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La nuova informativa secondo IFRS 12 e le modifiche allo IAS 27

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S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La nuova informativa secondo IFRS 12 e le modifiche allo IAS 27

(Bilancio separato) e IAS 28

(Valutazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture)

CLAUDIA MEZZABOTTA

Il nuovo bilancio consolidato IFRS

13 maggio 2014 – Sede ODCEC - Milano, corso Europa 11

(2)

Le recenti evoluzioni normative in tema di consolidato (1)

 Nel maggio del 2011 lo Iasb ha pubblicato 3 nuovi principi:

IFRS 10 “Consolidated Financial Statements”

IFRS 11 “Joint Arrangements”

IFRS 12 “Disclosure of Interests with Other Entities”

 Convergenza tra IFRS e US GAAP (Memorandum of Understanding), che prevedeva anche un aggiornamento dei principi IFRS sui processi di consolidamento.

 Necessità di disporre di una nozione di controllo (e di inclusione nell’area di consolidamento) più “robusta”, per eliminare dubbi interpretativi e incoerenze esistenti tra il precedente IAS 27 (concetto di “capacità di esercitare il controllo”) e il precedente SIC 12 (trasferimento “rischi e benefici”).

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Le recenti evoluzioni normative in tema di consolidato (2)

 Giugno 2012: pubblicato amendment all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12 in cui si forniscono le guide applicative relative alla predisposizione dei dati comparativi

 Ottobre 2012: pubblicato amendment all’IFRS 10, all’IFRS 12 e allo IAS 27 relativo alle

«Investment entities».

 I principi sono stati omologati dall’Unione Europea tramite il Reg. 1254 dell’11 dicembre 2012.

 Il Regolamento stabilisce che l’IFRS 10, l’IFRS 11 e l’IFRS 12 entrano in vigore al più tardi per gli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2014 (applicazione secondo lo IASB già dal 1° gennaio

2013).

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La nuova informativa secondo IFRS 12

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Principali novità di IFRS 12 (1)

IFRS 12 impone di fornire le seguenti informazioni supplementari per le società controllate:

-

informativa finanziaria sintetica sulle principali controllate

- percentuale dei diritti di voto detenuti dalle minoranze quando diversa dalla percentuale di proprietà

- restrizioni sulla possibilità di accesso della controllante ad attività e passività della controllata

- natura ed estensione dei diritti protettivi delle minoranze che limitano la capacità di accesso o all’utilizzo delle attività e di estinzione delle attività - natura e rischi legati alla partecipazione nelle società controllate

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Principali novità di IFRS 12 (2)

IFRS 12 impone di fornire le seguenti informazioni

supplementari per le joint venture e le società collegate:

- dati sintetici finanziari delle joint venture e collegate significative - percentuale di diritti di voto detenuti, diverse dai diritti di proprietà

- restrizioni sulla capacità delle JV/collegate di trasferire risorse finanziarie all’entità che redige il bilancio in forma di dividendi o rimborso di prestiti - natura e rischi del coinvolgimento dell'impresa con le joint venture o

collegate

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Principali novità di IFRS 12 (3)

IFRS 12 impone di fornire le seguenti informazioni

supplementari per le partecipazioni azionarie in entità non consolidate:

- informazioni qualitative e quantitative relative alle interessenze detenute - attività e passività iscritte relative al coinvolgimento in tali entità

- esposizione massima, modo con cui essa è calcolata e confronto con le attività e le passività iscritte

- qualsiasi sostegno finanziario eventualmente fornito all’entità non consolidata

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Le modifiche allo IAS 27, «Bilancio separato»

Esclusione dal consolidamento delle

«Investment Entities» (con IFRS 10)

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“Investment Entities: Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27”: riferimenti normativi

• Il documento “Investment Entities: Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27” è stato pubblicato il 31 ottobre 2012

• L’obiettivo degli emendamenti è quello di modificare i principi contabili rilevanti con un’esenzione obbligatoria sulla predisposizione del bilancio consolidato per soggetti definibili come mere “entità di investimento”:

– Il nuovo documento è applicabile dall’esercizio 2014, secondo quanto stabilito dallo IASB, ma ne è ammessa l’applicazione anticipata

– Endorsement a livello europeo: 20 novembre 2013 (applicazione dal 2014)

(10)

Definizione di “entità di investimento”

Essa è caratterizzata da tutti gli elementi seguenti:

– ottiene risorse da uno o più investitori allo scopo di

fornire a questi dei servizi di gestione degli investimenti;

– si impegna verso gli investitori garantendo che il suo

scopo è quello di investire risorse solo al fine di ricavarne profitti in termini di capital gain , di redditività degli

investimenti stessi o per entrambe le finalità; e

– misura e valuta la performance sostanzialmente di tutti i

suoi investimenti sulla base del fair value

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Da notare che…

• Un’entità il cui scopo è quello di sviluppare, produrre o

commercializzare prodotti/servizi in modo congiunto con le proprie partecipate non è un’entità di investimento (p.e un joint-venturer non è un’entità di investimento)

