inserimento/reinserimento lavorativo per soggetti disabili o persone svantaggiate;
▪ Talvolta la normativa è stata ricondotta alle prime alle due prime tipologie e poi “derogata” per i soggetti disabili o le persona svantaggiate ----> Liguria, Umbria, Veneto;
◦ 12 Regioni hanno colto l'occasione anche per disciplinare i tirocini estivi di orientamento e sono: 1) Calabria, 2) Liguria, 3) Lombardia, 4) Molise, 5) Piemonte, 6) Puglia, 7) Sardegna, 8) Sicilia, 9) Trento, 10) Umbria, 11) VdA, 12) Veneto;
▪ NB solo la Lombardia si è dotata di una normativa completa che viene a disciplinare anche i tirocini curriculari;
2. Durate
La maggior parte delle Regioni hanno seguito le indicazioni temporali delle LG: ◦ 6 mesi ---> tirocini formativi e di orientamento;
▪ Caso particolare la Puglia che parla 6 mesi + 30 giorni; ◦ 12 mesi ----> tirocini di inserimento e reinserimento;
▪ Casi particolari: Abruzzo: 6 mesi; FVG: 6 mesi; Marche: 6 mesi; Piemonte 6 mesi;
VdA: 6 mesi + 6 mesi solo su autorizzazione Veneto: 6 mesi
◦ 12 mesi ----> formativi e di orientamento di inserimento e reinserimento per le persone svantaggiate ----> 24 mesi per i soggetti disabili;
▪ Casi particolari: Abruzzo: 12 mesi;
FVG: 18 mesi svantaggiati – 24 i disabili; Lazio 24 mesi + 12 per taluni soggetti;
mesi;
◦ Liguria indica il periodo di sospensione delle lezioni;
Alcune Regioni hanno previsto anche un periodo minimo di durata dei tirocini: ◦ Abruzzo: 2 mesi;
◦ Campania: 1 mese; ◦ FVG: 2 mesi; ◦ Liguria: 2 mesi;
◦ Molise: 2 mesi e 1 mese per i tirocini estivi;
◦ Sardegna: 6 mesi, solo per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro; ◦ Toscana: 2 mesi
◦ Venero: 2 mesi
Lombardia segue lo schema
3. Soggetti promotori
LG indica un primo elenco di soggetti promotori di tirocini lasciando la facoltà agli attori regionali: di integrare e modificare l'elenco:
1. servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
2. istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
3. istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
4. centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati;
5. comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
6. servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
7. istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;
8. soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Regioni hanno spesso ampliato o ridotto le indicazioni delle LG;
Problema con i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro alla intermediazione ex d.lgs. n. 276/2013: possono o no promuovere i tirocini?
◦ SI: Calabria, Campania, Emilia Romagna (dopo un chiarimento legislativo di ottobre), Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria; ▪ Totale: 13
Particolarità: Calabria possono promuovere i tirocini anche i parchi nazionali e regionali;
▪ Totale: 7
Lombardia sul punto ha scelto una linea snella e completa allo stesso tempo
1. istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006;
2. autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r."22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n."4561;
3. autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n."276;
4. comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
4. Indennità di partecipazione
LG indicavano un importo minimo di 300 euro lordi mensili;
◦ Punto molto controverso delle LG ----> rischio di una riduzione del tirocinio a una sorta di nuovo contratto;
◦ Regioni hanno deciso nel modo più disparato:
▪ Laddove è forte una visione più formativa dello strumento, tendenzialmente è più basso il valore economico dell'indennità riconosciuta;
▪ Al contrario, più lo strumento è interpretato come strumento per l'inserimento al lavoro più l'indennità è alta;
Possono essere individuate tre fasce entro cui concentrare le diverse Regioni: ◦ Minimo 300 – 350 euro TOTALE 3 REGIONI;
▪ Basilicata = 300;
▪ Marche ----> 350 euro una volta superata la soglia del 75% delle presenze mensili; ▪ Sicilia = 300 euro a fronte di un partecipazione pari ad almeno il 70%;
◦ Minimo 400 - 450 euro TOTALE 12 REGIONI;
▪ Bolzano = 400 per i tirocini di inserimento (gli altri pagati a ore); ▪ Calabria = 400;
▪ Campania = 400; ▪ Emilia Romagna = 450; ▪ Liguria = 400;