• L’erogazione di servizi correlati all’attività di investimento,

direttamente o tramite una controllata, non è incompatibile

con la natura di «entità di investimento»

(12)

La presenza di «strategie di uscita»

• Piani di investimento dell’entità di investimento, come prova della sua attività tipica di entità di investimento

• Strategie di uscita previste da tali piani:

-

investimento in capitale di rischio limitato nel tempo - detenzione non indefinita di strumenti di debito

- strategie di uscita per casi di default non sufficienti

• Non necessarie se l’entità controllata è essa stessa entità di

investimento, purché questa sia dotata di tali strategie

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Il profitto degli investimenti

• Se la controllante dell’entità di investimento detiene altre imprese che hanno interessi differenti da quelli di mero

investimento nelle partecipate dell’entità in esame, questa non può essere considerata entità di investimento

• Benefici tipicamente non di mero investimento:

- acquisizione, uso, scambio o sfruttamento di processi, attività o tecnologie della partecipata

- contratti a controllo congiunto (p.e. JV)

- garanzie finanziarie a favore di altra controllata del gruppo

- opzione detenuta da parte correlata dell’entità in esame per acquistare da tale entità o da altra entità del gruppo una partecipazione in una partecipata dell’entità stessa

- effettuazione di operazioni tra l’entità in esame o un’altra entità del gruppo con una partecipata dell’entità in esame stessa, con determinate

caratteristiche

(14)

Operazioni tra l’entità in esame o altre entità del gruppo e imprese partecipate

• Si tratta di operazioni che:

-

i cui termini e condizioni non sono disponibili a entità esterne al gruppo

- non sono eseguite al fair value

- costituiscono una frazione sostanziale delle attività operative della partecipata o dell’entità in esame o anche di altra entità del gruppo

• La mera esistenza di tali operazioni, di per sé, non esclude comunque, a priori, la natura di entità di investimento (p.e.

se questa intende specializzarsi in un particolare settore

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Il fair value per valutare gli investimenti

• E’ usato dall’entità di investimento perché ritenuto più

significativo di altri metodi per valutare la performance degli investimenti nell’ottica della stessa entità

• È il valore considerato dai manager interni per prendere decisioni

• Se si tratta di investimenti immobiliari ex IAS 40, l’entità che li detiene usa il FVTPL per la valutazione dei relativi immobili

• I beni non detenuti a scopo di investimento non devono

essere valutati al FVTPL

(16)

Caratteristiche tipiche delle «Investment Entities»

Una ”investment entity” normalmente ha le seguenti caratteristiche tipiche:

• Detiene più di un investimento;

• Ha più di un investitore;

• Ha investitori che non sono “parti correlate”; e

• Detiene partecipazioni sotto forma di strumenti di capitale

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Eccezioni… che confermano la regola!

• Entità di investimento in fase di start-up o che non ha ancora sostituito precedenti investimenti dismessi

• Entità di investimento che mette insieme risorse di più

investitori per effettuare un investimento in un unico asset quando esso non è normalmente accessibile al singolo

investitore (p.e. ci sono limiti minimi di investimento molto elevati)

• Entità di investimento in liquidazione

(18)

Se esiste un singolo investitore

• Potrebbe trattarsi di un investitore istituzionale che rappresenta gli interessi di una pluralità di investitori

• Esiste un solo investitore, ma temporaneamente:

-

L’entità di investimento si trova in una fase iniziale di offerta o in liquidazione

- L’entità di investimento non ha ancora sostituito investitori usciti

(19)

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Investitori che sono anche parti correlate

• Di norma, la presenza di investitori che sono anche parti correlate fa temere che l’interesse non sia di mero

investimento

• Esistono casi in cui gli investitori sono parti correlate, ma si tratta comunque di un’entità di investimento (p.e. fondo a favore dei dirigenti dell’entità o del gruppo cui essa

appartiene)

(20)

Investitori sempre azionisti?

• Di solito le entità di investimento sono società di capitali e gli investitori sono azionisti o detentori di quote

• Può accadere, in talune giurisdizioni, che gli investitori

abbiano diritti relativi solo a una parte delle attività detenute dall’entità di investimento o che comunque esistano differenti classi di investitori: ciò non preclude, a priori, che si tratti

comunque di una entità di investimento

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Esenzione dall’obbligo del consolidato

• La “entità di investimento” che corrisponde alla definizione sopra citata non deve predisporre il bilancio consolidato, ma contabilizzare le proprie

partecipazioni in imprese controllate e in altre imprese come strumenti al FVTPL

• Se l’impresa controllante di una “entità di investimento” esentata dalla

predisposizione del bilancio consolidato non è una “entità di investimento”, essa deve consolidare con metodo integrale tutte le imprese controllate, anche se queste non sono consolidate dalla controllante di secondo livello

• Se la “entità di investimento” detiene alcune partecipazioni di controllo che forniscono servizi alla controllante, in relazione alle sue attività di

investimento, tali controllate devono essere consolidate con metodo integrale

(22)

Requisiti di informativa per le entità di investimento

L’entità di investimento deve indicare nelle note:

Le ipotesi e gli elementi di discrezionalità utilizzati nel determinare il fatto che essa rispetti comunque la definizione di “entità di investimento”;

Le ragioni che permettono di concludere che la capogruppo è un’entità di investimento anche quando non ha tutte le caratteristiche tipiche già citate;

Le informazioni su ciascuna controllata non consolidata (denominazione, paese in cui ha sede legale, percentuale di partecipazione detenuta);

Limitazioni, se esistenti, concernenti il trasferimento di risorse finanziarie dalle controllate non consolidate alla controllante;

Supporto finanziario o di altro tipo fornito alle controllate non consolidate

durante l’esercizio, nei casi in cui la controllante non fosse obbligata a farlo in virtù di un contratto/accordo; e

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Cambiamenti nella natura dell’impresa controllante (1)

• Entità di investimento che diventa impresa controllante ordinaria:

-

il bilancio consolidato deve essere predisposto in ottica prospettica;

- il FV delle controllate diventa il loro “deemed cost” nel bilancio separato, in caso di adozione del metodo del costo;

- il FV delle controllate è ancora utilizzato nel bilancio separato, nel caso in cui si adotti il metodo alternativo ex IFRS 9/IAS 39, ma si deve utilizzare una riserva patrimoniale, con ottica

prospettica (strumenti finanziari attivi AFS non valutabili al FVTPL)

(24)

Cambiamenti nella natura dell’impresa controllante (2)

• Impresa controllante ordinaria che diventa entità di investimento:

- la preparazione del bilancio consolidato cessa in ottica prospettica;

- la differenza tra il VNC delle partecipate alla data del cambiamento di status e il loro FV deve essere contabilizzata a CE quando avviene il cambiamento di status;

- qualunque riserva patrimoniale presente nel bilancio separato, nel caso in cui tali partecipazioni siano valutate come strumenti

finanziari attivi AFS, deve essere riclassificata tra le riserve di utili nell’esercizio in cui avviene il cambiamento di status.

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Norme transitorie per il bilancio separato dell’entità di investimento

• Nel caso in cui l’investitore abbia valutato le partecipazioni in controllate al costo, l’applicazione del metodo del FVTPL dovrebbe avvenire in chiave retrospettiva: il bilancio dell’esercizio immediatamente precedente deve essere modificato e, se necessario, il saldo di apertura di tale bilancio deve essere modificato al fine di includere le differenze tra il costo e il FV

relative agli esercizi precedenti.

• Nel caso in cui l’investitore abbia valutato le partecipazioni in controllate al FV come strumenti finanziari attivi AFS, dovrebbe continuare a farlo,

utilizzando tuttavia il metodo FVTPL ; la riserva patrimoniale

precedentemente accumulata dovrebbe essere riclassificata tra le riserve di utili, alla data di apertura del bilancio dell’esercizio immediatamente precedente quello in cui avviene la transizione

• Non devono essere effettuati interventi o correzioni per gli effetti contabili della valutazione al FVTPL nel caso di controllate che sono state alienate prima dell’applicazione delle nuove regole al bilancio separato.

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Le modifiche allo IAS 27, «Bilancio separato»

Valutazione delle partecipazioni azionarie

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Contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate

• L’entità controllante, nel proprio bilancio consolidato, deve procedere al consolidamento integrale dei valori economico-finanziari delle entità

controllate che rientrano nell’area di consolidamento, indipendentemente dalla presenza di azionisti di minoranza.

• La quota di patrimonio netto consolidato non di pertinenza del gruppo sarà esposta, in una voce separata di PN, come “interessi di minoranza”.

• La quota di risultato economico consolidato non di pertinenza del gruppo sarà indicata, in una voce separata del conto economico consolidato, come

“risultato di pertinenza degli interessi di minoranza”.

(28)

Contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate

L’entità controllante, nel proprio bilancio consolidato, nel caso in cui le

partecipazioni in società controllate non rientrino nell’area di consolidamento, deve procedere alla loro contabilizzazione in base alle regole dello IAS 39 (fair value, con variazioni da registrare in apposita riserva patrimoniale).