▪ Lazio ---> 400 euro almeno 70% mensile di partecipazione al tirocinio, altrimenti scende in modo proporzionale;
▪ Lombardia = 400 euro ---> riduzione a 300 euro in caso buoni pasto, servizio mensa, meno di 4 ore al gg di tirocinio
▪ Molise
Tirocini di inserimento/reinserimento = pari a 400 euro per 20 ore settimanali ----> aumento fino a 30 ore settimanali pari a 600 euro;
Altri tirocini: = pari a 300 euro per 20 ore settimanali ----> aumento fino a 30 ore settimanali pari a 450 euro;
DURATA SUPERIORE ALLE 30 ORE ▪ Puglia = 450
▪ Sardegna = 400 ▪ Umbria:
Dalle 20 alle 24 ore settimanali = minimo 300 euro Dalle 25 ore settimanali in su = minimo 400 euro ▪ VdA: minimo 450 euro – massimo 600
▪ Veneto 400 ---> riduzione a 300 in caso di buono pasto o servizio mensa ----> riduzione del 50% per attività mensili inferiori alle 80 ore;
◦ Minimo 500 – 600 euro TOTALE 4 REGIONI; ▪ Abruzzo;
▪ FVG:
Minimo 300 euro per 20 sett; Minimo 500 per 40 ore sett; ▪ Piemonte:
Minimo 300 euro per 20 sett; Minimo 600 per 40 ore sett; ▪ Toscana: 500 euro
5. Limiti numerici
Indicazioni delle LG sempre in un'ottica di prevenzione degli abusi: rapporto dipendenti a tempo indeterminato in un'unità operativa
◦ Fino a un massimo di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; ◦ Da 6 a 20: non più di due;
◦ Più di 21 dipendenti: rapporto al 10 % con arrotondamento superiore; ▪ Facoltà delle Regioni di disporre diversamente.
Regioni si sono mosse tendenzialmente in linea con queste indicazioni; ◦ Unici casi particolari per quanto riguarda il numero di tirocinanti sono
▪ Campania: 1-4: 1 tirocinante; 5-8: 2 tirocinanti; 9-12: 3 tirocinanti; 13-16: 4 tirocinanti; 17-20: 5 tirocinanti;
Oltre i 20: da 6 al 20% del personale; ▪ Sicilia:
Fino a 5: 2 tirocinanti; 6-20: 4 tirocinanti; Oltre il 20: 20%
◦ Particolarità riguardano l'allargamento della base di computo: ▪ Calabria:
Dipendenti a tempo indeterminato
Dipendenti a termine con durata almeno pari a quella del tirocinio; Soci delle soc cooperative;
▪ Lazio:
Lavoratori subordinati;
Lavoratori soci di cooperativa; ▪ Lombardia:
Conteggio basato sul concetto di risorse umane:
◦ Il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
◦ I lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
◦ I soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n."142; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi.
◦ Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso. ▪ Molise:
Lavoratori a tempo indeterminato; Soci lavoratori;
Imprese stagionali: anche contratti a tempo determinato con durata superiore al tirocinio, inizio prima e conclusione dopo lo stesso;
▪ Piemonte
Lavoratori a tempo indeterminato;
A tempo determinato superiore ai 6 mesi, in proporzione al periodo contrattuale di riferimento;
Contratti stagionali di durata non inferiore ai 3 mesi; Soci e/o coadiuvanti familiari inseriti nell'impresa; ▪ Sardegna:
Lavoratori a tempo indeterminato esclusi gli apprendisti; ▪ Sicilia:
Lavoratori a tempo indeterminato e/o lavoratori a tempo determinato; ▪ Toscana:
Lavoratori a tempo indeterminato Soci di cooperativa
▪ Umbria:
Lavoratori a tempo indeterminato compresi gli apprendisti ----> cfr. Sardegna; Soci lavoratori
▪ VdA:
Lavoratori a tempo indeterminato Soci lavoratori
Familiari coadiuvanti; 6. Imprese multilocalizzate
LG: prevedono che in caso di soggetti ospitanti multilocalizzate si applichino le norme del territorio in cui il tirocinio è realizzato;
DL 76/2013, art. 2, comma 5-ter ----> possibilità di applicazione della normativa regionale, ove ubicata la sede legale;
Normativa regionale può essere suddivisa in tre tipologie:
◦ Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia*, Lazio, Liguria, Marche, Molise*, Piemonte, Puglia, Sardegna*, Umbria*, Veneto
▪ Normativa regionale non contempla possibilità di accentramento;
◦ Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Toscana e le Province autonome di Trento e Bolzano non esplicitano alcuna previsione circa la normativa applicabile in caso di aziende multilocalizzate
◦ Lombardia*: apre la possibilità dell'accentramento; ◦ VdA*: fa riferimento alla normativa nazionale vigente;
NB paradosso: FVG, Molise, Sardegna, Umbria, Lombardia e VdA hanno tutte disciplinato dopo il dl 76/2013 solo le ultime due ne tengono in qualche modo conto;