Se il fair value non fosse facilmente o ragionevolmente determinabile (p.e. in assenza di mercato attivo o se esistono obiettive difficoltà o eccessivi costi per l’utilizzo di metodi di valutazione alternativi alle quotazioni di mercato), la

controllante contabilizzerà la partecipazione al costo storico (soggetto a normale impairment test ex IAS 39).

Nel caso in cui una partecipazione cessi di essere di controllo e diventi di collegamento, cessa l’inclusione nell’area di consolidamento e l’entità che redige il consolidato procederà

alla sua contabilizzazione in base alle regole dello IAS 28 REV.

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Contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate

L’entità controllante, nel proprio bilancio separato, può contabilizzare il valore delle partecipazioni in entità controllate alternativamente:

• al costo storico (soggetto a normale impairment test per perdite di valore – IAS 39)

• al fair value, con contabilizzazione delle variazioni in apposita riserva di patrimonio netto (IAS 39)

Se le partecipazioni sono “attività non correnti destinate alla dismissione” esse devono essere valutate al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di dismissione

e classificate in un rigo separato dello SP (IFRS 5).

Se le partecipazioni, nel bilancio consolidato, sono valutate in base allo IAS 39, p.e. perché soggette a restrizioni, lo stesso metodo deve essere adottato nel bilancio separato.

(30)

Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate

L’entità capogruppo, nel proprio bilancio consolidato, deve contabilizzare il valore delle partecipazioni in entità collegate sulla base del metodo del patrimonio netto (equity method), operando pertanto la rettifica del valore della partecipazione come se si effettuasse un “consolidamento sintetico”.

Le variazioni del valore della partecipazione in base all’equity method devono essere contabilizzate in apposita riserva, nel patrimonio netto della partecipante.

Se valgono le esenzioni alla presentazione del bilancio consolidato, le partecipazioni in entità collegate si valutano, nel bilancio della capogruppo, come strumenti

finanziari “held for trading”, al fair value con variazioni a conto economico. Se il fair value non fosse facilmente o attendibilmente determinabile, si utilizza il costo

storico (soggetto a normale impairment test ex IAS 39).

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Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate

L’entità controllante, nel proprio bilancio separato, può contabilizzare il valore delle partecipazioni in entità collegate in modo analogo alle entità controllate e cioè, alternativamente:

• al costo storico (soggetto a normale impairment test per perdite di valore – IAS 39)

• al fair value, con contabilizzazione delle variazioni in apposita riserva di patrimonio netto (IAS 39)

Se le partecipazioni sono “attività non correnti destinate alla dismissione” esse devono essere valutate al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di dismissione

e classificate in un rigo separato dello SP (IFRS 5).

(32)

Contabilizzazione delle entità a controllo congiunto (joint venture)

Bilancio consolidato del joint venturer:

valutazione in base al metodo del patrimonio netto (equity method). Non è più ammesso il metodo del consolidamento proporzionale,

ammesso dal vecchio principio IAS 31, ora abolito.

Se la partecipazione in joint venture è destinata alla vendita, continua ad essere inserita nel bilancio consolidato,

ma si applicano le regole di contabilizzazione e valutazione previste dall’IFRS 5.

Non si può applicare il metodo del patrimonio netto.

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Contabilizzazione delle entità a controllo congiunto (joint venture)

Bilancio separato del joint venturer Si procede alternativamente:

a) alla contabilizzazione al costo storico, assoggettato a normale impairment test ex IAS 39;

b) alla valutazione al fair value con le regole dello IAS 39, con variazioni contabilizzate in apposita riserva di patrimonio netto.

Se le partecipazioni in joint venture sono “attività non correnti destinate alla dismissione” esse devono essere valutate al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di dismissione

e classificate in un rigo separato dello SP (IFRS 5).

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Le modifiche allo IAS 28, «Valutazione delle partecipazioni in società collegate e in joint

venture»

Il metodo del patrimonio netto per

collegate e JV

(35)

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Interazioni tra IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 e IAS 28R

Fonte: IASB

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IAS 28 – Prima di IFRS 11

Controllo congiunto delle politiche finanziarie e

strategiche

Influenza significativa

Consolidamento proporzionale (IAS 31)

Metodo del patrimonio netto

Scelta di principi contabili

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IAS 28 – Dopo IFRS 11

Operazioni a controllo congiunto

IAS 28 – Metodo del patrimonio netto (equity method) Joint venture

Influenza significativa

Diritto ad attività prese individualmente

Obbligazioni finanziarie o di sostenimento costi

Diritto a una quota dell’attivo netto

No diritti od obbligazioni

specifici su attività o passività Contratto di controllo congiunto

Analisi di diritti e obbligazioni

IFRS 11 – Metodo analogo al consolidamento proporzionale

No scelta di principi contabili!

(38)

Alcune domande…

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !

cmezzabotta@yahoo.it

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